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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/05/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1449/2018 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 27 maggio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, pronunciando nella causa n. 1449/2018
R.G. promossa da (avv. I. Costa) elettivamente domiciliata a Enna in via Donna Parte 1
Nuova n. 11 presso lo studio dell'Avv. Luca Di Salvo
Contro
Controparte 1 (avv. S. Dolce);
Avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 27.08.2018 la ricorrente indicata in epigrafe premesso di aver svolto attività
di lavoro subordinato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Oasi della Frutta srls esponeva di aver presentato richiesta per ottenere la indennità di disoccupazione agricola per l'anno in questione (2016) avendo prestato attività di lavoro agricolo per 102 gg.
Esponeva che avverso il mancato accoglimento dell'istanza proponeva ricorso amministrativo e che formatosi il silenzio rigetto proponeva ricorso giurisdizionale iscritto al n. 170/2018 R.G.
Esponeva che nonostante la pendenza di tale giudizio l'CP_1 notificava nota con cui comunicava che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016, presentata il 31.1.2017 e liquidata il 10.4.2018 è stata respinta per i seguenti motivi : Non risulta iscritto negli elenchi agricoli.
Rappresentando di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno in contestazione chiedeva l'annullamento di qualsiasi provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro. CP Si costituiva l' il quale chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata definita come da sentenza.
MOTIVI
Nel merito la domanda è fondata.
A fronte della prodotta documentazione (buste paga, Unilav, modelli DMAG e cud 2017 relativi all'anno in questione), e della prova orale esperita nel procedimento n. 170/2018 R.G., definito con sentenza n. 13/2021, pubblicata in data 12.1.2021, che ha accertato la sussistenza, nel periodo di riferimento (da agosto a dicembre del 2016), del rapporto di lavoro in oggetto e versata in atti dalla ricorrente, che ha acquisito autorità di cosa giudicata con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Pt 1 avverso il silenzio rigetto formatosi dopo la presentazione - in sede amministrativa - della domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2016, relativo allo stesso periodo di lavoro, risulta invero immotivato il comportamento dell' CP_1 che ha in buona sostanza escluso la fondatezza della pretesa della parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola.
Va infatti, ribadito che se in tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'onere della prova dei requisiti essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio incombe su colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione, è
pur vero che in mancanza di elementi dai quali desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro presupposto della richiesta iscrizione e delle conseguenti prestazioni, deve concludersi nel senso del positivo accertamento di quanto dalla parte istante prospettato.
Né a confutazione della prospettazione avversaria può ritenersi rilevante la generica contestazione dell' CP_2 resistente, tenuto conto che l'unico documento prodotto è il verbale ispettivo. Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell CP_ non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo" (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti,
dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
Ebbene nel caso in oggetto la tesi attorea dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze della ditta OASI DELLA FRUTTA, nei periodi indicati in ricorso e secondo le modalità temporali ivi specificate, come rilevato, risulta comprovata sul piano documentale dalle buste paga versate in atti nonchè dagli UNILAV, CUD ed estratti contributivi e confermato dai testi escussi nel giudizio già definito con sentenza passata in giudicato.
Per contro l'CP 1 si è limitato a produrre il verbale ispettivo, neppure corredato, peraltro, dalle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti e segnatamente delle dichiarazioni “acquisite a campione” di coloro che vengono indicati dai verbalizzanti come alcuni soggetti denunciati quali braccianti 66
agricoli dalla società in accertamento" le cui dichiarazioni sono state ritenute non attendibili e tra i quali non figura l'odierno ricorrente.
Tenuto conto dunque da un lato, del limitato valore probatorio del suddetto verbale ed in assenza di altri validi elementi a dimostrazione della asserita fittizietà dello specifico rapporto lavorativo in questione, e dall'altro degli elementi a supporto della tesi attorea che confermano univocamente le risultanze documentali, non può che ritenersi comprovata la prospettazione attorea circa lo svolgimento di attività di bracciante agricolo secondo le modalità temporali indicate nell'atto introduttivo del giudizio (dal 05.08. 2016 al 31.12.2016). Ed invero il fatto che il volume d'affari dichiarato dalle aziende sia stato ritenuto incompatibile con la riscontrata situazione aziendale ed esorbitante rispetto alle reali strutture gestionali, amministrative ed economiche della stessa società, o che le modalità di gestione finanziaria (per la grave sproporzione tra i costi ed i ricavi a favore dei primi) siano risultate contrarie al principio di economicità, non esclude che la stessa ditta abbia comunque intrattenuto dei rapporti di lavoro (sia pure in misura notevolmente inferiore a quella denunciata) con alcuni soggetti, non potendo il solo verbale ispettivo,
per le ragioni anzidette assurgere a prova della inesistenza del rapporto lavorativo svolto dallo
Parte 2 .
Alla ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che la Pt 1 ha svolto attività di bracciante agricolo per l'anno 2016 nel periodo dal 05.08.2016 al 31.12.2016 e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e gli eventuali diritti di maternità e/o malattia e
CP assegno per il nucleo familiare per l'anno 2016, condannando per l'effetto l' al pagamento in sua favore dell'indennità delle suddette prestazioni nonché, qualora sia stata cancellata, a riscriverla negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
Condanna l'CP_1 alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, spese che liquida in € 843,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avv.
I. Costa antistatario
Enna, 27.05.2025.
Il Giudice del lavoro