Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11945/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11945/2019 R.G. promossa da:
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Maria Lucia Pecorino (C.F. ), presso il cui studio in Bronte, Corso C.F._1
Umberto n. 276, è elettivamente domiciliata.
Attrice
Contro
in persona del Sindaco p.t., P.I. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Francesca Longhitano (C.F. ), domiciliato in Bronte, Via Arcangelo Spedalieri C.F._2
n. 40, presso la Casa Comunale.
Convenuto
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Viagrande via Controparte_2
Mirone 16, P.I. PEC: P.IVA_3 Email_1
Terza chiamata in garanzia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13.01.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis cotrariis: - ritenere e dichiarare il
[...] contrattualmente inadempiente (art. 1218 c.c.) per non aver espletato il servizio di Controparte_1 vigilanza notturna degli stands, contrattualmente previsto ex art. 9 del Bando di partecipazione alla Expo/Sagra del Pistacchio;
- Per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni Parte_2 causati all'odierna attrice nella complessiva somma di € 14.280,00 o di altra minore ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio anche ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 132/2014 96 e 142, per non aver, il convenuto, risposto all'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati.”.
pagina 1 di 7
Sicché, essendo l'evento organizzato dal chiedeva a detto Ente il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in tale occorso, ritenendolo responsabile ex art. 1218 c.c., in quanto nel bando di partecipazione all'art.
9 -rubricato “Vigilanza degli stands”- era stato specificatamente previsto che: “Senza con ciò assumere impegni e responsabilità di sorta, il gruppo di lavoro della manifestazione provvede ad un servizio di vigilanza notturna. Ogni e qualsiasi responsabilità per ogni rischio di qualunque natura (furti, danneggiamenti ecc… compresi quelli naturali e di forza maggiore) su quanto esposto, è a carico dell'Espositore. La custodia e la sorveglianza degli stands competono ai rispettivi Espositori, per l'intero orario d'apertura degli stessi, sia durante lo svolgimento della manifestazione, sia nei periodi di allestimento e smontaggio…”.
Osservava, infatti, che dal tenore letterale del citato articolo si evinceva che il da un CP_1 lato garantiva il servizio di vigilanza notturna degli stands, cioè durante le ore di chiusura della manifestazione, individuando anche il personale adibito a tale servizio ne “il gruppo di lavoro della manifestazione”, dall'altro lato poneva a carico dell' i rischi di qualunque natura (compreso Parte_3 il furto) e la vigilanza dei prodotti esposti nei vari stands solamente durante “l'intero orario d'apertura degli stessi, sia durante la manifestazione, sia nei periodi di allestimento e smontaggio”.
Per cui, ritenendo che il furto fosse addebitabile alla carenza del servizio di vigilanza notturna per non aver l'Ente espletato il servizio previsto e garantito nel contratto, quantificava in € 14.280,00 i danni subiti, essendo stata rubata merce per € 15.000,00 di cui solo una minima parte (per € 720,00) era stata in seguito recuperata dalla Guardia di Finanza della compagnia di Catania.
Il convenuto, costituitosi in giudizio solo alla prima udienza, contestava gli assunti avversi allegando che con determinazione n. 87 del 04.09.2018 il aveva approvato il bando e il CP_1 capitolato d'oneri per il servizio di organizzazione (compreso il servizio di vigilanza notturna) dell'Expò/Sagra del Pistacchio Dop 2018 e, che con determinazione n. 90 del 20.09.2018 aveva, altresì, indetto la procedura negoziata per l'affidamento del citato servizio, aggiudicato con determinazione n. 91 del 22.09.2018 alla Controparte_2
Pertanto, essendo stato il servizio di vigilanza notturna effettivamente e regolarmente affidato ed espletato il rilevava la propria carenza di legittimazione passiva. CP_1
Ad ogni modo osservava che nel citato art. 9 del bando l'obbligo assunto dall'Ente era solo quello di prevedere lo svolgimento di un servizio di vigilanza notturna senza con ciò comprendere la responsabilità per eventuali furti, che anzi era espressamente esclusa.
Ricordava all'uopo che il contratto di vigilanza era un contratto di servizio, il cui oggetto era quello di vigilare diligentemente nel luogo ove si svolgeva la manifestazione, che non comportava, però, un'obbligazione di risultato bensì di mezzi.
Concludeva, quindi, affermando che la responsabilità non derivava per il solo fatto del furto ma solo dando prova del comportamento negligente e omissivo dell'istituto di vigilanza, ma non riguardava certamente l'Ente che gli aveva affidato il servizio.
pagina 2 di 7 Per tali motivi domandava: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione deduzione e difesa, provvedere come segue: 1)Dichiarare il estraneo ai Controparte_1 fatti di causa e conseguentemente rigettare in toto la domanda attorea in quanto infondata ed illegittima. 2) in subordine, nel merito, rigettare la domanda attorea perché nessuna responsabilità può essere riconosciuta al per inadempimento contrattuale e, comunque, a nessun Controparte_1 titolo e/o ragione. 3) Conseguentemente, per le ragioni di cui in premessa, rigettare la richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice. 4) In subordine, nell'intemuta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare in ogni caso esosa ed eccessiva la richiesta risarcitoria di € 14.280,00, condannando il al pagamento di quei minori danni, che CP_1 risulteranno provati in corso di causa e/o ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”.
Debitamente autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, richiesta dall'attrice alla prima udienza in virtù delle difese svolte dalla convenuta con l'atto di costituzione, la causa veniva rinviata allo scopo al 7.7.2020.
L tuttavia, pur essendo stata regolarmene citata dalla convenuta Controparte_2 non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
Sicché, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e depositate le relative memorie istruttorie, la causa era istruita a mezzo prova orale e, di poi, rinviata per p.c. al 13.1.2025.
Precisate, infine, le conclusioni come da verbale del 13.01.2025, il giudizio era posto in decisione assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*********************
Così ricostruite le posizioni delle parti e i fatti di causa, la domanda di parte attrice vaancora rigettata.
Il giudizio, invero, prende le mosse da quel che si è verificato durante l'Expo/Sagra del Pistacchio di Bronte Dop 2018, svoltasi nelle giornate del 28/29/30 settembre e 5/6/7 ottobre 2018 e, precisamente dal furto, realizzato nella notte tra il 5 ed il 6 ottobre, della merce posta negli stands 5 e 6 assegnati alla e perpetrato da parte di ignoti. Parte_1
Da tale accadimento l'attrice assumeva che i danni subiti a causa del furto della propria merce fossero imputabili all'Ente convenuto, che -avendo agito iure privatorum- aveva organizzato l'evento assumendosi l'impegno di effettuare il servizio di vigilanza notturna degli stands, per cui ne chiedeva il relativo risarcimento.
Orbene, al fine di dirimere la controversia occorre innanzitutto esaminare l'eccezione preliminare di rito sollevata dalla convenuta con le seconde memorie 183 c.p.c. VI comma, con le quali rilevava la tardività e la nullità delle domande attoree come riformulate con le prime memorie 183 c.p.c., non trattandosi di mera precisazione ma di domande nuove, tanto che a fronte della domanda originaria di “ritenere e dichiarare il contrattualmente inadempiente per non aver Controparte_1 espletato il servizio di vigilanza notturna degli stand contrattualmente previsto ex art. 9 del Bando…” e “per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni causati all'attrice”, con il primo 183 c.p.c. chiedeva invece di “1-“accertare e dichiarare la nullità della clausola contenuta all'art. 9 del Bando di partecipazione alla Expo/Sagra del Pistacchio di Bronte DOP 2018, nella parte in cui esclude
pagina 3 di 7 preventivamente la responsabilità del per il servizio di vigilanza notturna”; 2- “in Controparte_1 subordine, accertare e dichiarare la responsabile in via extracontrattuale Controparte_2 (ex art. 2043 c.c.) del danno causato all'odierna attrice, in concorso con il quale Controparte_1 committente e contrattualmente responsabile, e per l'effetto condannarli in solido oppure singolarmente, secondo il proprio grado di responsabilità, al risarcimento dei danni causati all'odierna attrice”.
Tali domande sono, tuttavia, da considerarsi ammissibili alla luce della più recente giurisprudenza sulla mutatio libelli, secondo cui, per valutare se si tratta o meno di una domanda nuova, occorre incentrare l'attenzione sulla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato con la pronuncia n. 12310/2015 che: "La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo" (Cfr. anche Cass. S.U. n. 22404/2018: "Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta").
Conseguentemente, nel caso in specie, essendo evidente che le domande così come modificate con la prima memoria 183 c.p.c. da parte dell'attrice sono afferenti e connesse alla medesima vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo, risultano da rigettare le doglianze di nullità e tardività sollevate dal convenuto.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva da parte del anche tale eccezione CP_1 deve essere rigettata, ritenendosi che con il bando di partecipazione dell'08.08.2018 relativo all'evento
“Expo/Sagra del pistacchio Bronte DOP 2018”, pubblicato con provvedimento del Sindaco, il CP_1 abbia organizzato la manifestazione in questione assumendo la specifica obbligazione di provvedere al servizio di vigilanza notturna, come risulta dall'art. 9 del citato documento (v. all. 3 fascicolo convenuto), essendo all'uopo irrilevante che tale servizio sia stato poi svolto mediante l'affidamento a terzi dello stesso, aggiudicato con determinazione n. 91 del 22.09.2018 alla Controparte_2
(v. all. 8 fasc. convenuto).
[...]
Difatti, ai sensi dell'art. 1228 c.c. il debitore che nell'adempimento di un'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, intendendosi per terzi gli ausiliari del debitore anche se non legati da un vincolo di subordinazione.
Tale responsabilità in capo al debitore trova, invero, fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possano derivare dall'aver utilizzato terzi soggetti nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale. Sul punto si richiama: “Va per altro verso sottolineato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., il debitore il quale nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400;
3 Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorchè non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012, n.
pagina 4 di 7 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855). La responsabilità per fatto dell'ausiliario (e del preposto) prescinde invero dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, irrilevante essendo la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, fondamentale rilievo viceversa assumendo la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell'attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (v., da ultimo, con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass.,
26/5/2011, n. 11590), sicchè la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio (cfr., da ultimo, con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 12/10/2018, n.
25373; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 26/5/2011, n. 11590). La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero (non già sul principio della colpa nella scelta o nella vigilanza degli ausiliari: v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329) bensì sul principio cuius commoda eius et incommoda (ovvero dell'appropriazione o “avvilimento” dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione), comportante l'assunzione del rischio per i danni che al terzo (o al creditore) ne derivino (cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304, e, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 12/10/2018, n. 25375; Cass., 22/11/2018, n. 30161)” (Cfr. Cass. n. 4298/2019).
Di guisa che, si deve ritenere pienamente sussistente la legittimazione passiva del CP_1 in relazione alle domande formulate da parte attrice.
[...]
Nel merito, quindi, posto l'obbligo del di provvedere al servizio di vigilanza notturna CP_1 degli stands -specificamente assunto con il prefato bando- si dovrà procedere con l'indagine sul contenuto del regolamento contrattuale intercorrente tra le parti al fine di accertare la portata della clausola di esonero prevista dal medesimo art. 9 dell'avviso in questione che testualmente dispone:
“Senza con ciò assumere impegni e responsabilità di sorta, il gruppo di lavoro della manifestazione provvede ad un servizio di vigilanza notturna. Ogni e qualsiasi responsabilità per ogni rischio di qualunque natura (furti, danneggiamenti ecc… compresi quelli naturali e di forza maggiore) su quanto esposto, è a carico dell'Espositore. La custodia e la sorveglianza degli stands competono ai rispettivi Espositori, per l'intero orario d'apertura degli stessi, sia durante lo svolgimento della manifestazione, sia nei periodi di allestimento e smontaggio…” (v. all. 3 fascicolo convenuto).
Ebbene, si deve ritenere fondata l'eccezione sollevata dall'attrice di nullità di tale clausola di esonero per violazione della norma imperativa di cui all'art. 1229, comma 1, c.c., peraltro rilevabile anche ex officio, in quanto nella parte in cui la clausola prevede che “Senza con ciò assumere impegni e responsabilità di sorta… Ogni e qualsiasi responsabilità per ogni rischio di qualunque natura (furti, danneggiamenti ecc… compresi quelli naturali e di forza maggiore) su quanto esposto, è a carico dell'Espositore”, risulta evidente la volontà dell'Ente -impegnatosi a vigilare- di sottrarsi a qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da furti e/o danneggiamenti, con ciò venendo ad interrompere proprio il nesso funzionale -sul quale è fondato l'interesse dedotto nel caso in specie- tra la corretta esecuzione del servizio e la prevenzione della commissione di furti ai danni di coloro che a tale bando hanno aderito presentando apposita domanda di partecipazione (Cfr. Cass. n. 18338/2018).
Nondimeno, la vigilanza notturna non implica di per sé la conseguente responsabilità per ogni possibile evenienza e/o furto intervenuto nelle ore di chiusura della manifestazione, poiché l'obbligazione assunta dall'Ente di provvedere alla vigilanza dei luoghi non può ritenersi quale obbligazione di risultato, non potendo certamente il assumere l'obbligo di impedire in modo CP_1
pagina 5 di 7 assoluto che non si verifichino furti negli stands dell'evento, ma deve essere considerata quale obbligazione di mezzi (Cfr. Cass. n. 2960/2023).
Pertanto, l'obbligazione assunta dal deve essere individuata nel dovere di predisporre CP_1 tutte le tutele atte a garantire la sicurezza dei luoghi nelle ore notturne e l'avvenuto furto non costituisce ex se prova della responsabilità del convenuto, che -ove provato- potrebbe rispondere solo per omessa diligenza ex art. 1176 c.c. e, purché sussista un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno.
In tema di onere della prova, operano poi i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001– secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'adempimento o la sua non imputabilità.
Or, dalla documentazione agli atti ed in particolare dalle determine Area III n. 87, 90 e 91 del
2018 del Comune di Bronte (v. all.ti 6-7 e 8 fascicolo convenuto) è risultato come il servizio di vigilanza notturna di cui in parola sia stato effettivamente affidato alla Controparte_2 aggiudicataria del servizio di organizzazione della manifestazione, seppure poi svolto attraverso la
[...]
. Pt_4
Inoltre, dalla prova per testi espletata ed in particolare dall'escussione dei testi Testimone_1
e è risultato che: - l'attrice era ben cognita delle modalità con cui si svolgeva il servizio Testimone_2 di sorveglianza essendo stato eseguito con analoghe modalità anche negli anni precedenti, anni in cui la aveva già preso parte all'evento (v. sul punto anche testi , nonché Pt_1 Testimone_3 Tes_4 interrogatorio formale del legale rappresentante della;
- che il servizio nell'occasione è Parte_1 stato effettivamente affidato alla ditta ( v. anche interrogatorio formale del Controparte_2 legale rappresentante della;
- e che durante la manifestazione l'Ente organizzatore ha pure Parte_1 effettuato dei sopralluoghi al fine di controllare l'effettivo e diligente svolgimento del servizio di sorveglianza in questione.
Né possono valorizzarsi a prova contraria le testimonianze rese, su tale ultimo punto, dagli altri soggetti ( , etc.) legati per lo più da rapporti di subordinazione con la società attrice. Tes_4 Tes_3
Ragion per cui, alla luce degli elementi emersi dall'istruttoria espletata, si deve escludere che vi sia stata una condotta negligente da parte del e del soggetto che ha svolto tali controlli, CP_1 dovendosi a corollario concludere che l'Ente ha adeguatamente assolto gli obblighi assunti, CP_3 avendo dato prova di aver posto in essere, tramite l' le attività di Controparte_2 ispezione cui si era obbligato.
Conseguentemente vanno rigettate le domande proposte da parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' Controparte_2
pagina 6 di 7 - Rigetta le domande formulate dall'attrice.
- Condanna l'attrice alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore del CP_1 che liquida in € 5.077,00 a titolo di compensi oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA
[...] come per legge.
Così deciso in Catania, il 24.4.2025.
Il Presidente di Sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
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