Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs 150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'opposizione n.: N. R.G. 571/2025 r.g. vertente fra:
(cf: , avvocata, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VERONICA OTTAVIANI;
PARTE OPPONENTE contro il
(cf: ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE OPPOSTA
nei confronti di
(cf: ), contumace;
Controparte_2 C.F._2
PARTE INTIMATA
*
Oggi 11/06/2025, alle ore 12,37 dinanzi al Presidente ff della 3^ Sezione Civile Carlo Breggia, quale delegato, tabellarmente individuato, del Presidente della Corte d'Appello;
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte opponente, l'Avv. Veronica Ottaviani Nessun altro è presente
Assiste per la pratica forense la dott.ssa Gloria Minci
Il Presidente dichiara la contumacia del e di Controparte_1 CP_2
[...]
Esaurita la discussione, il difensore dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontana volontariamente.
pagina 1 di 7
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Presidente f.f. della sezione, ha emesso, ai sensi degli artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 D. Lgs
150/2011, 281 decies e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g. 571/2025 promossa da:
(cf: , avvocata, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IANI;
PARTE OPPONENTE contro il
(cf: ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
PARTE OPPOSTA
nei confronti di
(cf: ), contumace;
Controparte_2 C.F._2
PARTE INTIMATA
avverso il decreto emesso il 29.1/27.2.2025 dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze nel procedimento penale nn. 6584/23 rg Cass;
1/2022 rg Assise;
4755/2020 rgnr.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 7 In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte opponente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della presente opposizione e ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato, revocare il provvedimento di liquidazione della Corte di Assise di Appello di Firenze, notificato in data 27.02.2025, per le ragioni sopra esposte e nei termini di cui in narrativa e, conseguentemente, liquidare in favore della ricorrente Avv. le competenze per l'attività professionale svolta in difesa della Parte_1
Sig.ra parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, Controparte_2 imput penale n. 4755/2020 R.G.N.R. – n. 1/2022 R.G.App. – n. 6584/2023 R.G.CASS.,
- in tesi, nella misura di euro 4.221,33, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché oltre oneri di legge;
- in ipotesi, nella misura di euro 3.450,00, oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché oltre oneri di legge;
-in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. L'Avv. ricorre in opposizione avverso il decreto indicato in epigrafe, Parte_1 lamentando la quantificazione erronea del compenso.
1.1 L'Avv. ha difeso l'imputata detenuta ammessa al Pt_1 Controparte_2 patrocinio gratuito a spese dello Stato, dinanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, dinanzi alla quale rispondeva, in grado d'appello, del reato di omicidio volontario aggravato;
indi, dinanzi alla Corte di Cassazione.
In particolare, il giudice d'appello, con sentenza n. 10/2022, respingendo l'appello interposto dall'imputata, aveva confermato la condanna inflitta in prime cure alla pena di anni
16 di reclusione.
L'Avv. aveva predisposto e depositato il ricorso per cassazione e aveva discusso Pt_1 la causa dinanzi alla S.C., la quale, con sentenza 35808/2023, ha respinto i primi tre motivi, ha accolto il quarto e, per l'effetto, applicata la diminuente per il rito abbreviato, ha ridotto la pena ad anni 10 e mesi 8 di reclusione.
1.2 L'Avv. ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello la liquidazione dei compensi a Pt_1 lei spettanti, determinandoli in quelli medi previsti dalla tabella allegata al D.M. 55/2014, §
15, ossia: € 945,00 fase 1, € 2.646,00 fase ed € 2.741,00 fase 4, in tutto € 6,332,00, ridotta ex lege di un terzo (art. 106 bis d.P.R. 115/2002) a € 4.221,33, oltre accessori. pagina 3 di 7 La Corte d'Assise, invece, applicando il Protocollo del Consiglio Nazionale Forense (non essendo quello locale comprensivo del giudizio di legittimità), ha liquidato € 700,00 per la fase 1, € 1.250,00 per la fase 2 ed € 1.300,00 per la fase 4, pervevendo, previa riduzione di un terzo, a un importo di € 2.167,00 oltre accessori.
1.3 Se ne duole l'Avv. per due motivi, correlati a due richieste finali, poste in via Pt_1 gradata.
1.3.a In primo luogo, l'opponente rimarca che il pregio dell'opera prestata, la gravità della imputazione, il risultato ottenuto e ogni altra circostanza del caso, avrebbero, al dui fuori dell'ambito di operatività del patrocinio gratuito, giustificato ampiamente un aumento dei parametri medi della tariffa penale del D.M. 55/2014.
Pertanto, pur non potendosi apportare aumenti in ragione della materia, era da escludere che i parametri medi potessero essere diminuiti.
In line principale, dunque, l'Avv. chiede che le sia liquidata la maggior somma Pt_1 inizialmente pretesa.
1.3.b In subordine, l'Avv. lamenta che la Corte d'Assiste ha applicato in modo Pt_1 erroneo il protocollo del CNF.
A suo dire, infatti, l'importo base determinato in € 3.250,00, avrebbe dovuto essere aumentato, proprio in forza del protocollo, di € 200,00, perché l'imputata era detenuta;
e del
50%, perché il processo si svolgeva dinanzi a organo collegiale.
In dettaglio, ha esposto la opponente (pag. 8):
Dunque, correttamente applicando il Protocollo C.N.F., la Corte di Assise di Appello di
Firenze, avrebbe dovuto liquidare gli onorari spettanti all'Avv. , per la difesa in Parte_1 giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione della parte ammessa al beneficio a spese dello
Stato, applicando l'IPOTESI BASE F ed i dovuti correttivi in aumento, nei seguenti termini: per la fase di studio 700,00 per la fase introduttiva 1.250,00 per la fase decisoria 1.300,00 totale parziale 3.250,00 fattore correttivo per soggetto detenuto per quella causa 200,00
pagina 4 di 7 totale parziale 3.450,00 fattore correttivo per reato che competenza Tribunale Collegiale (+50%) 1.725,00 totale con fattori correttivi euro 5.175,00
Totale euro 5.175,00 – 1/3 ex art.106 bis D.P.R. 115/2002 = euro 3.450,00 oltre aumento del 15% ex art.2 D.M. 55/2014.
2. Il , ritualmente evocato, non si è costituito ed è stato Controparte_1 dichiarato contumace, così come la condannata CP_2
3. L'opposizione è parzialmente fondata.
3.1 L'applicazione del protocollo di intesa del CNF (doc. 12 opponente) deve essere confermata.
I protocolli che vengano elaborati per rendere il più possibile eguali – a parità di attività
- le liquidazioni da effettuarsi in favore dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio gratuito a spese dello Stato non sono vincolanti.
Essi, se violino i parametri minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 e succ. mod e int., non possono essere recepiti.
Fuori di tale ipotesi, qui non ricorrente, essi, anche se non vincolanti, esprimono però criteri meritevoli di adesione, appunto perché si tratta di quantificazioni ampiamente condivise, anche con gli organi rappresentativi degli avvocati, come tali le più idonee a contemperare il giusto compenso del difensore secondo le regola ordinarie e la disciplina del gratuito patrocinio, che, come noto, deve anche farsi carico della tutela di altri equivalenti interessi, quale quello di contenimento della spesa pubblica.
È appena il caso di rimarcare che il ruolo svolto dal massimo organo di rappresentanza
(CNF) esclude a priori che gli importi determinati col protocollo possano ledere il decorso e la dignità della professione legale.
3.2 Coglie però nel segno l'opposizione laddove lamenta la mancata applicazione di maggiorazioni dovute in base al medesimo Protocollo.
Il Protocollo, infatti, prevede, per quanto qui interessi, che:
pagina 5 di 7 (-) il compenso sia aumentato di € 200,00 ove l'imputato, come è documentato nel caso di specie, sia detenuto per quella causa;
(-) il compenso sia aumentato del 50% se si tratta di reati di competenza del Tribunale collegiale, formula che, per interpretazione estensiva, va considerata riferita anche a quelli della Corte d'Assise, altrimenti avendosi la conseguenza, manifestamente irrazionale, che un reato di Corte d'Assise, di per sé più grave di uno del Tribunale collegiale, venga considerato meno impegnativo, quanto alla difesa dell'imputato, rispetto a quello del Tribunale collegiale.
Peraltro, i due aumenti sono indipendenti e autonomi, sicché entrambi vanno calcolati su quello base: non si può, dunque, procedere, come vuole l'opponente, a sommare dapprima l'indennità per la detenzione, per poi determinare il 50% dell'importo ottenuto.
Si ha dunque la seguente liquidazione, in base al Protocollo CNF, Tabella Standardizzata
Corte di Appello, Ipotesi base F (Fase di cassazione):
Fase 1 € 700,00
Fase 2 € 1.250,00
Fase 3 € 1.300,00
Totale base € 3.250,00
Aumento del 50% € 1.625,00
Aumento detenuta € 200,00
Totale parziale € 5.075,00
Riduzione di un terzo € 1.691,00
Totale finale € 3.384,00.
3.3 In parziale riforma del decreto impugnato, dunque, la liquidazione va aumentata di
€ (3.384,00 – 2.167,00=) 1.217,00, sì da raggiungere l'importo di € 3.384,00, oltre al 15% per rimborso di spese forfettarie e oltre a oneri di legge.
4. Le spese del presente giudizio sono a carico del , secondo soccombenza. CP_1
Esse, vista la nota di parte (a ridurre come di seguito), si liquidano in base al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, § 12, valore di causa da determinarsi, secondo il criterio del decisum, sulla differenza fra quanto liquidato dalla Corte d'Assise d'Appello (€ pagina 6 di 7 2.167,00) e quanto qui riconosciuto (€ 3.384,00), ossia € 1.217,00, oltre accessori di legge
(scaglione sino a € 5.200,00).
Va esclusa la fase 3, perché in concreto non svolta, né chiesta;
e i parametri medi vanno dimezzati, per la particolare semplicità del caso, in concreto accentuata dalla contumacia dell'opposto . CP_1
Pertanto: € 268,00 fase 1, € 268,00 fase 2 ed € 425,50 per la fase 4, in tutto € 961,50, oltre accessori di legge, nonché oltre al rimborso delle spese vive per € 125,00 (c.u. e bollo).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da contro il Parte_1
e nei confronti di avverso il Controparte_1 Controparte_2 decreto di liquidazione emesso il 29.1/27.2.2025 dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze nel procedimento penale nn. 6584/23 rg Cass;
1/2022 rg Assise;
4755/2020 rgnr, liquida in suo favore l'ulteriore somma di € 1.217,00, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché cap e iva;
2. condanna il a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.086,50, di cui € 125,00 per esborsi ed € 961,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, 11/06/2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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