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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13162/2018
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
CIRILLO ERNESTO MARIA e CIRILLO FRANCESCO
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PESSI Controparte_1
ROBERTO e SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE resistente e nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_2 terzo chiamato
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per riconoscimento delle differenze retributive da superiore inquadramento accertato con sentenza passata in giudicato.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.09.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver ottenuto statuizione favorevole del Tribunale di Milano di riconoscimento del superiore inquadramento nel 5° livello del CCNL S.I.P. dall'01.11.1993, poi livello E CCNL Aziende di Telecomunicazioni 1996, e livello 5 CCNL 2000, con ogni conseguenza normativa, retributiva e previdenziale;
la parte resistente non aveva pagato le differenze retributive e contributive maturate dall'01.11.1993 al 31.08.2006; affermandosi creditrice della complessiva somma di € 15.521,69 per minimo, contingenza EDR, scatti, assegno ad personam, 13°, 14° e poi premio annuo, festività, elemento retributivo, premio di risultato, ecc., oltre all'aumento mensile di € 91,57 per adeguamento dello scatto di anzianità e del sovra minimo ex accordo del 19.07.2000, tenuto conto della non assorbibilità dell'assegno ad personam, come da orientamento della giurisprudenza di merito richiamata, agiva in giudizio per la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di € 15.521,69 per minimo, contingenza EDR, scatti, assegno ad personam, 13°, 14° e poi premio annuo, festività, elemento retributivo, premio di risultato, ecc., oltre alla somma di €
91,57 per adeguamento dello scatto di anzianità e del sovra minimo ex accordo del 19.07.2000, adeguamento del Tfr e versamento all' dei contributi o altra somma accertata in corso di causa, oltre CP_2 rivalutazione sino al soddisfo, vinte le spese processuali da distrarsi.
Domandava la nomina di CTU contabile in caso di contestazione degli importi pretesi.
Si costitutiva la società resistente per eccepire la maturata estinzione per prescrizione dei crediti e dei contributi pretesi, e, nel merito, per domandare il rigetto delle domande per infondatezza, ritenendo assorbibili sia l'assegno ad personam per operatività della previsione convenzionale richiamata dalla parte ricorrente nei soli casi di transito e non in altre ipotesi che il sovra-minimo previsto dalle Norme di raccordo del 19.07.2000. Eccepiva in compensazione un
contro
- credito pari alla complessiva somma di € 7.623,00 e contestava i conteggi elaborati dalla controparte. Produceva documentazione.
Pag. 2 di 10 Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio con l' il CP_2 quale, costituendosi, eccepiva la prescrizione dei contributi contesi ed in ogni caso domandava la condanna della parte datoriale all'eventuale versamento degli oneri contributivi differenziali spettanti in caso di accoglimento delle domande promosse dalla ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale legale, vinte le spese processuali.
Veniva espletata una CTU.
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di motivazione e dispositivo.
1. Sull'eccezione di prescrizione dei crediti contesi
L'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi differenziali sollevata dalla società resistente è palesemente inammissibile oltre che infondata, se si considera che il riconoscimento giudiziale dei diritti di credito qui controversi è passato in giudicato in data 17.09.2017, come affermato con le note conclusionali dalla parte ricorrente e non contestato dalla società resistente, e le domande sono state promosse nel 2018. Deve ritenersi coperto da giudicato, di conseguenza, il diritto alle retribuzioni e contribuzioni differenziali qui reclamato da riconoscimento giudiziale del superiore inquadramento.
2. Sulle questioni controverse
In questo giudizio, a fronte delle specifiche eccezioni e contestazioni sollevate dalla parte resistente, deve ritenersi controversa l'assorbibilità dell'assegno ad personam e del sovra-minimo.
Secondo la ricostruzione offerta dalla parte resistente, infatti,
l'assegno ad personam dovrebbe intendersi non riassorbibile solo al momento del transito del personale e non anche in tutte le altre
Pag. 3 di 10 ipotesi, come quella in esame di accertamento giudiziale del diritto al superiore inquadramento con ogni conseguenza sul trattamento normativo, retributivo e contributivo, così come dovrebbe ritenersi riassorbibile il sovra-minimo previsto dalle Norme di raccordo del
19.07.2000 in virtù del principio generale del riassorbimento di tali istituti con gli aumenti retributivi convenzionalmente previsti.
Per la parte ricorrente, invece, alla luce della inequivoca portata delle disposizioni contrattuali collettive operanti nel caso di specie per come interpretate dalla giurisprudenza di merito richiamata, sia l'assegno ad personam che il sovra-minimo non sarebbero in alcun modo riassorbibili.
2.1. Ebbene, questo decidente ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito più volte richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi propugnata della non assorbibilità con gli eventuali aumenti retributivi sia dell'assegno ad personam che del sovra- minimo previsto dalle Norme di raccordo del 19.07.2000, e fa proprie, richiamandole ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., le motivazioni rese dal Tribunale di Palermo con la recente sentenza n.
470/2025 che di seguito si riportano pressoché integralmente:
“…(omissis)… Come affermato in causa analoga da molti giudici di merito, con sentenze allegate in atti da parte ricorrente e che si condividono e richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la non assorbibilità dell'assegno, già prevista in occasione del passaggio al livello superiore, opera anche alle ipotesi in cui tale passaggio derivi dall'accertamento della qualifica superiore a seguito di una pronuncia giudiziale.
In particolare, la Corte di Appello di Napoli ha affermato (pronunce in atti) che “con la legge n. 58/1992 sono state emanate disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni, L'art. 1, L. cit. ha
Pag. 4 di 10 previsto che i servizi di telecomunicazione, prima gestiti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), fossero affidati ad un'azienda costituita dall' che, per la durata di un anno, sarebbe stata CP_3 concessionaria esclusiva. Tale azienda è stata l'IRITEL s.p.a. Per effetto del D.M. del 29.12.1993 e dell'apposita convenzione stipulata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni con l'IRITEL s.p.a.,
a decorrere dall'01.11.1993 è stata soppressa l'ASST (art. 1 comma terzo legge cit.).
Con riguardo al personale, l'art. 4 legge cit. ha previsto l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego e, in mancanza, il passaggio diretto alle dipendenze della concessionaria. Infine - e il punto rappresenta la questione centrale nella controversia in esame - il legislatore ha demandato ad appositi accordi sindacali la tutela della professionalità acquisita e la garanzia di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello in precedenza goduto, nonché la formazione di tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nell'IRITEL s.p.a. Nell'esercizio di questa delega, con accordo sindacale del 15.03.1993, le parti stipulanti, dandosi atto che le tabelle di equiparazione corrispondevano ai precetti legali, hanno stabilito i criteri di inquadramento per il personale proveniente dall'ASST e dall'amministrazione poste e telegrafo con riguardo ai profili professionali in precedenza rivestiti.
In più, nell'ulteriore accordo sindacale dell'08.04.1993 le parti contrattuali, al fine di “tutelare la professionalità acquisita e stabilire un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto presso l' stabilirono che, ove Parte_2 la retribuzione annua attribuita dal CCNL SIP e relativa al livello di assegnazione fosse inferiore all'ultima retribuzione annua percepita
Pag. 5 di 10 nell'ordinamento di provenienza dovesse essere corrisposta ai lavoratori una somma equivalente alla differenza, attribuita a titolo di assegno “ad personam” e “non assorbibile dagli aumenti retributivi” eventualmente accordati dai successivi rinnovi contrattuale CCNL SP. Tuttavia, nella medesima giornata, le parti conclusero un altro accordo nel quale, probabilmente al fine di evitare discordi interpretazioni, convennero gli specifici importi da corrispondere ai lavoratori, con riferimento ai singoli livelli retributivi previsti dal CCNL Sip ed attribuiti all'atto del transito dall'ASST. Gli assegni “ad personam” previsti da tale accordo sono di un importo che aumenta proporzionalmente con il crescere del livello retributivo,
e ciò dal 10° al 4° livello, per poi rimanere invariati con riferimento ai primi tre livelli. Tale constatazione consente di confutare l'assunto sostenuto da parte resistente laddove non corrisponde al vero che le parti contrattuali abbiano inteso diminuire l'importo dell'assegno “ad personam” man mano che veniva attribuito un livello contrattuale superiore. E' vero invece il contrario, e cioè che l'importo dell'assegno, almeno fino al 4° livello, aumenta proporzionalmente con il crescere del livello retributivo.
A questo punto è necessario individuare la ragione di tale previsione contrattuale. Ad avviso del Collegio, l'accordo collettivo dell'08.04.1993, nella parte in cui prevede importi dell'assegno “ad personam” non riassorbibile in aumento per ogni livello, attua la tutela di cui all'art. 4 comma 5 lettere b) e c) della legge 29.01.1992 n.58, come afferma lo stesso accordo;
per cui, in caso di raggiungimento di livello superiore, come è avvenuto nel caso di specie, tale assegno assicura una specifica funzione perequativa, quella cioè di garantire che il livello retributivo complessivamente considerato e raggiunto nel
Pag. 6 di 10 settore privato sia effettivamente equivalente a quello del settore pubblico. Ecco perché l'accordo in questione dichiara gli assegni non riassorbibili e li aumenta in relazione allo sviluppo del rapporto di lavoro in linea verticale. Le parti contrattuali hanno inteso garantire anche la parità retributiva di livello corrispondente di inquadramento tra pubblico e privato raggiunta nello sviluppo del rapporto di lavoro.
Ragionando altrimenti, tale tutela verrebbe frustrata, anche se espressamente prevista, non essendo stata esclusa la garanzia dell'assegno “ad personam” nel caso di passaggio di inquadramento” (tra le tante: Corte di appello di Napoli n.
6972/19).
Peraltro, è stato affermato: “Del resto le “Norme di raccordo” in data
19.7.2000 (accordo sindacale prodotto in atti) prevedono in linea generale che “1. A tutto il personale in forza alla data del 19 luglio
2000 sarà riconosciuto, secondo le modalità di seguito riportate, un 5 sovraminimo ad personam determinato dalla sommatoria dei seguenti elementi: (…) Il suddetto sovraminimo sarà riconosciuto con decorrenza 1 ottobre 2000, fatta eccezione per la quota relativa all'importo di cui al punto e) che sarà invece riconosciuto dall'1.1.2001”. Vista dunque la pattuizione non individuale, ma ad opera delle stesse parti sociali in un accordo collettivo e per una ampia categoria di dipendenti (“tutto il personale in forza alla data del 19 luglio 2000”), non può ritenersi che l'emolumento previsto sia suscettibile di assorbimento, individuando, invece, una voce retributiva fissa e conforme alla ratio dell'art.4
(Disposizioni relative al personale) della L.58/1992
(Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni) che ha previsto il personale
Pag. 7 di 10 dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che non aveva esercitato l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego è transitato alle dipendenze delle aziende concessionarie con una serie di tutele (rimesse appunto alla contrattazione collettiva) della professionalità acquisita e del trattamento economico, globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, come disposto dal comma 4 della suddetta disposizione: “4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla
Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della
Società stessa.
5. Sono oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Società e le concessionarie, tenendo conto del disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 e dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni e degli impianti di cui all'articolo 3: a) i tempi e le modalità del passaggio del personale;
b) la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto;
(…)”.…(omissis)…”.
3. Sui conteggi elaborati dal CTU
La società resistente ha contestato i conteggi elaborati dal CTU incaricato per non essersi attenuto, in particolare, alla tesi della riassorbibilità sia dell'assegno ad personam che del sovra-minimo disciplinato dalle Norme di raccordo del 19.07.2000.
Pag. 8 di 10 3.1. Ebbene, alla luce di tutto quanto appena sopra chiarito si ritengono del tutto corretti i conteggi elaborati dal CTU sul presupposto della non assorbibilità con gli aumenti retributivi sia dell'assegno ad personam che del sovra-minimo previsto dalle Norme di raccordo del 19.07.2000.
Tanto conforta l'accoglimento delle domande avanzante in ricorso secondo le conclusioni correttamente rassegnate nell'elaborato peritale per la quantificazione dei crediti retributivi differenziali contesi.
Va condannata, di conseguenza, la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte in forza del titolo giudiziale azionato della complessiva somma di € 15.681,91 oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al versamento all' nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi nei CP_2 limiti della prescrizione eventualmente maturata.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della presente controversia desunto in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 15.681,91 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al versamento all' CP_2 nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi nei limiti della prescrizione eventualmente maturata;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente e dell' delle spese del presente giudizio che CP_2 liquida in complessivi € 2.694,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi ai soli procuratori della parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della società resistente le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,11/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10
Sezione Lavoro
N.R.G. 13162/2018
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
CIRILLO ERNESTO MARIA e CIRILLO FRANCESCO
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PESSI Controparte_1
ROBERTO e SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE resistente e nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea PATARNELLO CP_2 terzo chiamato
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per riconoscimento delle differenze retributive da superiore inquadramento accertato con sentenza passata in giudicato.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.09.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver ottenuto statuizione favorevole del Tribunale di Milano di riconoscimento del superiore inquadramento nel 5° livello del CCNL S.I.P. dall'01.11.1993, poi livello E CCNL Aziende di Telecomunicazioni 1996, e livello 5 CCNL 2000, con ogni conseguenza normativa, retributiva e previdenziale;
la parte resistente non aveva pagato le differenze retributive e contributive maturate dall'01.11.1993 al 31.08.2006; affermandosi creditrice della complessiva somma di € 15.521,69 per minimo, contingenza EDR, scatti, assegno ad personam, 13°, 14° e poi premio annuo, festività, elemento retributivo, premio di risultato, ecc., oltre all'aumento mensile di € 91,57 per adeguamento dello scatto di anzianità e del sovra minimo ex accordo del 19.07.2000, tenuto conto della non assorbibilità dell'assegno ad personam, come da orientamento della giurisprudenza di merito richiamata, agiva in giudizio per la condanna della società resistente al pagamento della complessiva somma di € 15.521,69 per minimo, contingenza EDR, scatti, assegno ad personam, 13°, 14° e poi premio annuo, festività, elemento retributivo, premio di risultato, ecc., oltre alla somma di €
91,57 per adeguamento dello scatto di anzianità e del sovra minimo ex accordo del 19.07.2000, adeguamento del Tfr e versamento all' dei contributi o altra somma accertata in corso di causa, oltre CP_2 rivalutazione sino al soddisfo, vinte le spese processuali da distrarsi.
Domandava la nomina di CTU contabile in caso di contestazione degli importi pretesi.
Si costitutiva la società resistente per eccepire la maturata estinzione per prescrizione dei crediti e dei contributi pretesi, e, nel merito, per domandare il rigetto delle domande per infondatezza, ritenendo assorbibili sia l'assegno ad personam per operatività della previsione convenzionale richiamata dalla parte ricorrente nei soli casi di transito e non in altre ipotesi che il sovra-minimo previsto dalle Norme di raccordo del 19.07.2000. Eccepiva in compensazione un
contro
- credito pari alla complessiva somma di € 7.623,00 e contestava i conteggi elaborati dalla controparte. Produceva documentazione.
Pag. 2 di 10 Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio con l' il CP_2 quale, costituendosi, eccepiva la prescrizione dei contributi contesi ed in ogni caso domandava la condanna della parte datoriale all'eventuale versamento degli oneri contributivi differenziali spettanti in caso di accoglimento delle domande promosse dalla ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale legale, vinte le spese processuali.
Veniva espletata una CTU.
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di motivazione e dispositivo.
1. Sull'eccezione di prescrizione dei crediti contesi
L'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi differenziali sollevata dalla società resistente è palesemente inammissibile oltre che infondata, se si considera che il riconoscimento giudiziale dei diritti di credito qui controversi è passato in giudicato in data 17.09.2017, come affermato con le note conclusionali dalla parte ricorrente e non contestato dalla società resistente, e le domande sono state promosse nel 2018. Deve ritenersi coperto da giudicato, di conseguenza, il diritto alle retribuzioni e contribuzioni differenziali qui reclamato da riconoscimento giudiziale del superiore inquadramento.
2. Sulle questioni controverse
In questo giudizio, a fronte delle specifiche eccezioni e contestazioni sollevate dalla parte resistente, deve ritenersi controversa l'assorbibilità dell'assegno ad personam e del sovra-minimo.
Secondo la ricostruzione offerta dalla parte resistente, infatti,
l'assegno ad personam dovrebbe intendersi non riassorbibile solo al momento del transito del personale e non anche in tutte le altre
Pag. 3 di 10 ipotesi, come quella in esame di accertamento giudiziale del diritto al superiore inquadramento con ogni conseguenza sul trattamento normativo, retributivo e contributivo, così come dovrebbe ritenersi riassorbibile il sovra-minimo previsto dalle Norme di raccordo del
19.07.2000 in virtù del principio generale del riassorbimento di tali istituti con gli aumenti retributivi convenzionalmente previsti.
Per la parte ricorrente, invece, alla luce della inequivoca portata delle disposizioni contrattuali collettive operanti nel caso di specie per come interpretate dalla giurisprudenza di merito richiamata, sia l'assegno ad personam che il sovra-minimo non sarebbero in alcun modo riassorbibili.
2.1. Ebbene, questo decidente ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito più volte richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi propugnata della non assorbibilità con gli eventuali aumenti retributivi sia dell'assegno ad personam che del sovra- minimo previsto dalle Norme di raccordo del 19.07.2000, e fa proprie, richiamandole ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., le motivazioni rese dal Tribunale di Palermo con la recente sentenza n.
470/2025 che di seguito si riportano pressoché integralmente:
“…(omissis)… Come affermato in causa analoga da molti giudici di merito, con sentenze allegate in atti da parte ricorrente e che si condividono e richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la non assorbibilità dell'assegno, già prevista in occasione del passaggio al livello superiore, opera anche alle ipotesi in cui tale passaggio derivi dall'accertamento della qualifica superiore a seguito di una pronuncia giudiziale.
In particolare, la Corte di Appello di Napoli ha affermato (pronunce in atti) che “con la legge n. 58/1992 sono state emanate disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni, L'art. 1, L. cit. ha
Pag. 4 di 10 previsto che i servizi di telecomunicazione, prima gestiti dall'azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), fossero affidati ad un'azienda costituita dall' che, per la durata di un anno, sarebbe stata CP_3 concessionaria esclusiva. Tale azienda è stata l'IRITEL s.p.a. Per effetto del D.M. del 29.12.1993 e dell'apposita convenzione stipulata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni con l'IRITEL s.p.a.,
a decorrere dall'01.11.1993 è stata soppressa l'ASST (art. 1 comma terzo legge cit.).
Con riguardo al personale, l'art. 4 legge cit. ha previsto l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego e, in mancanza, il passaggio diretto alle dipendenze della concessionaria. Infine - e il punto rappresenta la questione centrale nella controversia in esame - il legislatore ha demandato ad appositi accordi sindacali la tutela della professionalità acquisita e la garanzia di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello in precedenza goduto, nonché la formazione di tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza e quelle previste nell'IRITEL s.p.a. Nell'esercizio di questa delega, con accordo sindacale del 15.03.1993, le parti stipulanti, dandosi atto che le tabelle di equiparazione corrispondevano ai precetti legali, hanno stabilito i criteri di inquadramento per il personale proveniente dall'ASST e dall'amministrazione poste e telegrafo con riguardo ai profili professionali in precedenza rivestiti.
In più, nell'ulteriore accordo sindacale dell'08.04.1993 le parti contrattuali, al fine di “tutelare la professionalità acquisita e stabilire un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto presso l' stabilirono che, ove Parte_2 la retribuzione annua attribuita dal CCNL SIP e relativa al livello di assegnazione fosse inferiore all'ultima retribuzione annua percepita
Pag. 5 di 10 nell'ordinamento di provenienza dovesse essere corrisposta ai lavoratori una somma equivalente alla differenza, attribuita a titolo di assegno “ad personam” e “non assorbibile dagli aumenti retributivi” eventualmente accordati dai successivi rinnovi contrattuale CCNL SP. Tuttavia, nella medesima giornata, le parti conclusero un altro accordo nel quale, probabilmente al fine di evitare discordi interpretazioni, convennero gli specifici importi da corrispondere ai lavoratori, con riferimento ai singoli livelli retributivi previsti dal CCNL Sip ed attribuiti all'atto del transito dall'ASST. Gli assegni “ad personam” previsti da tale accordo sono di un importo che aumenta proporzionalmente con il crescere del livello retributivo,
e ciò dal 10° al 4° livello, per poi rimanere invariati con riferimento ai primi tre livelli. Tale constatazione consente di confutare l'assunto sostenuto da parte resistente laddove non corrisponde al vero che le parti contrattuali abbiano inteso diminuire l'importo dell'assegno “ad personam” man mano che veniva attribuito un livello contrattuale superiore. E' vero invece il contrario, e cioè che l'importo dell'assegno, almeno fino al 4° livello, aumenta proporzionalmente con il crescere del livello retributivo.
A questo punto è necessario individuare la ragione di tale previsione contrattuale. Ad avviso del Collegio, l'accordo collettivo dell'08.04.1993, nella parte in cui prevede importi dell'assegno “ad personam” non riassorbibile in aumento per ogni livello, attua la tutela di cui all'art. 4 comma 5 lettere b) e c) della legge 29.01.1992 n.58, come afferma lo stesso accordo;
per cui, in caso di raggiungimento di livello superiore, come è avvenuto nel caso di specie, tale assegno assicura una specifica funzione perequativa, quella cioè di garantire che il livello retributivo complessivamente considerato e raggiunto nel
Pag. 6 di 10 settore privato sia effettivamente equivalente a quello del settore pubblico. Ecco perché l'accordo in questione dichiara gli assegni non riassorbibili e li aumenta in relazione allo sviluppo del rapporto di lavoro in linea verticale. Le parti contrattuali hanno inteso garantire anche la parità retributiva di livello corrispondente di inquadramento tra pubblico e privato raggiunta nello sviluppo del rapporto di lavoro.
Ragionando altrimenti, tale tutela verrebbe frustrata, anche se espressamente prevista, non essendo stata esclusa la garanzia dell'assegno “ad personam” nel caso di passaggio di inquadramento” (tra le tante: Corte di appello di Napoli n.
6972/19).
Peraltro, è stato affermato: “Del resto le “Norme di raccordo” in data
19.7.2000 (accordo sindacale prodotto in atti) prevedono in linea generale che “1. A tutto il personale in forza alla data del 19 luglio
2000 sarà riconosciuto, secondo le modalità di seguito riportate, un 5 sovraminimo ad personam determinato dalla sommatoria dei seguenti elementi: (…) Il suddetto sovraminimo sarà riconosciuto con decorrenza 1 ottobre 2000, fatta eccezione per la quota relativa all'importo di cui al punto e) che sarà invece riconosciuto dall'1.1.2001”. Vista dunque la pattuizione non individuale, ma ad opera delle stesse parti sociali in un accordo collettivo e per una ampia categoria di dipendenti (“tutto il personale in forza alla data del 19 luglio 2000”), non può ritenersi che l'emolumento previsto sia suscettibile di assorbimento, individuando, invece, una voce retributiva fissa e conforme alla ratio dell'art.4
(Disposizioni relative al personale) della L.58/1992
(Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni) che ha previsto il personale
Pag. 7 di 10 dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che non aveva esercitato l'opzione per la permanenza nel pubblico impiego è transitato alle dipendenze delle aziende concessionarie con una serie di tutele (rimesse appunto alla contrattazione collettiva) della professionalità acquisita e del trattamento economico, globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, come disposto dal comma 4 della suddetta disposizione: “4. Entro e non oltre la data di scadenza della concessione di cui al comma 1 dell'articolo 1 il personale che non ha optato nei termini per la permanenza nel pubblico impiego transita alle dipendenze delle concessionarie, ad eccezione di quello individuato dalla
Società come necessario allo svolgimento delle attività che ad essa residuano, che transita alle dipendenze della
Società stessa.
5. Sono oggetto di accordi tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Società e le concessionarie, tenendo conto del disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 e dei tempi e delle modalità del trasferimento dei beni e degli impianti di cui all'articolo 3: a) i tempi e le modalità del passaggio del personale;
b) la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto;
(…)”.…(omissis)…”.
3. Sui conteggi elaborati dal CTU
La società resistente ha contestato i conteggi elaborati dal CTU incaricato per non essersi attenuto, in particolare, alla tesi della riassorbibilità sia dell'assegno ad personam che del sovra-minimo disciplinato dalle Norme di raccordo del 19.07.2000.
Pag. 8 di 10 3.1. Ebbene, alla luce di tutto quanto appena sopra chiarito si ritengono del tutto corretti i conteggi elaborati dal CTU sul presupposto della non assorbibilità con gli aumenti retributivi sia dell'assegno ad personam che del sovra-minimo previsto dalle Norme di raccordo del 19.07.2000.
Tanto conforta l'accoglimento delle domande avanzante in ricorso secondo le conclusioni correttamente rassegnate nell'elaborato peritale per la quantificazione dei crediti retributivi differenziali contesi.
Va condannata, di conseguenza, la società resistente al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di differenze retributive maturate e non corrisposte in forza del titolo giudiziale azionato della complessiva somma di € 15.681,91 oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Deve essere condannata, altresì, la parte resistente al versamento all' nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi nei CP_2 limiti della prescrizione eventualmente maturata.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della presente controversia desunto in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 9 di 10 Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 15.681,91 per le causali indicate in parte motiva oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al versamento all' CP_2 nell'interesse della parte ricorrente dei contributi omessi nei limiti della prescrizione eventualmente maturata;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente e dell' delle spese del presente giudizio che CP_2 liquida in complessivi € 2.694,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al
15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarsi ai soli procuratori della parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della società resistente le spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,11/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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