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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5696 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13308 /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA ato in data 15/11/1966 a ROMA (RM) CF Parte_1 C.F._1
difensore avv. FIORENTINO RENATO GIUSEPPE domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv TROFA DANIELE domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 20/05/2021, la parte ricorrente chiedeva - Parte_1
senza alcuna determinazione accessoria e con vittoria di spese - la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in SERRARA FONTANA il 24/05/1997 (atto n.10 Controparte_1
, P. II, Serie. A, anno 1997 ), riferendo che dall'unione tra i predetti non nascevano figli.
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile, ma Controparte_1
chiedendo :
- un assegno divorzile in proprio favore da quantificare in € 300,00 ovvero nel medesimo importo dell'assegno di mantenimento concordato in separazione;
- vittoria di spese con attribuzione. I coniugi comparivano in data 13.10.21 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione rimetteva gli atti al GI senza adottare alcuna determinazione provvisoria ovvero confermando la disciplina della separazione.
Innanzi all'istruttore , concessi i termini ex art 183 cpc, con ordinanza del 19.5.22 che il Pt_2
condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmnete riportata, non venivano ammesse le prove.
All'udienza cartolare del 28.11.24 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 2.12.24.
Con successivo provevdimento collegiale del 6.3.25 si rimetteva la causa sul ruolo per esonero del precedente giudice relatore .
Le parti all'udienza cartolare del 27.5.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, precisavano nuovamente le conclusioni con immediata riserva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (3.4.06) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa RG 40640/05), che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto all'assegno divorzile invocato dalle resistente, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo
1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ.
Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e
29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass.
n. 21234 del 09/08/2019)
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge
è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
La suprema Corte ha sostanzialmente ribadito il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali. Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, si rigetta la domanda considerato che:
• l'assegno divorzile ha natura assistenziale e non di mantenimento.
• La convivenza matrimoniale è durata meno di 9 anni e la resistente all'udienza presidenziale di separazione aveva 32 anni e successivamente risulta essersi doverosamente attivata per la ricerca di occupazione;
• Non si può ritenere infatti in capo alla ricorrente l'incapacità a procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive ed anzi la stessa è percettrice di redditi come documentato dalle produzioni della resistente e tanto esclude di riconoscere in funzione assistenziale l'invocato assegno .
• Quanto al criterio compensativo - sebbene possa ipotizzarsi, nei 9 anni di convivenza matrimoniale, un contributo prevalente della quantomeno nella gestione della casa, CP_1 non vi è però alcuna prova, anche alla luce della mancanza di figli, né della sua rinuncia ad esperienze lavorative né tantomeno di un suo contributo diretto o indiretto all'accrescimento del patrimonio del coniuge , riferendo anzi la di avere svolto già durante il matrimonio CP_1 svariati lavori per reperire le risorse necessarie per le spese comuni e per accudire il marito
(vedi comparsa conclusionale della resistente fl2).
• A tali circostanze, già di per sé sufficienti per il rigetto della domanda, vi è poi da evidenziare che il matrimonio ha avuto una durata di circa 9 anni e che in sede separativa è stato concordato un assegno di mantenimento di 300,00€, e dunque per oltre 18 anni anni;
tale circostanza, pur volendo ipotizzare un qualsiasi diritto della ad ottenere un CP_1
appannaggio con funzione compensativa del suo ipotetico (ma si ripete non provato) contributo matrimoniale a favore della famiglia e del patrimonio del coniuge, rende in ogni caso ampiamente esaurita tale funzione grazie alla contribuzione per tale lungo arco temporale
(più del doppio della durata del matrimonio) dell'assegno in suo favore a carico del coniuge.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto della domanda di assegno divorzile) ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...] e in SERRARA FONTANA il 24/05/1997 (atto n.10, Parte_1 Controparte_1
P. II, Serie. A, anno 1997 )
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SERRARA FONTANA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
• condanna la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro €. 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 30.5.25 il Presidente estensore dr.Valeria Rosetti
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR.SSA Ivana Sassi giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13308 /2021 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA ato in data 15/11/1966 a ROMA (RM) CF Parte_1 C.F._1
difensore avv. FIORENTINO RENATO GIUSEPPE domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nata [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Difensore avv TROFA DANIELE domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Con ricorso depositato in data 20/05/2021, la parte ricorrente chiedeva - Parte_1
senza alcuna determinazione accessoria e con vittoria di spese - la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in SERRARA FONTANA il 24/05/1997 (atto n.10 Controparte_1
, P. II, Serie. A, anno 1997 ), riferendo che dall'unione tra i predetti non nascevano figli.
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile, ma Controparte_1
chiedendo :
- un assegno divorzile in proprio favore da quantificare in € 300,00 ovvero nel medesimo importo dell'assegno di mantenimento concordato in separazione;
- vittoria di spese con attribuzione. I coniugi comparivano in data 13.10.21 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione rimetteva gli atti al GI senza adottare alcuna determinazione provvisoria ovvero confermando la disciplina della separazione.
Innanzi all'istruttore , concessi i termini ex art 183 cpc, con ordinanza del 19.5.22 che il Pt_2
condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmnete riportata, non venivano ammesse le prove.
All'udienza cartolare del 28.11.24 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, le parti precisavano le conclusioni. Si concedevano i termini ex art 190 cpc
Il Pm concludeva come in atti in data 2.12.24.
Con successivo provevdimento collegiale del 6.3.25 si rimetteva la causa sul ruolo per esonero del precedente giudice relatore .
Le parti all'udienza cartolare del 27.5.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, precisavano nuovamente le conclusioni con immediata riserva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (3.4.06) ed essendo perdurata da tale data la separazione (di cui al decreto di omologa RG 40640/05), che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto all'assegno divorzile invocato dalle resistente, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo
1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ.
Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e
29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass.
n. 21234 del 09/08/2019)
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge
è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
La suprema Corte ha sostanzialmente ribadito il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali. Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, si rigetta la domanda considerato che:
• l'assegno divorzile ha natura assistenziale e non di mantenimento.
• La convivenza matrimoniale è durata meno di 9 anni e la resistente all'udienza presidenziale di separazione aveva 32 anni e successivamente risulta essersi doverosamente attivata per la ricerca di occupazione;
• Non si può ritenere infatti in capo alla ricorrente l'incapacità a procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive ed anzi la stessa è percettrice di redditi come documentato dalle produzioni della resistente e tanto esclude di riconoscere in funzione assistenziale l'invocato assegno .
• Quanto al criterio compensativo - sebbene possa ipotizzarsi, nei 9 anni di convivenza matrimoniale, un contributo prevalente della quantomeno nella gestione della casa, CP_1 non vi è però alcuna prova, anche alla luce della mancanza di figli, né della sua rinuncia ad esperienze lavorative né tantomeno di un suo contributo diretto o indiretto all'accrescimento del patrimonio del coniuge , riferendo anzi la di avere svolto già durante il matrimonio CP_1 svariati lavori per reperire le risorse necessarie per le spese comuni e per accudire il marito
(vedi comparsa conclusionale della resistente fl2).
• A tali circostanze, già di per sé sufficienti per il rigetto della domanda, vi è poi da evidenziare che il matrimonio ha avuto una durata di circa 9 anni e che in sede separativa è stato concordato un assegno di mantenimento di 300,00€, e dunque per oltre 18 anni anni;
tale circostanza, pur volendo ipotizzare un qualsiasi diritto della ad ottenere un CP_1
appannaggio con funzione compensativa del suo ipotetico (ma si ripete non provato) contributo matrimoniale a favore della famiglia e del patrimonio del coniuge, rende in ogni caso ampiamente esaurita tale funzione grazie alla contribuzione per tale lungo arco temporale
(più del doppio della durata del matrimonio) dell'assegno in suo favore a carico del coniuge.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto della domanda di assegno divorzile) ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...] e in SERRARA FONTANA il 24/05/1997 (atto n.10, Parte_1 Controparte_1
P. II, Serie. A, anno 1997 )
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SERRARA FONTANA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
• condanna la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi euro €. 3808,00, oltre spese ed accessori come per legge
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 30.5.25 il Presidente estensore dr.Valeria Rosetti