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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2038/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2038 dell'anno 2021
TRA
LO IN (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Fiorella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso (CB), via
Gorizia n. 1
- attrice -
E
SOCIETÀ SUINICOLA IL SSG S.r.l. (P.IVA 00717860704), in persona del l.r.p.t.
- convenuta contumace -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato IN LL conveniva in giudizio la Società suinicola
GI SSG S.r.l. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà, per la quota del 50%, sul compendio immobiliare costituito dai seguenti beni:
1. fabbricato rurale sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 43 sub 4 graffato con il sub 5;
2. fabbricato rurale sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 1297, sub 7 graffato con i sub 8, 9, 10;
3. area urbana di mq. 1227, sita in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificata catastalmente al foglio 54, particella n. 1294;
4. fabbricato collabente sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 1302, sub.2, sub. 3;
5. fabbricato collabente sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 8;
6. fabbricato collabente sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 9;
1 7. fabbricato ad uso vasca concimaia sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 11;
- ordinare lo scioglimento della comunione, attribuendo a ciascuno dei condividenti beni corrispondenti alla quota del 50% del relativo diritto proprietario, ovvero, in via subordinata, disporre la vendita dei beni per la successiva attribuzione del ricavato in pari quote;
- ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Campobasso la trascrizione della relativa sentenza.
A sostegno della pretesa azionata parte attrice rappresentava di essere coniugata dal 1964, in regime di comunione dei beni, con GI GI, titolare dell'omonima ditta individuale;
riferiva che nel periodo intercorrente tra il 29.02.1964 (data del matrimonio) e il 13.05.1988 (data in cui i coniugi avevano mutato il regime patrimoniale, optando per quello della separazione dei beni) erano stati acquistati, con distinti atti di compravendita, i beni sopra identificati, dei quali ella era divenuta comproprietaria, insieme al marito.
Esponeva che in data 17.05.1988 suo marito GI GI aveva conferito alla Società CO
GI SSG S.r.l. la proprietà della ditta individuale di cui era titolare, nonché la sua quota di comproprietà degli immobili destinati all'impresa, pari al 50%, tra cui figuravano anche i beni per cui è causa, ragion per cui da quel momento ella era divenuta proprietaria della quota del 50% dei predetti beni, mentre la Società CO GI SSG S.r.l. era divenuta proprietaria dell'ulteriore quota del 50% degli stessi.
Rappresentava che con nota del 9.08.2021 aveva richiesto infruttuosamente alla Società CO
GI SSG S.r.l. lo scioglimento della comunione sui beni suddetti.
All'udienza del 9.05.2022 veniva dichiarata la contumacia della Società CO GI S.r.l., non costituitasi, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La causa veniva istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni, nonché attraverso una consulenza tecnica d'ufficio; veniva altresì disposta ed effettuata da parte attrice la chiamata in causa dei creditori iscritti, che tuttavia non intervenivano in giudizio.
In corso di causa si ponevano alcune questioni circa l'effettiva sussistenza del diritto di comproprietà dell'attrice sui beni in relazione ai quali era stato richiesto lo scioglimento della comunione, per cui lo scrivente giudice ordinava la produzione di idonea certificazione ipocatastale o, in alternativa, di una relazione notarile attestante le risultanze sia delle visure catastali che dei registri immobiliari.
Con memoria difensiva autorizzata, depositata in data 28.02.2024, parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda di divisione relativamente al fabbricato identificato al foglio 54 particella n. 1302, sub. 2 e sub. 3, del quale aveva appurato di non essere comproprietaria.
Relativamente al fabbricato ad uso vasca concimaia, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 11 (edificato sulle particelle nn. 42, 309, 564 e 44, di cui la prima all'epoca in proprietà esclusiva della Società CO GI, le altre in comproprietà al 50% tra lei e quest'ultima), rappresentava che solo uno spigolo dello stesso, di circa metri quadrati 0,600, ricadrebbe nella particella n. 1343 (ex n. 42) del foglio 54 del Comune di Campobasso. Sosteneva che in relazione ad esso opererebbe il principio della accessione invertita, e/o che comunque la relativa porzione sarebbe stata da lei usucapita, anche sulla base di quanto dimostrato dall'istruttoria processuale.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2024, sostituita dal deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine sino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive.
Parte attrice, sia nelle note conclusive che nelle note scritte depositate in sostituzione di udienza, chiedeva dichiararsi con sentenza la sussistenza dei presupposti per la divisione dei cespiti oggetto di causa, e quindi di disporre la prosecuzione del giudizio per la predisposizione di un comodo progetto
2 di divisione e l'attribuzione delle relative quote ai condividenti e/o per l'eventuale vendita dei beni, con successiva attribuzione del ricavato in parti uguali.
Lo scrivente giudice, in data 23.12.2024, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni 30.
***
I. Preliminarmente si deve osservare in diritto che il giudizio di scioglimento delle comunioni, così come disciplinato dal Titolo V del Libro IV del c.p.c., si compone di una prima fase avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla divisione, e di una seconda fase, necessariamente successiva, avente ad oggetto le operazioni divisionali che conducono alla concreta realizzazione delle quote esclusive di ciascun condividente.
La pronuncia sul diritto alla divisione, a norma dell'art. 785 c.p.c., può essere disposta dal giudice con ordinanza nel caso in cui non sorgano contestazioni;
altrimenti occorre una pronuncia con sentenza sulle questioni controverse.
Nel caso di specie sono sorte questioni in corso di causa relativamente alla sussistenza del diritto di comproprietà dell'attrice sull'immobile identificato al foglio 54, particella n. 537, sub 11, nonchè sull'immobile identificato al foglio 54, particella n. 1302, sub 2 e sub 3, già evidenziate dallo scrivente giudice, in particolar modo all'udienza del 16.10.2023.
Per contro, non si dubita della sussistenza del diritto di comproprietà tre le parti in causa, al 50%, sugli immobili restanti, come accertato dalla relazione notarile in atti.
Con riguardo a questi ultimi risulta infatti che GI GI trasferì alla Società CO GI
SSG S.r.l., in data 17.05.1988, anche il suo diritto di comproprietà, pari al 50%, sulle particelle su cui tali beni furono poi costruiti.
Risulta invece che GI GI trasferì alla società (non un diritto di comproprietà al 50%) ma un diritto di piena proprietà sulle particelle nn. 38 e 42 del foglio 54.
Ebbene, si prende atto della rinuncia alla divisione dell'immobile di cui al foglio 54, particella n. 1302, sub 2 e sub 3 (costruito in parte sulla particella n. 38), prodotta telematicamente e sottoscritta dalla parte personalmente, sicché deve essere dichiarata l'improcedibilità della relativa domanda.
Quanto alla divisione dell'immobile di cui al foglio 54, particella n. 537, sub 11, si osserva invece che nella relazione notarile in atti è stato evidenziato che esso risulta edificato sulle ex particelle di terreno nn. 42, 309, 564 e 44, la prima delle quali di proprietà esclusiva della società convenuta.
Invero:
- la particella n. 42 del foglio 54, fu acquistata da GI IL, quale bene personale, con atto di compravendita dell'8 maggio 1986, rep. n. 136884, registrato in data 27 maggio 1986, al n. 1769 e trascritto in data 26 maggio 1986 – Registro Particolare 3574 e Registro Generale 4495;
- le particelle nn. 564 e 44 del foglio 54, furono acquistate da GI IL, vigente il regime della comunione legale con il coniuge IN LO, con atto di compravendita del 2 marzo
1978, rep. n. 81524, registrato in data 13 marzo 1978 al n. 821 e trascritto in data 18 marzo 1978 -
Registro Particolare 1916 e Registro Generale 2176;
- la particella 309 del foglio 54 fu acquistata dai coniugi GI IL e IN LO, vigente il regime della comunione legale, con atto di compravendita del 28 novembre 1980, registrato il 10 dicembre 1980 al n. 5250 e trascritto in data 5 dicembre 1980 - Registro Particolare 9458,
Registro Generale 10921.
La stessa relazione tecnica elaborata dal geometra Antonio Russo, allegata dall'attore, ha rilevato che uno spigolo di circa 0,600 mq del suddetto bene ricade sulla particella n. 1343 (ex particella n. 42) del foglio 54, di proprietà esclusiva della Società CO GI S.r.l.
3 Non può dirsi dunque provata la sussistenza di un diritto di comproprietà dell'attrice sul bene de quo, al 50% con la società convenuta, in quanto il bene è stato costruito, sebbene in parte, anche sulla particella n. 42, di proprietà esclusiva della convenuta, ragion per cui non può dirsi accertata la sussistenza del suo diritto alla divisione del bene stesso.
Invero, sebbene lo sconfinamento sul fondo di proprietà della controparte interessi una superficie esigua del fabbricato, esso presenta una struttura unitaria.
Né è possibile pervenire a conclusioni diverse applicando il principio di cui all'art. 938 c.c., non essendo stata formulata né nell'atto introduttivo, né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., alcuna espressa domanda volta ad ottenere il trasferimento della proprietà della porzione dell'immobile insistente sulla ex particella 42, arbitrariamente occupata.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, la deduzione dell'accessione invertita dà luogo ad una domanda in senso stretto, volta a conseguire un provvedimento giudiziale ad un tempo costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore ed estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio del valore dell'area stessa, ed è dunque soggetta ai limiti e alle preclusioni di cui agli artt. 183, 184 c.p.c. (Cass. n. 12415/2017; Cass. n. 4286/2011).
Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo alla circostanza relativa all'usucapione.
Sul punto si osserva che parte attrice non ha formulato in giudizio alcuna domanda tesa ad ottenere la dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà (o della comproprietà) del suddetto immobile, e che si è invece limitata ad asserire genericamente come “la relativa porzione sia stata usucapita anche sulla base di quanto dimostrato dall'istruttoria processuale”, nelle note del 28.02.2024.
In disparte ogni ulteriore considerazione circa la sussistenza o meno dei relativi presupposti, non è dunque consentito allo scrivente giudice dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, in difetto di una esplicita domanda in tal senso, formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata in parte qua.
II. Le spese di lite relative all'attività svolta sino a questo momento possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso sia che la parte convenuta è contumace, sia che la sussistenza del diritto alla divisione non è stata riconosciuta relativamente a tutti i beni per cui è causa, ma solo ad alcuni di essi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IN LL contro la Società CO GI SSG S.r.l., ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
• ACCERTA il diritto allo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti con riferimento ai seguenti beni: a) fabbricato rurale sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 43 sub 4 graffato con il sub 5;
b) fabbricato rurale sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 1297, sub 7 graffato con i sub. 8, 9, 10; c) area urbana di mq. 1227, sita in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificata catastalmente al foglio 54, particella n. 1294, piano T, ctg. F/1; d) fabbricato collabente sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 8, piano T, ctg. F/2; e) fabbricato collabente sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 9, piano T, ctg. F/2,
4 dei quali ognuna è comproprietaria per una quota indivisa pari al 50%;
• RIGETTA la domanda con riferimento al bene identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 11;
• DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda con riferimento al bene identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 1302, sub 2 e sub 3;
• DISPONE procedersi alle operazioni divisionali come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
• COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2038 dell'anno 2021
TRA
LO IN (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Fiorella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campobasso (CB), via
Gorizia n. 1
- attrice -
E
SOCIETÀ SUINICOLA IL SSG S.r.l. (P.IVA 00717860704), in persona del l.r.p.t.
- convenuta contumace -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato IN LL conveniva in giudizio la Società suinicola
GI SSG S.r.l. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà, per la quota del 50%, sul compendio immobiliare costituito dai seguenti beni:
1. fabbricato rurale sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 43 sub 4 graffato con il sub 5;
2. fabbricato rurale sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 1297, sub 7 graffato con i sub 8, 9, 10;
3. area urbana di mq. 1227, sita in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificata catastalmente al foglio 54, particella n. 1294;
4. fabbricato collabente sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 1302, sub.2, sub. 3;
5. fabbricato collabente sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 8;
6. fabbricato collabente sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 9;
1 7. fabbricato ad uso vasca concimaia sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 11;
- ordinare lo scioglimento della comunione, attribuendo a ciascuno dei condividenti beni corrispondenti alla quota del 50% del relativo diritto proprietario, ovvero, in via subordinata, disporre la vendita dei beni per la successiva attribuzione del ricavato in pari quote;
- ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Campobasso la trascrizione della relativa sentenza.
A sostegno della pretesa azionata parte attrice rappresentava di essere coniugata dal 1964, in regime di comunione dei beni, con GI GI, titolare dell'omonima ditta individuale;
riferiva che nel periodo intercorrente tra il 29.02.1964 (data del matrimonio) e il 13.05.1988 (data in cui i coniugi avevano mutato il regime patrimoniale, optando per quello della separazione dei beni) erano stati acquistati, con distinti atti di compravendita, i beni sopra identificati, dei quali ella era divenuta comproprietaria, insieme al marito.
Esponeva che in data 17.05.1988 suo marito GI GI aveva conferito alla Società CO
GI SSG S.r.l. la proprietà della ditta individuale di cui era titolare, nonché la sua quota di comproprietà degli immobili destinati all'impresa, pari al 50%, tra cui figuravano anche i beni per cui è causa, ragion per cui da quel momento ella era divenuta proprietaria della quota del 50% dei predetti beni, mentre la Società CO GI SSG S.r.l. era divenuta proprietaria dell'ulteriore quota del 50% degli stessi.
Rappresentava che con nota del 9.08.2021 aveva richiesto infruttuosamente alla Società CO
GI SSG S.r.l. lo scioglimento della comunione sui beni suddetti.
All'udienza del 9.05.2022 veniva dichiarata la contumacia della Società CO GI S.r.l., non costituitasi, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La causa veniva istruita, oltre che in via documentale, anche mediante l'escussione di alcuni testimoni, nonché attraverso una consulenza tecnica d'ufficio; veniva altresì disposta ed effettuata da parte attrice la chiamata in causa dei creditori iscritti, che tuttavia non intervenivano in giudizio.
In corso di causa si ponevano alcune questioni circa l'effettiva sussistenza del diritto di comproprietà dell'attrice sui beni in relazione ai quali era stato richiesto lo scioglimento della comunione, per cui lo scrivente giudice ordinava la produzione di idonea certificazione ipocatastale o, in alternativa, di una relazione notarile attestante le risultanze sia delle visure catastali che dei registri immobiliari.
Con memoria difensiva autorizzata, depositata in data 28.02.2024, parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda di divisione relativamente al fabbricato identificato al foglio 54 particella n. 1302, sub. 2 e sub. 3, del quale aveva appurato di non essere comproprietaria.
Relativamente al fabbricato ad uso vasca concimaia, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 11 (edificato sulle particelle nn. 42, 309, 564 e 44, di cui la prima all'epoca in proprietà esclusiva della Società CO GI, le altre in comproprietà al 50% tra lei e quest'ultima), rappresentava che solo uno spigolo dello stesso, di circa metri quadrati 0,600, ricadrebbe nella particella n. 1343 (ex n. 42) del foglio 54 del Comune di Campobasso. Sosteneva che in relazione ad esso opererebbe il principio della accessione invertita, e/o che comunque la relativa porzione sarebbe stata da lei usucapita, anche sulla base di quanto dimostrato dall'istruttoria processuale.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.11.2024, sostituita dal deposito in telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine sino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive.
Parte attrice, sia nelle note conclusive che nelle note scritte depositate in sostituzione di udienza, chiedeva dichiararsi con sentenza la sussistenza dei presupposti per la divisione dei cespiti oggetto di causa, e quindi di disporre la prosecuzione del giudizio per la predisposizione di un comodo progetto
2 di divisione e l'attribuzione delle relative quote ai condividenti e/o per l'eventuale vendita dei beni, con successiva attribuzione del ricavato in parti uguali.
Lo scrivente giudice, in data 23.12.2024, riservava il deposito della sentenza nel termine di giorni 30.
***
I. Preliminarmente si deve osservare in diritto che il giudizio di scioglimento delle comunioni, così come disciplinato dal Titolo V del Libro IV del c.p.c., si compone di una prima fase avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla divisione, e di una seconda fase, necessariamente successiva, avente ad oggetto le operazioni divisionali che conducono alla concreta realizzazione delle quote esclusive di ciascun condividente.
La pronuncia sul diritto alla divisione, a norma dell'art. 785 c.p.c., può essere disposta dal giudice con ordinanza nel caso in cui non sorgano contestazioni;
altrimenti occorre una pronuncia con sentenza sulle questioni controverse.
Nel caso di specie sono sorte questioni in corso di causa relativamente alla sussistenza del diritto di comproprietà dell'attrice sull'immobile identificato al foglio 54, particella n. 537, sub 11, nonchè sull'immobile identificato al foglio 54, particella n. 1302, sub 2 e sub 3, già evidenziate dallo scrivente giudice, in particolar modo all'udienza del 16.10.2023.
Per contro, non si dubita della sussistenza del diritto di comproprietà tre le parti in causa, al 50%, sugli immobili restanti, come accertato dalla relazione notarile in atti.
Con riguardo a questi ultimi risulta infatti che GI GI trasferì alla Società CO GI
SSG S.r.l., in data 17.05.1988, anche il suo diritto di comproprietà, pari al 50%, sulle particelle su cui tali beni furono poi costruiti.
Risulta invece che GI GI trasferì alla società (non un diritto di comproprietà al 50%) ma un diritto di piena proprietà sulle particelle nn. 38 e 42 del foglio 54.
Ebbene, si prende atto della rinuncia alla divisione dell'immobile di cui al foglio 54, particella n. 1302, sub 2 e sub 3 (costruito in parte sulla particella n. 38), prodotta telematicamente e sottoscritta dalla parte personalmente, sicché deve essere dichiarata l'improcedibilità della relativa domanda.
Quanto alla divisione dell'immobile di cui al foglio 54, particella n. 537, sub 11, si osserva invece che nella relazione notarile in atti è stato evidenziato che esso risulta edificato sulle ex particelle di terreno nn. 42, 309, 564 e 44, la prima delle quali di proprietà esclusiva della società convenuta.
Invero:
- la particella n. 42 del foglio 54, fu acquistata da GI IL, quale bene personale, con atto di compravendita dell'8 maggio 1986, rep. n. 136884, registrato in data 27 maggio 1986, al n. 1769 e trascritto in data 26 maggio 1986 – Registro Particolare 3574 e Registro Generale 4495;
- le particelle nn. 564 e 44 del foglio 54, furono acquistate da GI IL, vigente il regime della comunione legale con il coniuge IN LO, con atto di compravendita del 2 marzo
1978, rep. n. 81524, registrato in data 13 marzo 1978 al n. 821 e trascritto in data 18 marzo 1978 -
Registro Particolare 1916 e Registro Generale 2176;
- la particella 309 del foglio 54 fu acquistata dai coniugi GI IL e IN LO, vigente il regime della comunione legale, con atto di compravendita del 28 novembre 1980, registrato il 10 dicembre 1980 al n. 5250 e trascritto in data 5 dicembre 1980 - Registro Particolare 9458,
Registro Generale 10921.
La stessa relazione tecnica elaborata dal geometra Antonio Russo, allegata dall'attore, ha rilevato che uno spigolo di circa 0,600 mq del suddetto bene ricade sulla particella n. 1343 (ex particella n. 42) del foglio 54, di proprietà esclusiva della Società CO GI S.r.l.
3 Non può dirsi dunque provata la sussistenza di un diritto di comproprietà dell'attrice sul bene de quo, al 50% con la società convenuta, in quanto il bene è stato costruito, sebbene in parte, anche sulla particella n. 42, di proprietà esclusiva della convenuta, ragion per cui non può dirsi accertata la sussistenza del suo diritto alla divisione del bene stesso.
Invero, sebbene lo sconfinamento sul fondo di proprietà della controparte interessi una superficie esigua del fabbricato, esso presenta una struttura unitaria.
Né è possibile pervenire a conclusioni diverse applicando il principio di cui all'art. 938 c.c., non essendo stata formulata né nell'atto introduttivo, né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., alcuna espressa domanda volta ad ottenere il trasferimento della proprietà della porzione dell'immobile insistente sulla ex particella 42, arbitrariamente occupata.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, la deduzione dell'accessione invertita dà luogo ad una domanda in senso stretto, volta a conseguire un provvedimento giudiziale ad un tempo costitutivo del diritto di proprietà a favore del costruttore ed estintivo del diritto del proprietario del suolo, oltre che impositivo del pagamento del doppio del valore dell'area stessa, ed è dunque soggetta ai limiti e alle preclusioni di cui agli artt. 183, 184 c.p.c. (Cass. n. 12415/2017; Cass. n. 4286/2011).
Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo alla circostanza relativa all'usucapione.
Sul punto si osserva che parte attrice non ha formulato in giudizio alcuna domanda tesa ad ottenere la dichiarazione dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà (o della comproprietà) del suddetto immobile, e che si è invece limitata ad asserire genericamente come “la relativa porzione sia stata usucapita anche sulla base di quanto dimostrato dall'istruttoria processuale”, nelle note del 28.02.2024.
In disparte ogni ulteriore considerazione circa la sussistenza o meno dei relativi presupposti, non è dunque consentito allo scrivente giudice dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, in difetto di una esplicita domanda in tal senso, formulata nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata in parte qua.
II. Le spese di lite relative all'attività svolta sino a questo momento possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso sia che la parte convenuta è contumace, sia che la sussistenza del diritto alla divisione non è stata riconosciuta relativamente a tutti i beni per cui è causa, ma solo ad alcuni di essi.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IN LL contro la Società CO GI SSG S.r.l., ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
• ACCERTA il diritto allo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti con riferimento ai seguenti beni: a) fabbricato rurale sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 43 sub 4 graffato con il sub 5;
b) fabbricato rurale sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 1297, sub 7 graffato con i sub. 8, 9, 10; c) area urbana di mq. 1227, sita in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificata catastalmente al foglio 54, particella n. 1294, piano T, ctg. F/1; d) fabbricato collabente sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 8, piano T, ctg. F/2; e) fabbricato collabente sito in Campobasso, Contrada Selva Piana SNC, identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 9, piano T, ctg. F/2,
4 dei quali ognuna è comproprietaria per una quota indivisa pari al 50%;
• RIGETTA la domanda con riferimento al bene identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 537, sub 11;
• DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda con riferimento al bene identificato catastalmente al foglio 54, particella n. 1302, sub 2 e sub 3;
• DISPONE procedersi alle operazioni divisionali come da separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
• COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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