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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/05/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Ascoli Piceno Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 450/2023 r.g., (riunite nn. 451/2023; 452/2023; 453/2023; 454/2023; 455/2023; 456/2023; 457/2023; 458/2023; 460/2023; 461/2023; 514/2023; 515/2023; 516/2023; 518/2023; 519/2023; 534/2023; 535/2023; 536/2023; 537/2023; 539/2023; 540/2023; 543/2023; 544/2023; 545/2023) udienza del 30/05/2025
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
, , , , Controparte_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 Controparte_17
, , , , , CP_18 CP_19 CP_20 Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
, Avv. Domenico De Angelis Controparte_24 CP_25 parte ricorrente
, Avv. Diego Silvestri Controparte_26 parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente, con distinte conclusioni per ciascun ricorrente, chiede l'accertamento del diritto alla somma stabilita dall'art. 86.13 CCNL Sanità Pubblica e la condanna al pagamento delle relative somme. II. Parte resistente chiede, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le motivazioni di cui in narrativa e comunque il difetto di legittimazione passiva di parte resistente;
in via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere per il periodo antecedente ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso;
in ogni caso respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, limitare gli accessori sulla sorte, in ossequio al divieto di cumulo ex art. 22, co. 36, L. n. 724/94. Le ragioni della decisione
I. La prima questione controversa riguarda la legittimazione passiva dell' . Controparte_26
Questa afferma che “Alla data del 31 dicembre 2022 l' Controparte_27
è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite le
[...] Controparte_28 che subentrano all' senza soluzione di continuità. Legittimata passiva per pagamento dell'indennità Pt_1 di festività in misura intera pari ad € 17,82 risulta essere l' Controparte_29
” posto che richiamando il punto 15 dell'Allegato A della DGRM
[...]
1718/2022, secondo cui “L' subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma CP_29
9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, Pt_1 attivi e passivi, giudiziali e stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data”.
1. L'eccezione è infondata.
2. L'art. 42 c.9 della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 dispone che “Alla data del 31 dicembre 2022 l' è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e Controparte_30 divengono operative le che subentrano all senza soluzione di Controparte_28 Pt_1 continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa l' svolge, Controparte_30 Controparte_29 secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle CP_28 [...]
nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte già CP_28 CP_31 facenti capo all' Le funzioni di commissario liquidatore sono Controparte_30 svolte dal direttore generale dell' , che provvede altresì agli ulteriori Controparte_29 adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell Controparte_30
Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la segregazione
[...] patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell' Controparte_29 istituita con questa legge”. 3. L'art. 15 dell'Allegato A della Deliberazione della giunta regionale n. 1718 del 19 dicembre 2022, Cont versata in atti dall' resistente (allegato n. 6 alla memoria di costituzione), stabilisce che “L CP_29 subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei
[...] contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e Pt_1 stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data”. 4. Dalla lettura della norma sopra citata, da interpretarsi restrittivamente e in continuità con quanto già stabilito da questo Tribunale, deve rilevarsi come l' subentri “nei contenziosi per CP_29
Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data” e non nei contenziosi diversi da questi, tra cui quelli lavoristici, non ancora sorti ovvero riferibili al periodo antecedente al 01.01.2023. Cont 5. Si aggiunga come, in ogni caso, in capo all si colloca il rapporto di lavoro prima riferibile all' e che l'art. 42 c. 13 della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 dispone che “Il personale in Pt_1 servizio nella soppressa è trasferito senza soluzione di Controparte_30 continuità alle Aziende sanitarie territoriali…conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6” con conseguente applicazione dell'art. 2112.2 c.c.
II. La principale questione riguarda l'interpretazione dell'art. 86 c.13 CCNL del 21 maggio 2018 secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo”.
1. L'ultimo periodo della norma definisce “turno notturno-festivo” quello che si colloca tra le 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
2. Al riguardo, e in continuità con quanto già espresso da questo Tribunale, si condividono le argomentazioni espresse dalla giurisprudenza di merito (in particolare, Tribunale di Milano con la sentenza n. 235/2022), secondo cui con riguardo al lavoro svolto con entrata nel giorno festivo e uscita nel giorno feriale successivo deve seguire l'erogazione in misura intera dell'indennità in esame là dove le prestazioni rese dal lavoratore siano di durata superiore alla metà dell'orario del turno di lavoro. La disposizione contrattuale disciplina le ipotesi in cui le prestazioni rese nel giorno festivo abbiano una durata superiore o inferiore alla metà dell'orario di turno, prevedendo rispettivamente la maggiorazione intera ovvero dimezzata, fermo il limite minimo di due ore;
ne consegue che il dimezzamento dell'indennità è previsto al fine di adeguare la maggiorazione alla quantità del lavoro svolto nel giorno festivo. La disposizione prevede inoltre che in ogni caso per il lavoro prestato nel giorno festivo non può essere riconosciuta più di una indennità (che, deve ritenersi, sarà da riconoscersi avuto riguardo alla durata della prestazione rispetto alla durata di un turno). La disposizione precisa poi cosa debba intendersi per turno notturno-festivo. Non dettando una disciplina specifica per la maggiorazione da riconoscersi in detta ipotesi, deve ritenersi che anche in tal caso occorra avere riguardo alla durata della prestazione resa durante il turno in questione (che deve ritenersi ricompreso tra le 22:00 e le 6:00). Così, se la prestazione resa sarà inferiore alle due ore non spetterà alcuna indennità, se sarà pari o inferiore alla durata del turno spetterà l'indennità dimezzata (€ 8,91), se si protrarrà per l'intero turno spetterà l'indennità nella misura intera (€ 17,82). In sostanza, la clausola disciplina in modo identico il trattamento del turno festivo e del turno notturno-festivo. Pertanto anche nel turno notturno-festivo, se il lavoratore opera per l'intero turno, l'indennità sarà riconosciuta nella misura intera. In definitiva, ciò che rileva è se la prestazione involge l'intero orario di turno, od un numero inferiore di ore, e non se le ore prestate nel turno notturno- festivo ricadano nel giorno festivo piuttosto che feriale. Alla luce di quanto esposto, non può condividersi l'interpretazione secondo cui l'utilizzo di due espressioni diverse (“turno prestato per il giorno festivo” e
“turno notturno-festivo”) implicherebbe una differenziazione di disciplina tra i due turni e secondo cui l'indennità da corrispondere al lavoratore andrebbe parametrata sulla base delle sole ore lavorate nel giorno propriamente festivo. Tale interpretazione, infatti, tradirebbe la lettera della disposizione che, diversamente da quanto ritenuto e posto in essere dalla resistente, non detta e neppure suggerisce una distinzione tra il turno notturno-festivo “che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo” oppure “dalle ore 22 del giorno festivo e le ore 6 del giorno successivo”, nonché la sua collocazione proprio nella disposizione che disciplina l'indennità per il turno prestato in giornata festiva. E' infatti evidente che le parti contraenti, anche con riguardo al turno notturno-festivo, abbiano tenuto conto del sacrificio imposto al lavoratore, parametrando la quantificazione dell'indennità sulla base dell'estensione temporale di tale sacrificio, così che sarà riconosciuta l'indennità piena o dimezzata a seconda che le prestazioni fornite dal lavoratore siano di durata superiore o inferiore alla metà dell'orario del turno lavorativo. Parimenti, non è condivisibile la tesi di parte resistente per la quale non sarebbe mai possibile erogare l'indennità in misura ridotta, posto che ciò avviene ogni qualvolta il lavoratore presti la propria attività nel turno festivo o notturnofestivo per un tempo inferiore alla metà dell'orario di turno. III. Si rimanda ex art. 118 disp att. c.p.c., in ogni caso, ai provvedimenti già emanati da questo Tribunale (e prodotti dal ricorrente), per le ulteriori argomentazioni in merito (con particolare riferimento).
IV. Quanto alla richiesta di attivazione del sub-procedimento di cui all'art. 64 del D.lgs. n. 165/2001, si osserva che la fonte dell'obbligazione del resistente di erogare ai lavoratori l'indennità in misura intera per i turni lavorativi considerati si ricava esclusivamente dalla corretta interpretazione, così come sopra argomentata, dell'art. 86 comma 13 CCNL applicato e, dunque, non risulta evidentemente necessario, attivare detto sub procedimento.
V. I ricorrenti osservavano quanto di seguito esposto, senza alcuna specifica contestazione in merito da parte della resistente: 1) di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di cardiologia del P.O. Controparte_1
Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da marzo 2019 a settembre 2020, alla somma di CP_26
€ 62,37;
2) di prestare la propria attività lavorativa presso la R.S.A. di Montefiore dell'Aso e di aver CP_2 diritto, per il periodo da luglio 2018 a ottobre 2022, alla somma di € 356,40;
3) di prestare la propria attività lavorativa presso il Centro dialisi del P.O. di San Controparte_3
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da febbraio 2021 a ottobre 2022, alla somma di € 133,65; 4) di prestare la propria attività lavorativa presso la centrale operativa 118 del P.O. Controparte_4
Mazzoni Di e di aver diritto, per il periodo da luglio 2018 a dicembre 2022, alla somma di CP_26
€ 365,31; 5) di prestare la propria attività lavorativa presso il Pronto Soccorso del P.O. Mazzoni CP_5 di e di aver diritto, per il periodo da febbraio 2022 a novembre 2022, alla somma di € CP_26
302,94; 6) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di medicina d'urgenza del Controparte_6
P.O. di e di aver diritto, per il periodo da luglio 2018 a agosto 2020, alla somma di € 142,56; CP_26 7) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di medicina generale del Controparte_7
P.O. di e di aver diritto, per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2022, alla somma di € CP_26
178,20; 8) , di prestare la propria attività lavorativa presso il pronto soccorso del P.O. Mazzoni di Controparte_8
e di aver diritto, per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2022, alla somma di € 178,20; CP_26
9) , di prestare la propria attività lavorativa presso il pronto soccorso del P.O. Mazzoni di Controparte_9
e di aver diritto, per il periodo da luglio 2018 a ottobre 2022, alla somma di € 320,76; CP_26
10) di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di geriatria del P.O. di San CP_10
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da febbraio 2021 a dicembre 2022, alla somma di € 71,28;
11) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto U.O.C. Medicina interna Controparte_11 ovest del P.O. di e di aver diritto, per il periodo da maggio 2018 a ottobre 2022, alla somma CP_26 di € 294,03;
12) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di geriatria del P.O. di San Controparte_12
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da novembre 2020 a novembre 2022, alla somma di
€ 169,29; 13) di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di psichiatria del P.O. di San CP_13
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da aprile 2018 a novembre 2022, alla somma di € 374,22; 14) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di ortopedia del P.O. di San CP_14
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da febbraio 2020 a maggio 2022, alla somma di € 178,20; 15) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di geriatria del P.O. di San Controparte_15
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da giugno 2022 a novembre 2022, alla somma di 44,55;
16) di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di medicina interna del P.O. CP_16 di San Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022, alla somma di € 53,46;
17) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di cardiologia del P.O. Controparte_17
Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da luglio 2021 a ottobre 2022, alla somma di € CP_26
124,74; 18) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di ortopedia del P.O. Mazzoni CP_18 di e di aver diritto, per il periodo da aprile 2020 a maggio 2022, alla somma di € 106,92; CP_26
19) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di chirurgia del P.O. Mazzoni CP_19 di e di aver diritto, per il periodo da aprile 2021 a febbraio 2022, alla somma di € 35,64; CP_26
20) , di prestare la propria attività lavorativa presso la direzione sanitaria di presidio del CP_20
P.O. Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da maggio 2022 a settembre 2022, alla CP_26 somma di € 35,64; 21) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di cardiologia del P.O. Controparte_21
Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da maggio 2020 a dicembre 2022, alla somma CP_26 di € 151,47; 22) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di oncologia del P.O. Parte_2
Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da aprile 2018 a settembre 2020, alla somma di CP_26
€ 222,75; 23) di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di geriatria del P.O. di San Controparte_23
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da luglio 2018 a dicembre 2022, alla somma di € 249,48;
24) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di medicina interna ovest Controparte_24 del P.O. Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da luglio 2018 a novembre 2022, alla CP_26 somma di € 320,76;
25) di prestare la propria attività lavorativa presso il pronto soccorso del P.O. Mazzoni CP_25 di e di aver diritto, per il periodo da febbraio 2021 a dicembre 2022, alla somma di € 160,38. CP_26
I calcoli proposti dai ricorrenti appaiono peraltro congrui e non necessitano quindi di approfondimento istruttorio.
VI. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente, la stessa è parzialmente fondata, in ordine ad alcune delle posizioni rivendicate.
1. I crediti vantati dai ricorrenti considerano un periodo antecedente all'ottobre del 2018; poiché la notifica dei ricorsi è stata effettuata in data ad ottobre del 2023 (precisamente nei giorni 13, 16, 23 e 27), come da relate di notifica versate in atti, risultano prescritte le somme maturate fino a quella data.
2. Dunque, dovrà dunque essere riconosciuta, in favore dei ricorrenti di cui di seguito, detratte le somme non più esigibili per maturata prescrizione, le seguenti somme: , € 338,58; CP_2 CP_4
€ 347,49; , € 115,83; , € 302,94; , € 267,30;
[...] Controparte_6 Controparte_9 Controparte_11
€ 320,76; , € 178,20; € 213,84; € CP_13 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
302,94.
La natura effettivamente controversa della questione giuridica, anche nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione delle spese di giudizio. Al riguardo deve rilevarsi come L'art. 92 c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni" (Corte Cost. n. 77/2018), costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cassazione n. 7992/2022). Sono tutte circostanze, quelle appena indicate, che ricorrono nel caso di specie come dimostra la controversa storia giuridica della questione caratterizzata da interventi differenziati non solo delle sentenze di merito ma anche degli orientamenti espressi dall'ARAN in senso favorevole alla testi del resistente.
p.q.m.
I. Accerta e dichiara che parte resistente Controparte_32
ha sempre corrisposto ai ricorrenti, nel periodo indicato dai medesimi, un importo pari al 50% (€
[...]
8,91) dell'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica per quel che concerne i turni notturni-festivi con entrata nel giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo;
II. Accerta e il conseguente obbligo della resistente di corrispondere ai ricorrenti le somme di seguito rispettivamente indicate: 1) €62,37; 2) € 338,58; 3) Controparte_1 CP_2 Controparte_3
€ 133,65; 4) € 347,49; 5) € 302,94; 6) , € 115,83; 7) Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, € 178,20; 8) , € 178,20; 9) , € 302,94; 10) Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
€ ,71,28; 11) , € 267,30; 12) , € 169,29; 13) € 320,76; Controparte_11 Controparte_12 CP_13 Con 14) , € 178,20; 15) , € 44,55; 16) € 53,46; 17) CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
, € 124,74; 18) , € 106,92; 19) , € 35,64; 20) , € 35,64; 21)
[...] CP_18 CP_19 CP_20
, € 151,47; 22) € 178,20; 23) € 213,84; Controparte_21 Parte_2 Controparte_23
24) , € 302,94; 25) €160,38; Controparte_24 CP_25
III. Condanna l' al pagamento in Controparte_32 favore dei ricorrenti gli importi di cui sopra con la rivalutazione e gli interessi dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
IV. Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti.
30/05/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c. n. 450/2023 r.g., (riunite nn. 451/2023; 452/2023; 453/2023; 454/2023; 455/2023; 456/2023; 457/2023; 458/2023; 460/2023; 461/2023; 514/2023; 515/2023; 516/2023; 518/2023; 519/2023; 534/2023; 535/2023; 536/2023; 537/2023; 539/2023; 540/2023; 543/2023; 544/2023; 545/2023) udienza del 30/05/2025
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
, , , , Controparte_12 CP_13 CP_14 Controparte_15 CP_16 Controparte_17
, , , , , CP_18 CP_19 CP_20 Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
, Avv. Domenico De Angelis Controparte_24 CP_25 parte ricorrente
, Avv. Diego Silvestri Controparte_26 parte resistente
Le conclusioni delle parti
I. Parte ricorrente, con distinte conclusioni per ciascun ricorrente, chiede l'accertamento del diritto alla somma stabilita dall'art. 86.13 CCNL Sanità Pubblica e la condanna al pagamento delle relative somme. II. Parte resistente chiede, in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le motivazioni di cui in narrativa e comunque il difetto di legittimazione passiva di parte resistente;
in via ulteriormente preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere per il periodo antecedente ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso;
in ogni caso respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, limitare gli accessori sulla sorte, in ossequio al divieto di cumulo ex art. 22, co. 36, L. n. 724/94. Le ragioni della decisione
I. La prima questione controversa riguarda la legittimazione passiva dell' . Controparte_26
Questa afferma che “Alla data del 31 dicembre 2022 l' Controparte_27
è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite le
[...] Controparte_28 che subentrano all' senza soluzione di continuità. Legittimata passiva per pagamento dell'indennità Pt_1 di festività in misura intera pari ad € 17,82 risulta essere l' Controparte_29
” posto che richiamando il punto 15 dell'Allegato A della DGRM
[...]
1718/2022, secondo cui “L' subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma CP_29
9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, Pt_1 attivi e passivi, giudiziali e stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data”.
1. L'eccezione è infondata.
2. L'art. 42 c.9 della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 dispone che “Alla data del 31 dicembre 2022 l' è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e Controparte_30 divengono operative le che subentrano all senza soluzione di Controparte_28 Pt_1 continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa l' svolge, Controparte_30 Controparte_29 secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle CP_28 [...]
nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte già CP_28 CP_31 facenti capo all' Le funzioni di commissario liquidatore sono Controparte_30 svolte dal direttore generale dell' , che provvede altresì agli ulteriori Controparte_29 adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell Controparte_30
Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la segregazione
[...] patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell' Controparte_29 istituita con questa legge”. 3. L'art. 15 dell'Allegato A della Deliberazione della giunta regionale n. 1718 del 19 dicembre 2022, Cont versata in atti dall' resistente (allegato n. 6 alla memoria di costituzione), stabilisce che “L CP_29 subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei
[...] contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e Pt_1 stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data”. 4. Dalla lettura della norma sopra citata, da interpretarsi restrittivamente e in continuità con quanto già stabilito da questo Tribunale, deve rilevarsi come l' subentri “nei contenziosi per CP_29
Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data” e non nei contenziosi diversi da questi, tra cui quelli lavoristici, non ancora sorti ovvero riferibili al periodo antecedente al 01.01.2023. Cont 5. Si aggiunga come, in ogni caso, in capo all si colloca il rapporto di lavoro prima riferibile all' e che l'art. 42 c. 13 della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 dispone che “Il personale in Pt_1 servizio nella soppressa è trasferito senza soluzione di Controparte_30 continuità alle Aziende sanitarie territoriali…conformemente a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6” con conseguente applicazione dell'art. 2112.2 c.c.
II. La principale questione riguarda l'interpretazione dell'art. 86 c.13 CCNL del 21 maggio 2018 secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo”.
1. L'ultimo periodo della norma definisce “turno notturno-festivo” quello che si colloca tra le 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
2. Al riguardo, e in continuità con quanto già espresso da questo Tribunale, si condividono le argomentazioni espresse dalla giurisprudenza di merito (in particolare, Tribunale di Milano con la sentenza n. 235/2022), secondo cui con riguardo al lavoro svolto con entrata nel giorno festivo e uscita nel giorno feriale successivo deve seguire l'erogazione in misura intera dell'indennità in esame là dove le prestazioni rese dal lavoratore siano di durata superiore alla metà dell'orario del turno di lavoro. La disposizione contrattuale disciplina le ipotesi in cui le prestazioni rese nel giorno festivo abbiano una durata superiore o inferiore alla metà dell'orario di turno, prevedendo rispettivamente la maggiorazione intera ovvero dimezzata, fermo il limite minimo di due ore;
ne consegue che il dimezzamento dell'indennità è previsto al fine di adeguare la maggiorazione alla quantità del lavoro svolto nel giorno festivo. La disposizione prevede inoltre che in ogni caso per il lavoro prestato nel giorno festivo non può essere riconosciuta più di una indennità (che, deve ritenersi, sarà da riconoscersi avuto riguardo alla durata della prestazione rispetto alla durata di un turno). La disposizione precisa poi cosa debba intendersi per turno notturno-festivo. Non dettando una disciplina specifica per la maggiorazione da riconoscersi in detta ipotesi, deve ritenersi che anche in tal caso occorra avere riguardo alla durata della prestazione resa durante il turno in questione (che deve ritenersi ricompreso tra le 22:00 e le 6:00). Così, se la prestazione resa sarà inferiore alle due ore non spetterà alcuna indennità, se sarà pari o inferiore alla durata del turno spetterà l'indennità dimezzata (€ 8,91), se si protrarrà per l'intero turno spetterà l'indennità nella misura intera (€ 17,82). In sostanza, la clausola disciplina in modo identico il trattamento del turno festivo e del turno notturno-festivo. Pertanto anche nel turno notturno-festivo, se il lavoratore opera per l'intero turno, l'indennità sarà riconosciuta nella misura intera. In definitiva, ciò che rileva è se la prestazione involge l'intero orario di turno, od un numero inferiore di ore, e non se le ore prestate nel turno notturno- festivo ricadano nel giorno festivo piuttosto che feriale. Alla luce di quanto esposto, non può condividersi l'interpretazione secondo cui l'utilizzo di due espressioni diverse (“turno prestato per il giorno festivo” e
“turno notturno-festivo”) implicherebbe una differenziazione di disciplina tra i due turni e secondo cui l'indennità da corrispondere al lavoratore andrebbe parametrata sulla base delle sole ore lavorate nel giorno propriamente festivo. Tale interpretazione, infatti, tradirebbe la lettera della disposizione che, diversamente da quanto ritenuto e posto in essere dalla resistente, non detta e neppure suggerisce una distinzione tra il turno notturno-festivo “che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo” oppure “dalle ore 22 del giorno festivo e le ore 6 del giorno successivo”, nonché la sua collocazione proprio nella disposizione che disciplina l'indennità per il turno prestato in giornata festiva. E' infatti evidente che le parti contraenti, anche con riguardo al turno notturno-festivo, abbiano tenuto conto del sacrificio imposto al lavoratore, parametrando la quantificazione dell'indennità sulla base dell'estensione temporale di tale sacrificio, così che sarà riconosciuta l'indennità piena o dimezzata a seconda che le prestazioni fornite dal lavoratore siano di durata superiore o inferiore alla metà dell'orario del turno lavorativo. Parimenti, non è condivisibile la tesi di parte resistente per la quale non sarebbe mai possibile erogare l'indennità in misura ridotta, posto che ciò avviene ogni qualvolta il lavoratore presti la propria attività nel turno festivo o notturnofestivo per un tempo inferiore alla metà dell'orario di turno. III. Si rimanda ex art. 118 disp att. c.p.c., in ogni caso, ai provvedimenti già emanati da questo Tribunale (e prodotti dal ricorrente), per le ulteriori argomentazioni in merito (con particolare riferimento).
IV. Quanto alla richiesta di attivazione del sub-procedimento di cui all'art. 64 del D.lgs. n. 165/2001, si osserva che la fonte dell'obbligazione del resistente di erogare ai lavoratori l'indennità in misura intera per i turni lavorativi considerati si ricava esclusivamente dalla corretta interpretazione, così come sopra argomentata, dell'art. 86 comma 13 CCNL applicato e, dunque, non risulta evidentemente necessario, attivare detto sub procedimento.
V. I ricorrenti osservavano quanto di seguito esposto, senza alcuna specifica contestazione in merito da parte della resistente: 1) di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di cardiologia del P.O. Controparte_1
Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da marzo 2019 a settembre 2020, alla somma di CP_26
€ 62,37;
2) di prestare la propria attività lavorativa presso la R.S.A. di Montefiore dell'Aso e di aver CP_2 diritto, per il periodo da luglio 2018 a ottobre 2022, alla somma di € 356,40;
3) di prestare la propria attività lavorativa presso il Centro dialisi del P.O. di San Controparte_3
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da febbraio 2021 a ottobre 2022, alla somma di € 133,65; 4) di prestare la propria attività lavorativa presso la centrale operativa 118 del P.O. Controparte_4
Mazzoni Di e di aver diritto, per il periodo da luglio 2018 a dicembre 2022, alla somma di CP_26
€ 365,31; 5) di prestare la propria attività lavorativa presso il Pronto Soccorso del P.O. Mazzoni CP_5 di e di aver diritto, per il periodo da febbraio 2022 a novembre 2022, alla somma di € CP_26
302,94; 6) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di medicina d'urgenza del Controparte_6
P.O. di e di aver diritto, per il periodo da luglio 2018 a agosto 2020, alla somma di € 142,56; CP_26 7) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di medicina generale del Controparte_7
P.O. di e di aver diritto, per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2022, alla somma di € CP_26
178,20; 8) , di prestare la propria attività lavorativa presso il pronto soccorso del P.O. Mazzoni di Controparte_8
e di aver diritto, per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2022, alla somma di € 178,20; CP_26
9) , di prestare la propria attività lavorativa presso il pronto soccorso del P.O. Mazzoni di Controparte_9
e di aver diritto, per il periodo da luglio 2018 a ottobre 2022, alla somma di € 320,76; CP_26
10) di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di geriatria del P.O. di San CP_10
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da febbraio 2021 a dicembre 2022, alla somma di € 71,28;
11) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto U.O.C. Medicina interna Controparte_11 ovest del P.O. di e di aver diritto, per il periodo da maggio 2018 a ottobre 2022, alla somma CP_26 di € 294,03;
12) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di geriatria del P.O. di San Controparte_12
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da novembre 2020 a novembre 2022, alla somma di
€ 169,29; 13) di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di psichiatria del P.O. di San CP_13
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da aprile 2018 a novembre 2022, alla somma di € 374,22; 14) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di ortopedia del P.O. di San CP_14
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da febbraio 2020 a maggio 2022, alla somma di € 178,20; 15) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di geriatria del P.O. di San Controparte_15
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da giugno 2022 a novembre 2022, alla somma di 44,55;
16) di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di medicina interna del P.O. CP_16 di San Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022, alla somma di € 53,46;
17) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di cardiologia del P.O. Controparte_17
Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da luglio 2021 a ottobre 2022, alla somma di € CP_26
124,74; 18) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di ortopedia del P.O. Mazzoni CP_18 di e di aver diritto, per il periodo da aprile 2020 a maggio 2022, alla somma di € 106,92; CP_26
19) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di chirurgia del P.O. Mazzoni CP_19 di e di aver diritto, per il periodo da aprile 2021 a febbraio 2022, alla somma di € 35,64; CP_26
20) , di prestare la propria attività lavorativa presso la direzione sanitaria di presidio del CP_20
P.O. Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da maggio 2022 a settembre 2022, alla CP_26 somma di € 35,64; 21) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di cardiologia del P.O. Controparte_21
Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da maggio 2020 a dicembre 2022, alla somma CP_26 di € 151,47; 22) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di oncologia del P.O. Parte_2
Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da aprile 2018 a settembre 2020, alla somma di CP_26
€ 222,75; 23) di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di geriatria del P.O. di San Controparte_23
Benedetto del Tronto e di aver diritto, per il periodo da luglio 2018 a dicembre 2022, alla somma di € 249,48;
24) , di prestare la propria attività lavorativa presso il reparto di medicina interna ovest Controparte_24 del P.O. Mazzoni di e di aver diritto, per il periodo da luglio 2018 a novembre 2022, alla CP_26 somma di € 320,76;
25) di prestare la propria attività lavorativa presso il pronto soccorso del P.O. Mazzoni CP_25 di e di aver diritto, per il periodo da febbraio 2021 a dicembre 2022, alla somma di € 160,38. CP_26
I calcoli proposti dai ricorrenti appaiono peraltro congrui e non necessitano quindi di approfondimento istruttorio.
VI. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente, la stessa è parzialmente fondata, in ordine ad alcune delle posizioni rivendicate.
1. I crediti vantati dai ricorrenti considerano un periodo antecedente all'ottobre del 2018; poiché la notifica dei ricorsi è stata effettuata in data ad ottobre del 2023 (precisamente nei giorni 13, 16, 23 e 27), come da relate di notifica versate in atti, risultano prescritte le somme maturate fino a quella data.
2. Dunque, dovrà dunque essere riconosciuta, in favore dei ricorrenti di cui di seguito, detratte le somme non più esigibili per maturata prescrizione, le seguenti somme: , € 338,58; CP_2 CP_4
€ 347,49; , € 115,83; , € 302,94; , € 267,30;
[...] Controparte_6 Controparte_9 Controparte_11
€ 320,76; , € 178,20; € 213,84; € CP_13 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
302,94.
La natura effettivamente controversa della questione giuridica, anche nella giurisprudenza di merito, giustifica la compensazione delle spese di giudizio. Al riguardo deve rilevarsi come L'art. 92 c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni" (Corte Cost. n. 77/2018), costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cassazione n. 7992/2022). Sono tutte circostanze, quelle appena indicate, che ricorrono nel caso di specie come dimostra la controversa storia giuridica della questione caratterizzata da interventi differenziati non solo delle sentenze di merito ma anche degli orientamenti espressi dall'ARAN in senso favorevole alla testi del resistente.
p.q.m.
I. Accerta e dichiara che parte resistente Controparte_32
ha sempre corrisposto ai ricorrenti, nel periodo indicato dai medesimi, un importo pari al 50% (€
[...]
8,91) dell'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica per quel che concerne i turni notturni-festivi con entrata nel giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo;
II. Accerta e il conseguente obbligo della resistente di corrispondere ai ricorrenti le somme di seguito rispettivamente indicate: 1) €62,37; 2) € 338,58; 3) Controparte_1 CP_2 Controparte_3
€ 133,65; 4) € 347,49; 5) € 302,94; 6) , € 115,83; 7) Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, € 178,20; 8) , € 178,20; 9) , € 302,94; 10) Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
€ ,71,28; 11) , € 267,30; 12) , € 169,29; 13) € 320,76; Controparte_11 Controparte_12 CP_13 Con 14) , € 178,20; 15) , € 44,55; 16) € 53,46; 17) CP_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
, € 124,74; 18) , € 106,92; 19) , € 35,64; 20) , € 35,64; 21)
[...] CP_18 CP_19 CP_20
, € 151,47; 22) € 178,20; 23) € 213,84; Controparte_21 Parte_2 Controparte_23
24) , € 302,94; 25) €160,38; Controparte_24 CP_25
III. Condanna l' al pagamento in Controparte_32 favore dei ricorrenti gli importi di cui sopra con la rivalutazione e gli interessi dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
IV. Compensa per intero le spese di giudizio tra le parti.
30/05/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta