Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 328/2024 R. G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
1) dr. Augusto SABATINI Consigliere
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 328/2024 R. G., vertente tra:
nata a [...] il [...] C.F. dai fini del presente atto Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Garigliano 74b presso e nello studio dell'Avv. Antony Lavigna (C.F. ) che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su C.F._2 foglio separato depositato con il presente atto. L'Avv. Lavigna ai sensi dell'art 125 cpc indica per le comunicazioni e notificazioni di cancelleria numero di fax 0645481415 e indirizzo PEC:
Email_1
- APPELLANTE-
e
, nato a [...] il [...], C.F. , e residente in Controparte_1 C.F._3
Messina, via Vignazza n. 4, Montepiselli, rappresentato e difeso, come da mandato in primo grado, dall'avv. Gabriella Coppola, C.F. , pec: C.F._4 Email_2 fax 090711906, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, sito in Messina, via Nicola
Fabrizi n. 121,
. - APPELLATO-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE, in persona del S. Procuratore dr. Felice LIMA.
2441/2023, depositata in data 12/12/2023 e pubblicata in data 15/12/2023, mai notificata, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: in accoglimento del presente gravame ed in riforma parziale dell'impugnata Sentenza n. 2432/2023, emessa dal Tribunale di Messina, I sezione Civile, in data 12/12/2023 e pubblicata in data 15/12/2023
e conseguentemente, in accoglimento delle domande formulate nel primo grado di giudizio:- ritenere ammissibile la domanda di assegno divorzile avanzata dalla Sig.ra nel primo grado di giudizio Pt_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disporre a carico del CP_1
l'obbligo di versare in favore della stessa la somma di € 520,00 o la somma ritenuta di giustizia.Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato:
1. Confermare la Sentenza n. 2432/2023 del Tribunale dcivile di Messina;
2. In conseguenza, confermare l'inammissibilità della domanda di assegno divorizle avanzata dalla controparte tardivamente in primo grado;
3. Dichiarare in ogni caso non dovuto l'assegno divorzile in favore della signora e a Pt_1 carico del signor , non sussistendone i presupposti di legge;
CP_1
4. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Il S. Procuratore Generale ha apposto il visto e nulla ha rilevato.
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con sentenza emessa il 12.12.2023, il Tribunale di Messina, pronunciando su ricorso ex art. 473 bis
.12 c.p.c. depositato in cancelleria il 06/06/2023 da dichiarava la cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina il 12.06.1991, tra e , revocava l'assegno posto a carico di ed a Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 favore di a titolo di contributo al mantenimento del figlio , e dichiarava Parte_1 Per_1 inammissibile la domanda avanzata dalla , volta al riconoscimento di un assegno divorzile. Pt_1
Dichiarava interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Per quanto qui assume rilievo, la pronuncia di inammissibilità della domanda avanzata dalla Pt_1 diretta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile è dipesa dalla valutazione circa la tardività della costituzione in giudizio della stessa quando era ormai decorso il termine Pt_1 preclusivo per la proposizione di domande riconvenzionali, essendosi ritenuto pacifico che la richiesta di assegno di divorzio rientri nella disponibilità delle parti e vada formulata entro i termini previsti dal codice di rito per la proposizione delle domande riconvenzionali.
Avverso la sentenza propone appello la limitatamente al capo della pronuncia con cui è Pt_1 stata dichiarata inammissibile la propria domanda di assegno divorzile, deducendo: che l'art. 473-bis 14 che richiama, per la costituzione, le decadenze ex artt. 38 e 167 c.c., con riferimento altresì alla decadenza per le eccezioni non rilevabili d'ufficio, non sembra riferirsi assolutamente alla richiesta di assegno divorzile;
che l'assegno divorzile è un diritto di credito imprescrittibile, irrinunciabile e indisponibile che un ex coniuge vanta nei confronti dell'altro, sino a quando il beneficiario stesso contrae altre nozze oppure l'obbligato muoia o fallisca;
che, secondo la Suprema Corte, la domanda dell'assegno divorzile, appunto perché diritto indisponibile, si potrebbe proporre per la prima volta anche nei procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio, anche laddove nel procedimento di separazione personale dei coniugi e nel procedimento di divorzio tale beneficio mai sia stato chiesto, tenuto conto altresì, dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, per i quali all'assegno va attribuita una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa.
Tanto premesso, l'appellante deduce, nel merito, che ricorrono le condizioni per il riconoscimento in proprio favore dell'assegno di divorzio, nella misura di € 520,00 mensili.
Si è costituito il , chiedendo la conferma della sentenza, in punto inammissibilità della CP_2 domanda, e, deducendone, comunque, l'infondatezza.
Con decreto emesso dal Presidente della Sezione, è stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 6 maggio 2025, accogliendo l'istanza di parte appellante, affinchè essa si tenesse in presenza, in forma orale.
All'udienza, le parti hanno concluso nei termini indicati a verbale e la causa è stata assunta in riserva, per la decisione, e decisa nella camera di consiglio in pari data,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, dovendo confermarsi la pronuncia di inammissibilità emessa dal giudice di primo grado.
Anche le nuove norme processuali introdotte con la c.d. riforma Cartabia confermano (art. 473 bis 16
c.p.c.) l'onere del convenuto di costituirsi nel termine assegnato dal giudice depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma”.
Vale a dire che è stato confermato l'onere del convenuto di proporre le proprie domande riconvenzionali nel termine fissato dal giudice per la costituzione, termine che, nella specie, pacificamente non è stato osservato (neppure l'appellante contesta tale circostanza).
Contrariamente a quanto assume l'appellante, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidato, l'assegno di divorzio non costituisce un diritto indisponibile, ma appartiene alla categoria del diritti a c.d. disponibilità attenuata, che “…soggiacciono alle regole processuali ordinarie…” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021), con la conseguenza che la relativa domanda “…deve essere proposta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta…” fatta eccezione “…nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno siano maturati nel corso del giudizio anche in grado di appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto. ( Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29290 del 21/10/2021; conforme Sez. 1, Sentenza n. 3925 del 12/03/2012).
Nel caso in esame l'appellante chiede l'attribuzione dell'assegno unicamente sul presupposto della asserita insussistenza della preclusione processuale, senza allegare la sopravvenienza dei presupposti del diritto.
Né vale invocare la giurisprudenza che ammette il riconoscimento dell'assegno divorzile per la prima volta in sede di giudizio per la revisione delle condizioni di divorzio, di cui all'art. 9 della legge n. 898/70, essendo tale istituto anch'esso fondato sulla sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza di divorzio, situazione non configurabile nel caso in esame.
L'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare (v. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 19/06/2012, n. 10053; Cass. civ., Sez. I, 31/03/2011,
n. 7504).
Le spese del presente grado seguono quindi la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c. € 520,00 x 24), tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate, prevalentemente di fatto, nonché degli altri parametri di cui all'art. 4, comma 1, del D. M. citato, in complessivi € 1984,00 per onorario - di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 956,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della reclamante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
Giova, infatti, precisare che il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 è tenuto a dare atto della sussistenza dei presupposti in questione anche quando questo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato) (v. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ordinanza, 19/06/2012, n. 10053; Cass. civ., Sez. I, 31/03/2011, n. 7504).
L'attestazione del giudice ha, infatti, funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere processuale attinente al tipo di pronuncia adottato.
Rimane affidato all'Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende in concreto la debenza del doppio contributo.
Va, infine, riservata a separato decreto la liquidazione dei compensi in favore del procuratore della parte ammessa al gratuito patrocinio, all'esito della presentazione di apposita notula e della documentazione dell'iscrizione del difensore all'Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello
Stato
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti e il S. Procuratore Generale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 2432/2023, emessa dal Tribunale di Messina a definizione del ricorso RG n. 2441/2023, depositata in data 12/12/2023 e pubblicata in data 15/12/2023, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- Rigetta l'appello
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di appello, che liquida in € 1984,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C. P. A. come per legge.
- Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di n ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Gullino)