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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 989/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6184/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di SA NI - --- 89046 Marina Di SA NI RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Società_1 Difensore_16
elettivamente domiciliato presso So.g.e.t. Società_1 Societa' Pe
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0294938 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Il comune di Marina di SA e la OG
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0294938 del 06.10.2025, con la quale richiedeva il versamento, entro 60 giorni, della complessiva somma di € 787,45 in relazione all'omesso pagamento del seguente carico di natura tributaria: - avviso di accertamento esecutivo n. 406041180000671002 del 20.11.2018 (TARI – anno 2013) asseritamente notificato il 06.01.2019.
Eccepiva
1) CARENZA E/O DIFETTO DI POTERE PER LA RISCOSSIONE IN CAPO ALLA SO.G.E.T. S.P.A –
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA atteso che la SO.G.E.T. spa, infatti, risulta priva dei necessari poteri autorizzativi, atteso che il potere di esercitare i servizi di riscossione dei tributi locali dell'Ente stesso, è venuto meno alla scadenza dell'affidamento dell'incarico con decorrenza febbraio 2017.
2) SEMPRE IN Indirizzo_1 - ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA ACCERTATIVA/RISCOSSIVA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 65 DPR N. 600/73
L'ingiunzione opposta è illegittima per violazione dell'art. 65 del DPR n. 600/73 che prevede che : "gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa" (comma 1), che "gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale" (comma 2), e che "la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma" (comma 4).
A detta della GE dunque la pretesa intestata al presunto erede afferirebbe ad un presunto mancato versamento da parte del de cuius della TARI/TARES per gli anni 2014 e 2015.
In realtà, la sig.ra Nominativo_1 risulta già deceduta in data 26.09.2011; di talchè il presupposto impositivo, per gli anni 2014 e 2015, in capo alla ricorrente presunta erede, evidentemente, non sarebbe mai potuto venire ad esistenza, là dove la norma sopra citata, nell'individuare i requisiti per la successione delle obbligazioni tributarie del de cuis in capo agli eredi, dispone che gli eredi rispondano se il presupposto impositivo sia sorto PRIMA della morte del dante causa.
3) OMESSA O IRRITUALE NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO POSTO ALLA BASE DELLA PRETESA
INDICATA IN PREMESSE – DECADENZA 4) PRESCRIZIONE DEI CREDITI PORTATI
5) DECADENZA DAL POTERE ESECUTIVO/ACCERTATIVO
Si costituiva l'ente impositore Comune di Marina di SA Jonica che evidenziava
A) SULLA PRETESA CARENZA DI POTERE DELLA SO.G.E.T. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI
RISCOSSIONE
Che la SO.G.E.T., con nota dell'11/4/2017 veniva autorizzato dal Comune di Marina di SA NI, a curare e completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione, come quella e la legittimazione di SO.G.E.T. trova fondamento nel contratto originario per l'affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione dei tributi stipulato con l'ente comunale in data
27/2/2013, in virtù del quale, all'art. 3 comma 6 dell'Allegato al contratto medesimo, era stato pattuito espressamente che “Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato a curare e a completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”, clausola attivata sulla scorta dell'art. 3 del Verbale Consegna lavori dell'11/4/2017 Prot. n. 6030 citato (“La OG SPA prosegue pertanto le attività di riscossione per le pratiche ancora aperte e per le partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”) come affermato da svariate sentenze della
Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria (sentenze n. 2738/2023 del 23/5/2023, n. 2739/2023 del
23/5/2023, n. 3274/2023 del 19/6/2023 e, da ultimo, la n. 8799/2025 del 31/12/2025)
B) SUI VIZI DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E SULLA CONSEGUENZA DECADENZA E/O
PRESCRIZIONE DEL CREDITO
Che per l'annualità in questione (anno 2013), l'attività di accertamento e riscossione della TARES era stata appaltata alla SO.G.E.T., e l'eventuale decadenza o prescrizione del credito – come qualsiasi altro vizio attinente la fase di accertamento e riscossione del tributo per la TARES 2013 potrà addebitarsi esclusivamente all'esattore.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione OG che documentava che prima dell'ingiunzione opposta è stato ritualmente notificato il propedeutico avviso di accertamento n.406041180000671002 del 2018 (all.04) seguito dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 0393847 del 2023 (Pratica n.90020230035786081), in data 21.03.2024 ( all.05).
In relazione alla sua legittimazione a riscuotere evidenziava che la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria aveva più volte riconosciuto, in forza del sopra citato Verbale Consegna Lavori” Prot. n. 6030 dell'11.04.2017 ( all.06) la legittimazione della società resistente a proseguire l'attività di riscossione per l'ente comunale affidatario (sentenze n. 2738/2023 del 23.05.2023; n. 2739/2023 del 23.05.2023,
n.3274/2023 del 19.06.2023 e n. 8799 del 31.12.2025 emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Reggio Calabria).
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che: 1) IN ORDINE ALLA CARENZA E/O DIFETTO DI POTERE PER LA RISCOSSIONE IN CAPO ALLA SO.G.
E.T. S.P.A – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Ribadiva che il potere di esercitare i servizi di riscossione dei tributi locali dell'Ente stesso, è venuto meno alla scadenza dell'affidamento dell'incarico con decorrenza febbraio 2017.
Nel presente giudizio la OG in allegato alle proprie controdeduzioni, ha prodotto un documento comunale rubricato “VERBALE DI CONSEGNA LAVORI”, datato 11 aprile 2017 – n. prot. 630, con il quale funzionari del Comune e della GE hanno stabilito che la concessionaria, il cui contratto era scaduto in data 27.02.2017
(per cui, in primo luogo, si fuoriesce, in ogni caso, dall'ipotesi di una proroga tecnica) proseguisse l'attività.
Nessuna rilevanza riveste tale documento atteso che questo non costituisce atto ufficiale di concessione e/
o proroga del potere di concessione della riscossione.
In tale verbale, tra l'altro, è indicato che la prosecuzione è stabilita anche in base all'art. 3, comma 6 del capitolato speciale d'appalto, atto che non è stato allegato alle controdeduzioni, per cui è impossibile verificare il collegamento tra il capitolato e l'atto allegato.
In conclusione, la OG S.p.A. non poteva emettere l'atto opposto in quanto dal 2017 non era concessionario della riscossione per il Comune di Marina di SA NI.
Appare poi apodittico quanto controdedotto dalla GE in merito al rapporto tra le liste di carico allegate al verbale e la permanenza della convenzione: la GE, infatti, afferma che “…le liste di carico sono ampiamente dimostrative dell'esistenza della convenzione tra Comune di MARINA DI OI JO e OG “, circostanza che non corrisponde al dato reale, considerato che l'esistenza della Convenzione effettivamente non risulta.
L'attività della GE, quindi, è proseguita in formale difetto di qualsivoglia, nonché necessaria, attività provvedimentale degli organi comunali di direzione politica (Giunta Comunale, Consiglio Comunale), che, invece, avrebbero dovuto decidere detta prosecuzione (non è rilevante, in questa sede, l'ulteriore verifica della competenza in capo al Consiglio o alla Giunta, tenuto conto che entrambi gli organi non hanno adottato provvedimenti).
Peraltro, si osserva che oggi il concessionario per il Comune di Marina di SA NI è un altro Ente e, cioè, SOGERT S.p.A., come si può pacificamente evincere cliccando il seguente link https://www.sogertspa. it/marina-di-gioiosa-ionica-rc-riscossione-coattiva-tributi/
La superiore società è l'unico ente della riscossione per il Comune di Marina di SA NI.
Peraltro sulla questione si è già pronunciata in senso favorevole ai contribuenti l'adita Corte con le sentenze n. 6944/2025 e 6947/2025 (Indirizzo_2 e 2).
2) IN ORDINE ALLA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO POSTO ALLA BASE DELL'INGIUNZIONE
OPPOSTA – INSISTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 140 CPC E 60 DEL DPR N. 600/73 -
CONSEGUENTE DECADENZA ACCERTAMENTO TARES.
La GE produce la notifica effettuata a tutti gli eredi di Nominativo_1 dell'accertamento n. 406041180000671002 notificato per compiuta giacenza (senza ulteriore adempimento). 4
La notifica, contrariamente a quanto il concessionario sostiene, è assolutamente illegittima per violazione dell'art. 140 cpc
Nella specie, non avendo reperito la contribuente, la quale era evidente deceduta e di tale circostanza la
OG era già a conoscenza poiché l'atto è intestato agli eredi di…(né un presunto erede) all'indirizzo indicato nell'atto notificando, il messo non ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 140
c.p.c, il quale disciplina i casi di momentanea irreperibilità del destinatario e delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha cristallizzato il seguente principio: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della Legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale ( c.d. CAD) , non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cassazione Civile Sezioni
Unite sentenza n. 10012 del 15-04-2021)
Sempre in punto di notifica cartella, la Cassazione ha definitivamente precisato che ''Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (...), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale;
Cass. sez. trib. n. 11713 del 2011; Cass. sez. trib. n.
11137 del 2006)'' (Cass. Civ., Ord. 6806/2024).
La soget, si è limitata a produrre la sola busta esterna del plico postale con la dicitura “Nominativo_2
”.
3) SULLA ILLEGITTIMA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE N. 393847/2023 – NULLITA' DELLA NOTIFICA
VIOLAZIONE DELL'ART. 140 CPC - INEFFICACIA AI FINI INTERRUTTIVI
Parimenti, la GE ha prodotto una ulteriore e presunta notifica che si riferirebbe ad una ingiunzione n.
393847/2023 e che sarebbe stata effettuata agli eredi decuius nell'ultimo suo domicilio.
Anche in questo caso tale notifica risulti assolutamente illegittima poiché trattandosi di atto diretto a soggetto defunto da oltre un anno, la GE avrebbe dovuto procedere a rituale notifica a tutti gli eredi personalmente e singolarmente, e solo in caso di irreperibilità, procedere se del caso ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (COME
NEL CASO DI SPECIE) o dell'art. 143 cpc nel caso di irreperibilità assoluta.
Una volta riscontrato che il destinatario era deceduto, ed in assenza di effettiva ricezione del plico, il concessionario avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 140 cpc e art. 60 DPR n. 600/73.
Non avendo reperito il contribuente, il quale era deceduto, il messo non ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c,
La soget, si è limitata in questo caso a produrre una mera pec con la quale la stessa concessionaria richiedeva al Comune di Marina di SA NI che venisse effettuato il deposito presso la casa comunale.
Aldilà del fatto che tale comunicazione (con la quale si chiedeva all'Ente di effettuare il deposito)
3) IN ORDINE ALLA DECADENZA DEL POTERE DI RISCOSSIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 163 DELLA LEGGE DEL 27 DICEMBRE 2006, N. 296. L'ART. 163. DISPONE: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Nel caso in esame, in assenza di rituale notifica dell'accertamento per come si è detto al punto 2. e di atti interruttivi (punto 3.) alla ricezione della successiva ingiunzione di pagamento, oggi opposta, è decorso il termine triennale previsto dalla prefata norma.
4) PRESCRIZIONE MATURATA ALLA RICEZIONE DELL'ATTO OPPOSTO E SULLA PRESUNTA
SOSPENSIONE CAUSA OV
La prescrizione quinquennale dei crediti è maturata (IN ASSENZA DI ATTI INTERRUTTIVI PER COME
ESPOSTO NEI PUNTI PRECEDENTI) alla ricezione dell'atto opposto (25.10.2025) sono trascorsi circa 12
ANNI, decorsi dall'anno del tributo (tares 2013).
Si precisa come a nulla rileva il richiamo della RESISTENTE alla presunta sospensione della prescrizione causa OV, atteso che la norma richiamata si riferisce esclusivamente ai carichi affidati durante il periodo di sospensione stessa (marzo 2020 – agosto 2021).
***
In relazione alla memoria di parte ricorrente il Comune di Marina di SA replicava che:
con riferimento alla pretesa carenza di potere della SO.G.E.T. per intervenuta scadenza dell'affidamento dell'incarico si evidenzia che, l'esattore, con nota dell'11/4/2017 veniva autorizzato dal Comune di Marina di SA NI, a curare e completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione, come quella oggetto della vicenda che ci occupa.
La legittimazione di SO.G.E.T. all'esercizio dell'attività di riscossione per conto del Comune di Marina di
SA NI trova fondamento nel contratto originario per l'affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione dei tributi stipulato con l'ente comunale in data 27/2/2013, in virtù del quale, all'art. 3 comma 6 dell'Allegato al contratto medesimo, era stato pattuito espressamente che “Il
Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato a curare e a completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”, clausola attivata sulla scorta dell'art. 3 del
Verbale Consegna lavori dell'11/4/2017 Prot. n. 6030 citato (“La OG SPA prosegue pertanto le attività di riscossione per le pratiche ancora aperte e per le partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”).
A simili conclusioni perveniva anche la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria la quale, pronunciatasi più volte sulla questione, ha riconosciuto la legittimazione della società resistente a proseguire l'attività di riscossione per l'ente comunale affidatario, sulla scorta di quanto stabilito dal predetto Verbale di (sentenze n. 2738/2023 del 23/5/2023, n. 2739/2023 del 23/5/2023, n. 3274/2023 del 19/6/2023 e, da ultimo, la n.
5433/2025 del 21/7/2025 e la n. 8799/2025 del 31/12/2025).
Ne discende che la SO.G.E.T. ha esercitato l'attività di riscossione in ottemperanza al contratto sottoscritto con l'ente comunale e a quanto pattuito nel successivo Verbale di Consegna lavori del 11/4/2017.
Aggiungeva che per giurisprudenza pacifica il contribuente è terzo rispetto al rapporto contrattuale in essere tra Comune e Concessionario e non potrebbe aver alcun interesse concreto ed astratto a sindacare le convenzioni in essere che restano fatto giuridico estraneo alla sfera di giudizio del contribuente nè incidono sulla pretesa creditoria dell'ente accertatore (sentenza n. 2011/2023 del 7/6/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno).
Da ultimo evidenziava che l'ipotesi del Concessionario che agisce in forza di convenzione scaduta è ben regolata dal D.M. 22/3/1999, il quale in nessun caso prevede la nullità degli atti impositivi.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In relazione alla asserita carenza del potere di riscossione, dopo il 2017, in capo alla OG si aderisce alla giurisprudenza di questa Corte(sentenze n. 2738/2023 del 23/5/2023, n. 2739/2023 del 23/5/2023, n.
3274/2023 del 19/6/2023 e, da ultimo, la n. 8799/2025 del 31/12/2025) secondo cui lo stesso è stato esplicitamente confermato con nota dell'11/4/2017 del Comune di Marina di SA NI che ha incaricato la società, a curare e completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione. Peraltro tale prosecuzione dell'incarico di SO.G.E.T. trova fondamento nel contratto originario per l'affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione dei tributi stipulato con l'ente comunale in data 27/2/2013, in virtù del quale, all'art. 3 comma 6 dell'Allegato al contratto medesimo, era stato pattuito espressamente che “Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato a curare e a completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”, clausola attivata sulla scorta dell'art. 3 del Verbale Consegna lavori dell'11/4/2017 Prot.
n. 6030 citato(“La OG SPA prosegue pertanto le attività di riscossione per le pratiche ancora aperte e per le partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”
Le numerose sentenze di questa Corte che si condividono (a differenza di quelle citate da parte ricorrente che peraltro trovavano il fondamento in una lacuna probatoria da parte del resistente che in questa sede non sussiste) e a cui si rimanda, non fanno che confermare la legittimità dell'operare di OG.
OG non ha, tuttavia, documentato la regolarità delle notifiche effettuate agli eredi nel domicilio del de cuius.
La notifica effettuata a tutti gli eredi di Nominativo_1 dell'accertamento n. 406041180000671002 notificato per compiuta giacenza è infatti priva della documentazione dell'invio della Raccomandata informativa CAD
e dunque è invalida per come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha sancito che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della Legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale ( c.d. CAD) , non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cassazione Civile Sezioni
Unite sentenza n. 10012 del 15-04-2021)
Il principio è stato ribadito sancendo che ''Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.
p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (...), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale;
Cass. sez. trib. n. 11713 del 2011; Cass. sez. trib. n. 11137 del 2006)'' (Cass. Civ., Ord. 6806/2024).
Come correttamente affermato dal ricorrente la OG, si è limitata a produrre la sola busta esterna del plico postale con la dicitura “Nominativo_2”. Parimenti non regolare appare la notifica dell'ingiunzione n. 393847/2023 effettuata agli eredi decuius nell'ultimo suo domicilio, sebbene fosse trascorso oltre un anno dal decesso con la conseguenza che la
GE avrebbe dovuto procedere a rituale notifica a tutti gli eredi personalmente e singolarmente, e solo in caso di irreperibilità, procedere se del caso ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o dell'art. 143 cpc nel caso di irreperibilità assoluta.
L'irregolarità della notifica dell'ingiunzione consente, pertanto di sollevare le doglianze anche nei confronti dle previo atto di accertamento inviato agli eredi e di cui sopra si sono già evidenziate le criticità notificatorie.
Attesa la peculiarità delle questioni trattate e anche la valutazione giurisdizionale non sempre univoca, le spese possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6184/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marina Di SA NI - --- 89046 Marina Di SA NI RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Società_1 Difensore_16
elettivamente domiciliato presso So.g.e.t. Società_1 Societa' Pe
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 0294938 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio Il comune di Marina di SA e la OG
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 0294938 del 06.10.2025, con la quale richiedeva il versamento, entro 60 giorni, della complessiva somma di € 787,45 in relazione all'omesso pagamento del seguente carico di natura tributaria: - avviso di accertamento esecutivo n. 406041180000671002 del 20.11.2018 (TARI – anno 2013) asseritamente notificato il 06.01.2019.
Eccepiva
1) CARENZA E/O DIFETTO DI POTERE PER LA RISCOSSIONE IN CAPO ALLA SO.G.E.T. S.P.A –
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA atteso che la SO.G.E.T. spa, infatti, risulta priva dei necessari poteri autorizzativi, atteso che il potere di esercitare i servizi di riscossione dei tributi locali dell'Ente stesso, è venuto meno alla scadenza dell'affidamento dell'incarico con decorrenza febbraio 2017.
2) SEMPRE IN Indirizzo_1 - ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA ACCERTATIVA/RISCOSSIVA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 65 DPR N. 600/73
L'ingiunzione opposta è illegittima per violazione dell'art. 65 del DPR n. 600/73 che prevede che : "gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa" (comma 1), che "gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale" (comma 2), e che "la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma" (comma 4).
A detta della GE dunque la pretesa intestata al presunto erede afferirebbe ad un presunto mancato versamento da parte del de cuius della TARI/TARES per gli anni 2014 e 2015.
In realtà, la sig.ra Nominativo_1 risulta già deceduta in data 26.09.2011; di talchè il presupposto impositivo, per gli anni 2014 e 2015, in capo alla ricorrente presunta erede, evidentemente, non sarebbe mai potuto venire ad esistenza, là dove la norma sopra citata, nell'individuare i requisiti per la successione delle obbligazioni tributarie del de cuis in capo agli eredi, dispone che gli eredi rispondano se il presupposto impositivo sia sorto PRIMA della morte del dante causa.
3) OMESSA O IRRITUALE NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO POSTO ALLA BASE DELLA PRETESA
INDICATA IN PREMESSE – DECADENZA 4) PRESCRIZIONE DEI CREDITI PORTATI
5) DECADENZA DAL POTERE ESECUTIVO/ACCERTATIVO
Si costituiva l'ente impositore Comune di Marina di SA Jonica che evidenziava
A) SULLA PRETESA CARENZA DI POTERE DELLA SO.G.E.T. RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' DI
RISCOSSIONE
Che la SO.G.E.T., con nota dell'11/4/2017 veniva autorizzato dal Comune di Marina di SA NI, a curare e completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione, come quella e la legittimazione di SO.G.E.T. trova fondamento nel contratto originario per l'affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione dei tributi stipulato con l'ente comunale in data
27/2/2013, in virtù del quale, all'art. 3 comma 6 dell'Allegato al contratto medesimo, era stato pattuito espressamente che “Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato a curare e a completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”, clausola attivata sulla scorta dell'art. 3 del Verbale Consegna lavori dell'11/4/2017 Prot. n. 6030 citato (“La OG SPA prosegue pertanto le attività di riscossione per le pratiche ancora aperte e per le partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”) come affermato da svariate sentenze della
Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria (sentenze n. 2738/2023 del 23/5/2023, n. 2739/2023 del
23/5/2023, n. 3274/2023 del 19/6/2023 e, da ultimo, la n. 8799/2025 del 31/12/2025)
B) SUI VIZI DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E SULLA CONSEGUENZA DECADENZA E/O
PRESCRIZIONE DEL CREDITO
Che per l'annualità in questione (anno 2013), l'attività di accertamento e riscossione della TARES era stata appaltata alla SO.G.E.T., e l'eventuale decadenza o prescrizione del credito – come qualsiasi altro vizio attinente la fase di accertamento e riscossione del tributo per la TARES 2013 potrà addebitarsi esclusivamente all'esattore.
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione OG che documentava che prima dell'ingiunzione opposta è stato ritualmente notificato il propedeutico avviso di accertamento n.406041180000671002 del 2018 (all.04) seguito dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 0393847 del 2023 (Pratica n.90020230035786081), in data 21.03.2024 ( all.05).
In relazione alla sua legittimazione a riscuotere evidenziava che la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria aveva più volte riconosciuto, in forza del sopra citato Verbale Consegna Lavori” Prot. n. 6030 dell'11.04.2017 ( all.06) la legittimazione della società resistente a proseguire l'attività di riscossione per l'ente comunale affidatario (sentenze n. 2738/2023 del 23.05.2023; n. 2739/2023 del 23.05.2023,
n.3274/2023 del 19.06.2023 e n. 8799 del 31.12.2025 emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Reggio Calabria).
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che: 1) IN ORDINE ALLA CARENZA E/O DIFETTO DI POTERE PER LA RISCOSSIONE IN CAPO ALLA SO.G.
E.T. S.P.A – DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Ribadiva che il potere di esercitare i servizi di riscossione dei tributi locali dell'Ente stesso, è venuto meno alla scadenza dell'affidamento dell'incarico con decorrenza febbraio 2017.
Nel presente giudizio la OG in allegato alle proprie controdeduzioni, ha prodotto un documento comunale rubricato “VERBALE DI CONSEGNA LAVORI”, datato 11 aprile 2017 – n. prot. 630, con il quale funzionari del Comune e della GE hanno stabilito che la concessionaria, il cui contratto era scaduto in data 27.02.2017
(per cui, in primo luogo, si fuoriesce, in ogni caso, dall'ipotesi di una proroga tecnica) proseguisse l'attività.
Nessuna rilevanza riveste tale documento atteso che questo non costituisce atto ufficiale di concessione e/
o proroga del potere di concessione della riscossione.
In tale verbale, tra l'altro, è indicato che la prosecuzione è stabilita anche in base all'art. 3, comma 6 del capitolato speciale d'appalto, atto che non è stato allegato alle controdeduzioni, per cui è impossibile verificare il collegamento tra il capitolato e l'atto allegato.
In conclusione, la OG S.p.A. non poteva emettere l'atto opposto in quanto dal 2017 non era concessionario della riscossione per il Comune di Marina di SA NI.
Appare poi apodittico quanto controdedotto dalla GE in merito al rapporto tra le liste di carico allegate al verbale e la permanenza della convenzione: la GE, infatti, afferma che “…le liste di carico sono ampiamente dimostrative dell'esistenza della convenzione tra Comune di MARINA DI OI JO e OG “, circostanza che non corrisponde al dato reale, considerato che l'esistenza della Convenzione effettivamente non risulta.
L'attività della GE, quindi, è proseguita in formale difetto di qualsivoglia, nonché necessaria, attività provvedimentale degli organi comunali di direzione politica (Giunta Comunale, Consiglio Comunale), che, invece, avrebbero dovuto decidere detta prosecuzione (non è rilevante, in questa sede, l'ulteriore verifica della competenza in capo al Consiglio o alla Giunta, tenuto conto che entrambi gli organi non hanno adottato provvedimenti).
Peraltro, si osserva che oggi il concessionario per il Comune di Marina di SA NI è un altro Ente e, cioè, SOGERT S.p.A., come si può pacificamente evincere cliccando il seguente link https://www.sogertspa. it/marina-di-gioiosa-ionica-rc-riscossione-coattiva-tributi/
La superiore società è l'unico ente della riscossione per il Comune di Marina di SA NI.
Peraltro sulla questione si è già pronunciata in senso favorevole ai contribuenti l'adita Corte con le sentenze n. 6944/2025 e 6947/2025 (Indirizzo_2 e 2).
2) IN ORDINE ALLA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO POSTO ALLA BASE DELL'INGIUNZIONE
OPPOSTA – INSISTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 140 CPC E 60 DEL DPR N. 600/73 -
CONSEGUENTE DECADENZA ACCERTAMENTO TARES.
La GE produce la notifica effettuata a tutti gli eredi di Nominativo_1 dell'accertamento n. 406041180000671002 notificato per compiuta giacenza (senza ulteriore adempimento). 4
La notifica, contrariamente a quanto il concessionario sostiene, è assolutamente illegittima per violazione dell'art. 140 cpc
Nella specie, non avendo reperito la contribuente, la quale era evidente deceduta e di tale circostanza la
OG era già a conoscenza poiché l'atto è intestato agli eredi di…(né un presunto erede) all'indirizzo indicato nell'atto notificando, il messo non ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 140
c.p.c, il quale disciplina i casi di momentanea irreperibilità del destinatario e delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha cristallizzato il seguente principio: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della Legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale ( c.d. CAD) , non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cassazione Civile Sezioni
Unite sentenza n. 10012 del 15-04-2021)
Sempre in punto di notifica cartella, la Cassazione ha definitivamente precisato che ''Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (...), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale;
Cass. sez. trib. n. 11713 del 2011; Cass. sez. trib. n.
11137 del 2006)'' (Cass. Civ., Ord. 6806/2024).
La soget, si è limitata a produrre la sola busta esterna del plico postale con la dicitura “Nominativo_2
”.
3) SULLA ILLEGITTIMA NOTIFICA DELL'INGIUNZIONE N. 393847/2023 – NULLITA' DELLA NOTIFICA
VIOLAZIONE DELL'ART. 140 CPC - INEFFICACIA AI FINI INTERRUTTIVI
Parimenti, la GE ha prodotto una ulteriore e presunta notifica che si riferirebbe ad una ingiunzione n.
393847/2023 e che sarebbe stata effettuata agli eredi decuius nell'ultimo suo domicilio.
Anche in questo caso tale notifica risulti assolutamente illegittima poiché trattandosi di atto diretto a soggetto defunto da oltre un anno, la GE avrebbe dovuto procedere a rituale notifica a tutti gli eredi personalmente e singolarmente, e solo in caso di irreperibilità, procedere se del caso ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (COME
NEL CASO DI SPECIE) o dell'art. 143 cpc nel caso di irreperibilità assoluta.
Una volta riscontrato che il destinatario era deceduto, ed in assenza di effettiva ricezione del plico, il concessionario avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 140 cpc e art. 60 DPR n. 600/73.
Non avendo reperito il contribuente, il quale era deceduto, il messo non ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c,
La soget, si è limitata in questo caso a produrre una mera pec con la quale la stessa concessionaria richiedeva al Comune di Marina di SA NI che venisse effettuato il deposito presso la casa comunale.
Aldilà del fatto che tale comunicazione (con la quale si chiedeva all'Ente di effettuare il deposito)
3) IN ORDINE ALLA DECADENZA DEL POTERE DI RISCOSSIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1
COMMA 163 DELLA LEGGE DEL 27 DICEMBRE 2006, N. 296. L'ART. 163. DISPONE: “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.
Nel caso in esame, in assenza di rituale notifica dell'accertamento per come si è detto al punto 2. e di atti interruttivi (punto 3.) alla ricezione della successiva ingiunzione di pagamento, oggi opposta, è decorso il termine triennale previsto dalla prefata norma.
4) PRESCRIZIONE MATURATA ALLA RICEZIONE DELL'ATTO OPPOSTO E SULLA PRESUNTA
SOSPENSIONE CAUSA OV
La prescrizione quinquennale dei crediti è maturata (IN ASSENZA DI ATTI INTERRUTTIVI PER COME
ESPOSTO NEI PUNTI PRECEDENTI) alla ricezione dell'atto opposto (25.10.2025) sono trascorsi circa 12
ANNI, decorsi dall'anno del tributo (tares 2013).
Si precisa come a nulla rileva il richiamo della RESISTENTE alla presunta sospensione della prescrizione causa OV, atteso che la norma richiamata si riferisce esclusivamente ai carichi affidati durante il periodo di sospensione stessa (marzo 2020 – agosto 2021).
***
In relazione alla memoria di parte ricorrente il Comune di Marina di SA replicava che:
con riferimento alla pretesa carenza di potere della SO.G.E.T. per intervenuta scadenza dell'affidamento dell'incarico si evidenzia che, l'esattore, con nota dell'11/4/2017 veniva autorizzato dal Comune di Marina di SA NI, a curare e completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione, come quella oggetto della vicenda che ci occupa.
La legittimazione di SO.G.E.T. all'esercizio dell'attività di riscossione per conto del Comune di Marina di
SA NI trova fondamento nel contratto originario per l'affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione dei tributi stipulato con l'ente comunale in data 27/2/2013, in virtù del quale, all'art. 3 comma 6 dell'Allegato al contratto medesimo, era stato pattuito espressamente che “Il
Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato a curare e a completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”, clausola attivata sulla scorta dell'art. 3 del
Verbale Consegna lavori dell'11/4/2017 Prot. n. 6030 citato (“La OG SPA prosegue pertanto le attività di riscossione per le pratiche ancora aperte e per le partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”).
A simili conclusioni perveniva anche la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria la quale, pronunciatasi più volte sulla questione, ha riconosciuto la legittimazione della società resistente a proseguire l'attività di riscossione per l'ente comunale affidatario, sulla scorta di quanto stabilito dal predetto Verbale di (sentenze n. 2738/2023 del 23/5/2023, n. 2739/2023 del 23/5/2023, n. 3274/2023 del 19/6/2023 e, da ultimo, la n.
5433/2025 del 21/7/2025 e la n. 8799/2025 del 31/12/2025).
Ne discende che la SO.G.E.T. ha esercitato l'attività di riscossione in ottemperanza al contratto sottoscritto con l'ente comunale e a quanto pattuito nel successivo Verbale di Consegna lavori del 11/4/2017.
Aggiungeva che per giurisprudenza pacifica il contribuente è terzo rispetto al rapporto contrattuale in essere tra Comune e Concessionario e non potrebbe aver alcun interesse concreto ed astratto a sindacare le convenzioni in essere che restano fatto giuridico estraneo alla sfera di giudizio del contribuente nè incidono sulla pretesa creditoria dell'ente accertatore (sentenza n. 2011/2023 del 7/6/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno).
Da ultimo evidenziava che l'ipotesi del Concessionario che agisce in forza di convenzione scaduta è ben regolata dal D.M. 22/3/1999, il quale in nessun caso prevede la nullità degli atti impositivi.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In relazione alla asserita carenza del potere di riscossione, dopo il 2017, in capo alla OG si aderisce alla giurisprudenza di questa Corte(sentenze n. 2738/2023 del 23/5/2023, n. 2739/2023 del 23/5/2023, n.
3274/2023 del 19/6/2023 e, da ultimo, la n. 8799/2025 del 31/12/2025) secondo cui lo stesso è stato esplicitamente confermato con nota dell'11/4/2017 del Comune di Marina di SA NI che ha incaricato la società, a curare e completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione. Peraltro tale prosecuzione dell'incarico di SO.G.E.T. trova fondamento nel contratto originario per l'affidamento in concessione della gestione, accertamento e riscossione dei tributi stipulato con l'ente comunale in data 27/2/2013, in virtù del quale, all'art. 3 comma 6 dell'Allegato al contratto medesimo, era stato pattuito espressamente che “Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato a curare e a completare le attività previste per le pratiche ancora aperte oltre che a provvedere alla gestione e alla riscossione delle partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”, clausola attivata sulla scorta dell'art. 3 del Verbale Consegna lavori dell'11/4/2017 Prot.
n. 6030 citato(“La OG SPA prosegue pertanto le attività di riscossione per le pratiche ancora aperte e per le partite ancora in essere residuate dalla gestione dei carichi oggetto dell'aggiudicazione”
Le numerose sentenze di questa Corte che si condividono (a differenza di quelle citate da parte ricorrente che peraltro trovavano il fondamento in una lacuna probatoria da parte del resistente che in questa sede non sussiste) e a cui si rimanda, non fanno che confermare la legittimità dell'operare di OG.
OG non ha, tuttavia, documentato la regolarità delle notifiche effettuate agli eredi nel domicilio del de cuius.
La notifica effettuata a tutti gli eredi di Nominativo_1 dell'accertamento n. 406041180000671002 notificato per compiuta giacenza è infatti priva della documentazione dell'invio della Raccomandata informativa CAD
e dunque è invalida per come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha sancito che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della Legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale ( c.d. CAD) , non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cassazione Civile Sezioni
Unite sentenza n. 10012 del 15-04-2021)
Il principio è stato ribadito sancendo che ''Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.
p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (...), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale;
Cass. sez. trib. n. 11713 del 2011; Cass. sez. trib. n. 11137 del 2006)'' (Cass. Civ., Ord. 6806/2024).
Come correttamente affermato dal ricorrente la OG, si è limitata a produrre la sola busta esterna del plico postale con la dicitura “Nominativo_2”. Parimenti non regolare appare la notifica dell'ingiunzione n. 393847/2023 effettuata agli eredi decuius nell'ultimo suo domicilio, sebbene fosse trascorso oltre un anno dal decesso con la conseguenza che la
GE avrebbe dovuto procedere a rituale notifica a tutti gli eredi personalmente e singolarmente, e solo in caso di irreperibilità, procedere se del caso ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o dell'art. 143 cpc nel caso di irreperibilità assoluta.
L'irregolarità della notifica dell'ingiunzione consente, pertanto di sollevare le doglianze anche nei confronti dle previo atto di accertamento inviato agli eredi e di cui sopra si sono già evidenziate le criticità notificatorie.
Attesa la peculiarità delle questioni trattate e anche la valutazione giurisdizionale non sempre univoca, le spese possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.