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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1547/2023 promossa da:
– r.g.n. 4678/2020 (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore dott. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Giacomo Parte_2
Garancini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Varese, via Mercadante n. 5
- parte attrice - nei confronti di:
(P. IVA NL007889550B01), con sede in Distelweg n. 88, Controparte_1
1031 HH Amsterdam (Paesi Bassi), in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Claudio Venghi (C.F. CP_2
), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Abbiategrasso, C.F._2
via Binaghi n. 2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'ill.mo Giudice adito, omnibus contrariis reiectis
In via principale, nel merito pagina 1 di 10 ➢ dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori del e Parte_1
per l'effetto revocare ex art. 67, co. 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i seguenti pagamenti, effettuati dalla in favore della : Parte_1 Controparte_1
- euro 52.196,33= in data 23.12.2019, in parziale pagamento della fattura 2095894 del 2018;
- euro 37.803,67= in data 23.12.2019, in parziale pagamento della fattura 2097788 del 2018;
- euro 3.000,00= in data 23.12.2019, in parziale pagamento della fattura 2047315 del 2018;
- euro 12.775,23= in data 27.12.2019 in parziale pagamento della fattura 2097788 del 2018;
- euro 68.364,31= in data 27.12.2019 in parziale pagamento della fattura 2098866 del 2018;
- euro 8.860,46= in data 27.12.2019 in parziale pagamento della fattura 2102769 del 2018;
- euro 3.000,00= in data 30.12.2019 in parziale pagamento della fattura 2047315 del 2018,
➢ condannare per l'effetto la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a restituire al Fallimento attore la somma di euro 186.000,00= oltre a rivalutazione ed interessi legali a far data dalla data della domanda sino al saldo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare ad esito del giudizio.
Con vittoria di spese di lite e di compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Con ogni ulteriore riserva e salvezza.
In via istruttoria
Documenti come allegati all'atto introduttivo del giudizio ed alle successive memorie, da ritenersi in questa sede richiamati ai fini di difesa.
Rinnovate le istanze istruttorie tutte formulate in atti, da ritenersi qui integralmente trascritte.
Si rinnovano le seguenti istanze di prova testimoniale.
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli
1. Vero che in data 23 dicembre 2019 la effettuò in favore della Parte_1 [...]
un pagamento per cassa in moneta contante dell'importo di euro 3.000,00= con Controparte_1
riferimento alla fattura 2047315/0 del 2018;
2. Vero che in data 23 dicembre 2019 la versò in favore di Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.000,00= in contanti;
[...]
3. Vero che in data 30 dicembre 2019 la effettuò in favore della Parte_1 [...]
un pagamento per cassa in moneta contante dell'importo di euro 3.000,00= con Controparte_1
riferimento alla fattura 2047315/0 del 2018;
pagina 2 di 10 Par
4. Vero che in data 30 dicembre 2019 la versò in favore di Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.000,00= in contanti.
[...]
Si indica quale testimone la SI.ra , già impiegata presso Testimone_1 Parte_1
residente in [...].
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova testimoniale ex adverso dedotta
(ferme tutte le eccezioni formulate in ordine all'inammissibilità dei capitoli di prova avversari, ed all'incapacità a testimoniare del SI. ), si indica sui capitoli ex adverso Testimone_2
formulati quale testimone a prova contraria la SI.ra , già impiegata presso Testimone_1 [...]
residente in [...]. Parte_1
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Varese adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
NEL MERITO: rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto mandare assolta da qualsivoglia avversa pretesa. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova
1) Vero che era cliente di a decorrere dall'anno 2010 e che sin dall'inizio Parte_1 CP_1
del rapporto commerciale provvedeva al pagamento delle forniture attraverso rateazioni o mediante accesso alla procedura di fidi import con la banca.
2) Vero che quando si trovava con il dell'importazione , CP_3 Parte_3 Parte_4
chiedeva a la possibilità di rateizzare il debito derivante dalla fornitura e che tali CP_1
pagamenti venivano effettuati con il flusso di cassa dei supermercati.
3) Vero che nelle ipotesi di cui al punto che precede la società ha sempre rispettato i termini di pagamento previsti e concordati con CP_1
4) Vero che nel corso del rapporto commerciale instauratosi tra le parti venivano utilizzati come mezzi di pagamento gli assegni con post datazione e, in alcune occasioni, tali assegni venivano sostituiti da altri a scadenza posteriore per assenza di provvista.
5) Vero che tali ipotesi si verificavano soprattutto nel corso delle mensilità prenatalizie, ove l'import di era particolarmente elevato e quindi andava a saturarsi il con le Parte_1 Parte_3
banche, accedendo quindi a piani rateazione con i fornitori e con la stessa CP_1
pagina 3 di 10 6) Vero che nel corso dell'ottobre 2018, come ogni anno, l'approvvigionamento per le festività natalizie con era di circa €.800.000,00, con saturazione del fido import, e quindi CP_1
necessità di rateazione successiva.
Si indicano a testi: 1. , residente in [...];
2. LO NO, domiciliato Controparte_4
presso KO Italia;
3. LO OL, domiciliato presso KO Italia;
4. RO
NO, domiciliato presso KO Italia.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa maggiorata di oneri ed accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa sono i seguenti pagamenti disposti dalla società in bonis Parte_1
in favore della convenuta :
[...] Controparte_1
a. euro 52.196,33 in data 23/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2095894 del 2018
[v. doc. 4 attore], a mezzo assegno n. 5040516859, dell'importo complessivo di euro
90.000,00, tratto sul c/c UBI Banca [v. estratto conto, sub doc. 5 attore];
b. euro 37.803,67 in data 23/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2097788 del 2018
[v. doc. 6 attore], a mezzo assegno n. 5040516859, dell'importo complessivo di euro
90.000,00, tratto sul c/c UBI Banca [v. estratto conto, sub doc. 5 attore];
c. euro 3.000,00 in data 23/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2047315 del 2018
[v. doc. 7 attore];
d. euro 12.775,23 in data 27/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2097788 del 2018
[v. doc. 6 attore], a mezzo assegno n. 8351397385 dell'importo complessivo di euro
90.000,00, tratto sul c/c Intesa Sanpaolo [v. estratto conto, sub doc. 8 attore];
e. euro 68.364,31 in data 27/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2098866 del 2018
[v. doc. 9 attore], a mezzo assegno n. 8351397385 dell'importo complessivo di euro
90.000,00, tratto sul c/c Intesa Sanpaolo [v. estratto conto, sub doc. 8 attore];
f. euro 8.860,46 in data 27/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2102769 del 2018
[v. doc. 10 attore], a mezzo assegno n. 8351397385 dell'importo complessivo di euro pagina 4 di 10 90.000,00, tratto sul c/c Intesa Sanpaolo [v. estratto conto, sub doc. 8 attore];
g. euro 3.000,00 in data 30/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2047315 del 2018
[v. doc. 7 attore].
In relazione a tutti questi pagamenti, per l'importo complessivo di euro 186.000,00, parte attrice ha chiesto la declaratoria di inefficacia e la condanna della convenuta alla restituzione dei relativi importi, oltre rivalutazione e interessi.
Parte convenuta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
2. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
Com'è noto, l'accoglimento della domanda revocatoria proposta nel presente giudizio presuppone congiuntamente l'accertamento dei seguenti elementi: i) oggettivo, ossia il pagamento di un debito che abbia comportato un depauperamento del patrimonio della società poi fallita in danno dei creditori concorsuali;
ii) soggettivo, ossia la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento della ricezione del pagamento da parte del creditore;
iii) temporale, ossia l'aver ricevuto il pagamento nel termine di sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
La mancanza di uno soltanto di questi elementi, il cui onere probatorio incombe sulla parte attrice, ossia sul , determina il rigetto della domanda. Parte_1
2.1. In relazione all'elemento temporale, deve evidenziarsi che, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a) e b) per complessivi euro 90.000,00, l'inclusione dei pagamenti oggetto di causa nell'arco temporale del c.d. periodo sospetto, ossia nel termine di sei mesi antecedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19/06/2019 [v. doc. 2 attore], non risulta contestata.
Parte convenuta ha invece lamentato che per i pagamenti di cui alle lettere a) e b) parte attrice avrebbe fatto riferimento alla data dell'incasso del 23/12/2019 in luogo della data valuta riportata nell'estratto conto prodotto sub doc. 5 del 17/12/2019. Il riferimento a tale ultima data determinerebbe l'anteriorità di detti pagamenti rispetto all'arco temporale preso in esame.
La ricostruzione di parte convenuta sul punto appare condivisibile per le seguenti ragioni.
Parte convenuta ha prodotto sub doc. 2 copia dell'assegno circolare di euro 90.000,00 recante data del 17/12/2019. Tale data risulta altresì riportata nell'estratto conto del c/c Ubi quale “data pagina 5 di 10 valuta”, essendo invece indicata quale data dell'operazione quella del 23/12/2019 [v. doc. 5 attore].
Ai fini dell'accertamento che in questa sede deve essere compiuto occorre stabile quale sia la data in cui può ritenersi effettuato il pagamento in favore della parte convenuta creditrice.
Nel compiere tale valutazione deve anzitutto osservarsi che non assume alcun rilievo né la prassi bancaria né le tempistiche di elaborazione da parte della banca del mezzo di pagamento in concreto utilizzato dalle parti. Trattasi infatti di elementi che assumono rilevanza soltanto nel rapporto tra correntista e banca.
In tal senso, il concetto di “data valuta”, ossia di data nella quale la banca è solita anticipare il prelevamento della provvista necessaria per effettuare una determinata operazione, non è pertinente al rapporto tra debitore e creditore, né assume rilevanza nella presente controversia la pronuncia di legittimità n. 24137/2018 citata dall'attore in tema di data certa, trattandosi di fattispecie nella quale entrava in rilievo il rapporto tra correntista e banca.
Ciò che assume invece connotazione centrale ai fini del presente giudizio è la data nella quale il debitore ha consegnato al proprio creditore il titolo di credito, nel caso di specie l'assegno bancario. Proprio in tale momento, infatti, il debitore ha adempiuto la propria obbligazione (salva naturalmente l'ipotesi di consegna di assegno scientemente in bianco, ma non è questo il caso).
L'assegno bancario, nel momento in cui entra nella sfera di disponibilità del creditore, non è più controllabile dal debitore che lo ha sottoscritto e consegnato. Questi, a prescindere dalla data nella quale in concreto l'assegno sarà portato all'incasso e sarà addebitato sul suo conto corrente, ha già effettuato il pagamento, non essendo tenuto ad alcuna ulteriore condotta che sia dipendente esclusivamente dalla sua sfera giuridica.
Sia il portare all'incasso un assegno, sia l'iter bancario per il suo accredito sono infatti circostanze che non attengono più al rapporto di credito, essendo a questo estranee e dipendendo unicamente da fattori non controllabili dal debitore.
A sostegno di tale ricostruzione si può peraltro fare riferimento alla normativa tributaria, in particolare alle indicazioni interpretative fornite dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
Normativa con nota del 23/06/2010, in virtù delle quali, agli effetti dell'applicazione delle imposte, la data del pagamento da parte di chi utilizza l'assegno bancario, deve ritenersi quella della consegna del titolo al creditore, secondo il c.d. principio di cassa, essendo invece ininfluente la data dell'effettivo incasso da parte del ricevente.
pagina 6 di 10 L'assegno in esame è datato, come detto, 17/12/2019 e tale data, in mancanza di allegazioni e prove contrarie, si presume coincidente con quella di consegna dell'assegno stesso alla società convenuta.
Il pagamento della somma di euro 90.000,00 di cui alle lettere a) e b) sopra riportate deve quindi ritenersi avvenuto il 17/12/2019, data che risulta antecedente rispetto al c.d. periodo sospetto decorrente a ritroso dalla sentenza dichiarativa di fallimento del 19/06/2019.
Ne consegue che per i due pagamenti in esame la domanda di parte attrice non risulta fondata e deve essere rigettata.
2.2. In relazione, poi, all'elemento oggettivo, ossia ai pagamenti, costituisce fatto pacifico in causa che parte convenuta abbia ricevuto tutti i pagamenti suindicati, ad eccezione di quelli riportati alle lettere c) e g) per complessivi euro 6.000,00, somma che ha specificamente contestato di aver ricevuto, lamentando altresì l'omessa prova in tal senso da parte dell'attore.
Tale contestazione di parte convenuta risulta fondata.
Parte attrice ha dedotto di aver corrisposto gli importi contestati mediante pagamento contante e ha chiesto di provare per testimoni la circostanza.
La prova orale così richiesta non è stata ammessa per contrasto con l'art. 2726 c.c. essendo peraltro inverosimile che in un consolidato rapporto commerciale tra due società la regolamentazione di una parte del credito sia avvenuta non ricorrendo a mezzi tracciabili di pagamento a fronte, invece, dell'utilizzo del bonifico e dell'assegno bancario per tutti gli altri pagamenti oggetto di causa o comunque menzionati dalle parti in relazione ad altri periodi non oggetto di censura.
Parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha dunque provato di aver effettivamente corrisposto alla part convenuta la somma complessiva di euro 6.000,00 di cui alle lettere c) e g), sicché in relazione a tali pagamenti la domanda deve essere rigettata.
2.3. Quanto, infine, all'elemento soggettivo deve osservarsi che parte attrice ha assolto all'onere di provare, mediante presunzioni gravi precise e concordati, la conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza al momento dei pagamenti per cui è causa.
Innanzitutto è pacifico che parte convenuta avesse accordato alla società in bonis un piano di rateizzazione al fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria.
I pagamenti oggetto di causa, avvenuti nel mese di dicembre 2019, sono infatti riferibili a fatture emesse nel mese di ottobre 2018, quindi oltre un anno prima, già oggetto di un piano di rientro pagina 7 di 10 concordato tra le parti e rimasto inadempiuto dalla società Parte_1
Come risulta nel doc. 3 di parte attrice, in data 2/04/2019 KO NT aveva già manifestata a perplessità in merito al rientro dell'esposizione debitoria, lamentando Parte_1
espressamente il mancato adempimento del piano di rientro [v. doc. cit.] per omesso pagamento delle somme pattuite alle scadenze concordate.
Se, dunque, già nel mese di aprile 2019 era in ritardo con pagamenti pregressi, aveva Parte_1
già concordato con la convenuta un piano di rientro e questo era rimasto inadempiuto, nonostante plurimi solleciti, è coerente con tali elementi indiziari presumere che nel Controparte_1
mese di novembre 2019 potesse ragionevolmente avvedersi dell'esistenza di una situazione di decozione del proprio debitore (v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023: “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore”)
L'accettazione da parte della convenuta di un piano di rientro è SInificativo della conoscenza delle difficoltà economica in capo alla società debitrice e del carattere non fisiologico dei pagamenti conseguenti a tale piano che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, non possono inquadrarsi nei c.d. termini d'uso invocati per escludere l'applicazione dell'azione revocatoria al caso di specie.
La necessità di pattuire una nuova tempistica dei pagamenti già scaduti e non incassati costituisce patologia di un rapporto contrattuale, in quanto denota l'esistenza di serie criticità economiche in capo al debitore.
L'inadempimento poi di tale nuova pattuizione denota una ancor maggiore gravità della situazione economica della società che non poteva essere ignorata dalla convenuta al momento i ricezione dei pagamenti di cui si discute.
Peraltro alcuna prova è stata fornita dalla convenuta dell'esistenza di accordi tra le parti in relazione al pagamento differito delle fatture emesse in quanto tutta la corrispondenza prodotta a tal fine [v. allegati alla memoria n. 2 convenuto] denota non tanto l'esistenza di un accordo,
pagina 8 di 10 quanto una costante doglianza da parte di di ritardi nei pagamenti, di Controparte_1
inadempimenti rispetto a piani di rientro, di pagamenti parziali ecc. Né le prove orali dedotte dal convenuto erano idonee a provare la riconducibilità dei pagamenti oggetto di causa ad una fisiologica evoluzione del rapporto contrattuale, in applicazione di “termini d'uso” specificamente concordati tra le parti, anche in difformità della prassi commerciale.
Da quanto detto discende quindi che parte attrice ha fornito la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla parte convenuta al momento di ricezione dei pagamenti contestati.
3. Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi provata l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande formulate dall'attore in relazione ai pagamenti indicati alle lettere d), e), f), con conseguente condanna di parte convenuta alla restituzione della somma complessiva di euro 90.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo effettivo.
Non è invece dovuta la rivalutazione richiesta, in quanto l'obbligazione restitutoria conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare ha natura di debito di valuta e non di valore, stante il carattere originariamente lecito dell'atto posto in essere dal fallito, la cui inefficacia sopravviene solo ad esito della sentenza costitutiva che accoglie la domanda (così Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12736 del 10/06/2011).
Ciò che potrebbe essere riconosciuto è il risarcimento per il maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria.
Ma trattasi di pretesa per la quale incombe sulla parte attrice un onere di specifica allegazione a prova, non assolto nel caso di specie.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, nei limiti dell'accolto, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate della natura documentale della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile
pagina 9 di 10 definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca e per l'effetto dichiara inefficaci i pagamenti del 27/12/2019 per complessivi euro
90.000,00 disposti da in favore di parte convenuta;
Parte_1
2) per l'effetto condanna parte convenuta a corrisponderne in favore di parte attrice la somma di euro 90.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
3) rigetta nel resto le domande attoree;
4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi ed euro 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali,
CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 7 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1547/2023 promossa da:
– r.g.n. 4678/2020 (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Curatore dott. , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Giacomo Parte_2
Garancini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Varese, via Mercadante n. 5
- parte attrice - nei confronti di:
(P. IVA NL007889550B01), con sede in Distelweg n. 88, Controparte_1
1031 HH Amsterdam (Paesi Bassi), in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Claudio Venghi (C.F. CP_2
), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Abbiategrasso, C.F._2
via Binaghi n. 2
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'ill.mo Giudice adito, omnibus contrariis reiectis
In via principale, nel merito pagina 1 di 10 ➢ dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori del e Parte_1
per l'effetto revocare ex art. 67, co. 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, i seguenti pagamenti, effettuati dalla in favore della : Parte_1 Controparte_1
- euro 52.196,33= in data 23.12.2019, in parziale pagamento della fattura 2095894 del 2018;
- euro 37.803,67= in data 23.12.2019, in parziale pagamento della fattura 2097788 del 2018;
- euro 3.000,00= in data 23.12.2019, in parziale pagamento della fattura 2047315 del 2018;
- euro 12.775,23= in data 27.12.2019 in parziale pagamento della fattura 2097788 del 2018;
- euro 68.364,31= in data 27.12.2019 in parziale pagamento della fattura 2098866 del 2018;
- euro 8.860,46= in data 27.12.2019 in parziale pagamento della fattura 2102769 del 2018;
- euro 3.000,00= in data 30.12.2019 in parziale pagamento della fattura 2047315 del 2018,
➢ condannare per l'effetto la , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a restituire al Fallimento attore la somma di euro 186.000,00= oltre a rivalutazione ed interessi legali a far data dalla data della domanda sino al saldo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare ad esito del giudizio.
Con vittoria di spese di lite e di compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Con ogni ulteriore riserva e salvezza.
In via istruttoria
Documenti come allegati all'atto introduttivo del giudizio ed alle successive memorie, da ritenersi in questa sede richiamati ai fini di difesa.
Rinnovate le istanze istruttorie tutte formulate in atti, da ritenersi qui integralmente trascritte.
Si rinnovano le seguenti istanze di prova testimoniale.
Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli
1. Vero che in data 23 dicembre 2019 la effettuò in favore della Parte_1 [...]
un pagamento per cassa in moneta contante dell'importo di euro 3.000,00= con Controparte_1
riferimento alla fattura 2047315/0 del 2018;
2. Vero che in data 23 dicembre 2019 la versò in favore di Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.000,00= in contanti;
[...]
3. Vero che in data 30 dicembre 2019 la effettuò in favore della Parte_1 [...]
un pagamento per cassa in moneta contante dell'importo di euro 3.000,00= con Controparte_1
riferimento alla fattura 2047315/0 del 2018;
pagina 2 di 10 Par
4. Vero che in data 30 dicembre 2019 la versò in favore di Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.000,00= in contanti.
[...]
Si indica quale testimone la SI.ra , già impiegata presso Testimone_1 Parte_1
residente in [...].
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova testimoniale ex adverso dedotta
(ferme tutte le eccezioni formulate in ordine all'inammissibilità dei capitoli di prova avversari, ed all'incapacità a testimoniare del SI. ), si indica sui capitoli ex adverso Testimone_2
formulati quale testimone a prova contraria la SI.ra , già impiegata presso Testimone_1 [...]
residente in [...]. Parte_1
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Varese adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così giudicare:
NEL MERITO: rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto mandare assolta da qualsivoglia avversa pretesa. Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova
1) Vero che era cliente di a decorrere dall'anno 2010 e che sin dall'inizio Parte_1 CP_1
del rapporto commerciale provvedeva al pagamento delle forniture attraverso rateazioni o mediante accesso alla procedura di fidi import con la banca.
2) Vero che quando si trovava con il dell'importazione , CP_3 Parte_3 Parte_4
chiedeva a la possibilità di rateizzare il debito derivante dalla fornitura e che tali CP_1
pagamenti venivano effettuati con il flusso di cassa dei supermercati.
3) Vero che nelle ipotesi di cui al punto che precede la società ha sempre rispettato i termini di pagamento previsti e concordati con CP_1
4) Vero che nel corso del rapporto commerciale instauratosi tra le parti venivano utilizzati come mezzi di pagamento gli assegni con post datazione e, in alcune occasioni, tali assegni venivano sostituiti da altri a scadenza posteriore per assenza di provvista.
5) Vero che tali ipotesi si verificavano soprattutto nel corso delle mensilità prenatalizie, ove l'import di era particolarmente elevato e quindi andava a saturarsi il con le Parte_1 Parte_3
banche, accedendo quindi a piani rateazione con i fornitori e con la stessa CP_1
pagina 3 di 10 6) Vero che nel corso dell'ottobre 2018, come ogni anno, l'approvvigionamento per le festività natalizie con era di circa €.800.000,00, con saturazione del fido import, e quindi CP_1
necessità di rateazione successiva.
Si indicano a testi: 1. , residente in [...];
2. LO NO, domiciliato Controparte_4
presso KO Italia;
3. LO OL, domiciliato presso KO Italia;
4. RO
NO, domiciliato presso KO Italia.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa maggiorata di oneri ed accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa sono i seguenti pagamenti disposti dalla società in bonis Parte_1
in favore della convenuta :
[...] Controparte_1
a. euro 52.196,33 in data 23/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2095894 del 2018
[v. doc. 4 attore], a mezzo assegno n. 5040516859, dell'importo complessivo di euro
90.000,00, tratto sul c/c UBI Banca [v. estratto conto, sub doc. 5 attore];
b. euro 37.803,67 in data 23/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2097788 del 2018
[v. doc. 6 attore], a mezzo assegno n. 5040516859, dell'importo complessivo di euro
90.000,00, tratto sul c/c UBI Banca [v. estratto conto, sub doc. 5 attore];
c. euro 3.000,00 in data 23/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2047315 del 2018
[v. doc. 7 attore];
d. euro 12.775,23 in data 27/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2097788 del 2018
[v. doc. 6 attore], a mezzo assegno n. 8351397385 dell'importo complessivo di euro
90.000,00, tratto sul c/c Intesa Sanpaolo [v. estratto conto, sub doc. 8 attore];
e. euro 68.364,31 in data 27/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2098866 del 2018
[v. doc. 9 attore], a mezzo assegno n. 8351397385 dell'importo complessivo di euro
90.000,00, tratto sul c/c Intesa Sanpaolo [v. estratto conto, sub doc. 8 attore];
f. euro 8.860,46 in data 27/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2102769 del 2018
[v. doc. 10 attore], a mezzo assegno n. 8351397385 dell'importo complessivo di euro pagina 4 di 10 90.000,00, tratto sul c/c Intesa Sanpaolo [v. estratto conto, sub doc. 8 attore];
g. euro 3.000,00 in data 30/12/2019, in parziale pagamento della fattura 2047315 del 2018
[v. doc. 7 attore].
In relazione a tutti questi pagamenti, per l'importo complessivo di euro 186.000,00, parte attrice ha chiesto la declaratoria di inefficacia e la condanna della convenuta alla restituzione dei relativi importi, oltre rivalutazione e interessi.
Parte convenuta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
2. La domanda di parte attrice è parzialmente fondata, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
Com'è noto, l'accoglimento della domanda revocatoria proposta nel presente giudizio presuppone congiuntamente l'accertamento dei seguenti elementi: i) oggettivo, ossia il pagamento di un debito che abbia comportato un depauperamento del patrimonio della società poi fallita in danno dei creditori concorsuali;
ii) soggettivo, ossia la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento della ricezione del pagamento da parte del creditore;
iii) temporale, ossia l'aver ricevuto il pagamento nel termine di sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
La mancanza di uno soltanto di questi elementi, il cui onere probatorio incombe sulla parte attrice, ossia sul , determina il rigetto della domanda. Parte_1
2.1. In relazione all'elemento temporale, deve evidenziarsi che, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a) e b) per complessivi euro 90.000,00, l'inclusione dei pagamenti oggetto di causa nell'arco temporale del c.d. periodo sospetto, ossia nel termine di sei mesi antecedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento del 19/06/2019 [v. doc. 2 attore], non risulta contestata.
Parte convenuta ha invece lamentato che per i pagamenti di cui alle lettere a) e b) parte attrice avrebbe fatto riferimento alla data dell'incasso del 23/12/2019 in luogo della data valuta riportata nell'estratto conto prodotto sub doc. 5 del 17/12/2019. Il riferimento a tale ultima data determinerebbe l'anteriorità di detti pagamenti rispetto all'arco temporale preso in esame.
La ricostruzione di parte convenuta sul punto appare condivisibile per le seguenti ragioni.
Parte convenuta ha prodotto sub doc. 2 copia dell'assegno circolare di euro 90.000,00 recante data del 17/12/2019. Tale data risulta altresì riportata nell'estratto conto del c/c Ubi quale “data pagina 5 di 10 valuta”, essendo invece indicata quale data dell'operazione quella del 23/12/2019 [v. doc. 5 attore].
Ai fini dell'accertamento che in questa sede deve essere compiuto occorre stabile quale sia la data in cui può ritenersi effettuato il pagamento in favore della parte convenuta creditrice.
Nel compiere tale valutazione deve anzitutto osservarsi che non assume alcun rilievo né la prassi bancaria né le tempistiche di elaborazione da parte della banca del mezzo di pagamento in concreto utilizzato dalle parti. Trattasi infatti di elementi che assumono rilevanza soltanto nel rapporto tra correntista e banca.
In tal senso, il concetto di “data valuta”, ossia di data nella quale la banca è solita anticipare il prelevamento della provvista necessaria per effettuare una determinata operazione, non è pertinente al rapporto tra debitore e creditore, né assume rilevanza nella presente controversia la pronuncia di legittimità n. 24137/2018 citata dall'attore in tema di data certa, trattandosi di fattispecie nella quale entrava in rilievo il rapporto tra correntista e banca.
Ciò che assume invece connotazione centrale ai fini del presente giudizio è la data nella quale il debitore ha consegnato al proprio creditore il titolo di credito, nel caso di specie l'assegno bancario. Proprio in tale momento, infatti, il debitore ha adempiuto la propria obbligazione (salva naturalmente l'ipotesi di consegna di assegno scientemente in bianco, ma non è questo il caso).
L'assegno bancario, nel momento in cui entra nella sfera di disponibilità del creditore, non è più controllabile dal debitore che lo ha sottoscritto e consegnato. Questi, a prescindere dalla data nella quale in concreto l'assegno sarà portato all'incasso e sarà addebitato sul suo conto corrente, ha già effettuato il pagamento, non essendo tenuto ad alcuna ulteriore condotta che sia dipendente esclusivamente dalla sua sfera giuridica.
Sia il portare all'incasso un assegno, sia l'iter bancario per il suo accredito sono infatti circostanze che non attengono più al rapporto di credito, essendo a questo estranee e dipendendo unicamente da fattori non controllabili dal debitore.
A sostegno di tale ricostruzione si può peraltro fare riferimento alla normativa tributaria, in particolare alle indicazioni interpretative fornite dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
Normativa con nota del 23/06/2010, in virtù delle quali, agli effetti dell'applicazione delle imposte, la data del pagamento da parte di chi utilizza l'assegno bancario, deve ritenersi quella della consegna del titolo al creditore, secondo il c.d. principio di cassa, essendo invece ininfluente la data dell'effettivo incasso da parte del ricevente.
pagina 6 di 10 L'assegno in esame è datato, come detto, 17/12/2019 e tale data, in mancanza di allegazioni e prove contrarie, si presume coincidente con quella di consegna dell'assegno stesso alla società convenuta.
Il pagamento della somma di euro 90.000,00 di cui alle lettere a) e b) sopra riportate deve quindi ritenersi avvenuto il 17/12/2019, data che risulta antecedente rispetto al c.d. periodo sospetto decorrente a ritroso dalla sentenza dichiarativa di fallimento del 19/06/2019.
Ne consegue che per i due pagamenti in esame la domanda di parte attrice non risulta fondata e deve essere rigettata.
2.2. In relazione, poi, all'elemento oggettivo, ossia ai pagamenti, costituisce fatto pacifico in causa che parte convenuta abbia ricevuto tutti i pagamenti suindicati, ad eccezione di quelli riportati alle lettere c) e g) per complessivi euro 6.000,00, somma che ha specificamente contestato di aver ricevuto, lamentando altresì l'omessa prova in tal senso da parte dell'attore.
Tale contestazione di parte convenuta risulta fondata.
Parte attrice ha dedotto di aver corrisposto gli importi contestati mediante pagamento contante e ha chiesto di provare per testimoni la circostanza.
La prova orale così richiesta non è stata ammessa per contrasto con l'art. 2726 c.c. essendo peraltro inverosimile che in un consolidato rapporto commerciale tra due società la regolamentazione di una parte del credito sia avvenuta non ricorrendo a mezzi tracciabili di pagamento a fronte, invece, dell'utilizzo del bonifico e dell'assegno bancario per tutti gli altri pagamenti oggetto di causa o comunque menzionati dalle parti in relazione ad altri periodi non oggetto di censura.
Parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha dunque provato di aver effettivamente corrisposto alla part convenuta la somma complessiva di euro 6.000,00 di cui alle lettere c) e g), sicché in relazione a tali pagamenti la domanda deve essere rigettata.
2.3. Quanto, infine, all'elemento soggettivo deve osservarsi che parte attrice ha assolto all'onere di provare, mediante presunzioni gravi precise e concordati, la conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza al momento dei pagamenti per cui è causa.
Innanzitutto è pacifico che parte convenuta avesse accordato alla società in bonis un piano di rateizzazione al fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria.
I pagamenti oggetto di causa, avvenuti nel mese di dicembre 2019, sono infatti riferibili a fatture emesse nel mese di ottobre 2018, quindi oltre un anno prima, già oggetto di un piano di rientro pagina 7 di 10 concordato tra le parti e rimasto inadempiuto dalla società Parte_1
Come risulta nel doc. 3 di parte attrice, in data 2/04/2019 KO NT aveva già manifestata a perplessità in merito al rientro dell'esposizione debitoria, lamentando Parte_1
espressamente il mancato adempimento del piano di rientro [v. doc. cit.] per omesso pagamento delle somme pattuite alle scadenze concordate.
Se, dunque, già nel mese di aprile 2019 era in ritardo con pagamenti pregressi, aveva Parte_1
già concordato con la convenuta un piano di rientro e questo era rimasto inadempiuto, nonostante plurimi solleciti, è coerente con tali elementi indiziari presumere che nel Controparte_1
mese di novembre 2019 potesse ragionevolmente avvedersi dell'esistenza di una situazione di decozione del proprio debitore (v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023: “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore”)
L'accettazione da parte della convenuta di un piano di rientro è SInificativo della conoscenza delle difficoltà economica in capo alla società debitrice e del carattere non fisiologico dei pagamenti conseguenti a tale piano che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, non possono inquadrarsi nei c.d. termini d'uso invocati per escludere l'applicazione dell'azione revocatoria al caso di specie.
La necessità di pattuire una nuova tempistica dei pagamenti già scaduti e non incassati costituisce patologia di un rapporto contrattuale, in quanto denota l'esistenza di serie criticità economiche in capo al debitore.
L'inadempimento poi di tale nuova pattuizione denota una ancor maggiore gravità della situazione economica della società che non poteva essere ignorata dalla convenuta al momento i ricezione dei pagamenti di cui si discute.
Peraltro alcuna prova è stata fornita dalla convenuta dell'esistenza di accordi tra le parti in relazione al pagamento differito delle fatture emesse in quanto tutta la corrispondenza prodotta a tal fine [v. allegati alla memoria n. 2 convenuto] denota non tanto l'esistenza di un accordo,
pagina 8 di 10 quanto una costante doglianza da parte di di ritardi nei pagamenti, di Controparte_1
inadempimenti rispetto a piani di rientro, di pagamenti parziali ecc. Né le prove orali dedotte dal convenuto erano idonee a provare la riconducibilità dei pagamenti oggetto di causa ad una fisiologica evoluzione del rapporto contrattuale, in applicazione di “termini d'uso” specificamente concordati tra le parti, anche in difformità della prassi commerciale.
Da quanto detto discende quindi che parte attrice ha fornito la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla parte convenuta al momento di ricezione dei pagamenti contestati.
3. Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve ritenersi provata l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande formulate dall'attore in relazione ai pagamenti indicati alle lettere d), e), f), con conseguente condanna di parte convenuta alla restituzione della somma complessiva di euro 90.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo effettivo.
Non è invece dovuta la rivalutazione richiesta, in quanto l'obbligazione restitutoria conseguente all'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare ha natura di debito di valuta e non di valore, stante il carattere originariamente lecito dell'atto posto in essere dal fallito, la cui inefficacia sopravviene solo ad esito della sentenza costitutiva che accoglie la domanda (così Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12736 del 10/06/2011).
Ciò che potrebbe essere riconosciuto è il risarcimento per il maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria.
Ma trattasi di pretesa per la quale incombe sulla parte attrice un onere di specifica allegazione a prova, non assolto nel caso di specie.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, nei limiti dell'accolto, del numero contenuto di questioni giuridiche trattate della natura documentale della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile
pagina 9 di 10 definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca e per l'effetto dichiara inefficaci i pagamenti del 27/12/2019 per complessivi euro
90.000,00 disposti da in favore di parte convenuta;
Parte_1
2) per l'effetto condanna parte convenuta a corrisponderne in favore di parte attrice la somma di euro 90.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo effettivo;
3) rigetta nel resto le domande attoree;
4) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in euro 7.052,00 per compensi ed euro 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali,
CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 7 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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