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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 228/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Mauro e dall'avv. Parte_1
Michele Claudio Riccio in virtù di mandato a margine dell'atto di appello e domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Claudio Riccio;
- APPELLANTE -
E
in persona del rappresentante legale, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Daniela Montimurro in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di appello e domiciliato presso lo studio dell'avv. Fernando
Molinari;
- APPELLATO -
NONCHE'
; RT
- APPELLATO CONTUMACE -
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 22-10-2014 e in data 23-10-2014
agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Potenza nei Parte_1
confronti di e di , in Controparte_1 RT
qualità rispettivamente di assicuratore del veicolo di sua proprietà e di proprietario/conducente del veicolo danneggiante, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva di CP_2 RT
nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 5-5-2013, alle ore 6,35 circa, mentre percorreva alla guida della sua autovettura Seat Althea targata DW946HY assicurata per la R.C.A. presso la
[...]
l'intersezione tra Rione San Rocco e Corso Garibaldi in Controparte_1
Potenza, all'altezza della Chiesa San Rocco, era stata urtata violentemente dall'autocarro Citroen GO targato AW779ZE assicurato per la presso CP_3
la di proprietà e condotto da Controparte_4 CP_2
2 , che non aveva rispettato il segnale di precedenza;
RT
- si era assunto l'integrale responsabilità del RT
sinistro, sottoscrivendo, unitamente all'attrice, il modello di constatazione amichevole di incidente;
- in seguito al sinistro, si era sottoposta a numerosi accertamenti, visite mediche e terapie, sostenendo un esborso per l'importo complessivo di euro 1.354,96;
- in data 23-7-2013, all'esito della visita medica presso l'Asp di Potenza, era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare;
- dalla relazione medico-legale a firma del consulente tecnico di parte, dott.
era emerso che l'attrice aveva riportato per i fatti per cui è Persona_1
causa una invalidità permanente del 6%, oltre che una invalidità temporanea totale di 20 giorni e parziale al 75% per 12 giorni, al 50% per 27 giorni e al 25% per ulteriori 21 giorni;
- in seguito al sinistro, il veicolo di sua proprietà aveva riportato danni materiali per l'importo di euro 2.658,37;
- la richiesta di risarcimento del danno inviata a mezzo raccomandata a/r in data 8-
5-2013 ad e per conoscenza anche a Controparte_1 [...]
era stata negativamente riscontrata dall'assicuratore del Controparte_4
veicolo di sua proprietà in data 24-6-2013.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva di nella causazione RT
dell'incidente, i convenuti venissero condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti a causa del sinistro nella misura complessiva di euro 15.080,58 o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza del Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12-12-2014 si
3 costituiva in giudizio la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
la improponibilità della domanda attorea per incompletezza della richiesta stragiudiziale di risarcimento e nel merito chiedeva il rigetto della domanda,
deducendo la incompatibilità dei danni ai veicoli con la dinamica del sinistro riferita nell'atto di citazione, oltre che la non coerenza tra i danni fisici lamentati dall'attrice ed il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza.
non si costituiva in giudizio e, verificata la RT
ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano espletate le prove testimoniali richieste dalle parti ed una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle lesioni subite dall'attrice in seguito al sinistro, la causa veniva decisa con la sentenza n. 352/2016 pubblicata in data 15-6-2016, nella quale il Giudice di pace di Potenza, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 5.405,88 in applicazione Parte_1
della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 secondo comma c.c., poneva le spese di C.T.U. per metà a carico dei convenuti in solido tra loro e per l'altra metà a carico di parte attrice e compensava per metà le spese di lite,
condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice del residuo importo.
Con atto di citazione notificato in data 14-1-2017 proponeva Parte_1
appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la responsabilità esclusiva di RT
nella causazione del sinistro e che, per l'effetto, gli appellati
[...]
venissero condannati in solido tra loro al pagamento in suo favore della somma di euro 9.674,70, pari alla differenza tra il risarcimento richiesto nell'atto di citazione in primo grado e quello liquidato dal Giudice di prime cure;
in via
4 subordinata, chiedeva che venisse riconosciuto un concorso disomogeneo di colpa nella causazione del sinistro (20% di responsabilità a suo carico e 80% di responsabilità a carico di ) e che, per l'effetto, gli RT
appellati venissero condannati al pagamento in suo favore della diversa somma ritenuta di giustizia, sempre nei limiti della competenza per valore del Giudice
adìto, oltre che al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure, erroneamente valutando il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, le risultanze del modello
CAI in atti e delle prove testimoniali espletate, aveva accolto soltanto parzialmente la domanda risarcitoria, addebitandole una quota di responsabilità
del 50% in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo
2054 secondo comma c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3-5-2017 si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis primo comma c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, deducendo, in ordine all'an, che l'attrice in primo grado non aveva fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione e, in ordine al quantum, che il risarcimento richiesto nell'atto di appello non prendeva in considerazione le risultanze della C.T.U.
medica espletata in corso di causa, che aveva quantificato i danni fisici riportati dall'attrice a seguito del sinistro in misura inferiore rispetto alla valutazione di parte.
L'appellato non si costituiva in giudizio. RT
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 Febbraio
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito
5 delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell'appellato RT
, che, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si è
[...]
costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre verificare,
trattandosi di questione rilevabile di ufficio che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, l'ammissibilità
dell'appello proposto da sotto il profilo della tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Dal momento che l'impugnazione è stata proposta con atto di citazione notificato in data 14-1-2017 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., che, in difetto della notifica della pronuncia impugnata alla parte soccombente, decorre - con la sospensione nel periodo feriale compreso tra l'1 ed il 31 Agosto - dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è
avvenuta in data 15-6-2016, ritiene questo Giudice che nel caso di specie l'appello sia tempestivo e debba essere esaminato nel merito.
Innanzitutto appare opportuno rilevare che dalla lettura dell'atto di citazione in
6 primo grado emerge inequivocabilmente che l'odierna appellante ha esercitato, al fine ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro per cui è
causa, l'azione di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Decreto
legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) nei confronti della propria impresa assicuratrice, citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in quanto litisconsorte necessario (in tal senso Corte di cassazione n.
21896 del 2017) e contestualmente ha esercitato nei confronti del proprietario del veicolo antagonista l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, l'appellante non soltanto in via principale ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ma nelle conclusioni dell'atto di citazione ha anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del proprietario del veicolo danneggiante, proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei confronti di quest'ultimo.
Quanto alla astratta cumulabilità dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni proposta contro l'assicuratore con l'azione ex lege aquilia
proposta nei confronti del responsabile civile, appare opportuno rilevare che sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 180 del 2009 ha ritenuto che la procedura di risarcimento diretto instaurabile dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni non rappresenta una diminuzione di tutela per il danneggiato, ma,
stante la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi della delega e della Direttiva n. 2005/14/CE, costituisce un rimedio alternativo e non esclusivo, non precludendo l'esercizio delle azioni già previste nell'ordinamento giuridico: l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c. e l'azione diretta disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni contro l'assicuratore del veicolo danneggiante.
Alla luce della suddetta sentenza interpretativa di rigetto, si è consolidato nella
7 giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale il danneggiato a seguito di altrui responsabilità civile da circolazione stradale ha a disposizione tre rimedi alternativi: la procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Codice
delle assicurazioni esperibile contro l'assicuratore del veicolo di sua proprietà,
l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni e l'azione ordinaria ex articolo
2054 c.c. nei confronti di quest'ultimo.
Pertanto, riconosciuta l'astratta possibilità in capo al danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ex articolo 149 del Codice
delle assicurazioni in alternativa all'azione ordinaria esperibile nei confronti del responsabile civile, occorre verificare se le due azioni siano cumulabili nello stesso giudizio.
Questo Giudice ritiene che se il tenore letterale dell'articolo 149 comma 6 del
Codice delle assicurazioni, che prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145 comma 2 soltanto nei confronti della propria impresa di assicurazioni, non lascia dubbi interpretativi in ordine all'esclusione del cumulo nello stesso processo dell'azione diretta verso il proprio assicuratore e dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, il divieto di cumulo non si estende alla diversa ipotesi di contestuale proposizione in via cumulativa dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni e dell'azione ordinaria verso il responsabile civile, non trovando il cumulo alcun ostacolo né
nella lettera né nella ratio della disciplina della procedura di risarcimento diretto.
Quindi, deve ritenersi che correttamente abbia agito nei Parte_1
confronti del proprio assicuratore con l'azione diretta ex articolo 149 del Codice
delle assicurazioni, agendo altresì contro il responsabile civile nella sua qualità di litisconsorte necessario (si vedano nel senso del riconoscimento del litisconsorzio necessario del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto Corte di
8 cassazione n.12089 del 2015, Corte di cassazione n. 23706 del 2016, Corte di cassazione n. 21896 del 2017, Corte di cassazione n. 7755 del 2020 e Corte di cassazione n. 14466 del 2020), e abbia contestualmente esercitato in via cumulativa l'azione risarcitoria ordinaria nei confronti del proprietario del veicolo antagonista, chiedendo la sua condanna in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno.
In proposito, occorre, altresì, rilevare che nel caso di esercizio di azione diretta del proprietario del veicolo nei confronti del proprio assicuratore la giurisprudenza di legittimità, con orientamento da cui non vi è ragione di discostarsi, ritiene che,
come nelle altre procedure di risarcimento diretto disciplinate dal Codice delle assicurazioni, l'assicuratore del danneggiato possa svolgere difese in contrasto con la richiesta risarcitoria avanzata da questi (in tal senso Corte di cassazione n.
20383 del 2018), come nel caso che ci occupa, in cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria del veicolo assicurato, contestando la compatibilità dei danni lamentati dall'attrice in primo grado con la dinamica del sinistro, così come descritta dalla stessa assicurata nell'atto introduttivo del giudizio.
Tanto premesso, lamenta che il Giudice di prime cure abbia Parte_1
accolto soltanto parzialmente la domanda risarcitoria proposta nei confronti del proprietario del veicolo antagonista e della compagnia assicuratrice della propria autovettura sul presupposto che gli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio non fossero idonei a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c.: in particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di pace, pur avendo riconosciuto che il sinistro si era verificato a causa del mancato rispetto dell'obbligo di precedenza da parte di
, aveva applicato il secondo comma dell'articolo RT
9 possibile per evitare il danno, omettendo di valutare le risultanze della prova testimoniale espletata e del modello CAI in atti.
In proposito, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2054 secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro
fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia
concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità
del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia o il mancato rispetto del segnale di stop commessa da uno dei conducenti, non
10 dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità
dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n.
2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929 del 1984, Corte di cassazione n. 19115
del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del 2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016),
salva l'ipotesi in cui la condotta colposa di uno dei conducenti sia stato tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro
(si veda in tal senso Corte di cassazione n. 29927 del 2024).
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che il Giudice di pace non abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi ed abbia erroneamente fatto ricorso al criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c., dal momento che - sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso del giudizio e della dichiarazione resa dal convenuto
[...]
cristallizzata nel modulo di constatazione amichevole in RT
atti - appare possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa e attribuirne la responsabilità in misura concorrente e disomogenea ai conducenti
11 dei due veicoli coinvolti.
Invero, il teste escusso nel corso del giudizio di primo grado - Testimone_1
della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in quanto estraneo alle parti e agli interessi in causa - ha riferito di avere assistito al sinistro in quanto stava uscendo dal “Bar Diamante” sito di fronte all'ingresso principale della Chiesa San
Rocco all'altezza della quale si è verificato l'incidente e di aver constatato che il furgoncino Citroen GO proveniente da via Cavour aveva urtato la parte sinistra dell'autovettura Seat Althea proveniente da Corso Garibaldi condotta da
(si veda la deposizione resa dal teste Parte_1 Testimone_1
riportata nel verbale di udienza del 27-5-2015).
Quanto, invece, alla efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole sottoscritto nell'immediatezza del sinistro dai proprietari-conducenti dei veicoli coinvolti nell'impatto, l'articolo 143 secondo comma del Decreto legislativo n.
209 del 2005 attribuisce a siffatto documento, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, l'efficacia di prova presuntiva iuris
tantum che l'incidente si è verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte, sicché in tal caso opera a carico dell'assicuratore una presunzione relativa di veridicità delle relative risultanze, che può essere superata soltanto con l'acquisizione della prova contraria.
Nel caso di specie, nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente per cui è causa, che è stato tempestivamente prodotto in giudizio dall'attrice in primo grado e non è stato disconosciuto dal conducente del veicolo antagonista, il quale
è rimasto contumace - sono indicati le circostanze di tempo e di luogo del sinistro e il punto di impatto fra le due autovetture e soprattutto è riportata la dichiarazione resa dal conducente del veicolo Citroen GO, RT
, il quale ha riconosciuto di non aver osservato il segnale di precedenza e di
[...]
12 aver impattato contro l'autovettura Seat di proprietà e condotta da _5
(si veda il modulo di constatazione amichevole depositato al Parte_1
n. 2 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio di primo grado prodotto sub 3 nel fascicolo di parte relativo al giudizio di appello, in cui si legge che il conducente del furgoncino Citroen GO non aveva osservato il segnale di precedenza).
Pertanto, riconosciuta l'operatività della presunzione relativa di veridicità prevista dall'articolo 143 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, deve ritenersi che, non avendo l'assicuratore fornito la prova contraria atta a superare la suddetta presunzione e a smentire, quindi, le risultanze del modello di constatazione amichevole, erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova della dinamica del sinistro e operante il criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c. senza considerare che le emergenze del modulo CAI avevano trovato conferma anche nelle conformi dichiarazioni rese dal teste nel Testimone_1
corso del giudizio.
D'altra parte, però, l'attrice in primo grado non ha fornito la prova di essersi uniformata pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e di avere fatto il possibile per evitare lo scontro, ponendo in essere le necessarie manovre di emergenza e usando la massima diligenza, non potendosi desumere elementi di prova sul punto né dalle dichiarazioni dei testi escussi né dal su richiamato modulo di constatazione amichevole.
Ne consegue che, riconosciuta la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di nella misura che - tenendo conto di tutte le Parte_1
circostanze del caso concreto (inosservanza dell'obbligo di precedenza da parte del veicolo antagonista e difetto di prova in ordine al rispetto da parte del danneggiato delle norme sulla circolazione e della condotta di emergenza posta in
13 essere per evitare il verificarsi dello scontro) - appare equo quantificare nel 25% e di nella misura del 75%, RT Controparte_1
e devono essere condannati in solido fra loro al RT
risarcimento dei danni subiti dall'appellante in seguito al sinistro per cui è causa nella misura del 75%.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata e, tenuto conto che non è
stato formulato uno specifico motivo di impugnazione in ordine al quantum del risarcimento riconosciuto nella pronuncia impugnata, gli appellati devono essere condannati in solido fra loro al pagamento in favore di della Parte_1
somma complessiva di euro 8.108,82 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (sotto il profilo del danno emergente per i danni materiali riportati dal veicolo e per le spese mediche sostenute) e del danno non patrimoniale (sub
specie di danno alla salute) dalla stessa subito in conseguenza dell'incidente.
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'appellante devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata
(non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato)
dalla data dell'evento dannoso (5-5-2013) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226
del 2013), ritiene questo Giudice che - in considerazione dell'esito complessivo
14 della lite e dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per un quarto fra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Nella parte residua le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di
[...]
e di in solido tra loro e Controparte_1 RT
devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività
effettivamente svolta, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria per il giudizio di appello (in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto
ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-
2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012,
per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n.
147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso
15 spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è
svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto
ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio
della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n. 17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale
…qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto Decreto ministeriale, non operano i nuovi
parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite
con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di
riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi
dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente,
deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso
che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
Le spese del giudizio di appello devono essere attribuite all'avv. Sergio Mauro e all'avv. Michele Claudio Riccio per dichiarato anticipo, mentre quelle del giudizio di primo grado devono essere attribuite all'avv. Marco Pesce per dichiarato anticipo, non essendo stata sul punto impugnata la pronuncia di primo grado.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado,
liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
16 Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 14-1-2017, da avverso la sentenza Parte_1
n. 352/2016 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 15-6-2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellato ; RT
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità
concorrente di nella misura del 25% e di Parte_1 RT
nella misura del 75% e, per l'effetto, condanna
[...] Controparte_1
e in solido fra loro al pagamento in favore
[...] RT
di della somma complessiva di euro 8.108,82 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata di anno in anno dal 5-5-2013 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
- condanna e in solido Controparte_1 RT
fra loro al pagamento in favore di di tre quarti delle spese Parte_1
processuali relative al giudizio di primo grado, quota che liquida in complessivi euro 1.765,50, di cui euro 198,00 per esborsi ed euro 1.567,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Marco Pesce per dichiarato anticipo;
- condanna e in solido Controparte_1 RT
fra loro al pagamento in favore di di tre quarti delle spese Parte_1
processuali relative al giudizio di appello, quota che liquida in complessivi euro
3.478,41, di cui euro 300,66 per esborsi ed euro 3.177,75 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuirsi all'avv. Sergio Mauro e all'avv. Michele Claudio Riccio per dichiarato
17 anticipo;
- compensa fra le parti le residue spese relative ad entrambi i gradi di giudizio;
- pone definitivamente a carico di e di Controparte_1 RT
in solido fra loro il pagamento delle spese relative alla C.T.U.,
[...]
liquidate con separato decreto.
Potenza, 16-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2054 c.c., ritenendo che la danneggiata non avesse dimostrato di aver fatto il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 228/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Mauro e dall'avv. Parte_1
Michele Claudio Riccio in virtù di mandato a margine dell'atto di appello e domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Claudio Riccio;
- APPELLANTE -
E
in persona del rappresentante legale, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Daniela Montimurro in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di appello e domiciliato presso lo studio dell'avv. Fernando
Molinari;
- APPELLATO -
NONCHE'
; RT
- APPELLATO CONTUMACE -
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 22-10-2014 e in data 23-10-2014
agiva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Potenza nei Parte_1
confronti di e di , in Controparte_1 RT
qualità rispettivamente di assicuratore del veicolo di sua proprietà e di proprietario/conducente del veicolo danneggiante, al fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità esclusiva di CP_2 RT
nella causazione del sinistro, la condanna dei convenuti in solido fra loro al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 5-5-2013, alle ore 6,35 circa, mentre percorreva alla guida della sua autovettura Seat Althea targata DW946HY assicurata per la R.C.A. presso la
[...]
l'intersezione tra Rione San Rocco e Corso Garibaldi in Controparte_1
Potenza, all'altezza della Chiesa San Rocco, era stata urtata violentemente dall'autocarro Citroen GO targato AW779ZE assicurato per la presso CP_3
la di proprietà e condotto da Controparte_4 CP_2
2 , che non aveva rispettato il segnale di precedenza;
RT
- si era assunto l'integrale responsabilità del RT
sinistro, sottoscrivendo, unitamente all'attrice, il modello di constatazione amichevole di incidente;
- in seguito al sinistro, si era sottoposta a numerosi accertamenti, visite mediche e terapie, sostenendo un esborso per l'importo complessivo di euro 1.354,96;
- in data 23-7-2013, all'esito della visita medica presso l'Asp di Potenza, era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutare;
- dalla relazione medico-legale a firma del consulente tecnico di parte, dott.
era emerso che l'attrice aveva riportato per i fatti per cui è Persona_1
causa una invalidità permanente del 6%, oltre che una invalidità temporanea totale di 20 giorni e parziale al 75% per 12 giorni, al 50% per 27 giorni e al 25% per ulteriori 21 giorni;
- in seguito al sinistro, il veicolo di sua proprietà aveva riportato danni materiali per l'importo di euro 2.658,37;
- la richiesta di risarcimento del danno inviata a mezzo raccomandata a/r in data 8-
5-2013 ad e per conoscenza anche a Controparte_1 [...]
era stata negativamente riscontrata dall'assicuratore del Controparte_4
veicolo di sua proprietà in data 24-6-2013.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva di nella causazione RT
dell'incidente, i convenuti venissero condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti a causa del sinistro nella misura complessiva di euro 15.080,58 o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, nei limiti della competenza del Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12-12-2014 si
3 costituiva in giudizio la quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
la improponibilità della domanda attorea per incompletezza della richiesta stragiudiziale di risarcimento e nel merito chiedeva il rigetto della domanda,
deducendo la incompatibilità dei danni ai veicoli con la dinamica del sinistro riferita nell'atto di citazione, oltre che la non coerenza tra i danni fisici lamentati dall'attrice ed il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Carlo di Potenza.
non si costituiva in giudizio e, verificata la RT
ritualità della notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano espletate le prove testimoniali richieste dalle parti ed una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle lesioni subite dall'attrice in seguito al sinistro, la causa veniva decisa con la sentenza n. 352/2016 pubblicata in data 15-6-2016, nella quale il Giudice di pace di Potenza, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 5.405,88 in applicazione Parte_1
della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 secondo comma c.c., poneva le spese di C.T.U. per metà a carico dei convenuti in solido tra loro e per l'altra metà a carico di parte attrice e compensava per metà le spese di lite,
condannando i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice del residuo importo.
Con atto di citazione notificato in data 14-1-2017 proponeva Parte_1
appello avverso la predetta pronuncia, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata la responsabilità esclusiva di RT
nella causazione del sinistro e che, per l'effetto, gli appellati
[...]
venissero condannati in solido tra loro al pagamento in suo favore della somma di euro 9.674,70, pari alla differenza tra il risarcimento richiesto nell'atto di citazione in primo grado e quello liquidato dal Giudice di prime cure;
in via
4 subordinata, chiedeva che venisse riconosciuto un concorso disomogeneo di colpa nella causazione del sinistro (20% di responsabilità a suo carico e 80% di responsabilità a carico di ) e che, per l'effetto, gli RT
appellati venissero condannati al pagamento in suo favore della diversa somma ritenuta di giustizia, sempre nei limiti della competenza per valore del Giudice
adìto, oltre che al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il
Giudice di prime cure, erroneamente valutando il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, le risultanze del modello
CAI in atti e delle prove testimoniali espletate, aveva accolto soltanto parzialmente la domanda risarcitoria, addebitandole una quota di responsabilità
del 50% in applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo
2054 secondo comma c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3-5-2017 si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis primo comma c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, deducendo, in ordine all'an, che l'attrice in primo grado non aveva fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione e, in ordine al quantum, che il risarcimento richiesto nell'atto di appello non prendeva in considerazione le risultanze della C.T.U.
medica espletata in corso di causa, che aveva quantificato i danni fisici riportati dall'attrice a seguito del sinistro in misura inferiore rispetto alla valutazione di parte.
L'appellato non si costituiva in giudizio. RT
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 Febbraio
2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito
5 delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell'appellato RT
, che, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si è
[...]
costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre verificare,
trattandosi di questione rilevabile di ufficio che il Giudice deve valutare indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalle parti, l'ammissibilità
dell'appello proposto da sotto il profilo della tempestività. Parte_1
In base al combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17
della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -
, il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dal momento del perfezionamento del procedimento di notifica nel caso di notificazione della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente è di sei mesi e decorre dalla sua pubblicazione.
Dal momento che l'impugnazione è stata proposta con atto di citazione notificato in data 14-1-2017 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., che, in difetto della notifica della pronuncia impugnata alla parte soccombente, decorre - con la sospensione nel periodo feriale compreso tra l'1 ed il 31 Agosto - dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è
avvenuta in data 15-6-2016, ritiene questo Giudice che nel caso di specie l'appello sia tempestivo e debba essere esaminato nel merito.
Innanzitutto appare opportuno rilevare che dalla lettura dell'atto di citazione in
6 primo grado emerge inequivocabilmente che l'odierna appellante ha esercitato, al fine ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito al sinistro per cui è
causa, l'azione di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Decreto
legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) nei confronti della propria impresa assicuratrice, citando in giudizio anche il danneggiante responsabile, in quanto litisconsorte necessario (in tal senso Corte di cassazione n.
21896 del 2017) e contestualmente ha esercitato nei confronti del proprietario del veicolo antagonista l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, l'appellante non soltanto in via principale ha allegato la responsabilità esclusiva del conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, ma nelle conclusioni dell'atto di citazione ha anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del proprietario del veicolo danneggiante, proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei confronti di quest'ultimo.
Quanto alla astratta cumulabilità dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni proposta contro l'assicuratore con l'azione ex lege aquilia
proposta nei confronti del responsabile civile, appare opportuno rilevare che sul punto è intervenuta la Corte costituzionale, che nella sentenza n. 180 del 2009 ha ritenuto che la procedura di risarcimento diretto instaurabile dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice delle assicurazioni non rappresenta una diminuzione di tutela per il danneggiato, ma,
stante la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi della delega e della Direttiva n. 2005/14/CE, costituisce un rimedio alternativo e non esclusivo, non precludendo l'esercizio delle azioni già previste nell'ordinamento giuridico: l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c. e l'azione diretta disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni contro l'assicuratore del veicolo danneggiante.
Alla luce della suddetta sentenza interpretativa di rigetto, si è consolidato nella
7 giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale il danneggiato a seguito di altrui responsabilità civile da circolazione stradale ha a disposizione tre rimedi alternativi: la procedura di risarcimento diretto ex articolo 149 del Codice
delle assicurazioni esperibile contro l'assicuratore del veicolo di sua proprietà,
l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile disciplinata dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni e l'azione ordinaria ex articolo
2054 c.c. nei confronti di quest'ultimo.
Pertanto, riconosciuta l'astratta possibilità in capo al danneggiato di esperire l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ex articolo 149 del Codice
delle assicurazioni in alternativa all'azione ordinaria esperibile nei confronti del responsabile civile, occorre verificare se le due azioni siano cumulabili nello stesso giudizio.
Questo Giudice ritiene che se il tenore letterale dell'articolo 149 comma 6 del
Codice delle assicurazioni, che prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145 comma 2 soltanto nei confronti della propria impresa di assicurazioni, non lascia dubbi interpretativi in ordine all'esclusione del cumulo nello stesso processo dell'azione diretta verso il proprio assicuratore e dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, il divieto di cumulo non si estende alla diversa ipotesi di contestuale proposizione in via cumulativa dell'azione diretta ex articolo 149 del Codice delle assicurazioni e dell'azione ordinaria verso il responsabile civile, non trovando il cumulo alcun ostacolo né
nella lettera né nella ratio della disciplina della procedura di risarcimento diretto.
Quindi, deve ritenersi che correttamente abbia agito nei Parte_1
confronti del proprio assicuratore con l'azione diretta ex articolo 149 del Codice
delle assicurazioni, agendo altresì contro il responsabile civile nella sua qualità di litisconsorte necessario (si vedano nel senso del riconoscimento del litisconsorzio necessario del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto Corte di
8 cassazione n.12089 del 2015, Corte di cassazione n. 23706 del 2016, Corte di cassazione n. 21896 del 2017, Corte di cassazione n. 7755 del 2020 e Corte di cassazione n. 14466 del 2020), e abbia contestualmente esercitato in via cumulativa l'azione risarcitoria ordinaria nei confronti del proprietario del veicolo antagonista, chiedendo la sua condanna in solido con la compagnia assicuratrice al risarcimento del danno.
In proposito, occorre, altresì, rilevare che nel caso di esercizio di azione diretta del proprietario del veicolo nei confronti del proprio assicuratore la giurisprudenza di legittimità, con orientamento da cui non vi è ragione di discostarsi, ritiene che,
come nelle altre procedure di risarcimento diretto disciplinate dal Codice delle assicurazioni, l'assicuratore del danneggiato possa svolgere difese in contrasto con la richiesta risarcitoria avanzata da questi (in tal senso Corte di cassazione n.
20383 del 2018), come nel caso che ci occupa, in cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla proprietaria del veicolo assicurato, contestando la compatibilità dei danni lamentati dall'attrice in primo grado con la dinamica del sinistro, così come descritta dalla stessa assicurata nell'atto introduttivo del giudizio.
Tanto premesso, lamenta che il Giudice di prime cure abbia Parte_1
accolto soltanto parzialmente la domanda risarcitoria proposta nei confronti del proprietario del veicolo antagonista e della compagnia assicuratrice della propria autovettura sul presupposto che gli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio non fossero idonei a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c.: in particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di pace, pur avendo riconosciuto che il sinistro si era verificato a causa del mancato rispetto dell'obbligo di precedenza da parte di
, aveva applicato il secondo comma dell'articolo RT
9 possibile per evitare il danno, omettendo di valutare le risultanze della prova testimoniale espletata e del modello CAI in atti.
In proposito, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2054 secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro
fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia
concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità
del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia o il mancato rispetto del segnale di stop commessa da uno dei conducenti, non
10 dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità
dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n.
2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929 del 1984, Corte di cassazione n. 19115
del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del 2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016),
salva l'ipotesi in cui la condotta colposa di uno dei conducenti sia stato tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro
(si veda in tal senso Corte di cassazione n. 29927 del 2024).
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che il Giudice di pace non abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi ed abbia erroneamente fatto ricorso al criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c., dal momento che - sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste escusso nel corso del giudizio e della dichiarazione resa dal convenuto
[...]
cristallizzata nel modulo di constatazione amichevole in RT
atti - appare possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa e attribuirne la responsabilità in misura concorrente e disomogenea ai conducenti
11 dei due veicoli coinvolti.
Invero, il teste escusso nel corso del giudizio di primo grado - Testimone_1
della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in quanto estraneo alle parti e agli interessi in causa - ha riferito di avere assistito al sinistro in quanto stava uscendo dal “Bar Diamante” sito di fronte all'ingresso principale della Chiesa San
Rocco all'altezza della quale si è verificato l'incidente e di aver constatato che il furgoncino Citroen GO proveniente da via Cavour aveva urtato la parte sinistra dell'autovettura Seat Althea proveniente da Corso Garibaldi condotta da
(si veda la deposizione resa dal teste Parte_1 Testimone_1
riportata nel verbale di udienza del 27-5-2015).
Quanto, invece, alla efficacia probatoria del modulo di constatazione amichevole sottoscritto nell'immediatezza del sinistro dai proprietari-conducenti dei veicoli coinvolti nell'impatto, l'articolo 143 secondo comma del Decreto legislativo n.
209 del 2005 attribuisce a siffatto documento, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, l'efficacia di prova presuntiva iuris
tantum che l'incidente si è verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze ivi descritte, sicché in tal caso opera a carico dell'assicuratore una presunzione relativa di veridicità delle relative risultanze, che può essere superata soltanto con l'acquisizione della prova contraria.
Nel caso di specie, nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente per cui è causa, che è stato tempestivamente prodotto in giudizio dall'attrice in primo grado e non è stato disconosciuto dal conducente del veicolo antagonista, il quale
è rimasto contumace - sono indicati le circostanze di tempo e di luogo del sinistro e il punto di impatto fra le due autovetture e soprattutto è riportata la dichiarazione resa dal conducente del veicolo Citroen GO, RT
, il quale ha riconosciuto di non aver osservato il segnale di precedenza e di
[...]
12 aver impattato contro l'autovettura Seat di proprietà e condotta da _5
(si veda il modulo di constatazione amichevole depositato al Parte_1
n. 2 nel fascicolo di parte dell'attrice relativo al giudizio di primo grado prodotto sub 3 nel fascicolo di parte relativo al giudizio di appello, in cui si legge che il conducente del furgoncino Citroen GO non aveva osservato il segnale di precedenza).
Pertanto, riconosciuta l'operatività della presunzione relativa di veridicità prevista dall'articolo 143 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, deve ritenersi che, non avendo l'assicuratore fornito la prova contraria atta a superare la suddetta presunzione e a smentire, quindi, le risultanze del modello di constatazione amichevole, erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova della dinamica del sinistro e operante il criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità stabilito dall'articolo 2054 secondo comma c.c. senza considerare che le emergenze del modulo CAI avevano trovato conferma anche nelle conformi dichiarazioni rese dal teste nel Testimone_1
corso del giudizio.
D'altra parte, però, l'attrice in primo grado non ha fornito la prova di essersi uniformata pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e di avere fatto il possibile per evitare lo scontro, ponendo in essere le necessarie manovre di emergenza e usando la massima diligenza, non potendosi desumere elementi di prova sul punto né dalle dichiarazioni dei testi escussi né dal su richiamato modulo di constatazione amichevole.
Ne consegue che, riconosciuta la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro di nella misura che - tenendo conto di tutte le Parte_1
circostanze del caso concreto (inosservanza dell'obbligo di precedenza da parte del veicolo antagonista e difetto di prova in ordine al rispetto da parte del danneggiato delle norme sulla circolazione e della condotta di emergenza posta in
13 essere per evitare il verificarsi dello scontro) - appare equo quantificare nel 25% e di nella misura del 75%, RT Controparte_1
e devono essere condannati in solido fra loro al RT
risarcimento dei danni subiti dall'appellante in seguito al sinistro per cui è causa nella misura del 75%.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata e, tenuto conto che non è
stato formulato uno specifico motivo di impugnazione in ordine al quantum del risarcimento riconosciuto nella pronuncia impugnata, gli appellati devono essere condannati in solido fra loro al pagamento in favore di della Parte_1
somma complessiva di euro 8.108,82 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (sotto il profilo del danno emergente per i danni materiali riportati dal veicolo e per le spese mediche sostenute) e del danno non patrimoniale (sub
specie di danno alla salute) dalla stessa subito in conseguenza dell'incidente.
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'appellante devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata
(non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato)
dalla data dell'evento dannoso (5-5-2013) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226
del 2013), ritiene questo Giudice che - in considerazione dell'esito complessivo
14 della lite e dell'accoglimento soltanto parziale dell'appello - ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per un quarto fra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Nella parte residua le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di
[...]
e di in solido tra loro e Controparte_1 RT
devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività
effettivamente svolta, applicando i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria per il giudizio di appello (in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto
ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-
2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore nel giudizio di appello non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012,
per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n.
147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso
15 spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è
svolta in parte in epoca precedente, e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto
ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio
della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n. 17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale
…qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto Decreto ministeriale, non operano i nuovi
parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite
con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di
riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi
dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente,
deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso
che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
Le spese del giudizio di appello devono essere attribuite all'avv. Sergio Mauro e all'avv. Michele Claudio Riccio per dichiarato anticipo, mentre quelle del giudizio di primo grado devono essere attribuite all'avv. Marco Pesce per dichiarato anticipo, non essendo stata sul punto impugnata la pronuncia di primo grado.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo grado,
liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
16 Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 14-1-2017, da avverso la sentenza Parte_1
n. 352/2016 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 15-6-2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellato ; RT
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla responsabilità
concorrente di nella misura del 25% e di Parte_1 RT
nella misura del 75% e, per l'effetto, condanna
[...] Controparte_1
e in solido fra loro al pagamento in favore
[...] RT
di della somma complessiva di euro 8.108,82 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata di anno in anno dal 5-5-2013 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
- condanna e in solido Controparte_1 RT
fra loro al pagamento in favore di di tre quarti delle spese Parte_1
processuali relative al giudizio di primo grado, quota che liquida in complessivi euro 1.765,50, di cui euro 198,00 per esborsi ed euro 1.567,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Marco Pesce per dichiarato anticipo;
- condanna e in solido Controparte_1 RT
fra loro al pagamento in favore di di tre quarti delle spese Parte_1
processuali relative al giudizio di appello, quota che liquida in complessivi euro
3.478,41, di cui euro 300,66 per esborsi ed euro 3.177,75 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuirsi all'avv. Sergio Mauro e all'avv. Michele Claudio Riccio per dichiarato
17 anticipo;
- compensa fra le parti le residue spese relative ad entrambi i gradi di giudizio;
- pone definitivamente a carico di e di Controparte_1 RT
in solido fra loro il pagamento delle spese relative alla C.T.U.,
[...]
liquidate con separato decreto.
Potenza, 16-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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2054 c.c., ritenendo che la danneggiata non avesse dimostrato di aver fatto il