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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Mariauisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Areana Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 14/1/25) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 1/22 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Minniti;
Parte_1
-Appellante-
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1
Bavasso
rappresentato e difeso dall'Avv., Ettore Tiolo;
CP_2
-Appellati -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, al Tribunale di Reggio Calabria, ha formulato opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e degli avvisi di addebito n. 39420140000051531000, n. 34920140001725834000, n. 34920140003937315000, n.
34920150000627205000, n. 39420160000216566000, n.39420160002547735000, di cui ha eccepito l'omessa notifica, ha eccepito anche la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 39420160002547735000, limitatamente all'anno contributivo 2012, per l'ammontare di € 1.953,64; e per l'effetto ha chiesto accertare la nullità gli avvisi CP_3
di addebito n. 39420140000051531000, n. 34920140001725834000, n. 34920140003937315000,
n.34920150000627205000, n. 39420160000216566000, n. 39420160002547735000, ed i relativi estratti di ruolo.
Nella resistenza dell dell' con la sentenza Controparte_1 CP_2
impugnata n. 1353/2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso accertando la regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' . CP_2
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la ricorrente rilevando che il Tribunale ha omesso di vagliare l'eccezione di irregolarità della notifica avendo l' prodotto solo CP_2 la prova delle cartoline di notifica lato fronte senza il retro.
Si è costituito in appello il Concessionario della riscossione e l' per difendersi. CP_2
Con memoria integrativa l'appellante ha ammesso che per errore nella visione delle cartoline depositate non aveva notato il fronte/retro della cartolina di ritorno comprovante la notifica degli avvisi di addebito ha pertanto rinunciato a detta eccezione ma ha contestato la tardività del deposito della documentazione.
Nelle more della decisione l'appellante ha dato atto, fornendo i relativi estratti di ruolo aggiornati, dello stralcio di parte degli avvisi di addebito, ha insistito per l'accoglimento per i restanti crediti con annullamento dell'iscrizione ipotecaria anche in forza dell'annullamento dei crediti previdenziali.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti costituite.
Sono state depositate note nel termine del 14.1.25 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata in via preliminare la cessata materia del contendere parziale con riferimento ai seguenti avvisi di addebito oggetto di stralcio. 39420140000051531000, n.
34920140001725834000, n. 34920140003937315000, n. 34920150000627205000, come da estratto di ruolo aggiornato depositato dall'appellante. Ed invero i crediti suddetti sono stati in forza del DL 119/2018, convertito nella Legge
136/2018 annullati ex lege, per cui va dichiarata, come chiesto anche dall'appellante la cessazione della materia del contendere in applicazione dell'art. 4 D.L. 119/2918, a mente del quale “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati “;
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
(Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
Dunque, si tratta di una causa di cessazione della materia del contendere che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice, traendo fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti inferiori a mille euro.
Ciò vale per tutti i singoli carichi non superiori a € 1.000,00, alla luce dell'indirizzo prevalente, nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “… il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo,
e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non
l'importo complessivo della cartella” (Sez.
5 - Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020).
Per il resto l'appello va rigettato.
I restanti avvisi di addebito, come correttamente accertato dal tribunale sono stati regolarmente notificati. Ed invero, l'avviso n. 39420160000216566000 – periodi 1-2/2015 – iscrizione a ruolo 21.03.2016 – è stato notificato il 11.04.2016 e l'avviso n.
39420160002547735000 – periodi 1-3-4/2012, 3-4/2015 – iscrizione a ruolo 06.10.2016 è stato notificato il 27.10.2016. La documentazione depositata in primo grado da acquisita CP_2
regolarmente ex art 421 c.p.c. prova che gli stessi siano stati regolarmente notificati, dalla stessa si legge sia il fronte che il retro della cartolina, come affermato in sentenza, basta solo visionare il file depositato da pagina 1 a pagina 2; si legge la firma dalla destinataria apposta sulle relative relate.
Va rigettata la richiesta di annullamento dell'ipoteca posta per l'importo complessivo di €
38.226,22 atteso che la circostanza che gli avvisi n 39420140000051531000, n.
34920140001725834000, n. 34920140003937315000, n. 34920150000627205000 siano stati annullati ex lege non incide sulla legittimità della stessa, che risulta retta da altri crediti anche di natura tributaria. L'eccezione sul punto è anche generica avendo l'appellante rilevato che “altri crediti” sono stati oggetto di rottamazione senza indicare quali ed il loro relativo valore. Nessuna prova sul punto è stata fornita.
Orbene la sentenza va riformata solo con riferimento agli avvisi di addebito
39420140000051531000, n. 34920140001725834000, n. 34920140003937315000, n.
34920150000627205000 per i quali va dichiarata la cessata materia del contendere e per il resto va confermata.
Quanto al capo concernente le spese di lite la cessazione della materia del contendere per annullamento d'ufficio ex art. 4 D.L. 119/2018 con riferimento quattro su sei avvisi di addebito può giustificare l'integrale compensazione delle spese del presente grado, essendo stata decisa la controversia sulla base di ragioni che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, per come statuito da orientamento giurisprudenziale consolidato
(Cass. 1151/2020, Cass. 13991/2020, 11702/2020).
In conclusione ed in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma va dichiara la cessata materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito
39420140000051531000, n. 34920140001725834000 n.34920140003937315000, n.
34920150000627205000, e compensa integralmente le spese del grado.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2/1 /2022 da contro Parte_1
e avverso la sentenza del Giudice del lavoro della Controparte_1 CP_2 sentenza contestuale n. 1353/2021del Tribunale di Reggio Calabria –Sezione Lavoro e
Previdenza, emessa il 01/07/2021 a conclusione del procedimento n. 3191/2018R.G., in parziale riforma della sentenza appellata : dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del presente grado.
Reggio Calabria, 15.1.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Mariauisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Areana Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 14/1/25) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 1/22 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Minniti;
Parte_1
-Appellante-
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_1
Bavasso
rappresentato e difeso dall'Avv., Ettore Tiolo;
CP_2
-Appellati -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, al Tribunale di Reggio Calabria, ha formulato opposizione Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e degli avvisi di addebito n. 39420140000051531000, n. 34920140001725834000, n. 34920140003937315000, n.
34920150000627205000, n. 39420160000216566000, n.39420160002547735000, di cui ha eccepito l'omessa notifica, ha eccepito anche la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 39420160002547735000, limitatamente all'anno contributivo 2012, per l'ammontare di € 1.953,64; e per l'effetto ha chiesto accertare la nullità gli avvisi CP_3
di addebito n. 39420140000051531000, n. 34920140001725834000, n. 34920140003937315000,
n.34920150000627205000, n. 39420160000216566000, n. 39420160002547735000, ed i relativi estratti di ruolo.
Nella resistenza dell dell' con la sentenza Controparte_1 CP_2
impugnata n. 1353/2021 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso accertando la regolare notifica degli avvisi di addebito da parte dell' . CP_2
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la ricorrente rilevando che il Tribunale ha omesso di vagliare l'eccezione di irregolarità della notifica avendo l' prodotto solo CP_2 la prova delle cartoline di notifica lato fronte senza il retro.
Si è costituito in appello il Concessionario della riscossione e l' per difendersi. CP_2
Con memoria integrativa l'appellante ha ammesso che per errore nella visione delle cartoline depositate non aveva notato il fronte/retro della cartolina di ritorno comprovante la notifica degli avvisi di addebito ha pertanto rinunciato a detta eccezione ma ha contestato la tardività del deposito della documentazione.
Nelle more della decisione l'appellante ha dato atto, fornendo i relativi estratti di ruolo aggiornati, dello stralcio di parte degli avvisi di addebito, ha insistito per l'accoglimento per i restanti crediti con annullamento dell'iscrizione ipotecaria anche in forza dell'annullamento dei crediti previdenziali.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti costituite.
Sono state depositate note nel termine del 14.1.25 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata in via preliminare la cessata materia del contendere parziale con riferimento ai seguenti avvisi di addebito oggetto di stralcio. 39420140000051531000, n.
34920140001725834000, n. 34920140003937315000, n. 34920150000627205000, come da estratto di ruolo aggiornato depositato dall'appellante. Ed invero i crediti suddetti sono stati in forza del DL 119/2018, convertito nella Legge
136/2018 annullati ex lege, per cui va dichiarata, come chiesto anche dall'appellante la cessazione della materia del contendere in applicazione dell'art. 4 D.L. 119/2918, a mente del quale “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati “;
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
(Sez.
5 - Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019).
Dunque, si tratta di una causa di cessazione della materia del contendere che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice, traendo fondamento dall'annullamento ipso iure dei debiti inferiori a mille euro.
Ciò vale per tutti i singoli carichi non superiori a € 1.000,00, alla luce dell'indirizzo prevalente, nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “… il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo,
e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non
l'importo complessivo della cartella” (Sez.
5 - Ordinanza n. 11817 del 18/06/2020).
Per il resto l'appello va rigettato.
I restanti avvisi di addebito, come correttamente accertato dal tribunale sono stati regolarmente notificati. Ed invero, l'avviso n. 39420160000216566000 – periodi 1-2/2015 – iscrizione a ruolo 21.03.2016 – è stato notificato il 11.04.2016 e l'avviso n.
39420160002547735000 – periodi 1-3-4/2012, 3-4/2015 – iscrizione a ruolo 06.10.2016 è stato notificato il 27.10.2016. La documentazione depositata in primo grado da acquisita CP_2
regolarmente ex art 421 c.p.c. prova che gli stessi siano stati regolarmente notificati, dalla stessa si legge sia il fronte che il retro della cartolina, come affermato in sentenza, basta solo visionare il file depositato da pagina 1 a pagina 2; si legge la firma dalla destinataria apposta sulle relative relate.
Va rigettata la richiesta di annullamento dell'ipoteca posta per l'importo complessivo di €
38.226,22 atteso che la circostanza che gli avvisi n 39420140000051531000, n.
34920140001725834000, n. 34920140003937315000, n. 34920150000627205000 siano stati annullati ex lege non incide sulla legittimità della stessa, che risulta retta da altri crediti anche di natura tributaria. L'eccezione sul punto è anche generica avendo l'appellante rilevato che “altri crediti” sono stati oggetto di rottamazione senza indicare quali ed il loro relativo valore. Nessuna prova sul punto è stata fornita.
Orbene la sentenza va riformata solo con riferimento agli avvisi di addebito
39420140000051531000, n. 34920140001725834000, n. 34920140003937315000, n.
34920150000627205000 per i quali va dichiarata la cessata materia del contendere e per il resto va confermata.
Quanto al capo concernente le spese di lite la cessazione della materia del contendere per annullamento d'ufficio ex art. 4 D.L. 119/2018 con riferimento quattro su sei avvisi di addebito può giustificare l'integrale compensazione delle spese del presente grado, essendo stata decisa la controversia sulla base di ragioni che prescindono dall'accertamento della fondatezza del ricorso, per come statuito da orientamento giurisprudenziale consolidato
(Cass. 1151/2020, Cass. 13991/2020, 11702/2020).
In conclusione ed in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma va dichiara la cessata materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito
39420140000051531000, n. 34920140001725834000 n.34920140003937315000, n.
34920150000627205000, e compensa integralmente le spese del grado.
P.Q.M.
la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 2/1 /2022 da contro Parte_1
e avverso la sentenza del Giudice del lavoro della Controparte_1 CP_2 sentenza contestuale n. 1353/2021del Tribunale di Reggio Calabria –Sezione Lavoro e
Previdenza, emessa il 01/07/2021 a conclusione del procedimento n. 3191/2018R.G., in parziale riforma della sentenza appellata : dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del presente grado.
Reggio Calabria, 15.1.25
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti