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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6436/2023
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON
IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to MARZOCCA RUGGIERO, Parte_1
come da procura in atti e da
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4-9-23 l'assistibile indicata in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di
Trani, convenendo in giudizio l' . CP_1
Rassegnava le seguenti conclusioni, chiedeva cioè che fosse:” il diritto della ricorrente alla maggiorazione economica sociale in favore del ricorrente in quanto soggetto titolare di pensione d'inabilità civile in quanto per invalido civile totale 100%, in virtù della sentenza della Corte
Costituzionale (n. 152/2020) a decorrere dal mese di luglio 2020”.
Si costituiva in giudizio l' CP_1 Veniva disposta ed espletata ctu contabile.
La presente pronuncia deve porre a fondamento ed integralmente recepire quanto ampiamente motivato ed argomentato dal consulente contabile, dott. sia pur con le precisazioni di cui Per_1
in seguito.
A tal fine , appare opportuno riportare testualmente il percorso argomentativo dell' ausiliario.
“"Alla luce dei quesiti formulati e di tutte le su esposte premesse, dalla verifica effettuata dal sottoscritto CTU è emersa la non sussistenza del superamento dei limiti reddituali al fine della spettanza della maggiorazione sociale invocata dalla sig.ra . Inoltre alla luce Parte_1
del quesito integrativo posto, il reddito annuo imponibile complessivo ai fini IRPEF del nucleo familiare della ricorrente è inferiore al limite previsto per legge ai fini del riconoscimento della maggiorazione sociale .”
L' esaustività e la completezza tecnico-giuridica di tali argomentazioni acclara la fondatezza della domanda attorea;
tuttavia, alla stregua dell' eccezione formulata dall' in ordine all' assenza di CP_1
domanda amministrativa va rilevato quanto di seguito.
Infatti, come argomentato dall' , va considerato il portato espresso dalla sentenza n. 1275 del CP_1
21.10.2024 della Corte di appello di Bari che ha statuito, anche sulla scorta dei principi della
Suprema Corte quanto di seguito: “Invero, nella fattispecie, non si tratta di far valer il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, bensì il diritto a un beneficio che è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico.”.
Ne deriva che, dal punto di vista sostanziale, il diritto alla maggiorazione sociale oggetto di causa può sorgere per l'assistibile solo e soltanto previa presentazione dell'apposita domanda amministrativa e con la relativa decorrenza.
Nella specie, quindi, considerato che la ricorrente ha comunque ritenuto di presentare la rituale domanda amministrativa in data 24.1.23, può essere emessa la relativa condanna dell' , come CP_1 da dispositivo. Le spese sono compensate, considerata l' evoluzione giurisprudenziale su riportata e quindi la presentazione differita della domanda . Quelle di ctu restano a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani – Giudice monocratico del lavoro
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1 depositato il 04/09/2023, nei confronti di , così provvede: CP_1 accoglie il ricorso per quanto di ragione e ,per l' effetto, condanna l' al pagamento della maggiorazione CP_1 economica sociale in favore della ricorrente in quanto soggetto titolare di pensione d'inabilita civile, con decorrenza dalla domanda del 24.1.23; compensa le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu. CP_1 Così deciso in Trani, il 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore