TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
Il Tribunale , in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Tribunale, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1355/2018, avente ad oggetto: Risarcimento danno promossa da:
– -, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Adriana Fortuna e Rosaria Ruffa, in virtu' di delega in calce all' atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli stessi in Vibo
Valentia al Corso Vittorio Emanuele III, n. 123,
- ATTRICE -
Contro
: già , Controparte_1 TR in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Gaetano Maria di Tocco ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia alla via
C. Gagliardi n. 1
- CONVENUTO -
Nonchè : residente a [...]d'Ippona alla via Feudo n. P_
12,
e : residente a [...], Controparte_4
- CONVENUTI CONTUMACI - FATTO E DIRITTO
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, e P_ CP_4
, rispettivamente proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Punto targata
[...]
EJ447RE, nonche' la MP (ora TR Controparte_1 quale Impresa assicuratrice del mezzo di proprieta' di , per ivi sentirli P_ condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni - quantificati in euro 39.399,00 salva diversa quantificazione in corso di causa oltre interessi e rivalutazioni - , arrecati ad essa attrice in occasione del sinistro verificatosi in data 3 maggio 2017 alle ore 17,30 circa, mentre si trovava ferma nel piazzale antistante la sua abitazione sita in San
Gregorio d'Ippona località Tassone.
1.2. - Instauratosi il contraddittorio, nella contumacia dei convenuti P_
e , si costituiva in giudizio la MP Controparte_4 TR
(ora con comparsa di costituzione depositata il 26 novembre 2018, Controparte_1 la quale, contestando l' an ed il quantum della pretesa attorea, ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di giudizio
1.3. - La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale, prove testimoniali
(testi attorei e ) e consulenza medico - legale sulla Testimone_1 Testimone_2 persona di , affidata alla dott.ssa ed infine, Parte_1 Persona_1 dopo una serie di rinvii, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
2. - Preliminarmente deve essere confermata la contumacia di e P_
, non costituitosi in giudizio ancorche' l' atto di citazione sia stato Controparte_4 agli stessi regolarmente notificato.
3. - Circa la ricostruzione dello svolgimento del sinistro, la dinamica descritta dall' attrice nell' atto di citazione non e' stata smentita dal conducente dell' autovettura investitrice, il quale, sottoscrivendo il modello Denuncia di sinistro del 3 maggio 2017
(allegato in originale al fascicolo attoreo), ha confermato quanto rilevato dall'attrice in ordine alle modalita' di verificazione dell' occorso per cui e' causa : e sebbene tale dichiarazione con valore confessorio, contenuta nel predetto modello, non abbia ex se valore probatorio, tuttavia la stessa e' soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovra' confrontare la confessione stragiudiziale contenuta nella denuncia di sinistro con gli altri elementi probatori emersi nel corso dell' istruttoria, mettendola in discussione qualora emergano elementi di contrasto con gli stessi (Cass. Civ. 13 luglio 2010 n. 16376).
3.1. - La dinamica, cosi' come rappresentata dall'odierna attrice, inoltre, nel corso del giudizio, e' stata confermata da entrambi i testi, i quali hanno dichiarato di aver assistito all' incidente occorso a , e di aver visto l' autovettura, Controparte_5 una Fiat Punto di colore bianco, condotta da , che, nel fare Controparte_4 retromarcia, colpiva con la parte posteriore destra la signora , provocandone Pt_1 la caduta sul lato destro;
i testi hanno, altresi' dichiarato di essere scesi dall'autovettura e di aver prestato soccorso all' infortunata, unitamente ad altri Condomini, che, accorsi sul luogo del sinistro, hanno contattato il 118 per il trasporto della stessa presso la struttura ospedaliera di Vibo Valentia.
3.2. – La dichiarazione resa dai testi escussi, non in contrasto con quanto dichiarato dal conducente l' autovettura, puo' considerarsi sufficiente per affermare che l' investimento dell' attrice sia avvenuto e si sia effettivamente verificato nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalita' rappresentate dalla stessa.
4. - L' art. 154 C.d.S. impone ai conducenti che effettuano una manovra in retromarcia l' adozione delle necessarie cautele idonee a non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Tale manovra, che costituisce un' operazione del tutto anomala, deve essere eseguita con l' uso della massima attenzione e prudenza, con l' obbligo, da parte del conducente, di dominare visivamente gli spazi retrostanti, essendo, di per se' pericolosa, non solo per gli altri veicoli che possono sopraggiungere da tergo, ma anche per le persone che vengano a trovarsi dietro il veicolo stesso.
5. - Accertata la responsabilita' di nella causazione del sinistro de Controparte_4 quo, avendo lo stesso violato l' art. 154 C.d.S. , non avendo adottato, nell' effettuare la retromarcia, tutte le cautele che la legge impone, e non essendo stata dimostrata la corresponsabilità del pedone, non è emerso che anche il pedone abbia potuto avere qualche concorso nel determinare, con il suo comportamento, l'evento dannoso.
5.1. - Sulla base di tali valutazioni, ritiene pertanto il Tribunale che la responsabilita' di - anche per sua stessa ammissione - , non possa che essere Controparte_4 considerata esclusiva, avendo egli certamente fornito, con la sua condotta di guida imprudente, esclusivo contributo causale al verificarsi del sinistro, e non avendo, lo stesso, dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non riuscendo a vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall' art. 2054 c.c. comma 1.
5.2. – Acclarata l' esistenza di elementi di colpa a carico del convenuto resistente, la responsabilita' si estende, a titolo solidale, alla MP assicuratrice, convenuta nel presente giudizio.
6. – Deve respingersi l'eccezione sollevata dalla MP convenuta, che rileva che sulla copia del modello CAD allegata al proprio fascicolo, l'autovettura indicata non fosse la Fiat Punto targata EJ447RE di proprietà di , assicurata P_
bensì l'autovettura Fiat Punto targata BG814HL di Controparte_6 proprietà di , mettendo in discussione la veridicità di quanto Controparte_4 rappresentato dall'attrice nell' atto introduttivo del presente giudizio. 6.1. - In realtà, dalla documentazione allegata (originale modello CAD allegato al fascicolo attoreo), nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio iscritto al numero 1355/2018 R.G. si evidenzia che l'autovettura investitrice fosse la Fiat Punto di colore bianco di proprietà di , ma condotta da P_
, proprietario di altra autovettura Fiat Punto targata BG814HL di Controparte_4 colore scuro (e tanto si rileva anche dal rapporto informativo redatto dal Centro Servizi
Infortunistici nonché dal rapporto redatto dalla Testimone_3 Controparte_7
su incarico della MP entrambe
[...] Controparte_6 allegate al fascicolo di parte convenuta), e, peraltro, alcuna denuncia e/o richiesta di risarcimento danni risulta essere stata inoltrata dal alla propria MP CP_4
come documentato dall'attrice. Controparte_8
7. - L' attrice ha richiesto il risarcimento del danno biologico subito in occasione dell' occorso per cui e' causa , e la quantificazione della lesione all' integrita' psico
– fisica , che e' conseguente ad un accertamento medico, nel caso de quo, e' stata affidata alla dott.ssa nominata CTU nel giudizio iscritto al Persona_1 numero 1355/2018 R.G.
7.1. - Il nominato Consulente, alle cui conclusioni la sottoscritta ritiene di poter aderire, ha evidenziato che , alla quale è stata diagnosticata, all'atto Parte_1 dell'ingresso in Ospedale, una “frattura pertroncaterica chiusa a destra, frattura olecrano destro, escoriazioni multiple”, quale possibile conseguenza del trauma subito in data 3 maggio 2017, ha riportato esiti permanenti caratterizzati da dolore, impossibilità ad effettuare lunghi percorsi a piedi, dolore al braccio destro, evidenziando l'assenza di patologie pregresse. 7.2.- La dott.ssa ha riscontrato, in capo alla perizianda, un' invalidità Per_1 permanente nella misura del 9% - quantificata in euro 12,549,83 in considerazione dell'età dell'infortunata all'epoca del sinistro (82 anni) -; una invalidità temporanea totale di 47 giorni – pari ad euro 2.596,28 - ; una invalidità temporanea parziale di 80 giorni al 50% - pari ad euro 2.209,60 -; una invalidità temporanea parziale di 120 giorni al 25% - pari ad euro 1.657,20 – per un totale complessivo di euro 19.012,91 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
8.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono porsi, a carico delle parti convenute, in solido, ed in favore di parte attrice, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito, come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/14
e ss. e secondo lo scaglione considerato (decisum e non disputandum) oltre rimborso forfettario come per legge, iva e Cassa Avvocati-
9.- Le spese della CTU dovranno porsi definitivamente a carico delle parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, di Controparte_9
e , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Controparte_3 Controparte_4 disattesa cosi' provvede:
1) Dichiara la contumacia di e;
P_ Controparte_4
2) Accoglie la domanda attorea, nei limiti e per quanto motivato;
3) Condanna, i convenuti, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 19.012,91 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come disposto in parte motiva;
4) Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c., nella misura di euro 545,00 per spese non imponibili ed euro 5.077,00 per compensi, come motivato;
5) Pone le spese della CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido
Cosi' deciso in Vibo Valentia il 27 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Loredana Surace