Sentenza 13 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2004, n. 7027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7027 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0702 7/ 04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 7328/02 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron.13467 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 12/02/04 Dott. Aldo DE MATTEIS- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - gia FERROVIE DELLO STATO SOCEITA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso 10 studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AR LO;
intimato 2004 avverso la sentenza n. 8400/01 del Tribunale di ROMA, 909 -1- depositata il 01/03/01 R.G. N. 5897/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica .... --- del 12/02/04 dal Consigliere Dott. Aldo DE udienza MATTEIS;
: udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri motivi. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Roma, con sentenza 6 febbraio 1993 n. 2376, ha condannato le Ferrovie dello Stato a pagare al sig. ID LO, dipendente inquadrato nel profilo professionale di Manovratore di 4a Categoria, la somma di £.
1.146.334 a titolo di differenza sui compensi percepiti dal 1987 al 1991 in occasione del lavoro svolto nei giorni destinati al riposo settimanale di turno, non goduti, detto riposo, oltre ovvero in quelli compensativi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali. Il Tribunale ancoradi Roma, per quel che interessa in questa sede, con sentenza 21 aprile 2000/1 marzo 2001 n. 8400 ha rigettato l'appello delle Ferrovie dello Stato. Il giudice d'appello, premesso che la società appellante ammette che il lavoro prestato durante il periodo di riposo settimanale di turno deve essere remunerato con il compenso per il lavoro straordinario festivo, ha affermato che la controversia è limitata esclusivamente all'accertamento della riferibilità delle ore lavorative svolte - di cui il lavoratore ha chiesto il compenso come straordinario festivo al riposo settimanale di turno ° al riposo compensativo in senso stretto. Ciò posto, ha ritenuto che il ricorrente ha provato lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni destinati al riposo di turno, senza degli stessi, recupero con la produzione delle buste paga, dove il codice 137 non si riferisce genericamente a tutte le prestazioni rese, bensì solo allo straordinario straordinarie per riposi di turno, senza recupero degli stessi. Argomenta che la busta paga contiene altri codici d'identificazione dei vari tipi di straordinario (in particolare, il codice "015" per lo straordinario feriale), e che la società appellante non ha offerto differenti indicazioni dalle specificazioni delle voci di stipendio. è compensativo", Aggiungeva che il termine "riposo Affey collegato al secondo giorno di riposo tradizionalmente settimanale di turno. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L' intimato, pur ritualmente citato, non si è costituito. Motivi della decisione Con i due primi motivi la società ricorrente, deducendo nullità della sentenza, omessa pronuncia circa la natura delle giornate di riposo;
violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2109 cod. civ., 2 della legge n. 260/1949, del d.p.r. n. 1372/1971, 1362 e segg. cod. civ. 3 c.p.c.); omessa,(art. 360 n. insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della 4 dalle parti rilevabile ° di controversia prospettato censura la sentenza5 c.p.c.), ufficio 360(art. n. impugnata per avere erroneamente ritenuto pacifico in causa il regime giuridico dei riposi, e per non avere distinto le varie specie di riposo esistenti presso le Ferrovie dello Stato. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati, per quanto di ragione. E' ormai acquisito, in quanto risulta da precedenti conformi giudizi, sicché in tale ambito si può ritenere "rotativo" presso le Ferrovie notorio, che il turno Azey che, per consiste in organizzazione un del lavoro esigenze di servizio, distribuisce la durata settimanale del lavoro ordinario, pari a 36 ore, in cinque giornate lavorative e aggiunge, per ogni unagiornata, ulteriore prestazione, rispetto a quella di 7 ore e 12 tale da portare l'orario di lavoro minuti (= 36 ore : 5), giornaliero a 8 ore. Da ciò nasce, per i lavoratori del turno "rotativo", il tipi di riposo, di natura diversa, e diritto a tre precisamente: 1) un giorno di "riposo settimanale di turno", il solo espressamente equiparato ai giorni festivi anche ai fini retributivi;
2) il "riposo compensativo" dello svolgimento del turno su cinque giorni lavorativi giornata settimanale diconsistente in una ulteriore 5 "libertà dal turno" la(secondo definizione datane dalla circolare amministrativa del 22.8.1987) giustificata dalla necessità di integrare il minor riposo giornaliero goduto nei cinque lavorativigiorni rispetto ai;
per giorni la settimana;
dipendenti che lavorano sei 3) il "riposo compensativo" in senso stretto 0 "di recupero", destinato a compensare le prestazioni di lavoro aggiuntive rese nei cinque giorni del turno rispetto a quelle normali derivanti dall'orario normale di lavoro di 36 ore per settimana. Infatti dalla differenza tra la durata della prestazione Agey effettivamente resa nella giornata lavorativa di otto ore per effetto della e quella dovuta nella stessa giornata da 40 36a ore riduzione dell'orario settimanale scaturisce periodicamente (per sommatoria delle differenze ore ore e 12 minuti) il diritto dei tra 8 e 7 turnisti a una giornata di riposo compensativo. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che solo il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale di turno dà diritto alla retribuzione maggiorata con lo straordinario festivo (Cass. 2 dicembre 1998 n. 12224; Cass. 9 maggio 2000 n. 5842; Cass. 27 novembre 2002 n. 16797; Cass. 23 maggio 2003 n. 8231). 6 Erra dunque la sentenza impugnata laddove ricomprende nel periodo di riposo settimanale il secondo giorno, il quale non costituisce, per quanto detto sopra, riposo settimanale di turno, bensì riposo compensativo per la riduzione della che a cinque giorni, non dà settimana lavorativa da sei diritto allo straordinario festivo. L'accoglimento dei primi due motivi assorbe il terzo motivo, con cui la società ricorrente, deducendo violazione 414 n. 4 c.p.c., 2697 e falsa applicazione degli artt. e contraddittoria cod. civ.; omessa, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, Agen nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la interpretazione del codice la distribuzione 137 esentenza impugnata operata dalla dell'onere della prova. Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 novembre c.p.c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, rigettando la domanda. Infatti essa, per come globalmente formulata con riferimento a due giorni per turno, non consente di accertare se la ricorrente sia stata inadempiente al pagamento di quanto essa stessa riconosce dovuto per il giorno di riposo settimanale di turno. 7 Spese compensate per l'intero giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Spese compensate per l'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 12 febbraio 2004. brylichen Quali Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldo De Martin IL CANCELLAER Depositato in Cancelleria 13 APR. 2004 oggi, CANCE CANCELLIERE Lav\fs riposi a recupero-cod 137 RG 7328/2002 8