Art. 8. (Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) 1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , non e' dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 , e' escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 e' stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991 , e se non e' dovuta imposta.
2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 , e' escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 e' stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991 , e se non e' dovuta imposta.