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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/06/2025, n. 5607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5607 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05607/2025REG.PROV.COLL.
N. 02615/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2615 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS- in proprio e quali eredi della signora -OMISSIS- rappresentati e difesi, in via disgiunta, dagli avvocati Raffaele Marciano, Vincenzo Ferrigno e Anna Palazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione II, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il consigliere Carmelina Addesso e uditi per le parti l’avvocato Raffaele Marciano, in proprio e per delega degli avvocati Vincenzo Ferrigno e Anna Palazzi, e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del T.a.r. per la Campania, sezione VII, n.-OMISSIS- e del Consiglio di Stato, sez. II, n. -OMISSIS-.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) con sentenza n.-OMISSIS- il T.a.r. per la Campania:
a1) ha riconosciuto la responsabilità dell’amministrazione per il decesso del 2° Capo MM -OMISSIS- a causa del -OMISSIS- derivante dall’esposizione ad amianto durante il servizio prestato come meccanico sulle navi della marina militare tra il 1948 e il 1957;
a2) ha, conseguentemente, accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli odierni ricorrenti, sia iure hereditatis che iure proprio ;
a3) ha, quindi, liquidato l’importo complessivo di euro 487.200,00 a titolo di danno iure hereditatis e l’importo complessivo di euro 800.000,00 (precisamente, euro 220.000,00 in favore di -OMISSIS- euro 200.000,00 ciascuno in favore di -OMISSIS-ed euro 180.000,00 in favore -OMISSIS-) a titolo di danno iure proprio , oltre ad interessi legali; a4) ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite e di quelle di verificazione;
b) a seguito dell’appello del Ministero della difesa, con sentenza n. -OMISSIS- questa sezione:
b1) ha respinto il primo motivo di appello relativo al difetto di responsabilità dell’amministrazione; b2) ha accolto il secondo motivo di appello con cui il Ministero ha chiesto l’applicazione della compensatio lucri cum damno tra quanto riconosciuto dal T.a.r. a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis (euro 487.200,00) e quanto già corrisposto agli appellati a titolo di indennizzo per la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e per l’equiparazione del de cuius alle vittime del dovere;
b3) ha disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
c) con tre decreti liquidazione emessi nel corso del 2012 (ossia nelle more del giudizio di primo grado instaurato nel 2010), l’amministrazione ha riconosciuto:
c1) l’assegno vitalizio non reversibile, pari ad euro 258,33 mensili e lo speciale assegno vitalizio non reversibile pari ad euro 1.033,00 mensili, entrambi a decorrere dal 2 maggio 2010, data del decesso e soggetti annualmente alla perequazione automatica ai sensi dell’art. 11, d.lgs. n. 503/1992 (decreto n. 122 del 7 giugno 2012). Tali somme state riconosciute direttamente a favore di ciascuno degli eredi ai sensi dell’art. 2, l. n. 407/1998 e dell’art. 5, l. n. 206/2004;
c2) la speciale elargizione per un importo complessivo di euro 221.680,12 (decreto n. 267 del 14 novembre 2012), corrisposta iure hereditatis nella quota pro-capite pari ad euro 55.420,03 ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. n. 302/1990;
b3) l’equo indennizzo nella misura complessiva di euro 18.227,68 (decreto n. 2507 del 30 ottobre 2012), riconosciuto, come precisato nel decreto, senza procedere alla decurtazione del 50% prevista dall’art. 50 d.P.R. 686/1957 in quanto gli eredi hanno titolo all’equo indennizzo “ iure successionis ” e alla pensione privilegiata ordinaria “ iure proprio ”.
3. Con un unico ricorso per ottemperanza- sottoscritto disgiuntamente, in forza di distinte procure, da tre difensori antistatari, uno per ogni ricorrente-notificato in data 20 marzo 2024 e depositato in data 28 marzo 2024, gli eredi -OMISSIS- lamentano la mancata ottemperanza da parte del Ministero al giudicato formatosi sulle sopra indicate sentenze del T.a.r. e del Consiglio di Stato, in quanto vanterebbero ancora: i) un credito iure hereditatis pari ad euro 191.381,88, oltre ad interessi successivi al 31 maggio 2022; ii) un credito iure proprio pari a complessivi euro 974.967,41, oltre ad interessi sino al soddisfo (di cui euro 268.115,99, quale quota della madre -OMISSIS-, nelle more deceduta, da dividere tra i ricorrenti; euro 243.741,87 ciascuno in favore di --OMISSIS-e -OMISSIS- ed euro 219.367,68 in favore -OMISSIS-).
4. In data 12 settembre 2024 si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
5. Con ordinanza istruttoria n. 7767 del 25 settembre 2024 questa sezione ha ordinato al Ministero della difesa di produrre una dettagliata relazione in ordine all’attuale stato dell’ottemperanza al giudicato e alle somme già liquidate ai ricorrenti distinte sulla base dei vari titoli.
6. In data 25 novembre 2024 è stata depositata un’articolata relazione dell’Ispettorato generale della sanità militare da cui risulta che, in esecuzione dei decreti nn. 122, 267 e 2507 del 2012, è già stato corrisposto - dal 2012 e fino alla data della relazione istruttoria- ai ricorrenti, sia iure proprio che iure hereditatis , l’importo complessivo di euro 1.193.156,53 e precisamente: euro 176.781,25 a favore di -OMISSIS- ed euro 338.791,76 a favore di ciascuno degli altri eredi. Questi ultimi, inoltre, continuano a percepire, a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio rivalutati, un importo mensile di euro 1.881,89 ciascuno.
7. Non risulta, per altro verso, essere stato richiesto dai ricorrenti il contributo unificato in ottemperanza alla sentenza n. 3476/2022 che ha accolto l’appello del Ministero e disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. In ogni caso giova sin da ora precisare che mentre per il primo grado di giudizio la soccombenza sostanziale è del Ministero della difesa, per il secondo grado di giudizio la soccombenza è dei germani -OMISSIS-.
8. Con memoria del 4 aprile 2025 i ricorrenti hanno puntualizzato di “aver riscontrato”, in data 6 marzo 2025, la nota dell’Ispettorato generale della sanità militare datata 10 febbraio 2025 con cui sono state dettagliate le somme già incassate, pari ad euro 346.364,57 per ciascuno. Nella citata risposta hanno riconosciuto che nulla è più ad essi dovuto a titolo iure hereditatis , ma che sono ancora creditori delle seguenti somme iure proprio : euro 458.810,03 in favore di -OMISSIS-, euro 354.391,19 in favore di --OMISSIS-ed euro 326.353,93 in favore -OMISSIS-, oltre alla quota della madre deceduta -OMISSIS- pari ad euro 314.087,39.
9. Hanno, infine, prodotto un prospetto di “ calcolo delle quote iure proprio (aggiornamento alla data del 28 febbraio 2025 con indice Istat F.O.I.) ”.
10. Alla camera di consiglio del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è fondato e deve essere accolto ai sensi e nei limiti di seguito esposti.
12. Il giudicato formatosi sulle sentenze del T.a.r. e del Consiglio di Stato (cfr. retro § 2, lett. a) e b), ha disposto: i) la condanna dell’amministrazione al risarcimento di euro 487.200,00 a titolo di danno iure hereditatis e di euro 800.000,00 (precisamente, euro 220.000,00 in favore di -OMISSIS- euro 200.000,00 ciascuno in favore di -OMISSIS-ed euro 180.000,00 in favore -OMISSIS-) a titolo di danno iure proprio , oltre ad interessi legali; ii) il defalco dalla somma liquidata iure hereditatis (pari ad euro 487.200,00) delle somme riconosciute a titolo indennitario.
13. Né in primo grado né in grado di appello l’amministrazione ha prodotto il calcolo delle somme già riconosciute e versate con i decreti del 2012 e volte a ristorare, a titolo di indennizzo, il medesimo pregiudizio di cui gli eredi hanno chiesto in giudizio il risarcimento anche iure proprio .
14. Per effetto del giudicato, gli eredi -OMISSIS- vantano, conseguentemente, un credito risarcitorio iure proprio nei confronti dell’amministrazione pari a complessivi euro 800.000,00 e precisamente: i) euro 220.000,00 (duocentoventimila/00) in favore della deceduta madre -OMISSIS- da ripartirsi pro quota tra i figli superstiti; ii) euro 200.000,00 (duecentomila/00) ciascuno in favore di -OMISSIS- e --OMISSIS-; iii) euro 180.00,00 (centottantamila/00) in favore -OMISSIS-.
15. Su tali somme sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati secondo le modalità indicate al § 19.6 della sentenza del T.a.r. ossia mediante: i) la devalutazione delle somme alla data del decesso del signor -OMISSIS- (2 maggio 2010); ii) la successiva rivalutazione di anno in anno fino al giudicato (costituito dalla sentenza del T.a.r. del 2016 in quanto capo non appellato).
16. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti (prospetto di calcolo depositato in data 4 aprile 2025), il giudicato ha disposto espressamente la devalutazione e rivalutazione ai soli fini “ del calcolo degli interessi ” al tasso legale, mentre le quote risarcitorie liquidate iure proprio sono già “ rivalutate all’attualità ” e, quindi, di ammontare definitivamente determinato in sentenza (§ 19.6 e § 20 della motivazione e dispositivo della pronuncia del T.a.r. per la Campania del 2016) - in parte qua si ribadisce passata in giudicato sebbene fosse perfettamente conosciuta dall’Amministrazione della difesa, sin dalla 2012, la posizione creditoria effettiva dei germani -OMISSIS- - senza ulteriore rivalutazione.
17. Né, d’altra parte, i ricorrenti hanno proposto azione di condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
18. Resta fermo il recupero, da parte dell’amministrazione e nei confronti dei ricorrenti, delle somme da essi percepite e percipiende a titolo indennitario per effetto dei decreti del 2012 (e degli ulteriori benefici comunque riconosciuti), fino a concorrenza con quanto l’amministrazione è tenuta a pagare a titolo risarcitorio, sia iure hereditatis che iure proprio , in esecuzione del giudicato.
19. La natura sostanzialmente unitaria del rapporto obbligatorio che lega l’amministrazione ai beneficiari/danneggiati determina, infatti, il difetto sopravvenuto della causa dell’attribuzione patrimoniale indennitaria –sia essa erogata o da erogare- nella misura in cui è volta a compensare il medesimo pregiudizio ormai rimosso con il rimedio risarcitorio.
20. Sussistono giustificati motivi, stante la novità della questione trattata, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
21. Il collegio dispone, infine, la trasmissione della presente sentenza alla competente procura regionale per il Lazio della Corte dei conti in relazione ad eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa emergenti dai fatti di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Dispone la trasmissione, a cura della segreteria, della presente sentenza alla competente procura regionale per il Lazio presso la Corte dei conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.