Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/06/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 1710 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2018 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Mauri Parte_1
opponente contro rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Alessandro Ciotola
opposta nonché
Controparte_2
chiamato in causa contumace
Avente ad
OGGETTO: Opposizione a cartella esattoriale
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
9/04/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 08/03/2018 Pt_1
proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n.
[...]
16.117,88, convenendo dinanzi a codesto Tribunale l Controparte_3
per sentir dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la
[...]
nullità ed inesistenza dell'impugnata cartella perché “avente ad oggetto un presunto e mai notificato Decreto penale di condanna n.764/2013 emesso in data 02/12/2013”, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo ed Controparte_1
ottenendo la chiamata in causa dell'ente creditore ed Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione o comunque l'infondatezza della stessa.
Il , nonostante la regolare notifica, non si costituiva in Controparte_2
giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Sospesa l'esecutività della cartella di pagamento impugnata, concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc, fissata udienza per la discussione ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Innanzitutto, con la domanda antecedente all'inizio dell'esecuzione Pt_1
ha negato proprio l'esistenza (o validità) del titolo esecutivo
[...]
rappresentato dal decreto penale di condanna n. 764/2013.
Pertanto, non coglie nel segno l'eccezione con cui parte opposta ha chiesto dichiararsi inammissibile l'opposizione in quanto proposta oltre il termine previsto dall'art. 617 cpc.
Venendo al merito, ha provato la mancata notifica del decreto Parte_1
penale di condanna (con restituzione nel termine in sede penale per opporvisi) ed ha documentato l'intervenuta sentenza che ha dichiarato estinto per raggiunta prescrizione il reato in relazione al quale era stata comminata la pena pecuniaria intimata con la cartella esattoriale impugnata.
Ne consegue che è venuta meno la causale alla base dell'emissione del titolo esecutivo (peraltro non notificato, poi opposto e revocato in sede penale) e della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, con conseguente accoglimento di quest'ultima.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra le parti costituite e vengono liquidate in base al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26.000,00) ed alle fasi svolte, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra parte opponente e la parte chiamata in causa che non ha resistito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la cartella esattoriale impugnata.
2. Condanna l al pagamento in favore della Controparte_1
opponente delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compensi di difesa, euro 382,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3. Compensa le spese fra la opponente ed il chiamato in causa.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 8.06.2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo