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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 417/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 417/2022 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
con il patrocinio dell'avv. TIRALE RT
OGGETTO: LU Opposizione a precetto APPELLANTE (art. 615, l' comma c o n t r o c.p.c.) Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. BELELLI
[...]
MASSIMO
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
PEDERCINI ANDREA
Controparte_3
con il patrocinio degli avv. BALAS GIAMPAOLO E MORIELLI
[...]
MARCO ANDREA
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data n. 619/2022, pubblicata il 14.3.22.
CONCLUSIONI
1 Dell'appellante
in via preliminare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Brescia, Giudice Unico dott.
Gianluigi Canali, n. 619/2022, pubblicata in data 14.03.2022, e corretta con provvedimento n. cron. 340/2022 del 23.03.2022; o in via principale, riformare la sentenza del Tribunale di Brescia, Giudice Unico dott. Gianluigi
Canali, n. 619/2022, pubblicata in data 14.03.2022, e corretta con provvedimento n. cron. 340/2022 del 23.03.2022, e in accoglimento dei motivi di appello proposti dalla e delle domande dalla RT
stessa formulate proposte nel giudizio di primo grado, così provvedere: «in via principale di merito, respingere l'opposizione proposta dai sig.ri CP_2
e e in ogni caso tutte le domande proposte nei confronti
[...] CP_2
della da RT Controparte_4
, perché improponibili, inammissibili e comunque infondate, anche
[...]
per infondatezza dell'opposizione»; o in via istruttoria, ammettersi la produzione del doc. 4, in ragione della violazione del principio di difesa della nel giudizio di primo grado, conseguente al vizio di extra- RT
petizione in cui è incorso il Tribunale;
o sempre in via istruttoria, occorrendo, si reiterano le istanze istruttorie dedotte nel giudizio di primo grado nella memoria ex a art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. c.p.c.: «si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che la
[...]
ha accettato il versamento della somma di € 6.000,00 a saldo e RT
stralcio della posizione del sig. quale garante della società CP_2
Nuova Goffi s.r.l.; 2) vero, in particolare, che la delibera di accettazione nei termini indicati al capitolo precedente è stata da me istruita e sottoposta alla
Direzione Generale, che la ha approvata in data 1.04.2014; 3) vero che ho indicato nell'oggetto della mail inviata all'avv. Sandro Maione in data
10.04.2014, depositata come doc. n. 20 di parte opponente che mi viene rammostrata, “Pratica: Nuova Goffi s.r.l. e del garante ”, perché CP_2
la comunicazione si riferiva all'accettazione della proposta formulata dalla
2 società Nuova Goffi s.r.l. e dal sig. quale garante della predetta CP_2
società; Si indicano come testi la dott.ssa e l l'avv. Raul Testimone_1
Ruggeri c/o ; o in ogni caso, spese e compenso RT
professionale del doppio grado interamente rifusi
Dell'appellata Controparte_1
in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado a seguito dell'appello proposto dalla , in via principale: - dichiarare RT
inammissibile l'opposizione dei Sigg.ri e in quanto CP_2 CP_2
tardivamente proposta e per l'effetto rigettare l'opposizione, con conferma della piena validità ed efficacia di tutti gli atti impositivi notificati e posti in essere dall nel merito, in via Controparte_5
subordinata: - rigettare l'opposizione proposta dai Sigg.ri e CP_2 CP_2
in quanto infondata e per l'effetto confermare la piena validità ed
[...]
efficacia di tutti gli atti impositivi notificati e posti in essere dall'
[...]
; nel merito, in via ulteriormente gradata: - in Controparte_5
ipotesi di accoglimento del ricorso per motivi diversi da quelli afferenti l'attività posta in essere dall , dichiarare Controparte_5
tenuto e condannare il a manlevare e garantire Controparte_3
l da tutte le conseguenze pregiudizievoli Controparte_5
che dovessero derivagli dall'emettendo provvedimento. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Dell'appellata Controparte_3
“In via preliminare – cautelare: rigettarsi l'Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Cartella di pagamento notificata per l'assenza dei “gravi motivi” richiesti dalla disposizione codicistica ex art. 624 c.p.c., in particolare per l'assenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Nel merito: 1) Rigettarsi, in quanto infondate, tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, promosse dagli attori opponenti sigg. e CP_2 CP_2
e, per l'effetto, confermarsi il credito di cui alle Cartelle Esattoriali n.
[...]
3 opposizione, con la rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
2) Nelle denegata Controparte_6
ipotesi di accoglimento delle domande ed eccezioni e degli opponenti inerenti l'efficacia e/o validità e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta con il 29.10.2004 e successivi atti RT integrativi ovvero delle domande ed eccezioni relative all'inefficacia e/o decadenza e/o inoperatività dalla garanzia ai sensi e per effetto delle eccezioni di cui agli artt. 1955 c.c. e 1957 c.c., condannarsi RT
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in
[...]
favore della convenuta Controparte_6
della somma di € 73.122,38, oltre accessori di legge ed interessi, a
[...]
titolo di restituzione di quanto liquidato e corrisposto in esecuzione degli accordi e della domanda della garanzia pubblica rilasciata ex lege 662/1996, per responsabilità contrattuale per inadempimento agli accordi intercorsi con la Richiesta di accesso alla garanzia pubblica del 16.04.2008 ed alle
“Disposizioni operative” del Fondo di Garanzia “art. 2, comma 100, lett a) -
L. 662-1996”, nonché per violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale ex art. ex art. 1175 c.c. e art.1375 c.c..”.
Degli appellati e CP_2 CP_2
voglia la Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto da e confermare la RT
sentenza Tribunale di Brescia n. 619/2022 pubblicata il 14.03.2022.
Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande formulate da nei confronti di Controparte_3 CP_2
e e confermare la sentenza Tribunale di Brescia n.
[...] CP_2
619/2022 pubblicata il 14.03.2022. Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande svolte da nei confronti di Controparte_5
e e confermare la sentenza Tribunale di Brescia n. CP_2 CP_2
619/2022 pubblicata il 14.03.2022.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione, ai sensi dell'art. 615 CP_2 CP_2 comma 2 c.p.c. avverso due cartelle esattoriali, emesse dall' CP_5 [...]
su incarico di Controparte_7 [...]
aventi ad oggetto l'importo di euro 73.122,38, Controparte_3
oltre oneri.
Gli opponenti deducevano che il credito in questione era sorto in forza del contratto di mutuo stipulato in data 4.7.2008 tra e la società RT
ID SR (poi divenuta;
che il contratto non era stato CP_8
sottoscritto dagli opponenti;
che, pertanto, gli stessi non potevano essere ritenuti obbligati in proprio in forza di detto titolo;
che e CP_2 CP_2
in data 29.10.2004, si erano costituiti fideiussori della ID SR;
[...]
che la fideiussione era stata elevata con atti del 22.6.2005, del 21.7.2006 e del 3.7.2008; che gli opponenti, prima che escutesse RT
, avevano estinto con la stessa le proprie Controparte_3 Pt_1
posizioni debitorie mediante la stipulazione di un contratto di transazione;
che la fideiussione era nulla per violazione dell'art. 2 legge 287/1990; che, in particolare, erano nulle le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione;
che dalla nullità di dette clausole derivava la nullità dell'intera fideiussione;
che, qualora si fosse ritenuto che, dalla nullità di dette clausole, non derivasse la nullità dell'intero negozio, la nullità della clausola 6, che derogava la disciplina dell'art 1957 c.c., imponeva al creditore di coltivare entro sei mesi le proprie ragioni nei confronti del debitore principale, pena l'estinzione della fideiussione;
che aveva revocato il mutuo chirografario RT
con garanzia di Controparte_3
in data 14.9.2012; che la prima iniziativa
[...]
giurisdizionale promossa dalla creditrice nei confronti della mutuataria era stata posta in essere in data 8.5.2013, con il deposito dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare della società che, pertanto, CP_8
la fideiussione si era estinta ex art. 1957 c.c.; che il fallimento CP_8
aveva pagato tutti i creditori privilegiati ex art. 2778 c.c. che, nell'ordine dei
5 privilegi, erano collocati dopo il credito di
[...]
che non era dato sapere per quale Controparte_3
ragione Controparte_3
non avesse insistito per essere ammesso al privilegio;
che, il mancato
[...]
pagamento era dipeso, quindi, dal creditore;
che, pertanto, l'obbligazione era estinta ex art. 1955 c.c.; che le cartelle oggetto di opposizione erano state emesse in assenza dei presupposti dell'art. 9 D.lgs 123/1998; che
[...]
non Controparte_3
aveva fornito la prova di avere pagato RT
si costituiva in giudizio eccependo la tardività Controparte_5 dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica. Riguardo alla nullità delle cartelle per essere state emesse al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 9 del d.lgs 123/1998, la convenuta faceva presente che la procedura di recupero mediante iscrizione a ruolo era stata esperita ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DM del 20.6.2005 ed era, quindi, legittima.
La società si Controparte_3
costituiva in giudizio e deduceva che la contestazione circa la sussistenza della garanzia fideiussoria appariva infondata, considerato che gli opponenti avevano stipulato atto di fideiussione in data 29.10.2004 e che detta fideiussione era stata successivamente ampliata fino alla somma di €
250.000,00; che il contratto di transazione, per il quale l'art. 1967 c.c. prescrive la forma scritta ad probationem, non risultava provato;
che, qualora detto contratto fosse stato ritenuto sussistente, avrebbe RT violato le “disposizioni operative della legge 662/1996”che prevedevano l'inefficacia della garanzia pubblica qualora la proposta di accordo transattivo non fosse stata preventivamente sottoposta al Gestore;
che, comunque, doveva ritenersi responsabile ex artt. 1175 e RT
1375 c.c. del danno patito da
[...]
; che la fideiussione, contrariamente Controparte_3
a quanto dedotto dagli opponenti, era valida e che, comunque, l'eventuale
6 invalidità delle tre clausole indicate dagli attori non avrebbe determinato la nullità dell'intero negozio;
che, comunque, anche nel caso in cui avesse trovato applicazione l'art. 1957 c.c., proponendo RT
l'insinuazione allo stato passivo del debitore principale, aveva impedito l'estinzione della fideiussione;
che la procedura di iscrizione a ruolo del credito era conforme alla normativa vigente;
che
[...]
aveva Controparte_3
dimostrato di essere stato escusso da RT
Tutto ciò premesso, parte convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione,
l'autorizzazione a chiamare in giudizio di cui, in via RT
subordinata, domandava la condanna al pagamento di € 73.122,38 a titolo di responsabilità contrattuale.
La terza chiamata si costituiva in giudizio e rilevava che RT
le domande proposte nei suoi confronti da
[...]
erano inammissibili;
che la Banca Controparte_3
non aveva mai liberato e dagli obblighi derivanti CP_2 CP_2
dalla fideiussione rilasciata in data 29.10.2004; che l'eventuale nullità delle clausole 2, 6 ed 8 del negozio di garanzia non avrebbe determinato la nullità dell'intera fideiussione, stante il disposto dell'artt. 1419 c.c.; che il negozio doveva essere qualificato quale contratto autonomo di garanzia;
che la Pt_1
aveva, comunque, agito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1957 c.c.; che il credito di Controparte_3
verso gli opponenti non poteva ritenersi estinto ex art.
[...]
1955 c.c., in quanto Controparte_3
si era insinuata al passivo del fallimento e, a seguito
[...]
del riparto finale, il suo credito non era stato soddisfatto.
Il Tribunale di Brescia, istruita la causa, fatte precisare le conclusioni e assegnati i termini per comparse e repliche, pronunciava la sentenza impugnata, con cui dichiarava nulle le cartelle di pagamento opposte, nonché gli atti consequenziali;
condannava Controparte_3
e , in solido tra loro, a rifondere agli attori
[...] CP_5 CP_5
7 le spese di lite;
condannava a rifondere a RT [...]
le spese di lite che Controparte_3 quest'ultima dovesse pagare agli attori in forza della presente sentenza;
condannava rifondere a RT [...]
le spese di lite. Controparte_3
In parte motiva, stabiliva che andava condannata a pagare RT
a “la somma di euro 73.122,38 a titolo di Controparte_4
risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dal 4.7.2014 ad oggi
e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 4.7.2014 al saldo”.
Il Tribunale riteneva innanzitutto che l'opposizione fosse tempestiva.
Riteneva altresì che contrariamente a quanto sostenuto RT
dagli opponenti, avesse diritto di pretendere la restituzione della somma mutuata a anche nei confronti dei fideiussori. CP_8
Il Tribunale escludeva altresì che la transazione invocata dagli opponenti avesse estinto la fideiussione azionata da RT
Il Tribunale riteneva, invece, fondata l'eccezione formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c.. sul presupposto che l'art. 6 del contratto di fideiussione, che derogava alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. fosse nullo in quanto conforme alla stessa clausola riportata nello schema Abi ritenuto in contrasto con la disciplina anticoncorrenziale.
Ed infatti, secondo il Tribunale, considerato che aveva RT
revocato gli affidamenti in data 14.9.2012, che la società era stata CP_8
dichiarata fallita in data 27.12.2012, l'insinuazione tardiva del credito in data
8.5.2013 da parte di era da considerarsi tardiva ai sensi RT dell'art. 1957 c.c., con conseguente effetto estintivo della fideiussione stessa.
Il Tribunale riteneva altresì che, contrariamente a quanto sostenuto da
[...]
non si fosse in presenza di un contratto autonomo di garanzia, in RT
quanto le parti non avevano manifestato la volontà che il creditore potesse
“pretendere il pagamento del garante anche quando l'obbligazione del debitore principale sia insussistente”
Secondo il Tribunale, quindi, dall'estinzione della fideiussione discendeva
8 “l'insussistenza della pretesa creditoria affermata da
[...]
nei confronti Controparte_3 degli odierni opponenti”.
Ed infatti, sosteneva il Tribunale, “se il credito di nei RT
confronti dei garanti si era estinto ex art. 1957 c.c. in epoca pregressa rispetto all'escussione da parte della stessa della garanzia prestata Pt_1
da Controparte_3
, quest'ultimo, in seguito al pagamento a favore di della RT
somma di euro 73.122,38, nulla” avrebbe potuto “pretendere nei confronti dei fideiussori”.
L'opposizione, secondo il Tribunale, andava pertanto accolta.
Il Tribunale esaminava, quindi, la domanda formulata da
[...]
nei confronti Controparte_3
di Controparte_9
Il Tribunale riteneva che
[...]
avesse dimostrato non solo che a Controparte_3
causa del comportamento di la fideiussione prestata da RT
e si era estinta, ma che, in assenza di detta CP_2 CP_2
estinzione, vi sarebbe stata la ragionevole possibilità di recuperare detta somma attraverso l'escussione del patrimonio dei garanti.
Al riguardo, osservava il Tribunale, detta prova era stata fornita, tenuto conto che parte opponente aveva “dato atto di aver subito un'iscrizione ipotecaria”
e che non aveva allegato l'incapienza del bene. RT
Su queste basi, quindi secondo il Tribunale andava RT
“condannata a pagare la somma di euro 73.122,38 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dal 4.7.2014 ad oggi e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 4.7.2014 al saldo”. proponeva appello affidandosi a cinque motivi. RT
Si costituivano gli appellati.
e chiedevano il rigetto dell'appello. CP_2 CP_2
Controparte_3
9 chiedeva il rigetto dell'appello “con riferimento alla domanda di manleva” da questa promossa e l'accoglimento dei residui motivi.
, chiedeva, nella sostanza, in caso di Controparte_10 accoglimento dell'appello, l'accoglimento delle eccezioni già svolte in primo grado.
All'udienza del 20 settembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rigettata l'istanza di sospensiva, rinviava, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 febbraio 2025.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censurava il capo della sentenza impugnata con il quale il Tribunale aveva condannato la al risarcimento del danno Pt_1
a favore di Controparte_3
. Deduceva, in particolare, il vizio di ultra petizione non
[...]
avendo la avanzato alcuna domanda risarcitoria ma soltanto Pt_1
restitutoria e comunque il danno non sarebbe stato provato.
Deduceva altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Sosteneva altresì che l'ammissione al fondo di garanzia per il finanziamento erogato a non fosse in alcun modo condizionato alla RT
sussistenza, validità ed efficacia della fideiussione che i signori e CP_2
avevano rilasciato alla Banca nel 2008. In ogni caso secondo CP_2
l'appellante, andava esclusa qualsiasi violazione del dovere di buona fede da parte della posto che questa, del tutto legittimamente, confidava nella Pt_1
legittimità della clausola.
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la nullità parziale della fideiussione per sua conformità, con riguardo all'art. 6, allo schema Abi ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia.
Deduceva, in particolare, il difetto di motivazione sul punto.
Con il terzo motivo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale
10 aveva ritenuto che l'istanza di insinuazione al passivo da parte della banca fosse tardiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. Al riguardo rappresentava che l'obbligazione principale non era sottoposta a un termine ciò che escludeva l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. al caso in questione. Sotto tale profilo, sosteneva l'appellante, la durata della fideiussione era correlata all'integrale adempimento dell'obbligazione principale e senza limiti di tempo.
In ogni caso, secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato nel ritenere che il termine di cui all'art. 1957 c.c. non fosse stato rispettato, in quanto la dichiarazione di fallimento avrebbe costituito un impedimento giuridico alla pretesa del creditore.
Con il quarto motivo censurava il capo della sentenza che aveva escluso la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia.
Richiamava, in particolare gli artt. 2 e 8 del contratto di fideiussione che avrebbero contraddetto quanto ritenuto dal Tribunale in merito alla non sussistenza della garanzia anche nel caso in cui l'obbligazione principale non fosse stata valida.
Con il quinto motivo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva condannato alle spese di lite che RT [...]
avesse dovuto Controparte_3
corrispondere agli opponenti. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del rigetto dei primi due motivi di opposizione degli opponenti.
L'appello è parzialmente fondato.
Va premesso che Controparte_3
nel giudizio di primo grado ha così motivato la richiesta
[...]
di chiamata in causa di RT
Le domande promosse dagli opponenti ineriscono, come si è visto, anche e soprattutto l'invalidità e l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o nullità della garanzia fideiussoria stipulata con sulla quale RT
la si è surrogata, per Controparte_6
11 effetto del rapporto di garanzia ex lege 662/1996 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1203 c.c. e D.M. e art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, con conseguenze, dunque, possibili sulla garanzia pubblica e sugli accordo presi tra la convenuta gestore del Fondo di Garanzia, e la Banca Pt_2
finanziatrice. Com'è pacifico e come riconosciuto dalla Banca con
l'intervento al passivo del fallimento, la convenuta ha Pt_2
corrisposto a la somma di € 73.122,38, con valuta RT
04.07.2014 (cfr. delibera di liquidazione perdita e versamento), a seguito dell'escussione della garanzia richiesta per effetto delle revoca del finanziamento erogato a ID s.r.l., in ottemperanza agli accordi assunti con la domanda di accesso alla garanzie (ALL. 10-11) e alle
Condizioni operative del Fondo di Garanzia (ALL. 13). E' dunque evidente che l'escussione della garanzia e la surroga nei diritti sul credito trasferiti alla convenuta ex art. 1203 c.c. e D.M. e art. 2, comma 4, del Pt_2
D.M. 20.06.2005, possano trovare pregiudizio per effetto delle domande promosse dagli opponenti sulla nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o inoperatività della garanzia fideiussoria rilasciata dagli stessi in favore della ed oggi in surroga in favore della convenuta (per quanto già Pt_1
specificatamente dedotto nei singoli paragrafi) e nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, si potrebbe configurare una responsabilità contrattuale di nei riguardi della convenuta RT Pt_2 tale da legittimare, con fondatezza, da parte di quest'ultima, la domanda di chiamata in causa della Banca con domanda (riconvenzionale) di condanna alla restituzione delle somme erogate con la liquidazione della perdita, €
73.122,38, (ALL. 9), a seguito dell'escussione della garanzia. Ciò, tenuto conto, come anticipato, delle Disposizioni Operative del Fondo (art. 2, comma 100, lett a - L. 662-1996) che ha dichiarato di RT
accettare e riconoscere e tenuto conto della dichiarazione, contenuta nella richiesta di ammissione alla garanzia pubblica (ALL. 10 - 11), del rispetto della normativa generale, delle norme imperative e comunque dell'esclusione di applicazione, al finanziamento concesso alla parte
12 beneficiaria finale, di condizioni contrarie alla legge. La convenuta, infatti, ha tenuto una condotta conforme alle norme di legge e contrattuali, ivi comprese le Disposizioni operative cui è soggetta, avendo fatto legittimo affidamento sulle dichiarazioni di di essere beneficiaria RT
della garanzia fideiussoria in questione. Per tutte le suesposte ragioni, si ritiene di richiedere la chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. della società considerato che le doglianze RT dell'opponente riguardano l'azione della banca suddetta e il denegato accoglimento delle stesse può influire sulla validità della garanzia pubblica escussa, che ha dichiarato l'esistenza e la validità del credito e della garanzia fideiussoria, ai fini di promuovere nei confronti di
[...]
, domanda di condanna alla restituzione delle somme erogatele a RT seguito della delibera di liquidazione della perdita, pari a € 73.122,38, oltre accessori di legge, tenuto conto, come detto, delle Disposizioni operative del
Fondo che ha dichiarato di accettare e riconoscere e RT
tenuto conto della dichiarazione, contenuta nella richiesta di ammissione alla garanzia pubblica, del rispetto della normativa generale, delle norme imperative e comunque dell'esclusione di applicazione, al finanziamento concesso alla parte beneficiaria finale, di condizioni contrarie alla legge, dunque a titolo di inadempimento contrattuale nonché per violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale ex art. ex art. 1175 c.c. e art.1375 c.c..
Controparte_3
non ha, quindi, invocato un diritto di garanzia né un diritto di regresso nei confronti RT
Ha, invece, esercitato un diritto autonomo e di natura risarcitoria nei confronti della in questione, fondato essenzialmente sulla violazione Pt_1
del dovere di buona fede, per aver dichiarato l'esistenza e validità della fideiussione nonostante, questa, si fosse estinta per tardivo esercizio del diritto ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In ogni caso, non avendo
[...]
[...]
[...] proposto appello incidentale, si è Parte_3
formato il giudicato interno sulla qualificazione dell'azione svolta nei confronti di in termini di azione risarcitoria. RT
Se così stanno le cose, la domanda svolta da
[...]
ei confronti di Controparte_3
è del tutto indipendente da quella svolta da e RT CP_2
nei confronti di Controparte_11 [...]
e di Controparte_3 Controparte_10
.
[...]
Da ciò discende che, in questa causa, ha un rapporto RT
processuale unicamente con
[...]
Controparte_3
Va inoltre considerato che, in questo giudizio
[...]
Controparte_3 [...]
non hanno proposto appello avverso il capo della Controparte_10
sentenza impugnata che ha dichiarato la nullità delle cartelle esattoriali oggetto di causa.
Va altresì osservato che gli appellati e con nota del CP_2 CP_2
18.2.2025, hanno depositato la sentenza di questa Corte n. 1141/22, pubblicata il 3.10.22, con cui, a seguito di rinuncia agli atti, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio promosso da Controparte_10
nei confronti di e CP_2 CP_2 RT [...]
in quel Controparte_3
giudizio rimasti contumaci, ed avvero la medesima sentenza impugnata in questo giudizio da RT
Da ciò discende, innanzitutto che la statuizione di nullità delle cartelle oggetto di causa è passata in giudicato.
Sulla base di tali premesse, può fin d'ora affermarsi che l'appello di
[...]
nella misura in cui tende a ottenere, in riforma della RT
sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione proposta da e CP_2 CP_2
è inammissibile, in quanto le due domande, quella svolta da e
[...] CP_2
14 nei confronti di CP_2 [...]
e di Controparte_3 Controparte_10
, da una parte, e quella promossa da
[...] [...] dall'altra, Controparte_3
sono autonome e indipendenti.
L'appello è, invece, fondato con riguardo alle domande svolte da
[...]
nei Controparte_3
confronti di RT
Va al riguardo osservato che l'art. 7 della fideiussione rilasciata da CP_2
e a prevedeva che il fideiussore fosse
[...] CP_2 RT tenuto ad adempiere a semplice richiesta scritta dell'istituto di credito. Si trascrive di seguito il testo della clausola.
.
Ebbene, con la raccomandata del 14.9.2012, ha RT
comunicato al debitore principale e, per conoscenza ai fideiussori, la revoca degli affidamenti, con contestuale invito a provvedere alla “copertura del credito vantato dall'istituto, nel termine di quindici giorni, decorsi i quali la avrebbe provveduto a estinguere il conto corrente, segnalare la Pt_1 posizione a sofferenze presso la Banca d'Italia e dare corso alle azioni legali, anche nei confronti dei garanti, per il recupero del credito.
Giova a questo riguardo ricordare che la Suprema Corte, in più pronunce ha statuito che “la regola dell'art. 1957 c.c. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia” (Cass. 31569/2019; Cass. 9455/2012).
Come di recente affermato dalla Corte di cassazione, inoltre, “l'eventuale
15 nullità della clausola n. 6 del contratto, relativa alla rinuncia al termine di decadenza disposto in favore del fideiussore dall'art. 1957, 1° comma, c.c., ai sensi del quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale lascia impregiudicata la derogabilità della previsione di cui all'art. 1957 cod.civ., che costituisce
l'oggetto della impugnata decisione. Come ha ben chiarito la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 41994 del 20/12/2021, "la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro natura - in quanto attuative dell'intesa a monte vietata di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione".
La giurisprudenza di legittimità successiva ha avuto occasione di precisare che la domanda di decadenza (o l'eccezione di decadenza) non è correlata alla nullità in sé, ma all'integrazione del contratto, perché si tratta del come riempire il vuoto determinatosi per effetto dell'invalidità di una parte del contenuto del contratto (v. Cass. 30/05/2024 n. 15165; Cass. 10/06/2024, n.
16119).
Il tema, dunque, implica quello della nullità, sia pure divergendone, giacché la questione della nullità si atteggia come uno degli antecedenti della questione di decadenza, ma non si identifica affatto in essa essendo in questione l'individuazione delle modalità attraverso cui colmare il vuoto determinatosi per effetto dell'invalidità di una parte del contenuto del contratto, attraverso il principio di conservazione” (Cass. III civ. n.
29535/2024 del 15.11.2024).
Alla luce di quanto ricostruito, pertanto, la Corte ritiene che la clausola n. 7 del contratto di fideiussione, la quale aveva imposto al fideiussore di pagare alla banca immediatamente a semplice richiesta scritta, contenga essa stessa la deroga all'art. 1957 c.c. con riguardo alla modalità di esercizio del diritto idonea ad evitare la decadenza. Detta deroga è da intendersi, quindi, riferita alle modalità con cui effettuare la richiesta di pagamento.
La Corte ritiene, pertanto, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, che la costituzione in mora del fideiussore, avvenuta conformemente alle
16 previsioni dell'art. 7 del contratto di fideiussione, sia una modalità di esercizio del diritto idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c e ciò sul presupposto che “non può pronunciarsi la decadenza del fideiussore se la deroga all'art. 1957 cod.civ. ha riguardato non già il termine di sei mesi, ma le modalità attraverso cui esercitare la richiesta” (ex multis, Cass.
III civ. ord. n. 29535/2024).
In conclusione, le censure mosse da
[...]
a quanto alla Controparte_3 RT
violazione dei doveri di buona fede come sopra esposti, sono infondate, in quanto non è incorsa in alcun ritardo nel richiedere RT
l'adempimento dell'obbligazione al debitore principale.
La sentenza impugnata va pertanto riformata nella parte in cui, accogliendo la domanda proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_3 RT nella parte motiva, ha stabilito che andasse “condannata RT
a pagare la somma di euro 73.122,38 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dal 4.7.2014 ad oggi e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 4.7.2014 al saldo”, nonché nella parte in cui nel dispositivo ha disposto che fosse tenuta a corrispondere a RT
Controparte_3
le spese di lite da questa corrisposte agli opponenti in virtù della sentenza impugnata.
Controparte_3
va, altresì, condannata a restituire a quanto eventualmente RT
da questa corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
Con riguardo alle spese di lite, occorre distinguere i rapporti tra
[...]
e RT Controparte_3
da una parte, e e le altre parti,
[...] RT dall'altra.
Con riguardo ai rapporti tra e RT [...]
uest'ultima è Controparte_3
17 integralmente soccombente e pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della riforma della sentenza impugnata
(Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018.), va condannata a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi a , che vanno RT
liquidate in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00) ad eccezione, per il solo grado di appello, della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Con riguardo ai rapporti tra e e da una RT CP_2 CP_2 parte e dall'altra, come si è visto, l'appello è Controparte_10
inammissibile.
L'appellante, peraltro, non ha proposto alcuna domanda nei confronti di
, avendo invece chiesto il rigetto Controparte_10 dell'opposizione proposta da e CP_2 CP_2
Su queste basi, l'appellante è unicamente soccombente nei riguardi di CP_2
e cui dovrà, quindi, rimborsare le spese di lite del grado, come CP_2
liquidate a carico di Controparte_3
favore dell'appellante.
[...]
Nulla deve, infine, essere disposto in merito ai rapporti tra l'appellante e l . Controparte_10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 619/2022, pubblicata il 14.3.22, rigetta tutte le domande proposte da Controparte_3
nei confronti di
[...] RT
Dichiara l'appello inammissibile nel resto.
Condanna Controparte_3
a restituire a quanto eventualmente
[...] RT
18 da questa corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
Condanna l' Controparte_3
a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i
[...]
gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 2.430,00 per la “fase di studio”, € 1.550,00 per la
“fase introduttiva” € 5.400,00 per la fase istruttoria di trattazione ed €
4.050,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al secondo grado in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva” € 2.163,00 per la fase istruttoria di trattazione ed €
5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati e CP_2 CP_2
le spese del grado che liquida in euro in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva” € 2.163,00 per la fase istruttoria di trattazione ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese quanto ai rapporti tra l'appellante e l'appellata
[...]
. Controparte_10
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0222018002873302001 e n. 02220180002873302002 oggetto di
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 417/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 417/2022 R.G. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/02/2025
d a
con il patrocinio dell'avv. TIRALE RT
OGGETTO: LU Opposizione a precetto APPELLANTE (art. 615, l' comma c o n t r o c.p.c.) Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. BELELLI
[...]
MASSIMO
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
PEDERCINI ANDREA
Controparte_3
con il patrocinio degli avv. BALAS GIAMPAOLO E MORIELLI
[...]
MARCO ANDREA
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data n. 619/2022, pubblicata il 14.3.22.
CONCLUSIONI
1 Dell'appellante
in via preliminare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Brescia, Giudice Unico dott.
Gianluigi Canali, n. 619/2022, pubblicata in data 14.03.2022, e corretta con provvedimento n. cron. 340/2022 del 23.03.2022; o in via principale, riformare la sentenza del Tribunale di Brescia, Giudice Unico dott. Gianluigi
Canali, n. 619/2022, pubblicata in data 14.03.2022, e corretta con provvedimento n. cron. 340/2022 del 23.03.2022, e in accoglimento dei motivi di appello proposti dalla e delle domande dalla RT
stessa formulate proposte nel giudizio di primo grado, così provvedere: «in via principale di merito, respingere l'opposizione proposta dai sig.ri CP_2
e e in ogni caso tutte le domande proposte nei confronti
[...] CP_2
della da RT Controparte_4
, perché improponibili, inammissibili e comunque infondate, anche
[...]
per infondatezza dell'opposizione»; o in via istruttoria, ammettersi la produzione del doc. 4, in ragione della violazione del principio di difesa della nel giudizio di primo grado, conseguente al vizio di extra- RT
petizione in cui è incorso il Tribunale;
o sempre in via istruttoria, occorrendo, si reiterano le istanze istruttorie dedotte nel giudizio di primo grado nella memoria ex a art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. c.p.c.: «si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che la
[...]
ha accettato il versamento della somma di € 6.000,00 a saldo e RT
stralcio della posizione del sig. quale garante della società CP_2
Nuova Goffi s.r.l.; 2) vero, in particolare, che la delibera di accettazione nei termini indicati al capitolo precedente è stata da me istruita e sottoposta alla
Direzione Generale, che la ha approvata in data 1.04.2014; 3) vero che ho indicato nell'oggetto della mail inviata all'avv. Sandro Maione in data
10.04.2014, depositata come doc. n. 20 di parte opponente che mi viene rammostrata, “Pratica: Nuova Goffi s.r.l. e del garante ”, perché CP_2
la comunicazione si riferiva all'accettazione della proposta formulata dalla
2 società Nuova Goffi s.r.l. e dal sig. quale garante della predetta CP_2
società; Si indicano come testi la dott.ssa e l l'avv. Raul Testimone_1
Ruggeri c/o ; o in ogni caso, spese e compenso RT
professionale del doppio grado interamente rifusi
Dell'appellata Controparte_1
in ipotesi di riforma della sentenza di primo grado a seguito dell'appello proposto dalla , in via principale: - dichiarare RT
inammissibile l'opposizione dei Sigg.ri e in quanto CP_2 CP_2
tardivamente proposta e per l'effetto rigettare l'opposizione, con conferma della piena validità ed efficacia di tutti gli atti impositivi notificati e posti in essere dall nel merito, in via Controparte_5
subordinata: - rigettare l'opposizione proposta dai Sigg.ri e CP_2 CP_2
in quanto infondata e per l'effetto confermare la piena validità ed
[...]
efficacia di tutti gli atti impositivi notificati e posti in essere dall'
[...]
; nel merito, in via ulteriormente gradata: - in Controparte_5
ipotesi di accoglimento del ricorso per motivi diversi da quelli afferenti l'attività posta in essere dall , dichiarare Controparte_5
tenuto e condannare il a manlevare e garantire Controparte_3
l da tutte le conseguenze pregiudizievoli Controparte_5
che dovessero derivagli dall'emettendo provvedimento. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Dell'appellata Controparte_3
“In via preliminare – cautelare: rigettarsi l'Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Cartella di pagamento notificata per l'assenza dei “gravi motivi” richiesti dalla disposizione codicistica ex art. 624 c.p.c., in particolare per l'assenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Nel merito: 1) Rigettarsi, in quanto infondate, tutte le domande ed eccezioni, nessuna esclusa, promosse dagli attori opponenti sigg. e CP_2 CP_2
e, per l'effetto, confermarsi il credito di cui alle Cartelle Esattoriali n.
[...]
3 opposizione, con la rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
2) Nelle denegata Controparte_6
ipotesi di accoglimento delle domande ed eccezioni e degli opponenti inerenti l'efficacia e/o validità e/o nullità della fideiussione omnibus sottoscritta con il 29.10.2004 e successivi atti RT integrativi ovvero delle domande ed eccezioni relative all'inefficacia e/o decadenza e/o inoperatività dalla garanzia ai sensi e per effetto delle eccezioni di cui agli artt. 1955 c.c. e 1957 c.c., condannarsi RT
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in
[...]
favore della convenuta Controparte_6
della somma di € 73.122,38, oltre accessori di legge ed interessi, a
[...]
titolo di restituzione di quanto liquidato e corrisposto in esecuzione degli accordi e della domanda della garanzia pubblica rilasciata ex lege 662/1996, per responsabilità contrattuale per inadempimento agli accordi intercorsi con la Richiesta di accesso alla garanzia pubblica del 16.04.2008 ed alle
“Disposizioni operative” del Fondo di Garanzia “art. 2, comma 100, lett a) -
L. 662-1996”, nonché per violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale ex art. ex art. 1175 c.c. e art.1375 c.c..”.
Degli appellati e CP_2 CP_2
voglia la Corte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto da e confermare la RT
sentenza Tribunale di Brescia n. 619/2022 pubblicata il 14.03.2022.
Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande formulate da nei confronti di Controparte_3 CP_2
e e confermare la sentenza Tribunale di Brescia n.
[...] CP_2
619/2022 pubblicata il 14.03.2022. Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande svolte da nei confronti di Controparte_5
e e confermare la sentenza Tribunale di Brescia n. CP_2 CP_2
619/2022 pubblicata il 14.03.2022.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi a favore del procuratore antistatario che ne fa espressa richiesta.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e proponevano opposizione, ai sensi dell'art. 615 CP_2 CP_2 comma 2 c.p.c. avverso due cartelle esattoriali, emesse dall' CP_5 [...]
su incarico di Controparte_7 [...]
aventi ad oggetto l'importo di euro 73.122,38, Controparte_3
oltre oneri.
Gli opponenti deducevano che il credito in questione era sorto in forza del contratto di mutuo stipulato in data 4.7.2008 tra e la società RT
ID SR (poi divenuta;
che il contratto non era stato CP_8
sottoscritto dagli opponenti;
che, pertanto, gli stessi non potevano essere ritenuti obbligati in proprio in forza di detto titolo;
che e CP_2 CP_2
in data 29.10.2004, si erano costituiti fideiussori della ID SR;
[...]
che la fideiussione era stata elevata con atti del 22.6.2005, del 21.7.2006 e del 3.7.2008; che gli opponenti, prima che escutesse RT
, avevano estinto con la stessa le proprie Controparte_3 Pt_1
posizioni debitorie mediante la stipulazione di un contratto di transazione;
che la fideiussione era nulla per violazione dell'art. 2 legge 287/1990; che, in particolare, erano nulle le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione;
che dalla nullità di dette clausole derivava la nullità dell'intera fideiussione;
che, qualora si fosse ritenuto che, dalla nullità di dette clausole, non derivasse la nullità dell'intero negozio, la nullità della clausola 6, che derogava la disciplina dell'art 1957 c.c., imponeva al creditore di coltivare entro sei mesi le proprie ragioni nei confronti del debitore principale, pena l'estinzione della fideiussione;
che aveva revocato il mutuo chirografario RT
con garanzia di Controparte_3
in data 14.9.2012; che la prima iniziativa
[...]
giurisdizionale promossa dalla creditrice nei confronti della mutuataria era stata posta in essere in data 8.5.2013, con il deposito dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare della società che, pertanto, CP_8
la fideiussione si era estinta ex art. 1957 c.c.; che il fallimento CP_8
aveva pagato tutti i creditori privilegiati ex art. 2778 c.c. che, nell'ordine dei
5 privilegi, erano collocati dopo il credito di
[...]
che non era dato sapere per quale Controparte_3
ragione Controparte_3
non avesse insistito per essere ammesso al privilegio;
che, il mancato
[...]
pagamento era dipeso, quindi, dal creditore;
che, pertanto, l'obbligazione era estinta ex art. 1955 c.c.; che le cartelle oggetto di opposizione erano state emesse in assenza dei presupposti dell'art. 9 D.lgs 123/1998; che
[...]
non Controparte_3
aveva fornito la prova di avere pagato RT
si costituiva in giudizio eccependo la tardività Controparte_5 dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica. Riguardo alla nullità delle cartelle per essere state emesse al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 9 del d.lgs 123/1998, la convenuta faceva presente che la procedura di recupero mediante iscrizione a ruolo era stata esperita ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DM del 20.6.2005 ed era, quindi, legittima.
La società si Controparte_3
costituiva in giudizio e deduceva che la contestazione circa la sussistenza della garanzia fideiussoria appariva infondata, considerato che gli opponenti avevano stipulato atto di fideiussione in data 29.10.2004 e che detta fideiussione era stata successivamente ampliata fino alla somma di €
250.000,00; che il contratto di transazione, per il quale l'art. 1967 c.c. prescrive la forma scritta ad probationem, non risultava provato;
che, qualora detto contratto fosse stato ritenuto sussistente, avrebbe RT violato le “disposizioni operative della legge 662/1996”che prevedevano l'inefficacia della garanzia pubblica qualora la proposta di accordo transattivo non fosse stata preventivamente sottoposta al Gestore;
che, comunque, doveva ritenersi responsabile ex artt. 1175 e RT
1375 c.c. del danno patito da
[...]
; che la fideiussione, contrariamente Controparte_3
a quanto dedotto dagli opponenti, era valida e che, comunque, l'eventuale
6 invalidità delle tre clausole indicate dagli attori non avrebbe determinato la nullità dell'intero negozio;
che, comunque, anche nel caso in cui avesse trovato applicazione l'art. 1957 c.c., proponendo RT
l'insinuazione allo stato passivo del debitore principale, aveva impedito l'estinzione della fideiussione;
che la procedura di iscrizione a ruolo del credito era conforme alla normativa vigente;
che
[...]
aveva Controparte_3
dimostrato di essere stato escusso da RT
Tutto ciò premesso, parte convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione,
l'autorizzazione a chiamare in giudizio di cui, in via RT
subordinata, domandava la condanna al pagamento di € 73.122,38 a titolo di responsabilità contrattuale.
La terza chiamata si costituiva in giudizio e rilevava che RT
le domande proposte nei suoi confronti da
[...]
erano inammissibili;
che la Banca Controparte_3
non aveva mai liberato e dagli obblighi derivanti CP_2 CP_2
dalla fideiussione rilasciata in data 29.10.2004; che l'eventuale nullità delle clausole 2, 6 ed 8 del negozio di garanzia non avrebbe determinato la nullità dell'intera fideiussione, stante il disposto dell'artt. 1419 c.c.; che il negozio doveva essere qualificato quale contratto autonomo di garanzia;
che la Pt_1
aveva, comunque, agito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1957 c.c.; che il credito di Controparte_3
verso gli opponenti non poteva ritenersi estinto ex art.
[...]
1955 c.c., in quanto Controparte_3
si era insinuata al passivo del fallimento e, a seguito
[...]
del riparto finale, il suo credito non era stato soddisfatto.
Il Tribunale di Brescia, istruita la causa, fatte precisare le conclusioni e assegnati i termini per comparse e repliche, pronunciava la sentenza impugnata, con cui dichiarava nulle le cartelle di pagamento opposte, nonché gli atti consequenziali;
condannava Controparte_3
e , in solido tra loro, a rifondere agli attori
[...] CP_5 CP_5
7 le spese di lite;
condannava a rifondere a RT [...]
le spese di lite che Controparte_3 quest'ultima dovesse pagare agli attori in forza della presente sentenza;
condannava rifondere a RT [...]
le spese di lite. Controparte_3
In parte motiva, stabiliva che andava condannata a pagare RT
a “la somma di euro 73.122,38 a titolo di Controparte_4
risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dal 4.7.2014 ad oggi
e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 4.7.2014 al saldo”.
Il Tribunale riteneva innanzitutto che l'opposizione fosse tempestiva.
Riteneva altresì che contrariamente a quanto sostenuto RT
dagli opponenti, avesse diritto di pretendere la restituzione della somma mutuata a anche nei confronti dei fideiussori. CP_8
Il Tribunale escludeva altresì che la transazione invocata dagli opponenti avesse estinto la fideiussione azionata da RT
Il Tribunale riteneva, invece, fondata l'eccezione formulata dagli opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c.. sul presupposto che l'art. 6 del contratto di fideiussione, che derogava alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. fosse nullo in quanto conforme alla stessa clausola riportata nello schema Abi ritenuto in contrasto con la disciplina anticoncorrenziale.
Ed infatti, secondo il Tribunale, considerato che aveva RT
revocato gli affidamenti in data 14.9.2012, che la società era stata CP_8
dichiarata fallita in data 27.12.2012, l'insinuazione tardiva del credito in data
8.5.2013 da parte di era da considerarsi tardiva ai sensi RT dell'art. 1957 c.c., con conseguente effetto estintivo della fideiussione stessa.
Il Tribunale riteneva altresì che, contrariamente a quanto sostenuto da
[...]
non si fosse in presenza di un contratto autonomo di garanzia, in RT
quanto le parti non avevano manifestato la volontà che il creditore potesse
“pretendere il pagamento del garante anche quando l'obbligazione del debitore principale sia insussistente”
Secondo il Tribunale, quindi, dall'estinzione della fideiussione discendeva
8 “l'insussistenza della pretesa creditoria affermata da
[...]
nei confronti Controparte_3 degli odierni opponenti”.
Ed infatti, sosteneva il Tribunale, “se il credito di nei RT
confronti dei garanti si era estinto ex art. 1957 c.c. in epoca pregressa rispetto all'escussione da parte della stessa della garanzia prestata Pt_1
da Controparte_3
, quest'ultimo, in seguito al pagamento a favore di della RT
somma di euro 73.122,38, nulla” avrebbe potuto “pretendere nei confronti dei fideiussori”.
L'opposizione, secondo il Tribunale, andava pertanto accolta.
Il Tribunale esaminava, quindi, la domanda formulata da
[...]
nei confronti Controparte_3
di Controparte_9
Il Tribunale riteneva che
[...]
avesse dimostrato non solo che a Controparte_3
causa del comportamento di la fideiussione prestata da RT
e si era estinta, ma che, in assenza di detta CP_2 CP_2
estinzione, vi sarebbe stata la ragionevole possibilità di recuperare detta somma attraverso l'escussione del patrimonio dei garanti.
Al riguardo, osservava il Tribunale, detta prova era stata fornita, tenuto conto che parte opponente aveva “dato atto di aver subito un'iscrizione ipotecaria”
e che non aveva allegato l'incapienza del bene. RT
Su queste basi, quindi secondo il Tribunale andava RT
“condannata a pagare la somma di euro 73.122,38 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dal 4.7.2014 ad oggi e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 4.7.2014 al saldo”. proponeva appello affidandosi a cinque motivi. RT
Si costituivano gli appellati.
e chiedevano il rigetto dell'appello. CP_2 CP_2
Controparte_3
9 chiedeva il rigetto dell'appello “con riferimento alla domanda di manleva” da questa promossa e l'accoglimento dei residui motivi.
, chiedeva, nella sostanza, in caso di Controparte_10 accoglimento dell'appello, l'accoglimento delle eccezioni già svolte in primo grado.
All'udienza del 20 settembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte, rigettata l'istanza di sospensiva, rinviava, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 febbraio 2025.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la
Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censurava il capo della sentenza impugnata con il quale il Tribunale aveva condannato la al risarcimento del danno Pt_1
a favore di Controparte_3
. Deduceva, in particolare, il vizio di ultra petizione non
[...]
avendo la avanzato alcuna domanda risarcitoria ma soltanto Pt_1
restitutoria e comunque il danno non sarebbe stato provato.
Deduceva altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Sosteneva altresì che l'ammissione al fondo di garanzia per il finanziamento erogato a non fosse in alcun modo condizionato alla RT
sussistenza, validità ed efficacia della fideiussione che i signori e CP_2
avevano rilasciato alla Banca nel 2008. In ogni caso secondo CP_2
l'appellante, andava esclusa qualsiasi violazione del dovere di buona fede da parte della posto che questa, del tutto legittimamente, confidava nella Pt_1
legittimità della clausola.
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto la nullità parziale della fideiussione per sua conformità, con riguardo all'art. 6, allo schema Abi ritenuto anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia.
Deduceva, in particolare, il difetto di motivazione sul punto.
Con il terzo motivo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale
10 aveva ritenuto che l'istanza di insinuazione al passivo da parte della banca fosse tardiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. Al riguardo rappresentava che l'obbligazione principale non era sottoposta a un termine ciò che escludeva l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. al caso in questione. Sotto tale profilo, sosteneva l'appellante, la durata della fideiussione era correlata all'integrale adempimento dell'obbligazione principale e senza limiti di tempo.
In ogni caso, secondo l'appellante, il Tribunale aveva errato nel ritenere che il termine di cui all'art. 1957 c.c. non fosse stato rispettato, in quanto la dichiarazione di fallimento avrebbe costituito un impedimento giuridico alla pretesa del creditore.
Con il quarto motivo censurava il capo della sentenza che aveva escluso la sussistenza di un contratto autonomo di garanzia.
Richiamava, in particolare gli artt. 2 e 8 del contratto di fideiussione che avrebbero contraddetto quanto ritenuto dal Tribunale in merito alla non sussistenza della garanzia anche nel caso in cui l'obbligazione principale non fosse stata valida.
Con il quinto motivo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale aveva condannato alle spese di lite che RT [...]
avesse dovuto Controparte_3
corrispondere agli opponenti. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del rigetto dei primi due motivi di opposizione degli opponenti.
L'appello è parzialmente fondato.
Va premesso che Controparte_3
nel giudizio di primo grado ha così motivato la richiesta
[...]
di chiamata in causa di RT
Le domande promosse dagli opponenti ineriscono, come si è visto, anche e soprattutto l'invalidità e l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o nullità della garanzia fideiussoria stipulata con sulla quale RT
la si è surrogata, per Controparte_6
11 effetto del rapporto di garanzia ex lege 662/1996 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1203 c.c. e D.M. e art. 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005, con conseguenze, dunque, possibili sulla garanzia pubblica e sugli accordo presi tra la convenuta gestore del Fondo di Garanzia, e la Banca Pt_2
finanziatrice. Com'è pacifico e come riconosciuto dalla Banca con
l'intervento al passivo del fallimento, la convenuta ha Pt_2
corrisposto a la somma di € 73.122,38, con valuta RT
04.07.2014 (cfr. delibera di liquidazione perdita e versamento), a seguito dell'escussione della garanzia richiesta per effetto delle revoca del finanziamento erogato a ID s.r.l., in ottemperanza agli accordi assunti con la domanda di accesso alla garanzie (ALL. 10-11) e alle
Condizioni operative del Fondo di Garanzia (ALL. 13). E' dunque evidente che l'escussione della garanzia e la surroga nei diritti sul credito trasferiti alla convenuta ex art. 1203 c.c. e D.M. e art. 2, comma 4, del Pt_2
D.M. 20.06.2005, possano trovare pregiudizio per effetto delle domande promosse dagli opponenti sulla nullità e/o inefficacia e/o invalidità e/o inoperatività della garanzia fideiussoria rilasciata dagli stessi in favore della ed oggi in surroga in favore della convenuta (per quanto già Pt_1
specificatamente dedotto nei singoli paragrafi) e nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, si potrebbe configurare una responsabilità contrattuale di nei riguardi della convenuta RT Pt_2 tale da legittimare, con fondatezza, da parte di quest'ultima, la domanda di chiamata in causa della Banca con domanda (riconvenzionale) di condanna alla restituzione delle somme erogate con la liquidazione della perdita, €
73.122,38, (ALL. 9), a seguito dell'escussione della garanzia. Ciò, tenuto conto, come anticipato, delle Disposizioni Operative del Fondo (art. 2, comma 100, lett a - L. 662-1996) che ha dichiarato di RT
accettare e riconoscere e tenuto conto della dichiarazione, contenuta nella richiesta di ammissione alla garanzia pubblica (ALL. 10 - 11), del rispetto della normativa generale, delle norme imperative e comunque dell'esclusione di applicazione, al finanziamento concesso alla parte
12 beneficiaria finale, di condizioni contrarie alla legge. La convenuta, infatti, ha tenuto una condotta conforme alle norme di legge e contrattuali, ivi comprese le Disposizioni operative cui è soggetta, avendo fatto legittimo affidamento sulle dichiarazioni di di essere beneficiaria RT
della garanzia fideiussoria in questione. Per tutte le suesposte ragioni, si ritiene di richiedere la chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. della società considerato che le doglianze RT dell'opponente riguardano l'azione della banca suddetta e il denegato accoglimento delle stesse può influire sulla validità della garanzia pubblica escussa, che ha dichiarato l'esistenza e la validità del credito e della garanzia fideiussoria, ai fini di promuovere nei confronti di
[...]
, domanda di condanna alla restituzione delle somme erogatele a RT seguito della delibera di liquidazione della perdita, pari a € 73.122,38, oltre accessori di legge, tenuto conto, come detto, delle Disposizioni operative del
Fondo che ha dichiarato di accettare e riconoscere e RT
tenuto conto della dichiarazione, contenuta nella richiesta di ammissione alla garanzia pubblica, del rispetto della normativa generale, delle norme imperative e comunque dell'esclusione di applicazione, al finanziamento concesso alla parte beneficiaria finale, di condizioni contrarie alla legge, dunque a titolo di inadempimento contrattuale nonché per violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale ex art. ex art. 1175 c.c. e art.1375 c.c..
Controparte_3
non ha, quindi, invocato un diritto di garanzia né un diritto di regresso nei confronti RT
Ha, invece, esercitato un diritto autonomo e di natura risarcitoria nei confronti della in questione, fondato essenzialmente sulla violazione Pt_1
del dovere di buona fede, per aver dichiarato l'esistenza e validità della fideiussione nonostante, questa, si fosse estinta per tardivo esercizio del diritto ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In ogni caso, non avendo
[...]
[...]
[...] proposto appello incidentale, si è Parte_3
formato il giudicato interno sulla qualificazione dell'azione svolta nei confronti di in termini di azione risarcitoria. RT
Se così stanno le cose, la domanda svolta da
[...]
ei confronti di Controparte_3
è del tutto indipendente da quella svolta da e RT CP_2
nei confronti di Controparte_11 [...]
e di Controparte_3 Controparte_10
.
[...]
Da ciò discende che, in questa causa, ha un rapporto RT
processuale unicamente con
[...]
Controparte_3
Va inoltre considerato che, in questo giudizio
[...]
Controparte_3 [...]
non hanno proposto appello avverso il capo della Controparte_10
sentenza impugnata che ha dichiarato la nullità delle cartelle esattoriali oggetto di causa.
Va altresì osservato che gli appellati e con nota del CP_2 CP_2
18.2.2025, hanno depositato la sentenza di questa Corte n. 1141/22, pubblicata il 3.10.22, con cui, a seguito di rinuncia agli atti, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio promosso da Controparte_10
nei confronti di e CP_2 CP_2 RT [...]
in quel Controparte_3
giudizio rimasti contumaci, ed avvero la medesima sentenza impugnata in questo giudizio da RT
Da ciò discende, innanzitutto che la statuizione di nullità delle cartelle oggetto di causa è passata in giudicato.
Sulla base di tali premesse, può fin d'ora affermarsi che l'appello di
[...]
nella misura in cui tende a ottenere, in riforma della RT
sentenza appellata, il rigetto dell'opposizione proposta da e CP_2 CP_2
è inammissibile, in quanto le due domande, quella svolta da e
[...] CP_2
14 nei confronti di CP_2 [...]
e di Controparte_3 Controparte_10
, da una parte, e quella promossa da
[...] [...] dall'altra, Controparte_3
sono autonome e indipendenti.
L'appello è, invece, fondato con riguardo alle domande svolte da
[...]
nei Controparte_3
confronti di RT
Va al riguardo osservato che l'art. 7 della fideiussione rilasciata da CP_2
e a prevedeva che il fideiussore fosse
[...] CP_2 RT tenuto ad adempiere a semplice richiesta scritta dell'istituto di credito. Si trascrive di seguito il testo della clausola.
.
Ebbene, con la raccomandata del 14.9.2012, ha RT
comunicato al debitore principale e, per conoscenza ai fideiussori, la revoca degli affidamenti, con contestuale invito a provvedere alla “copertura del credito vantato dall'istituto, nel termine di quindici giorni, decorsi i quali la avrebbe provveduto a estinguere il conto corrente, segnalare la Pt_1 posizione a sofferenze presso la Banca d'Italia e dare corso alle azioni legali, anche nei confronti dei garanti, per il recupero del credito.
Giova a questo riguardo ricordare che la Suprema Corte, in più pronunce ha statuito che “la regola dell'art. 1957 c.c. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia” (Cass. 31569/2019; Cass. 9455/2012).
Come di recente affermato dalla Corte di cassazione, inoltre, “l'eventuale
15 nullità della clausola n. 6 del contratto, relativa alla rinuncia al termine di decadenza disposto in favore del fideiussore dall'art. 1957, 1° comma, c.c., ai sensi del quale la banca deve agire contro il debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale lascia impregiudicata la derogabilità della previsione di cui all'art. 1957 cod.civ., che costituisce
l'oggetto della impugnata decisione. Come ha ben chiarito la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 41994 del 20/12/2021, "la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro natura - in quanto attuative dell'intesa a monte vietata di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione".
La giurisprudenza di legittimità successiva ha avuto occasione di precisare che la domanda di decadenza (o l'eccezione di decadenza) non è correlata alla nullità in sé, ma all'integrazione del contratto, perché si tratta del come riempire il vuoto determinatosi per effetto dell'invalidità di una parte del contenuto del contratto (v. Cass. 30/05/2024 n. 15165; Cass. 10/06/2024, n.
16119).
Il tema, dunque, implica quello della nullità, sia pure divergendone, giacché la questione della nullità si atteggia come uno degli antecedenti della questione di decadenza, ma non si identifica affatto in essa essendo in questione l'individuazione delle modalità attraverso cui colmare il vuoto determinatosi per effetto dell'invalidità di una parte del contenuto del contratto, attraverso il principio di conservazione” (Cass. III civ. n.
29535/2024 del 15.11.2024).
Alla luce di quanto ricostruito, pertanto, la Corte ritiene che la clausola n. 7 del contratto di fideiussione, la quale aveva imposto al fideiussore di pagare alla banca immediatamente a semplice richiesta scritta, contenga essa stessa la deroga all'art. 1957 c.c. con riguardo alla modalità di esercizio del diritto idonea ad evitare la decadenza. Detta deroga è da intendersi, quindi, riferita alle modalità con cui effettuare la richiesta di pagamento.
La Corte ritiene, pertanto, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, che la costituzione in mora del fideiussore, avvenuta conformemente alle
16 previsioni dell'art. 7 del contratto di fideiussione, sia una modalità di esercizio del diritto idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c e ciò sul presupposto che “non può pronunciarsi la decadenza del fideiussore se la deroga all'art. 1957 cod.civ. ha riguardato non già il termine di sei mesi, ma le modalità attraverso cui esercitare la richiesta” (ex multis, Cass.
III civ. ord. n. 29535/2024).
In conclusione, le censure mosse da
[...]
a quanto alla Controparte_3 RT
violazione dei doveri di buona fede come sopra esposti, sono infondate, in quanto non è incorsa in alcun ritardo nel richiedere RT
l'adempimento dell'obbligazione al debitore principale.
La sentenza impugnata va pertanto riformata nella parte in cui, accogliendo la domanda proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_3 RT nella parte motiva, ha stabilito che andasse “condannata RT
a pagare la somma di euro 73.122,38 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dal 4.7.2014 ad oggi e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 4.7.2014 al saldo”, nonché nella parte in cui nel dispositivo ha disposto che fosse tenuta a corrispondere a RT
Controparte_3
le spese di lite da questa corrisposte agli opponenti in virtù della sentenza impugnata.
Controparte_3
va, altresì, condannata a restituire a quanto eventualmente RT
da questa corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
Con riguardo alle spese di lite, occorre distinguere i rapporti tra
[...]
e RT Controparte_3
da una parte, e e le altre parti,
[...] RT dall'altra.
Con riguardo ai rapporti tra e RT [...]
uest'ultima è Controparte_3
17 integralmente soccombente e pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della riforma della sentenza impugnata
(Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018.), va condannata a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi a , che vanno RT
liquidate in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 52.001,00 a €
260.000,00) ad eccezione, per il solo grado di appello, della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Con riguardo ai rapporti tra e e da una RT CP_2 CP_2 parte e dall'altra, come si è visto, l'appello è Controparte_10
inammissibile.
L'appellante, peraltro, non ha proposto alcuna domanda nei confronti di
, avendo invece chiesto il rigetto Controparte_10 dell'opposizione proposta da e CP_2 CP_2
Su queste basi, l'appellante è unicamente soccombente nei riguardi di CP_2
e cui dovrà, quindi, rimborsare le spese di lite del grado, come CP_2
liquidate a carico di Controparte_3
favore dell'appellante.
[...]
Nulla deve, infine, essere disposto in merito ai rapporti tra l'appellante e l . Controparte_10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 619/2022, pubblicata il 14.3.22, rigetta tutte le domande proposte da Controparte_3
nei confronti di
[...] RT
Dichiara l'appello inammissibile nel resto.
Condanna Controparte_3
a restituire a quanto eventualmente
[...] RT
18 da questa corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
Condanna l' Controparte_3
a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i
[...]
gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in € 2.430,00 per la “fase di studio”, € 1.550,00 per la
“fase introduttiva” € 5.400,00 per la fase istruttoria di trattazione ed €
4.050,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al secondo grado in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva” € 2.163,00 per la fase istruttoria di trattazione ed €
5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati e CP_2 CP_2
le spese del grado che liquida in euro in € 2.977,00 per la “fase di studio”, €
1.911,00 per la “fase introduttiva” € 2.163,00 per la fase istruttoria di trattazione ed € 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nulla sulle spese quanto ai rapporti tra l'appellante e l'appellata
[...]
. Controparte_10
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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0222018002873302001 e n. 02220180002873302002 oggetto di