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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 20/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 20 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 507 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
, cod. fisc. nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...] in Scansano (GR), rappresentata, difesa e assistita dall'Avv. Simone Forte del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila 4/a, 20122, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
N O N C H E ' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Frabetti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna Via Barberia n. 14, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n.
241/1990;
- In Via Subordinata: dichiarare la decadenza dell' dalla Controparte_3
potestà di iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 con riferimento, in particolare, ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 351 2021 0000139360000
Pag. 2 di 18 - n. 351 2021 0000791067000
- dichiarare la prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 l. 335/1995, dei contributi previdenziali portati nei seguenti avvisi di addebito:
- 351 2015 000079832000
- 351 2017 0001374821000
- 351 2018 0001325266000
- 351 2018 0001636315000
- 351 2021 0000791067000
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai fini dell'interruzione Controparte_4
della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e CP_1
reietta, dichiarare l'inammissibilità per carenza di interesse della domanda avversaria e la tardività della presente opposizione per i motivi esposti in narrativa;
Pag. 3 di 18 Nel merito, rigettare l'opposizione siccome infondata per i motivi di cui in narrativa, confermare l'atto opposto condannando controparte a pagare la somma ivi indicata.
In subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi esposti, assolvendolo dalla condanna alle spese di lite. Con vittoria di spese, competenze professionali. In via istruttoria si chiede al Giudice di ordinare ad
riscossione la produzione della documentazione Controparte_2
interruttiva dei termini prescrizionali ex art 210 cpc e 421 cpc.”.
Opposta :“Voglia il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis e previa CP_2
valutazione della ammissibilità della eccezione inerente la mancata notifica degli avvisi di addebito stante la presenza di rateizzazione e rottamazione ( eccezione comunque sulla quale si denuncia la carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale di ) rigettare il ricorso sui motivi Controparte_2
sub. II e sub. III previo rigetto della sospensione richiesta per carenza dei presupposti di Legge per la concessione.
Vinte le spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 giugno 2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 051 2024 9002093928000, notificata a mezzo pec alla contribuente in data 21 maggio 2024, siccome illegittimamente emessa in assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti ovvero dei seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di Addebito n. 351 2015 0000079832000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. operai a tempo indeterminato per
Pag. 4 di 18 l'anno 2014, asseritamente notificato il 13.07.2015, per un complessivo importo di € 8.304,81;
2) Avviso di Addebito n. 351 2017 0001374821000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Coltivatori diretti per l'anno 2016, asseritamente notificato il 14.12.2017, per un complessivo importo di €
4.725,24;
3) Avviso di Addebito n. 351 2018 0001325266000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Coltivatori diretti per l'anno 2017, asseritamente notificato il 6.12.2018, per un complessivo importo di € 4.856,47;
4) Avviso di Addebito n. 351 2018 0001636315000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Operai a tempo indeterminato per l'anno 2017, asseritamente notificato il 25.12.2018, per il complessivo importo di € 1.594,64;
5) Avviso di Addebito n. 351 2019 0001545116000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Coltivatori diretti per l'anno 2018, asseritamente notificato il 16.01.2020 per il complessivo importo di € 3.710,89;
6) Avviso di Addebito n. 351 2019 0001690575000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto, relativamente a Contributi I.V.S. - Operai a tempo indeterminato per l'anno 2018, asseritamente notificato il 16.01.2020 per il complessivo importo di
€ 1.783,91;
7) Avviso di Addebito n. 351 2021 0000139360000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Coltivatori diretti per l'anno 2019, asseritamente notificato il 17.10.2021 per il complessivo importo di € 5.073,10;
8) Avviso di Addebito n. 351 2021 0000791067000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Coltivatori diretti per l'anno 2015, asseritamente notificato il 16.12.2021 per il complessivo importo di € 1.157,08.
Eccepiva inoltre la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, la decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1992 e l'intervenuta prescrizione quinquennale.
2. L' resisteva alla domanda deducendo la carenza d'interesse ad agire, il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione all'atto di intimazione e la tardività delle eccezioni e doglianze in genere del
Pag. 5 di 18 ricorrente, concludendo come in epigrafe riportato. Nello specifico deduceva l'esistenza di atti interruttivi intervenuti prima del maturare della prescrizione quinquennale, indicando in il soggetto chiamato a fornire la relativa CP_5
prova.
3. Si è costituta altresì l' , sollevando eccezioni Controparte_2
preliminari, in parte analoghe a quelle dell' , contestando il ricorso e CP_1
producendo prova degli atti interruttivi della prescrizione.
4. All'odierna udienza, la causa, documentalmente istruita, è stata decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
5. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle parti resistenti. L' , infatti, è sempre legittimato in quanto titolare della pretesa CP_1
economica sottostante anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica. Come precisato infatti da Cass. Ord. 5625 del 26.2.2019 l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo, per cui, semmai, è proprio il concessionario a non rivestire la veste di litisconsorte necessario. Così anche Cass. Sent. 16425/2019 “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per
l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera
"litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs.
n.112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della
Pag. 6 di 18 pretesa creditoria”.(Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente).
Sussiste nel caso specifico la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, ai tempi della notifica degli atti rilevanti ai fini del decidere rispetto all'eventuale prescrizione maturatasi.
6. Circa il vizio di difetto di rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (ADER).
L'art. 1 d.l. 193/2016 conv. in legge 225/2016 prevede, al comma 8, che “l'ente
è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale”. E' altresì stabilito che il nuovo ente possa anche avvalersi di avvocati del libero foro
“sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo” e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al d. lgs. 50/16 (Codice dei contratti pubblici), e che l'ente possa “avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente”; ed inoltre che “ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, possa in ogni caso “assumere direttamente la trattazione della causa”. Tuttavia sulla
G.U. n. 151 del 29.6.2019 S.O. è stato pubblicato il D.L. n. 34/2019 (recante
"misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito nella legge n. 58/2019, il cui articolo 4-novies
(recante "Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio
Pag. 7 di 18 dell' " ed introdotto in sede di conversione), Controparte_6 così dispone: “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria rappresentanza Controparte_6
e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”. In epoca pressoché coeva, l'organo nomofilattico è intervenuto con sentenza SS.UU. n. 30008 del 19 novembre 2019 è intervenuto sulla questione della difesa di - ente pubblico economico subentrato, CP_5
quale agente della riscossione, alle società del Gruppo Equitalia a decorrere dal
1° luglio 2017. Dopo approfondito excursus, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che “in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l' avvalersi anche di avvocati del CP_2 libero foro” (caso riservato, a titolo di esempio, è quello relativo alla proposizione del ricorso per cassazione). Il Supremo Consesso ha quindi escluso particolari oneri di produzione documentale in relazione alla rappresentanza defensionale di , fissando il seguente principio di diritto: CP_5
“Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_7
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
[...]
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5
Pag. 8 di 18 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_2
patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_2
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.). Alla luce di tale novum interpretativo, deve dirsi pertanto infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza dell'Avvocato del libero foro, difensore di
CP_5
7. Sono noti i contrasti sorti nella giurisprudenza con riferimento alla possibilità di individuare un interesse ad agire nel caso di impugnazione di estratti di ruolo o, più̀ in generale, in assenza di concrete e attuali minacce da parte del creditore e quindi di immediati pregiudizi per il patrimonio del debitore. Nello specifico dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.p.r. n. 602 del 1973 “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. L'agente per la riscossione avrà poi 180 giorni di tempo per iniziare le procedure esecutive (art.50, co. 3). La funzione dell'intimazione di pagamento è dunque quella di ripristinare l'efficacia della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito; essa, pertanto, può essere direttamente impugnata solo per vizi propri ex art. 617 c.p.c. La contestazione del diritto a procedere esecutivamente presuppone invece l'impugnazione della cartella o dell'avviso sottostanti, precedentemente notificati, introducendo così un'opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1, cpc., salvo che il titolo sia divenuto non più contestabile per decorso
Pag. 9 di 18 del termine, in materia di previdenza, di 40 giorni dalla sua notifica. Decorso tale termine la parte con l'opposizione ex art 615, co. 1, cpc può far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione o il pagamento. In particolare, il solo vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è infatti idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse e ciò pur, in ipotesi, nell'intervenuta scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alle cartelle di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. Cassazione civile, sez. II n.
9617 del 5.5.2014).
8. È stato tuttavia obiettato, in proposito, che l'opposizione dovrebbe essere comunque proposta entro il termine di 180 giorni dalla notifica dell'intimazione
(nel caso specifico il termine è stato ampiamente rispettato), essendo questo l'ulteriore periodo di efficacia della cartella o dell'avviso per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento. Decorso tale termine, verrebbe meno l'interesse ad agire (cfr. Cass. nn. 22946/2016 e 6034/2017). L'impugnazione della sola intimazione si ritiene non sia sostenuta da interesse ad agire poiché si tratta solo di un atto con il quale l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito. Esso, infatti, costituirebbe “mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui
l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale. Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio”. (così di recente, Tribunale Roma sez. lav.,01/08/2019,
n.6552).
9. L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa e notificata da CP_5 va qualificata come opposizione all'esecuzione qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione
Pag. 10 di 18 della cartella di pagamento. Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito l'estinzione del credito dell' per la intervenuta prescrizione, CP_1
l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'“an” dell'azione esecutiva e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa. Non essendo, quindi, previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione, a differenza di quanto stabilito per l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, l'eccezione dei convenuti è destituita di fondamento.
10. La regolare notifica degli atti presupposti non consente di recuperare la possibilità di impugnare i detti atti per vizi sia formali che sostanziali. A ciò fa, in ipotesi, deroga la sola possibilità che il ricorrente intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, in particolare, la prescrizione. Il vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è quindi idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione
è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse (Cassazione civile, sez. II n. 9617 del 5.5.2014).
11. Nel caso specifico, l'eccezione d'intervenuta prescrizione non è tuttavia fondata.
Gli atti sono stati notificati alla Pec della ricorrente. Solo con la memoria ex art. 429 cpc, parte opponente eccepisce “l'inesistenza giuridica della notifica degli atti allegati da in quanto l'Ente Impositore, in qualità di soggetto CP_1 notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all' presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche CP_1
Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), quale
t, bensì un irrituale ed Email_1 ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco”. (così a pagg. 1 e 2 della memoria autorizzata).
L'eccezione, oltre che tardiva, comunque è infondata.
L'art. 26, co. 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli
Pag. 11 di 18 indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
In linea generale non è possibile neppure fare riferimento alla disciplina relativa alla notifica telematica dell'atto introduttivo del giudizio nel processo telematico per le notifiche (stragiudiziali) della cartella esattoriale o dell'iscrizione ipotecaria in quanto non si applica il d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 22.
Occorrerebbe dunque fare riferimento all'art. 1335 c.c.: nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta eventualmente al destinatario rendere edotto tempestivamente il mittente delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare. Sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica (cfr. Cass. Sez. Lav.
Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020; Sez.3 – Sentenza n. 25819 del 31/10/2017).
Nel caso di specie, non occorre neppure avere riguardo ai generali principi di presunzione di conoscenza essendo pacifico che la ricorrente ha ricevuto le pec con gli avvisi di addebito in questa sede opposti.
Peraltro, la Cass Sez. Un. 15979/2022 è recentemente intervenuta sul tema del domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi, statuendo che
“In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ”internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta
Pag. 12 di 18 un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.”
Nondimeno, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
“non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa”.(v. Cass., Ordinanza n.
3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. Sez.
I, sentenza 20625/2017).
Nel caso in esame, non è contestato che parte ricorrente abbia ricevuto notifica degli avvisi (non differentemente si sarebbe detto nel caso di cartella di
CP_ pagamento) a mezzo pec nelle date indicate da né la stessa (dopo aver inizialmente contestato tout court la ricezione, avutane poi riprova) assume che, dall'ipotizzata violazione delle forme legali, sia derivata la mancata conoscenza degli atti notificati, né allega uno specifico pregiudizio in relazione al formato del file prescelto dal notificante, non avendo avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata. Pertanto, in assenza di specifico disconoscimento nel senso già spiegato, si deve ritenere idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via PEC
CP_ dell'avviso emesso dall'
12. ha poi prodotto gli atti interruttivi della prescrizione relativi agli avvisi CP_5
elencati al superiore punto 1. In particolare, risulta che in data 12.10.2018 veniva notificato via pec alla l'atto di pignoramento presso terzi Pt_1
Pag. 13 di 18 05184201800000342001 che comprende, tra le altre cartelle, l'avviso di addebito 35120170001374821000. In data 11.3.2019 veniva notificata alla via pec la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. Pt_1
05176201900000240000, che comprende gli avvisi di addebito di cui ai nn. 1 e 2 dell'elenco. In data 16.5.2019 la ha presentato istanza di rateizzazione Pt_1
che comprende gli avvisi opposti contrassegnati dai nn. da 1 a 4 del superiore elenco. In data 4.5.2022 veniva notificata alla via pec intimazione di Pt_1
pagamento 05120229000749813000 che comprende tra le altre gli avvisi di addebito contrassegnati dal n. 1 al n. 6 dell'elenco suddetto.
In data 19.01.2023 la ha presentato varie istanze per la definizione Pt_1
agevolata che comprendono: (i) Def. Agevolata 05190202300108387180 ( avvisi addebito 2, 3 e 7 dell'elenco) (ii) Def. Agevolata 05190202300108370180
( avvisi di addebito nr. 5 dell'elenco), (iii) Def. Agevolata
05190202300108283000 (Avviso di addebito nr. 1 dell'elenco), (iv) Def.
Agevolata 05190202300108352000 (avvisi di addebito nn. 4 e 6 dell'elenco),
(v) Def. Agevolata 05190202300108341000 (avviso di addebito nr. 8 dell'elenco).
In definitiva la ricorrente ha richiesto, ottenuto e in parte corrisposto il debito qui opposto.
13. Con sentenza n. 37389/2022 la Suprema Corte, in riferimento all'istanza di rateazione del debito, anche qualora corredata dalla formula di rito di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali, ne ha confermato l'effetto interruttivo della prescrizione (conforme Cass. 16098/2018 del 18.6.2018, Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez. 6-
L, 29/12/2015, n. 26013).
Si veda anche ord. Cass. 3414/2024 del 6/2/2024 secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione si ricollega alla consapevolezza dell'esistenza del debito e, più in generale, ha ribadito come l'istanza di rateizzazione del debito, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con
Pag. 14 di 18 l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (tesi che non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn. 12735/2020 e 5549/2021, in quanto la prima conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, mentre la seconda si limita a osservare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”).
Sulla stessa scia si veda, da ultimo, Cass. n. 27504 del 23 ottobre 2024, che, intervenendo nuovamente sulla valenza dell'istanza di dilazione del pagamento delle somme dovute, ha così testualmente ribadito: “…l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante,
Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n.
27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere.”
14. Consegue quindi alla regolare notifica degli atti e all'inconfigurabilità dell'eccepita prescrizione, l'improponibilità di eccezioni e la deduzione di vizi ulteriori degli atti prodromici, peraltro nel caso di specie del tutto infondati. Così rispetto alla lamentata decadenza. Come chiarito, in proposito e a più riprese
Pag. 15 di 18 dalla S.C., il mancato rispetto del termine decadenziale previsto per la iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dall'art.25 d.lgs. n. 46/99, comporta infatti soltanto l'impossibilità per l'istituto previdenziale di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere in giudizio l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. La decadenza, dunque, non ha effetti sostanziali, ma solo processuali e non comporta l'estinzione del credito contributivo, il cui ammontare e la cui debenza nel merito, nel presente caso, non sono contestate (cfr. ad es. ordinanza n.5792 depositata il 23 marzo 2015).
Lo stesso è a dirsi riguardo all'eccepito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. L'intimazione richiama, secondo i modelli ministeriali in uso, il soggetto incaricato della riscossione e gli atti prodromici da cui il debito scaturisce, elementi che sono di per sé sufficienti a mettere il debitore nelle condizioni di avere consapevolezza delle ragioni per le quali una data somma gli viene richiesta attraverso gli atti pregressi, specificamente indicati per numero, data di notifica e importi. L'intimazione di pagamento non necessita quindi di alcuna peculiare motivazione aggiuntiva (cfr. Cass n. 2227/2018). Si veda anche la recente Cassazione ord. n. 27504 del 23.10.2024 secondo cui: “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.
212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”.
E in precedenza Cass. ord. 10692/2024 e 28689/2018 secondo cui “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la
Pag. 16 di 18 motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”.
15. Per tutte le suddette ragioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, seguono la soccombenza. Esse si liquidano separatamente in favore delle parti vittoriose.
La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita infatti a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. La solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. (Cass. sent. 663/1999 e 13001/2005
e, da ultimo, ord. 18256/2017).
Con l'ulteriore precisazione che alla difesa dell' non vanno liquidate CP_1
I.V.A. e C.P.A.: la prima infatti non è dovuta in quanto gli avvocati dell' CP_1
sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 10.6.2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...]
provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in € 4.638 ciascuno per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, ove
Pag. 17 di 18 dovute, come per legge;
con la precisazione che, in relazione alla difesa di la CP_5 predetta somma va liquidata in favore dell'Avv. Fabio Frabetti dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
Pag. 18 di 18
Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 20 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 507 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2024, vertente
TRA
, cod. fisc. nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...] in Scansano (GR), rappresentata, difesa e assistita dall'Avv. Simone Forte del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila 4/a, 20122, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, Controparte_1
in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
N O N C H E ' , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14, , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Frabetti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna Via Barberia n. 14, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n.
241/1990;
- In Via Subordinata: dichiarare la decadenza dell' dalla Controparte_3
potestà di iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 con riferimento, in particolare, ai seguenti avvisi di addebito:
- n. 351 2021 0000139360000
Pag. 2 di 18 - n. 351 2021 0000791067000
- dichiarare la prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 l. 335/1995, dei contributi previdenziali portati nei seguenti avvisi di addebito:
- 351 2015 000079832000
- 351 2017 0001374821000
- 351 2018 0001325266000
- 351 2018 0001636315000
- 351 2021 0000791067000
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai fini dell'interruzione Controparte_4
della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e CP_1
reietta, dichiarare l'inammissibilità per carenza di interesse della domanda avversaria e la tardività della presente opposizione per i motivi esposti in narrativa;
Pag. 3 di 18 Nel merito, rigettare l'opposizione siccome infondata per i motivi di cui in narrativa, confermare l'atto opposto condannando controparte a pagare la somma ivi indicata.
In subordine, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi esposti, assolvendolo dalla condanna alle spese di lite. Con vittoria di spese, competenze professionali. In via istruttoria si chiede al Giudice di ordinare ad
riscossione la produzione della documentazione Controparte_2
interruttiva dei termini prescrizionali ex art 210 cpc e 421 cpc.”.
Opposta :“Voglia il Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis e previa CP_2
valutazione della ammissibilità della eccezione inerente la mancata notifica degli avvisi di addebito stante la presenza di rateizzazione e rottamazione ( eccezione comunque sulla quale si denuncia la carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale di ) rigettare il ricorso sui motivi Controparte_2
sub. II e sub. III previo rigetto della sospensione richiesta per carenza dei presupposti di Legge per la concessione.
Vinte le spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 giugno 2024, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 051 2024 9002093928000, notificata a mezzo pec alla contribuente in data 21 maggio 2024, siccome illegittimamente emessa in assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti ovvero dei seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di Addebito n. 351 2015 0000079832000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. operai a tempo indeterminato per
Pag. 4 di 18 l'anno 2014, asseritamente notificato il 13.07.2015, per un complessivo importo di € 8.304,81;
2) Avviso di Addebito n. 351 2017 0001374821000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Coltivatori diretti per l'anno 2016, asseritamente notificato il 14.12.2017, per un complessivo importo di €
4.725,24;
3) Avviso di Addebito n. 351 2018 0001325266000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Coltivatori diretti per l'anno 2017, asseritamente notificato il 6.12.2018, per un complessivo importo di € 4.856,47;
4) Avviso di Addebito n. 351 2018 0001636315000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Operai a tempo indeterminato per l'anno 2017, asseritamente notificato il 25.12.2018, per il complessivo importo di € 1.594,64;
5) Avviso di Addebito n. 351 2019 0001545116000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Coltivatori diretti per l'anno 2018, asseritamente notificato il 16.01.2020 per il complessivo importo di € 3.710,89;
6) Avviso di Addebito n. 351 2019 0001690575000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto, relativamente a Contributi I.V.S. - Operai a tempo indeterminato per l'anno 2018, asseritamente notificato il 16.01.2020 per il complessivo importo di
€ 1.783,91;
7) Avviso di Addebito n. 351 2021 0000139360000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Coltivatori diretti per l'anno 2019, asseritamente notificato il 17.10.2021 per il complessivo importo di € 5.073,10;
8) Avviso di Addebito n. 351 2021 0000791067000, emesso da - Sede di CP_1
Grosseto relativamente a Contributi I.V.S. - Coltivatori diretti per l'anno 2015, asseritamente notificato il 16.12.2021 per il complessivo importo di € 1.157,08.
Eccepiva inoltre la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, la decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1992 e l'intervenuta prescrizione quinquennale.
2. L' resisteva alla domanda deducendo la carenza d'interesse ad agire, il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione all'atto di intimazione e la tardività delle eccezioni e doglianze in genere del
Pag. 5 di 18 ricorrente, concludendo come in epigrafe riportato. Nello specifico deduceva l'esistenza di atti interruttivi intervenuti prima del maturare della prescrizione quinquennale, indicando in il soggetto chiamato a fornire la relativa CP_5
prova.
3. Si è costituta altresì l' , sollevando eccezioni Controparte_2
preliminari, in parte analoghe a quelle dell' , contestando il ricorso e CP_1
producendo prova degli atti interruttivi della prescrizione.
4. All'odierna udienza, la causa, documentalmente istruita, è stata decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.
***
5. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle parti resistenti. L' , infatti, è sempre legittimato in quanto titolare della pretesa CP_1
economica sottostante anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica. Come precisato infatti da Cass. Ord. 5625 del 26.2.2019 l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo, per cui, semmai, è proprio il concessionario a non rivestire la veste di litisconsorte necessario. Così anche Cass. Sent. 16425/2019 “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per
l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera
"litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs.
n.112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della
Pag. 6 di 18 pretesa creditoria”.(Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente).
Sussiste nel caso specifico la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, ai tempi della notifica degli atti rilevanti ai fini del decidere rispetto all'eventuale prescrizione maturatasi.
6. Circa il vizio di difetto di rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (ADER).
L'art. 1 d.l. 193/2016 conv. in legge 225/2016 prevede, al comma 8, che “l'ente
è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale”. E' altresì stabilito che il nuovo ente possa anche avvalersi di avvocati del libero foro
“sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo” e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al d. lgs. 50/16 (Codice dei contratti pubblici), e che l'ente possa “avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente”; ed inoltre che “ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici”, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, possa in ogni caso “assumere direttamente la trattazione della causa”. Tuttavia sulla
G.U. n. 151 del 29.6.2019 S.O. è stato pubblicato il D.L. n. 34/2019 (recante
"misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") convertito nella legge n. 58/2019, il cui articolo 4-novies
(recante "Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio
Pag. 7 di 18 dell' " ed introdotto in sede di conversione), Controparte_6 così dispone: “Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l' , per la propria rappresentanza Controparte_6
e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”. In epoca pressoché coeva, l'organo nomofilattico è intervenuto con sentenza SS.UU. n. 30008 del 19 novembre 2019 è intervenuto sulla questione della difesa di - ente pubblico economico subentrato, CP_5
quale agente della riscossione, alle società del Gruppo Equitalia a decorrere dal
1° luglio 2017. Dopo approfondito excursus, le Sezioni Unite hanno concluso nel senso che “in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l' avvalersi anche di avvocati del CP_2 libero foro” (caso riservato, a titolo di esempio, è quello relativo alla proposizione del ricorso per cassazione). Il Supremo Consesso ha quindi escluso particolari oneri di produzione documentale in relazione alla rappresentanza defensionale di , fissando il seguente principio di diritto: CP_5
“Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_7
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
[...]
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5
Pag. 8 di 18 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il CP_2
patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_2
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.). Alla luce di tale novum interpretativo, deve dirsi pertanto infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza dell'Avvocato del libero foro, difensore di
CP_5
7. Sono noti i contrasti sorti nella giurisprudenza con riferimento alla possibilità di individuare un interesse ad agire nel caso di impugnazione di estratti di ruolo o, più̀ in generale, in assenza di concrete e attuali minacce da parte del creditore e quindi di immediati pregiudizi per il patrimonio del debitore. Nello specifico dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.p.r. n. 602 del 1973 “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. L'agente per la riscossione avrà poi 180 giorni di tempo per iniziare le procedure esecutive (art.50, co. 3). La funzione dell'intimazione di pagamento è dunque quella di ripristinare l'efficacia della cartella di pagamento o dell'avviso d'addebito; essa, pertanto, può essere direttamente impugnata solo per vizi propri ex art. 617 c.p.c. La contestazione del diritto a procedere esecutivamente presuppone invece l'impugnazione della cartella o dell'avviso sottostanti, precedentemente notificati, introducendo così un'opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1, cpc., salvo che il titolo sia divenuto non più contestabile per decorso
Pag. 9 di 18 del termine, in materia di previdenza, di 40 giorni dalla sua notifica. Decorso tale termine la parte con l'opposizione ex art 615, co. 1, cpc può far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione o il pagamento. In particolare, il solo vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è infatti idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse e ciò pur, in ipotesi, nell'intervenuta scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alle cartelle di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. Cassazione civile, sez. II n.
9617 del 5.5.2014).
8. È stato tuttavia obiettato, in proposito, che l'opposizione dovrebbe essere comunque proposta entro il termine di 180 giorni dalla notifica dell'intimazione
(nel caso specifico il termine è stato ampiamente rispettato), essendo questo l'ulteriore periodo di efficacia della cartella o dell'avviso per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento. Decorso tale termine, verrebbe meno l'interesse ad agire (cfr. Cass. nn. 22946/2016 e 6034/2017). L'impugnazione della sola intimazione si ritiene non sia sostenuta da interesse ad agire poiché si tratta solo di un atto con il quale l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito. Esso, infatti, costituirebbe “mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui
l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale. Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio”. (così di recente, Tribunale Roma sez. lav.,01/08/2019,
n.6552).
9. L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa e notificata da CP_5 va qualificata come opposizione all'esecuzione qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione
Pag. 10 di 18 della cartella di pagamento. Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito l'estinzione del credito dell' per la intervenuta prescrizione, CP_1
l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'“an” dell'azione esecutiva e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa. Non essendo, quindi, previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione, a differenza di quanto stabilito per l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, l'eccezione dei convenuti è destituita di fondamento.
10. La regolare notifica degli atti presupposti non consente di recuperare la possibilità di impugnare i detti atti per vizi sia formali che sostanziali. A ciò fa, in ipotesi, deroga la sola possibilità che il ricorrente intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, in particolare, la prescrizione. Il vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è quindi idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione
è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse (Cassazione civile, sez. II n. 9617 del 5.5.2014).
11. Nel caso specifico, l'eccezione d'intervenuta prescrizione non è tuttavia fondata.
Gli atti sono stati notificati alla Pec della ricorrente. Solo con la memoria ex art. 429 cpc, parte opponente eccepisce “l'inesistenza giuridica della notifica degli atti allegati da in quanto l'Ente Impositore, in qualità di soggetto CP_1 notificante, non ha utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificato attribuito all' presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche CP_1
Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), quale
t, bensì un irrituale ed Email_1 ignoto indirizzo non risultante in alcun elenco”. (così a pagg. 1 e 2 della memoria autorizzata).
L'eccezione, oltre che tardiva, comunque è infondata.
L'art. 26, co. 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 prevede che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli
Pag. 11 di 18 indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
In linea generale non è possibile neppure fare riferimento alla disciplina relativa alla notifica telematica dell'atto introduttivo del giudizio nel processo telematico per le notifiche (stragiudiziali) della cartella esattoriale o dell'iscrizione ipotecaria in quanto non si applica il d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 22.
Occorrerebbe dunque fare riferimento all'art. 1335 c.c.: nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta eventualmente al destinatario rendere edotto tempestivamente il mittente delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare. Sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica (cfr. Cass. Sez. Lav.
Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020; Sez.3 – Sentenza n. 25819 del 31/10/2017).
Nel caso di specie, non occorre neppure avere riguardo ai generali principi di presunzione di conoscenza essendo pacifico che la ricorrente ha ricevuto le pec con gli avvisi di addebito in questa sede opposti.
Peraltro, la Cass Sez. Un. 15979/2022 è recentemente intervenuta sul tema del domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi, statuendo che
“In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ”internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta
Pag. 12 di 18 un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.”
Nondimeno, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
“non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa”.(v. Cass., Ordinanza n.
3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. Sez.
I, sentenza 20625/2017).
Nel caso in esame, non è contestato che parte ricorrente abbia ricevuto notifica degli avvisi (non differentemente si sarebbe detto nel caso di cartella di
CP_ pagamento) a mezzo pec nelle date indicate da né la stessa (dopo aver inizialmente contestato tout court la ricezione, avutane poi riprova) assume che, dall'ipotizzata violazione delle forme legali, sia derivata la mancata conoscenza degli atti notificati, né allega uno specifico pregiudizio in relazione al formato del file prescelto dal notificante, non avendo avanzato alcun concreto dubbio in relazione alla integrità o eventuale modificazione del file allegato al messaggio trasmesso per posta elettronica certificata. Pertanto, in assenza di specifico disconoscimento nel senso già spiegato, si deve ritenere idonea la documentazione prodotta a fornire prova della rituale notifica via PEC
CP_ dell'avviso emesso dall'
12. ha poi prodotto gli atti interruttivi della prescrizione relativi agli avvisi CP_5
elencati al superiore punto 1. In particolare, risulta che in data 12.10.2018 veniva notificato via pec alla l'atto di pignoramento presso terzi Pt_1
Pag. 13 di 18 05184201800000342001 che comprende, tra le altre cartelle, l'avviso di addebito 35120170001374821000. In data 11.3.2019 veniva notificata alla via pec la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. Pt_1
05176201900000240000, che comprende gli avvisi di addebito di cui ai nn. 1 e 2 dell'elenco. In data 16.5.2019 la ha presentato istanza di rateizzazione Pt_1
che comprende gli avvisi opposti contrassegnati dai nn. da 1 a 4 del superiore elenco. In data 4.5.2022 veniva notificata alla via pec intimazione di Pt_1
pagamento 05120229000749813000 che comprende tra le altre gli avvisi di addebito contrassegnati dal n. 1 al n. 6 dell'elenco suddetto.
In data 19.01.2023 la ha presentato varie istanze per la definizione Pt_1
agevolata che comprendono: (i) Def. Agevolata 05190202300108387180 ( avvisi addebito 2, 3 e 7 dell'elenco) (ii) Def. Agevolata 05190202300108370180
( avvisi di addebito nr. 5 dell'elenco), (iii) Def. Agevolata
05190202300108283000 (Avviso di addebito nr. 1 dell'elenco), (iv) Def.
Agevolata 05190202300108352000 (avvisi di addebito nn. 4 e 6 dell'elenco),
(v) Def. Agevolata 05190202300108341000 (avviso di addebito nr. 8 dell'elenco).
In definitiva la ricorrente ha richiesto, ottenuto e in parte corrisposto il debito qui opposto.
13. Con sentenza n. 37389/2022 la Suprema Corte, in riferimento all'istanza di rateazione del debito, anche qualora corredata dalla formula di rito di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali, ne ha confermato l'effetto interruttivo della prescrizione (conforme Cass. 16098/2018 del 18.6.2018, Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez. 6-
L, 29/12/2015, n. 26013).
Si veda anche ord. Cass. 3414/2024 del 6/2/2024 secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione si ricollega alla consapevolezza dell'esistenza del debito e, più in generale, ha ribadito come l'istanza di rateizzazione del debito, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con
Pag. 14 di 18 l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (tesi che non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn. 12735/2020 e 5549/2021, in quanto la prima conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, mentre la seconda si limita a osservare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”).
Sulla stessa scia si veda, da ultimo, Cass. n. 27504 del 23 ottobre 2024, che, intervenendo nuovamente sulla valenza dell'istanza di dilazione del pagamento delle somme dovute, ha così testualmente ribadito: “…l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante,
Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n.
27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere.”
14. Consegue quindi alla regolare notifica degli atti e all'inconfigurabilità dell'eccepita prescrizione, l'improponibilità di eccezioni e la deduzione di vizi ulteriori degli atti prodromici, peraltro nel caso di specie del tutto infondati. Così rispetto alla lamentata decadenza. Come chiarito, in proposito e a più riprese
Pag. 15 di 18 dalla S.C., il mancato rispetto del termine decadenziale previsto per la iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dall'art.25 d.lgs. n. 46/99, comporta infatti soltanto l'impossibilità per l'istituto previdenziale di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere in giudizio l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. La decadenza, dunque, non ha effetti sostanziali, ma solo processuali e non comporta l'estinzione del credito contributivo, il cui ammontare e la cui debenza nel merito, nel presente caso, non sono contestate (cfr. ad es. ordinanza n.5792 depositata il 23 marzo 2015).
Lo stesso è a dirsi riguardo all'eccepito difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. L'intimazione richiama, secondo i modelli ministeriali in uso, il soggetto incaricato della riscossione e gli atti prodromici da cui il debito scaturisce, elementi che sono di per sé sufficienti a mettere il debitore nelle condizioni di avere consapevolezza delle ragioni per le quali una data somma gli viene richiesta attraverso gli atti pregressi, specificamente indicati per numero, data di notifica e importi. L'intimazione di pagamento non necessita quindi di alcuna peculiare motivazione aggiuntiva (cfr. Cass n. 2227/2018). Si veda anche la recente Cassazione ord. n. 27504 del 23.10.2024 secondo cui: “L'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.
212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”.
E in precedenza Cass. ord. 10692/2024 e 28689/2018 secondo cui “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché é sufficiente che la
Pag. 16 di 18 motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata”.
15. Per tutte le suddette ragioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, seguono la soccombenza. Esse si liquidano separatamente in favore delle parti vittoriose.
La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita infatti a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. La solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. (Cass. sent. 663/1999 e 13001/2005
e, da ultimo, ord. 18256/2017).
Con l'ulteriore precisazione che alla difesa dell' non vanno liquidate CP_1
I.V.A. e C.P.A.: la prima infatti non è dovuta in quanto gli avvocati dell' CP_1
sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa previdenza avvocati.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso del 10.6.2024, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...]
provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite, che liquida in € 4.638 ciascuno per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, ove
Pag. 17 di 18 dovute, come per legge;
con la precisazione che, in relazione alla difesa di la CP_5 predetta somma va liquidata in favore dell'Avv. Fabio Frabetti dichiaratosi antistatario.
Grosseto, 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso
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