TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 13/2025 promossa da:
c.f./P.I.V.A. con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
LA IG RI (RN) Via Marco Polo, 20/H in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Giacomucci ( ) e Michele Ricci Email_1
( ) ed elettivamente domiciliato nei Email_2 domicili digitali e nello studio degli stessi procuratori in Forlì, Via G. Regnoli
n.78
-OPPONENTE. contro
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1
- CONTUMACE -
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Per la parte opponente :
Nel merito: accertare e dichiarare che il credito di complessivi € 4.522,82, al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali, vantato dall'opposto, Sig.
, nei confronti dell'opponente, , tramite CP_1 Parte_1 il ricorso per ingiunzione e tramite il Decreto Ingiuntivo opposto è del tutto inesistente e non è dovuto, avendo l'opponente già pagato e estinto tale credito mediante il pagamento a mezzo di due bonifici bancari eseguiti il 9 luglio 2021 e accreditati il 12 luglio 2021, per l'effetto: in accoglimento della presente opposizione, revocare, annullare, dichiarare nullo, infondato e/o improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo opposto indicato in epigrafe – n. 563/2024 R.Decr.Ing., pronunciato dal Tribunale di Rimini – sezione lavoro, nel procedimento monitorio inter partes n. 1415/2024 R.G., depositato in cancelleria il 10 dicembre 2024 e notificato all'opponente a mezzo p.e.c. il 12 dicembre 2024 – poiché del tutto infondato in fatto e in diritto;
condannare, altresì, l'opposto, Sig. , a norma dell'art. 96, 1°, 2° CP_1
è 3° comma c.p.c., a rifondere all'opponente, in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro – tempore, tutti gli ingiusti danni patiti da quest'ultima a causa ed in conseguenza della cd. responsabilità processuale aggravata dell'opposto medesimo, avendo quest'ultimo agito in giudizio in via monitoria nei confronti dell'opponente con dolo o colpa grave, quantificati in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. in misura pari a € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, con maggiorazione della rivalutazione monetaria del credito e degli interessi legali sul credito annualmente rivalutato dal dovuto al saldo;
con condanna, in ogni caso, dell'opposto, Sig. , a rifondere CP_1 all'opponente, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro – tempore, i compensi e le spese di lite del presente giudizio di opposizione, determinati a norma del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. modifiche, oltre a rimborso forfettario spese generali 15% ex artt. 13, 10° comma L. 247/2012 e 2, 2° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge, maggiorati di 1/3 (un terzo), a norma dell'art. 4, 8° comma D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, essendo le difese di parte opponente da ritenersi particolarmente fondate.
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo esecutivo n. 563\24 emesso dal GL in SEDE in data 10\12\2024 con il quale è stato ingiunto alla parte opponente il pagamento in favore di della somma di Euro 4522,82 oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria ed accessori a titolo di differenze retributive è risultata fondata. Risulta circostanza documentale e pacifica , non contestata dalla parte opposta rimasta contumace , che abbia provveduto al Parte_1 pagamento delle somme richieste dal lavoratore in via monitoria , facendo fede sul punto : la contabile del bonifico di € 1.199,38 eseguito il 9 luglio 2021 a titolo di pagamento della busta paga di cui sopra del giugno 2021 per retribuzioni, tredicesima mensilità, ferie e festività non godute (si veda il doc. 1 , la contabile del bonifico di € 2.306,10 anch'esso eseguito il 9 luglio 2021 a titolo di pagamento della busta paga di cui sopra del giugno 2021 per T.F.R. nonché l'estratto conto del conto corrente bancario n. 000002058424 acceso presso filiale di LA, intestato alla Controparte_2 Parte_1 relativo al mese di luglio 2021 da cui si evince che i su indicati bonifici bancari sono stati regolarmente accreditati in favore del Sig. con valuta CP_1 al 12 luglio 2021.
Si impone pertanto la revoca del decreto Ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza .
Non sussistono le condizioni previste dall'art. 96 cpc per la condanna della parte opposta convenuta al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata : non essendo stato neppure specificamente allegato il pregiudizio effettivamente sopportato dalla parte opponente come effetto diretto ed immediato della sua attività difensiva .
P.Q.M
visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da
[...] con ricorso depositato il giorno 10\01\2025, disattesa ogni altra Parte_1 istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contumacia di CP_1
:
[...]
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 563\24 emesso dal GL in SEDE in data 10\12\2024 con il quale è stato ingiunto a Parte_1 il pagamento in favore di della somma di Euro 4522,82 oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria ed accessori.
2) Condanna alla rifusione in favore di CP_1 [...] delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore Parte_1 che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro
2.309,00 ( di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 27\05\2025.
Il Giudice Dott. Lucio ARDIGO'