TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1793/2024
Udienza del 08/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1793/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Pirrottina
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: LPU (lavoratori di pubblica utilità) – diritto all'accreditamento dei contributi figurativi.
Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 1793/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/07/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' affinché venga accertato il suo diritto CP_1 all'accreditamento dei contributi figurativi (ai sensi dell'art. 8, comma 19, del D. Lgs. n. 468/1997), per il periodo di impiego in Lavori di Pubblica
Utilità (LPU) presso il Comune di Catanzaro compreso tra il 23/11/1998 e il
30/09/2009.
2. Si è tempestivamente costituito l' che ha concluso chiedendo che CP_1 il Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile il ricorso e, comunque, rigettarlo per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto fatto valere e dell'azione proposta e/o per intervenuta decadenza;
- sempre in via preliminare, dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
- nel merito, rigettare il ricorso in quanto destituito di ogni fondamento e non provato e, comunque, per intervenuta prescrizione;
- in via del tutto subordinata e salvo gravame, limitare comunque il diritto all'accredito della contribuzione figurativa ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e non già anche della misura.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato dovendo, per contro, essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
4. La Suprema Corte ha, infatti, statuito che le differenze terminologiche derivanti dalla molteplice varietà dei contributi previdenziali (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici)
«non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per
Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 1793/2024
natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dall'articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335 del 1995, tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per
i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa» (Cass. n. 28605/2018; conf.: Cass. ord. n. 14067/2021).
4.1. Anche la Corte d'Appello di Catanzaro ha fatto applicazione di tali principi proprio con riferimento ai Lavoratori di Pubblica Utilità (si vedano la sentenza del 12/02/2021 n. 98 e la sentenza del 18/11/2021, prodotte dall' resistente). CP_1
5. Orbene, dalla documentazione allegata al ricorso si evince che la prima richiesta di accreditamento di ufficio della contribuzione figurativa risale al
04/09/2023 (doc. n. 3 allegato al ricorso), sicché alla predetta data il diritto alla contribuzione figurativa più recente (risalente all'anno 2009) si era ampiamente prescritto da diversi anni.
6. La ricorrente deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite, essendovi in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in data 8 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 3 di 3
Udienza del 08/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1793/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Pirrottina
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: LPU (lavoratori di pubblica utilità) – diritto all'accreditamento dei contributi figurativi.
Pagina 1 di 3 R.G. LAV. N. 1793/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04/07/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' affinché venga accertato il suo diritto CP_1 all'accreditamento dei contributi figurativi (ai sensi dell'art. 8, comma 19, del D. Lgs. n. 468/1997), per il periodo di impiego in Lavori di Pubblica
Utilità (LPU) presso il Comune di Catanzaro compreso tra il 23/11/1998 e il
30/09/2009.
2. Si è tempestivamente costituito l' che ha concluso chiedendo che CP_1 il Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile il ricorso e, comunque, rigettarlo per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto fatto valere e dell'azione proposta e/o per intervenuta decadenza;
- sempre in via preliminare, dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
- nel merito, rigettare il ricorso in quanto destituito di ogni fondamento e non provato e, comunque, per intervenuta prescrizione;
- in via del tutto subordinata e salvo gravame, limitare comunque il diritto all'accredito della contribuzione figurativa ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e non già anche della misura.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato dovendo, per contro, essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' . CP_1
4. La Suprema Corte ha, infatti, statuito che le differenze terminologiche derivanti dalla molteplice varietà dei contributi previdenziali (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici)
«non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per
Pagina 2 di 3 R.G. LAV. N. 1793/2024
natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dall'articolo 3, comma 9, lettera b) della legge n. 335 del 1995, tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva, come nella specie, anche degli oneri economici relativi alla permanenza in mobilità per
i periodi eccedenti la mobilità ordinaria, sopportati dall'ente previdenziale sia per erogare al lavoratore la prestazione economica sia per accreditare la relativa contribuzione figurativa» (Cass. n. 28605/2018; conf.: Cass. ord. n. 14067/2021).
4.1. Anche la Corte d'Appello di Catanzaro ha fatto applicazione di tali principi proprio con riferimento ai Lavoratori di Pubblica Utilità (si vedano la sentenza del 12/02/2021 n. 98 e la sentenza del 18/11/2021, prodotte dall' resistente). CP_1
5. Orbene, dalla documentazione allegata al ricorso si evince che la prima richiesta di accreditamento di ufficio della contribuzione figurativa risale al
04/09/2023 (doc. n. 3 allegato al ricorso), sicché alla predetta data il diritto alla contribuzione figurativa più recente (risalente all'anno 2009) si era ampiamente prescritto da diversi anni.
6. La ricorrente deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite, essendovi in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in data 8 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 3 di 3