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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/07/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 15 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 16 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1133, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con l'avv. DURIGON CRISTINA,
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. DIACO GIUSEPPE,
- convenuta -
E
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. RUPERTO CLAUDIA,
- convenuto -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2023 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe e –
[...] premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
8-9 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Ricorre all'ill.mo giudice adito, affinchè, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, in forza dell'ingiusto oltrechè grave ed irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva “periculum in mora” in accoglimento delle argomentazioni in punto di diritto ed “il fumus boni iuris” e previa fissazione dell'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art 415cpc disattesa ogni contraria difesa ed eccezione voglia emettere i seguenti provvedimenti di giustizia
A) Sospendere l'intimazione di pagamento opposta [i.e. intimazione di pagamento n.
09720239010394189000] nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso consequenziale presupposto [i.e. cartella di pagamento n. 097220190181631737000
e avvisi di addebito n. 39720180034324803000, n. 39720190001775889000, n.
39720190002033663000 e n. 397202100145466674000];
B) Accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'intimazione di pagamento indicata in premessa per i motivi esposti;
C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Nel dettaglio, la parte ricorrente ha presentato i seguenti motivi di ricorso:
2 1) nullità delle notificazioni, eseguite a mezzo PEC, degli atti impositivi sottesi alla intimazione di pagamento opposta, in ragione della assenza di firma digitale degli atti in questione;
2) nullità delle notificazioni eseguite dall'agente della riscossione, in quanto provenienti da un indirizzo PEC non censito sugli appositi pubblici registri;
3) omessa notificazione degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
4) estinzione, per intervenuta prescrizione quinquennale, dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi portati dagli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento opposta.
* * *
Si sono costituite in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta Controparte_1 ha eccepito l'intervenuta decadenza della parte ricorrente dall'azione ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c., nonché il proprio parziale difetto di legittimazione passiva (in relazione al motivo di ricorso afferente alla omessa notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata).
La parte convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza della parte CP_2 ricorrente dall'azione ai sensi dell'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il motivo di ricorso riguardante la asserita nullità delle notificazioni eseguite dall'agente della riscossione, in quanto provenienti da un indirizzo
PEC non censito sugli appositi pubblici registri, è infondato.
3 La parte ricorrente ha dedotto che le notificazioni della cartella di pagamento n. 097220190181631737000 e dell'intimazione di pagamento n.
09720239010394189000 sarebbero invalide in quanto effettuate tramite un indirizzo di PEC (“ t”) diverso Email_1 da quello facente capo all'agente della riscossione in base agli appositi pubblici registri (vale a dire l'indirizzo di PEC
t”). Email_2
Tale doglianza non appare condivisibile, poiché – alla luce del tenore letterale dell'intestazione dell'indirizzo PEC concretamente utilizzato dal mittente, da un lato, e del contenuto delle missive concretamente inviate dallo stesso a mezzo PEC alla parte ricorrente, dall'altro – non vi è alcun elemento che possa far dubitare della riferibilità di tale indirizzo e di tali missive alla odierna parte convenuta Controparte_4
(in senso analogo cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/01/2023, n. 982) e della volontà di questa di procedere alla riscossione coattiva dei crediti indicati nella cartella di pagamento e nella intimazione di pagamento spedite alla parte ricorrente.
In ogni caso, avendo gli atti notificati dall'indirizzo t” raggiungo il loro scopo Email_1
(cioè lo scopo di notiziare il contribuente circa l'esistenza delle obbligazioni contributive e circa la volontà dell'agente della riscossione di procedere, in mancanza di pagamento spontaneo, alla riscossione coattiva dei crediti contributivi in questione), la eventuale nullità delle notificazioni sarebbe comunque sanata in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, il quale trova fondamento nell'art. 156 c.p.c.
Pertanto il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.
* * *
Il motivo di ricorso riguardante la asserita omessa notificazione degli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento opposta è pure infondato.
4 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che:
- la cartella di pagamento n. 097220190181631737000 è stata regolarmente notificata alla parte ricorrente a mezzo PEC, per opera dell'agente della riscossione, in data 3.09.2019 (vd. all. 2 al fascicolo di parte convenuta ; CP_5
- l'avviso di addebito n. 39720180034324803000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente a mezzo PEC, per opera di in data CP_2
17.01.2019 (vd. all.ti al fascicolo di parte convenuta ; CP_2
- l'avviso di addebito n. 39720190001775889000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente a mezzo PEC, per opera di in data CP_2
12.04.2019 (vd. all.ti al fascicolo di parte convenuta ; CP_2
- l'avviso di addebito n. 39720190002033663000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente a mezzo PEC, per opera di in data CP_2
27.04.2019 (vd. all.ti al fascicolo di parte convenuta ; CP_2
- l'avviso di addebito n. 397202100145466674000 è stato regolarmente notificato alla parte ricorrente a mezzo PEC, per opera di in data CP_2
10.12.2021 (vd. all.ti al fascicolo di parte convenuta . CP_2
Pertanto il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.
* * *
Il motivo di ricorso riguardante la asserita estinzione, per intervenuta prescrizione quinquennale, dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi portati dagli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata è in parte inammissibile e in altra parte infondato.
In punto di diritto occorre evidenziare, in primo luogo, che i motivi di ricorso – proposti avverso gli atti del procedimento di riscossione coattiva a mezzo ruolo di crediti contributivi previdenziali e assicurativi – afferenti alla regolarità formale e/o procedimentale degli atti impositivi ed esecutivi posti in essere dagli enti creditori o dall'agente della riscossione sono qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, devono essere proposti
5 entro il termine di decadenza di 20 giorni di cui all'art. 617, co. 1-2, c.p.c., decorrenti dalla ricezione dei singoli atti impositivi o esecutivi.
In secondo luogo, è opportuno ricordare che l'art. 24 del D. Lgs. n.
46/1999 (in materia di “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”) prevede che "
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
2. L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
3. Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
4. In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.
6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli
442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.
7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. […]”.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo al comma 5 dell'art. 24 del D.
Lgs. cit., che “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999,
6 nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti,
l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito, l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo” (Cassazione civile sez. lav. 27 febbraio 2007 n. 4506).
Inoltre, in ragione del rinvio contenuto nel comma 14 dell'art. 30 del
D.L. cit., si applica anche agli avvisi di addebito la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999.
La giurisprudenza ha pure chiarito che l'opposizione alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito per motivi sostanziali e/o di merito deve essere proposta entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs.
n. 46/1999, decorrente dalla data di ricezione della notificazione delle singole cartelle o dei singoli avvisi in questione e che tale termine decorre comunque – anche in caso di omessa o irregolare notificazione di tali cartelle di pagamento o avvisi di addebito – dalla data di notificazione del primo atto successivo posto in essere dall'agente della riscossione, vale a dire l'intimazione di pagamento o il preavviso di fermo o il preavviso di ipoteca (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n. 7156; nello stesso senso cfr. Cassazione civile sez. VI,
30/11/2016, n. 24506).
In altri termini, il debitore è tenuto a far valere i motivi di opposizione aventi natura sostanziale e/o afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva o assicurativa – come pure i motivi di opposizione aventi natura meramente formale o procedimentale – tramite la c.d. “azione recuperatoria” proposta – nella prima ipotesi entro il termine di cui all'art. 24, co. 5, del D.
Lgs. n. 46/1999 e, nella seconda ipotesi, entro il termine di cui all'art. 617
c.p.c. – avverso il primo atto successivo alla notificazione dell'originario atto impositivo (cartella di pagamento o avviso di addebito): difatti “questa Corte
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia
7 accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01)” (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2023, n.
7156).
La parte ricorrente non ha impugnato tempestivamente ciascuno dei suddetti atti impositivi (cartella di pagamento n. 097220190181631737000, avvisi di addebito n. 39720180034324803000, n. 39720190001775889000, n.
39720190002033663000 e n. 397202100145466674000) entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data della ricezione delle singole notificazioni riguardanti i medesimi atti impositivi: pertanto i crediti portati da tali atti impositivi sono divenuti irretrattabili, cioè non più contestabili nella loro esistenza ed esigibilità, salva soltanto la possibilità, per il debitore, di far valere eventuali fatti sopravvenuti che hanno determinato – dopo la scadenza del termine suddetto – l'estinzione o la modificazione dei crediti in questione.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame, nella parte di esso riguardante la prescrizione ipoteticamente intervenuta prima della notificazione degli atti impositivi di cui sopra.
Il motivo di ricorso in esame è invece infondato nella restante parte, riguardante la prescrizione asseritamente intervenuta dopo la notificazione degli atti impositivi di cui sopra.
Il termine di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assicurativi è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995 (che ha
8 modificato la previgente disciplina contenuta nell'art. 41 della L. n. 153/1969, il quale, a sua volta, aveva innovato sul punto la previsione di cui all'art. 55, co.
1, del R.D.L. n. 1825/1935) e il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione dei crediti contributivi previdenziali coincide, ai sensi dell'art. 55, co. 1, del R.D.L. n. 1825/1935 e s.m.i., con il giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
Il legislatore, in ragione della emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, tramite l'art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (per un totale di 129 giorni di sospensione) e, tramite l'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i. (in vigore dal 31/12/2020), che
“
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [dunque dal 31/12/2020] fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
(per un totale di 182 giorni di sospensione): dall'applicazione congiunta di tali disposizioni eccezionali deriva che il decorso della prescrizione rimane sospeso per un totale di 311 giorni, nei casi in cui la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, dopo il 30.12.2020; nel caso in cui, invece, la prescrizione sarebbe maturata, in base alle regole ordinarie, tra il 1.07.2020 e il
30.12.2020, il decorso della prescrizione rimane sospeso per 129 giorni.
Il decorso della prescrizione dei crediti contributivi previdenziali è interrotto tramite qualsiasi atto costituente esercizio dei diritti in questione e rivolto al debitore (cfr. art. 2943 c.c.), ivi compresa la notificazione delle
9 cartelle di pagamento correlate o dei relativi avvisi di addebito e/o dei successivi atti della procedura di riscossione coattiva.
Nel caso di specie, tra le date in cui sono state eseguite le notificazioni della cartella di pagamento n. 097220190181631737000 (3.09.2019) e degli avvisi di addebito n. 39720180034324803000 (17.01.2019), n.
39720190001775889000 (12.04.2019), n. 39720190002033663000 (27.04.2019)
e n. 397202100145466674000 (10.12.2021), da un lato, e la data in cui è avvenuta la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
09720239010394189000 (14.02.2023: all. B al fascicolo di parte convenuta , CP_5 dall'altro, non era ancora spirato il termine quinquennale di cui all'art. 3 della
L. n. 335/1995, tenendo conto anche dell'applicabilità, in concreto, dei periodi di sospensione di cui all'art. 37, co. 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i. e all'art. 11, co. 9, del D.L. n. 183/2020 e s.m.i.
Pertanto il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato anche nella residua componente di esso.
* * *
Il motivo di ricorso riguardante la asserita nullità della notificazione, eseguita a mezzo PEC, degli atti impositivi sottesi alla intimazione di pagamento opposta, in ragione della assenza di firma digitale degli atti in questione è inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 24, co. 5, del D. Lgs. n. 46/1999.
La parte ricorrente, infatti, avrebbe dovuto far valere tale motivo di ricorso entro i termini di decadenza previsti dalle disposizioni appena menzionate e decorrenti dalla data della ricezione delle singole notificazioni riguardanti gli atti impositivi di cui si discute: non avendo la parte ricorrente tempestivamente fatto valere i vizi di cui sopra, i crediti portati dagli atti impositivi in parola sono ormai divenuti irretrattabili, cioè non più contestabili nella loro esistenza ed esigibilità.
10 Da quanto sopra discende l'inammissibilità del motivo di ricorso in esame.
In conclusione, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e in altra parte rigettato nel merito, con conseguente assorbimento di tutte le altre domande e/o eccezioni presentate dalle parti e non espressamente esaminate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tali spese sono liquidate nelle misure indicate appresso:
1) euro 8.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta
; Controparte_4
2) euro 6.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta CP_2
2) euro 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte convenuta
. CP_3
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso e/o lo rigetta nel merito;
- respinge ogni altra domanda ed eccezione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta Controparte_4
, che liquida in euro 8.000,00, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 6.000,00, oltre accessori CP_2 di legge;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta , che liquida in euro 4.000,00, oltre CP_3 accessori di legge.
11 Velletri, 16 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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