Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 1467 anno2024 verbale di udienza ex art. 281 sexies cpc
TRIBUNALE DI SAVONA – SEZIONE CIVILE
Il 24 gennaio 2025 alle ore 10:30 nanti al giudice dr. Alberto Princiotta, nessuno compare per parte attrice in opposizione.
Per la parte convenuta opposta l'avv. GIACCHERO _1
ROBERTO che trattandosi di causa documentale chiede di poter procedere alla discussione della stessa.
Il Giudice dato atto sospende temporaneamente la trattazione della causa per verificare se compaia o meno qualcuno per parte attrice.
Alle 11.09 ricompare l'Avv. Giacchero il quale insiste nella trattazione della causa e chiede disporsi la trattazione orale del giudizio.
Il giudice procede alla trattazione orale del giudizio e l'Avv. Giacchero, richiamandosi agli atti precedentemente depositati, discute la causa promossa da:
c.f. dall' Parte_1 CodiceFiscale_1
avvocatoROSELLI CLAUDIO e Mario Cortese
nei confronti di: codice fiscale assistita dall' _1 C.F._2
avvocato GIACCHERO ROBERTO oggetto della causa : Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Il giudice Alberto Princiotta pronuncia la seguente sentenza con motivazione contestuale dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Conclusioni assunte delle parti
.- conclusioni indicate nella memoria del 15.1.25 Parte_1
a). in via preliminare ed istruttoria: revocare la concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per carenza e mancata allegazione e prova dei relativi presupposi del fumus boni juris e del periculum in mora, come evidenziato in narrativa degli atti di causa ed in udienza. b). Nel merito: revocare il
1
Savona, Giudice Dott. Stefano Poggio, in data 17.5.2024, perché non sussiste il preteso credito per le ragioni tutte esposte in narrativa dell'atto di citazione in opposizione e successivi atti di causa, e segnatamente (in tutto od in parte) per intervenuta prescrizione del medesimo ex art.2948 n. 1 c.c.:
c). Nel merito, in ogni caso dichiarare infondata e, come tale, respingere ogni richiesta di pagamento avanzata dalla signora nei confronti del sig. _1
, sia per quanto attiene all'accordo allegato al ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo, sia per quanto attiene alle fotocopie di un solo assegno compilato più volte, in quanto priva di fondamento in fatto e diritto;
d). Con vittoria di spese ed onorari tutti di causa secondo i vigenti parametri. come da memoria 16\1\25 “Piaccia al Giudice Ill.mo; _1
reiectis contrariis;
in VIA PRINCIPALE:
1-RESPINGERE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
CONFERMARE il decreto ingiuntivo n.341/2024 emesso dal Tribunale Civile di
Savona in persona del dott. Stefano Poggio il 17 maggio 2024 nel procedimento n.880/2024 R.G., notificato a il 26 giugno 2024; Parte_1
2- ACCERTARE -per quanto possa occorrere IN VIA
RICONVENZIONALE-
l'AMMONTARE DEL CREDITO di maturato ed esigibile _1
nei confronti di e conseguentemente DICHIARARETENUTO E Parte_1
CONDANNARE il medesimo in adempimento della convenzione Parte_1
dal medesimo stipulata il 6 novembre 2006 con prodotta dalla CP_2
medesima a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo sub doc.1, a _1
pagare detto credito alla medesima nella misura accertanda in esito _1
al giudizio e comunque in misura non inferiore ad euro 110.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla scadenza di ciascuna rata fino al dì dell'effettivo pagamento;
3-IN VIA DI STRETTO SUBORDINE -e per quanto possa occorrere in via riconvenzionale- DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE a Parte_1
2 pagare a in adempimento della convenzione stipulata il 6 novembre _1
2006 (prodotta dalla medesima a corredo del ricorso per decreto _1
ingiuntivo sub doc.1) euro 60.000,00 (rate della rendita vitalizia da giugno 2019 al
31 dicembre 2024), oltre rivalutazione ed interessi da ciascuna scadenza fino al dì dell'effettivo pagamento;
-con la vittoria delle spese e degli onorari del giudizio”. in fatto ed in diritto
La domanda appare fondata.
Ai fini di causa rileva, infatti, che l'attore in opposizione non ha disconosciuto di avere sottoscritto la convenzione in data 6 novembre, documento che fa ,quindi, piena prova e che in diritto costituisce controdichiarazione rispetto all'atto notarile intervenuto in pari data tra le parti in causa.
Tale valenza risulta evidente considerando che la convenzione risulta stipulata con riferimento all'acquisto della casa in Celle Ligure, circostanza non contestata da controparte, ossia l'acquisto avvenuto con atto notarile.
Ne consegue, quindi, che l'atto notarile, in punto di diritto, potrebbe eventualmente costituire l'atto simulato ma non già la convenzione 6 novembre
2006, atto sottoscritto dalle parti e non disconosciuto, che costituisce anche la prova della costituzione della rendita vitalizia de quo e viene a suffragare la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto in opposizione.
Tale domanda trova ulteriore conferma nella sottoscrizione delle quattro fotocopie di “modulo di assegno” contenenti l'ordine di pagamento valutate ed esaminate “in originale” nella scorsa udienza.
Va quindi respinta l' opposizione al decreto opposto già dichiarato esecutivo in corso di causa.
Va ora esaminata la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto in opposizione, domanda che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è ammissibile anche dall'opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Tale domanda, come già accennato, è suffragata documentalmente sia dalla detta convenzione che dai moduli contenenti il riconoscimento di debito per
3 complessivi € 100.327,00 nonché le ulteriori rate scadute successivamente alla richiesta di decreto ingiuntivo per complessivi € 110.000,00.
Essendo stato confermato il decreto ingiuntivo, l'attore in opposizione va quindi condannato al pagamento di ulteriori € 10.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e in difetto di nota sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e degli adempimenti svolti per la definizione della stessa che è risultata di natura documentale.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte opponente.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge
per questi motivi
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rg 1467 2024 , nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione così provvede:
1.- RESPINGE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n.341/2024 già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2.- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Pt_1
al pagamento di ulteriori €. 10.000;
[...]
3.-condanna al pagamento delle spese processuali che in Parte_1
favore dell' opposta, liquida in € 8.433,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari (15% spese generali) nella misura di legge.
Con sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 24/01/2025
Alberto Princiotta sentenza depositata in via telematica, previa lettura in udienza, il 24/01/2025
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