Articolo 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Articolo 7Articolo 9
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1 gennaio 2002
Art. 8. (Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) 1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , non e' dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363 , e' escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 e' stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991 , e se non e' dovuta imposta.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
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