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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6197 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2474 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 27/10/2025 e vertente TRA
(CF. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato SICARI GIORGIO PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 non costituito PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5240/2024 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVI, pubblicata in data 22/03/2024 in materia di diritto societario – procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto appello, nei Parte_1 confronti di , contro la sentenza Controparte_1
n.5240/2024, resa tra le parti dal tribunale di Roma in data 22.03.2024.
§ 2. — L'appellato non si è costituito. Controparte_1
L'appello è stato posto in decisione il 27/10/2025, senza assegnazione di termini. § 3. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparso mediante deposito di note alla prima udienza del 20 ottobre 2025, disposta in modalità cartolare (con provvedimento comunicato il 24 luglio 2025), né è comparso a quella di rinvio ex art. 348 c.p.c. del 27 ottobre 2025, fissata in presenza alle ore 12:00, regolarmente comunicata in data 20 ottobre 2025. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 II comma c.p.c., secondo cui “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 4. — Nulla per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — nulla per le spese.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 27/10/2025. Il Presidente estensore
(CF. ), con Parte_1 C.F._1
l'avvocato SICARI GIORGIO PARTE APPELLANTE E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 non costituito PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 5240/2024 emessa dal Tribunale di Roma, sez. XVI, pubblicata in data 22/03/2024 in materia di diritto societario – procedimenti ante d.l.vo n. 5/2003. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto appello, nei Parte_1 confronti di , contro la sentenza Controparte_1
n.5240/2024, resa tra le parti dal tribunale di Roma in data 22.03.2024.
§ 2. — L'appellato non si è costituito. Controparte_1
L'appello è stato posto in decisione il 27/10/2025, senza assegnazione di termini. § 3. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparso mediante deposito di note alla prima udienza del 20 ottobre 2025, disposta in modalità cartolare (con provvedimento comunicato il 24 luglio 2025), né è comparso a quella di rinvio ex art. 348 c.p.c. del 27 ottobre 2025, fissata in presenza alle ore 12:00, regolarmente comunicata in data 20 ottobre 2025. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 II comma c.p.c., secondo cui “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 4. — Nulla per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — nulla per le spese.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 27/10/2025. Il Presidente estensore