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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 6770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6770 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazioen scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 16723 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.CERVONE IVANA presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti PEPE DANILO elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli, Sezione
Lavoro, assumendo di aver prestato la propria attività lavorativa, con inquadramento quale impiegato, livello 1 del CCNL Commercio e Servizi con mansioni di coordinatore dei vari punti vendita
“Perdormire” presenti in Campania a far data dal 10.09.2015.
In particolare, parte ricorrente afferma che in data 18.01.2024 la società ha inoltrato allo stesso una comunicazione ricevuta in data 22.01.2024 con la quale gli veniva contestato che in data
18.01.2024, durante una riunione periodica per definire le strategie di marketing, aggrediva verbalmente con fare minaccioso l'Amministratore ed un Socio di maggioranza della società, sospendendolo, pertanto, in via cautelativa.
Il sig. impugnava il successivo licenziamento in data 21.02.2024. Pt_1
il ricorrente rassegnava le seguenti,
“A) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, e/o l'inefficacia e/o ritorsività del licenziamento intimato con lettera datata 05/02/2024 per i motivi tutti esposti nel presente ricorso e per l'effetto:
a) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, in base alle disposizioni dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/70, nonché art 3, comma 2 del decreto legislativo n. 23/2015 e s.m.i., alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore del Medesimo di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ( € 5.499,20) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita - ovvero quella ritenuta di giustizia - comprensiva delle indennità spettanti e dei ratei maturati, oltre gli interessi e rivalutazione, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra, nonché gli ulteriori danni nella misura che si riterrà di giustizia, anche secondo equità; versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) in via gradata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, comma 1 e 2, della legge n. 300/70 e successive modifiche ed integrazioni ovvero, secondo le previsioni di cui all'art 2 comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 23 del 2015 condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto, oltre al risarcimento del danno subito dal ricorrente, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata in favore del all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento Pt_2 di fine rapporto (€ 5.499,20 ) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre condanna, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
c) in subordine, condannare la società convenuta, in applicazione dell'art. 18, comma 5 l. n. 300/1970, nonché ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 e s.m.i al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 5.499,20 ) per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
d) In ogni caso si chiede l'applicazione delle opportune tutele accertate in favore del ricorrente, con condanna della società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno, nella misura massima, come per legge, secondo la valutazione operata dall'On. Giudicante;
e) ordinare alla società convenuta la produzione delle buste paga delle ultime buste paga del ricorrente ovvero gennaio e febbraio 2024 e riepilogativa del TFR;
f) emettere ogni provvedimento ritenuto di giustizia;
g) con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA c.p.a e spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.”
Si costituiva la società resistente che con complesse argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Venivano escussi i testi e all'esito di udienza cartolare veniva depositata la sentenza .
Il ricorso non può essere accolto Con comunicazione datata 18/01/2024 e ricevuta in data 22/01/2024, il ricorrente veniva contestato, nello specifico gli veniva addebitato quanto di seguito “ Le contestiamo quanto accaduto in data
18/01/2024, quando alle ore 12,00 circa, a seguito di riunione periodica dettata per definire le strategie di marketing, aggrediva verbalmente con fare minaccioso l'Amministratore ed un Socio di maggioranza della scrivente . Tutto ciò premesso, preso atto del suo comportamento che si rileva pregiudizievole per il proseguimento nel rapporto di lavoro minando, sia la fiducia che il rispetto elementi fondanti dello stesso”.
Pertanto il ricorrente, contestualmente, veniva sospeso in via cautelativa.
Con racc. a r datata 05/02/2024 la società convenuta, intimava al ricorrente il licenziamento per giusta causa, richiamando la suddetta lettera di contestazione disciplinare. Il ricorrente impugnava il predetto licenziamento con racc. a r. del 21/02/2024.
Quanto all'eccezione di genericità la stessa va disattesa
Secondo il principio di specificità della contestazione disciplinare, essa deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.
Il requisito in esame è, dunque, integrato dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge, ossia consentire al lavoratore una puntuale difesa e a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente (Cass. 2021/2015; Cass. 29235/2017; Cass. 6889/2018).
Il requisito di specificità, infatti, non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né deve rimanere imbrigliato all'interno di schemi rigidi e prestabiliti: esso si modella in relazione al principio di correttezza che informa il rapporto di lavoro ed
è finalizzato alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. 5057/2016).
Più volte la Corte di Cassazione ha evidenziato che anche se la contestazione non è analitica, è legittima se contiene i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale addebitato
Nella specie “ Le contestiamo quanto accaduto in data 18/01/2024, quando alle ore 12,00 circa, a seguito di riunione periodica dettata per definire le strategie di marketing, aggrediva verbalmente con fare minaccioso
l'Amministratore ed un Socio di maggioranza della scrivente “ appare contestazione che contiene dati e aspetti essenziali del fatto circostanziati con data ora e luogo .
La condotta oggetto della contestazione seppure non analitica è comunque specifica ed è condotta tenuta daòl ricorrente che contesta un fatto dallo stesso commesso
Il ricorrente in sede di libero interrogatorio ha cercato di far pensare di essere stato licenziato per un ritardo nella pubblicazione di volantini pubblicitari .
Eppure la contestazione è chiara Dichiara infatti io sono stato licenziato perché mi è stato contestato dal sig un errore in attività di Pt_3 marketing mi ha contestato un ritardo nell'attività di volantini da me svolta e gestita nonostante io 2 giorni prima di questa contestazione avessi mandato una mail per giustificare quello che mi stava contestando per non aver letto una mia mail.
Lo stesso ha poi riferito circostanze che non hanno trovato alcuna conferma nell'istruttoria svolta
In particolare invece è emerso dall'escussione dei testi che nella riunione in questione fu contestato al ricorrente un ritardo nella pianificazioen pubblicitaria che era stata ritardata di qualche giorno, 10 giorni, rispetto alle consegne
Si trattava di un progetto di distribuzione di volantini pubblicitari
Quindi ciò che fu contestato al ricorrente nella riunione fu di aver ritardato questa attività
Il ricorrente prese a ribaltare, per quanto emerso dall'istruttoria , la responsabilità dell'accaduto sul socio il quale per meglio specificare ciò che veniva contestato al proferì queste Pt_3 Pt_1 parole “ forse non ci siamo capiti “
Lo stesso viene riferito dai testi escussi
Emerge inoltre dall'istruttoria che di tutta risposta il ricorrente , come riferito da tutti i testi escussi , alzò i toni e con fare aggressivo e altresì offensivo , accorciando anche le distanze fisiche , con fare minaccioso proferì queste parole “ qua uno scemo ci sta , sei tu non io “
Lui si avvicinò con fare aggressivo cercando contatto fisico e cercarono di allontanarlo
Il sig riferisce CP_2
Non gli ho contestato nulla prima, ho atteso la riunione. Quando si è aperta la riunione gli ho chiesto:” Hai chiamato ”. E' un dipendente dell'ufficio marketing. Il venerdì quando mi sono accorto dell'errore della Controparte_3 calendarizzazione dei volantini ho chiamato l'ufficio marketing. Poi ho chiamato il venerdì stesso il dicendogli di Pt_1 questo errore di cui aveva riferito l'ufficio marketing.
Al telefono lui non disse nulla mentre nella riunione , quando gli chiesi di dell'ufficio marketing il CP_3 ricorrente mi disse: “Già l'hai chiamato tu, chiamalo ancora tu”. E disse, quando gli chiesi perché :” Veditela tu qua o' scem si tu e non sono io”, io aggiunsi:” Forse non ci siamo capiti e lui disse “Qua lo scemo sei tu e non sono io”…
Qualche volte in ufficio aveva un atteggiamento sia nei miei che nei confronti degli altri dipendenti un po' isterico, subito si innervosiva. Dopo che infatti se n'è andato ci sono stati riferiti vari episodi di violenza verbale e addirittura fisica con
[...]
Sempre per confronto lavorativo… “ Per_1
Le dichiarazioni del sig appaiono particolarmente attendibili CP_2
atteso che, nonostante il carattere del ricorrente percepito dallo stesso e da altri dipendenti come “ isterico “ , risulta dall'istruttoria che la società , proprio in ragione delle capacità professionali dello stesso , cercava di soprassedere rispetto ad un carattere irascibile
Il prosegue evidenziando CP_2
Si alzò in piedi con un atteggiamento minaccioso dicendo:”Dimmi cosa mi vuoi dare poggiandosi con le mani sul tavolo e riducendo la distanza fisica tra noi e mi voleva sovrastare mentre io ero seduto, tanto che il mio socio si è messo in mezzo. Dopo che il socio si è messo tra noi abbiamo abbassato entrambi i toni e di calmarci. Poi io non ho detto nient'altro e neppure il mio socio. Poi è uscito fuori ed è stato accompagnato a casa.
Voglio precisare che anche quando disse:” Qua lo scemo sei tu e non io”, si alzò solo in piedi ma senza accorciare la distanza fisica tra noi come poi fece dopo.”
Le stesse circostanze sono state riferite da sig che peraltro su espressa Persona_2 domanda del magistrato con riferimento alla personalità del ricorrente ha riferito
Dopo il licenziamento abbiamo ricevuto delle segnalazioni dei dipendenti di atteggiamenti aggressivi del ricorrente.
Ho ricevuto una mail nel 2025 da una dipendente , in cui era segnalato un episodio del 2024 dopo il Pt_4 licenziamento. Preciso che la moglie del signor lavorava dove era anche e andando a prendere la moglie al Pt_1 Pt_4 negozio il aveva usato termini forti e offensivi verso di lei . Questa mi aveva riferito nella mail che nel Pt_1 Pt_4 punto vendita doveva seguire le disposizioni della moglie del ricorrente e non dell'azienda. Infatti la moglie del non Pt_1 seguiva spesso le direttive aziendali date da me e voleva convincere anche la signora a non attenersi alle direttive Pt_4 aziendali. La signora ha allegato alla mail certificati medici in cui è attestato che aveva dovuto fare accesso il 13 Pt_5 ottobre 2024 al PS per una forte tachicardia e dovette chiudere il negozio nonchè affrontare dei percorsi terapeutici a causa di queste vessazioni. Io ho sentito di persona la signora e che stava facendo un percorso psicologico, la signora Pt_4 raccontava che era costretta adempiere, es che non poteva chiamarmi se aveva bisogno di un supporto ma doveva chiamare sempre il Piccolo anche per cose di mia competenza per quel negozio es la performance.
Anche il sig ha riferito le stesse circostanze di aggressività con parole offensive Tes_1 all'indirizzo del sig : CP_2
Preciso che io entravo e uscivo dalla riunione perché mi occupo di amministrazione, mi occupo di altro. Io ero entrato un paio di volte ma era tutto tranquillo poi dal mio ufficio attiguo sono entrato e sono giunto nel mezzo di una discussione molto animata. Il era in piedi e discuteva col , discutevano di un errore nella produzione in Pt_1 CP_2 corso.
“ ma forse non hai capito” diceva il signor e diceva “Io agg capit mi sa mi sa che o scem Pt_1 CP_2 Pt_1 si tu” c'era e mio fratello, forse, il ricorrente. Poi quando è degenerato anche se non Per_2 Persona_3 Per_4 sono arrivati alle mani.
Tutto quanto è emerso nella prova per testi conferma il fatto storico delle offese, avvenute alla pubblica riunione, sostanzialmente immotivate perché emerso da quanto riferito da tutti i testi escussi che al ricorrente era stato unicamente contestato un ritardo in una attività allo stesso assegnata e dell'atteggiamento minaccioso assunto dal ricorrente che già in passato , come emerso in istruttoria , aveva assunto atteggiamenti prevaricatori e aggressivi nei confronti di altri dipendenti .
Le ulteriori circostanze riferite dai testi in ordine alla personalità e ai diversi comportamenti tenuti dal ricorrente anche precedentemente al licenziamento e non specificamente contestati in questa sede dalla società hanno consentito la ricostruzione dei fatti ritenendo quanto accaduto e provato in istruttoria perfettamente compatibile anche con le ulteriori circostanze emerse.
Del resto l'offesa ad uno dei soci della società per la quale il ricorrente lavorava avvenuta pubblicamente alla presenza dei vertici della società è assolutamente circostanza idonea a fondare la giusta causa per un recesso ad nutum dal rapporto di lavoro
Offendere il proprio superiore, specie se lo si fa in modo plateale e in presenza di colleghi, può costare il posto di lavoro. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, che con l'ordinanza n. 21103 del 24 luglio 2025 ha confermato il licenziamento per giusta causa avvenuto per ingiuria anche solo al superiore gerarchico .
L'ingiuria soprattutto quando immotivata, avvenuta platealmente e in un atteggiamento di sfida quale è stato il comportamento tenuto dal ricorrente a seguito di un semplice richiamo per un ritardo nell'attività svolta , è atto idoneo a interrompere e ledere irrimediabilmnete il rapporto fiduciario che esiste tra datore di lavoro e lavoratore
La pubblicità dell'offesa avvenuta in una riunione tra più persone ne aggrava il contenuto disciplinarmente rilevante .
Come chiarito dalla Suprema Corte è legittim o il licenziamento intimato per insubordinazione in quanto “la nozione di insubordinazione riguarda la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti e può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Rigetta la domanda
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2700,00 oltre iva e cpa secondo legge
Napoli, 21/09/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazioen scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 16723 /2024 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.CERVONE IVANA presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti PEPE DANILO elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Napoli, Sezione
Lavoro, assumendo di aver prestato la propria attività lavorativa, con inquadramento quale impiegato, livello 1 del CCNL Commercio e Servizi con mansioni di coordinatore dei vari punti vendita
“Perdormire” presenti in Campania a far data dal 10.09.2015.
In particolare, parte ricorrente afferma che in data 18.01.2024 la società ha inoltrato allo stesso una comunicazione ricevuta in data 22.01.2024 con la quale gli veniva contestato che in data
18.01.2024, durante una riunione periodica per definire le strategie di marketing, aggrediva verbalmente con fare minaccioso l'Amministratore ed un Socio di maggioranza della società, sospendendolo, pertanto, in via cautelativa.
Il sig. impugnava il successivo licenziamento in data 21.02.2024. Pt_1
il ricorrente rassegnava le seguenti,
“A) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità, e/o l'inefficacia e/o ritorsività del licenziamento intimato con lettera datata 05/02/2024 per i motivi tutti esposti nel presente ricorso e per l'effetto:
a) condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, in base alle disposizioni dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/70, nonché art 3, comma 2 del decreto legislativo n. 23/2015 e s.m.i., alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore del Medesimo di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto ( € 5.499,20) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita - ovvero quella ritenuta di giustizia - comprensiva delle indennità spettanti e dei ratei maturati, oltre gli interessi e rivalutazione, nonché il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al periodo intercorrente dal licenziamento alla effettiva reintegra, nonché gli ulteriori danni nella misura che si riterrà di giustizia, anche secondo equità; versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) in via gradata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, comma 1 e 2, della legge n. 300/70 e successive modifiche ed integrazioni ovvero, secondo le previsioni di cui all'art 2 comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 23 del 2015 condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto, oltre al risarcimento del danno subito dal ricorrente, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata in favore del all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento Pt_2 di fine rapporto (€ 5.499,20 ) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre condanna, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
c) in subordine, condannare la società convenuta, in applicazione dell'art. 18, comma 5 l. n. 300/1970, nonché ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 e s.m.i al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 5.499,20 ) per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
d) In ogni caso si chiede l'applicazione delle opportune tutele accertate in favore del ricorrente, con condanna della società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento del danno, nella misura massima, come per legge, secondo la valutazione operata dall'On. Giudicante;
e) ordinare alla società convenuta la produzione delle buste paga delle ultime buste paga del ricorrente ovvero gennaio e febbraio 2024 e riepilogativa del TFR;
f) emettere ogni provvedimento ritenuto di giustizia;
g) con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA c.p.a e spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori anticipatari.”
Si costituiva la società resistente che con complesse argomentazioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Venivano escussi i testi e all'esito di udienza cartolare veniva depositata la sentenza .
Il ricorso non può essere accolto Con comunicazione datata 18/01/2024 e ricevuta in data 22/01/2024, il ricorrente veniva contestato, nello specifico gli veniva addebitato quanto di seguito “ Le contestiamo quanto accaduto in data
18/01/2024, quando alle ore 12,00 circa, a seguito di riunione periodica dettata per definire le strategie di marketing, aggrediva verbalmente con fare minaccioso l'Amministratore ed un Socio di maggioranza della scrivente . Tutto ciò premesso, preso atto del suo comportamento che si rileva pregiudizievole per il proseguimento nel rapporto di lavoro minando, sia la fiducia che il rispetto elementi fondanti dello stesso”.
Pertanto il ricorrente, contestualmente, veniva sospeso in via cautelativa.
Con racc. a r datata 05/02/2024 la società convenuta, intimava al ricorrente il licenziamento per giusta causa, richiamando la suddetta lettera di contestazione disciplinare. Il ricorrente impugnava il predetto licenziamento con racc. a r. del 21/02/2024.
Quanto all'eccezione di genericità la stessa va disattesa
Secondo il principio di specificità della contestazione disciplinare, essa deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non ci sia incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi.
Il requisito in esame è, dunque, integrato dalla idoneità della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge, ossia consentire al lavoratore una puntuale difesa e a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente (Cass. 2021/2015; Cass. 29235/2017; Cass. 6889/2018).
Il requisito di specificità, infatti, non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né deve rimanere imbrigliato all'interno di schemi rigidi e prestabiliti: esso si modella in relazione al principio di correttezza che informa il rapporto di lavoro ed
è finalizzato alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. 5057/2016).
Più volte la Corte di Cassazione ha evidenziato che anche se la contestazione non è analitica, è legittima se contiene i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale addebitato
Nella specie “ Le contestiamo quanto accaduto in data 18/01/2024, quando alle ore 12,00 circa, a seguito di riunione periodica dettata per definire le strategie di marketing, aggrediva verbalmente con fare minaccioso
l'Amministratore ed un Socio di maggioranza della scrivente “ appare contestazione che contiene dati e aspetti essenziali del fatto circostanziati con data ora e luogo .
La condotta oggetto della contestazione seppure non analitica è comunque specifica ed è condotta tenuta daòl ricorrente che contesta un fatto dallo stesso commesso
Il ricorrente in sede di libero interrogatorio ha cercato di far pensare di essere stato licenziato per un ritardo nella pubblicazione di volantini pubblicitari .
Eppure la contestazione è chiara Dichiara infatti io sono stato licenziato perché mi è stato contestato dal sig un errore in attività di Pt_3 marketing mi ha contestato un ritardo nell'attività di volantini da me svolta e gestita nonostante io 2 giorni prima di questa contestazione avessi mandato una mail per giustificare quello che mi stava contestando per non aver letto una mia mail.
Lo stesso ha poi riferito circostanze che non hanno trovato alcuna conferma nell'istruttoria svolta
In particolare invece è emerso dall'escussione dei testi che nella riunione in questione fu contestato al ricorrente un ritardo nella pianificazioen pubblicitaria che era stata ritardata di qualche giorno, 10 giorni, rispetto alle consegne
Si trattava di un progetto di distribuzione di volantini pubblicitari
Quindi ciò che fu contestato al ricorrente nella riunione fu di aver ritardato questa attività
Il ricorrente prese a ribaltare, per quanto emerso dall'istruttoria , la responsabilità dell'accaduto sul socio il quale per meglio specificare ciò che veniva contestato al proferì queste Pt_3 Pt_1 parole “ forse non ci siamo capiti “
Lo stesso viene riferito dai testi escussi
Emerge inoltre dall'istruttoria che di tutta risposta il ricorrente , come riferito da tutti i testi escussi , alzò i toni e con fare aggressivo e altresì offensivo , accorciando anche le distanze fisiche , con fare minaccioso proferì queste parole “ qua uno scemo ci sta , sei tu non io “
Lui si avvicinò con fare aggressivo cercando contatto fisico e cercarono di allontanarlo
Il sig riferisce CP_2
Non gli ho contestato nulla prima, ho atteso la riunione. Quando si è aperta la riunione gli ho chiesto:” Hai chiamato ”. E' un dipendente dell'ufficio marketing. Il venerdì quando mi sono accorto dell'errore della Controparte_3 calendarizzazione dei volantini ho chiamato l'ufficio marketing. Poi ho chiamato il venerdì stesso il dicendogli di Pt_1 questo errore di cui aveva riferito l'ufficio marketing.
Al telefono lui non disse nulla mentre nella riunione , quando gli chiesi di dell'ufficio marketing il CP_3 ricorrente mi disse: “Già l'hai chiamato tu, chiamalo ancora tu”. E disse, quando gli chiesi perché :” Veditela tu qua o' scem si tu e non sono io”, io aggiunsi:” Forse non ci siamo capiti e lui disse “Qua lo scemo sei tu e non sono io”…
Qualche volte in ufficio aveva un atteggiamento sia nei miei che nei confronti degli altri dipendenti un po' isterico, subito si innervosiva. Dopo che infatti se n'è andato ci sono stati riferiti vari episodi di violenza verbale e addirittura fisica con
[...]
Sempre per confronto lavorativo… “ Per_1
Le dichiarazioni del sig appaiono particolarmente attendibili CP_2
atteso che, nonostante il carattere del ricorrente percepito dallo stesso e da altri dipendenti come “ isterico “ , risulta dall'istruttoria che la società , proprio in ragione delle capacità professionali dello stesso , cercava di soprassedere rispetto ad un carattere irascibile
Il prosegue evidenziando CP_2
Si alzò in piedi con un atteggiamento minaccioso dicendo:”Dimmi cosa mi vuoi dare poggiandosi con le mani sul tavolo e riducendo la distanza fisica tra noi e mi voleva sovrastare mentre io ero seduto, tanto che il mio socio si è messo in mezzo. Dopo che il socio si è messo tra noi abbiamo abbassato entrambi i toni e di calmarci. Poi io non ho detto nient'altro e neppure il mio socio. Poi è uscito fuori ed è stato accompagnato a casa.
Voglio precisare che anche quando disse:” Qua lo scemo sei tu e non io”, si alzò solo in piedi ma senza accorciare la distanza fisica tra noi come poi fece dopo.”
Le stesse circostanze sono state riferite da sig che peraltro su espressa Persona_2 domanda del magistrato con riferimento alla personalità del ricorrente ha riferito
Dopo il licenziamento abbiamo ricevuto delle segnalazioni dei dipendenti di atteggiamenti aggressivi del ricorrente.
Ho ricevuto una mail nel 2025 da una dipendente , in cui era segnalato un episodio del 2024 dopo il Pt_4 licenziamento. Preciso che la moglie del signor lavorava dove era anche e andando a prendere la moglie al Pt_1 Pt_4 negozio il aveva usato termini forti e offensivi verso di lei . Questa mi aveva riferito nella mail che nel Pt_1 Pt_4 punto vendita doveva seguire le disposizioni della moglie del ricorrente e non dell'azienda. Infatti la moglie del non Pt_1 seguiva spesso le direttive aziendali date da me e voleva convincere anche la signora a non attenersi alle direttive Pt_4 aziendali. La signora ha allegato alla mail certificati medici in cui è attestato che aveva dovuto fare accesso il 13 Pt_5 ottobre 2024 al PS per una forte tachicardia e dovette chiudere il negozio nonchè affrontare dei percorsi terapeutici a causa di queste vessazioni. Io ho sentito di persona la signora e che stava facendo un percorso psicologico, la signora Pt_4 raccontava che era costretta adempiere, es che non poteva chiamarmi se aveva bisogno di un supporto ma doveva chiamare sempre il Piccolo anche per cose di mia competenza per quel negozio es la performance.
Anche il sig ha riferito le stesse circostanze di aggressività con parole offensive Tes_1 all'indirizzo del sig : CP_2
Preciso che io entravo e uscivo dalla riunione perché mi occupo di amministrazione, mi occupo di altro. Io ero entrato un paio di volte ma era tutto tranquillo poi dal mio ufficio attiguo sono entrato e sono giunto nel mezzo di una discussione molto animata. Il era in piedi e discuteva col , discutevano di un errore nella produzione in Pt_1 CP_2 corso.
“ ma forse non hai capito” diceva il signor e diceva “Io agg capit mi sa mi sa che o scem Pt_1 CP_2 Pt_1 si tu” c'era e mio fratello, forse, il ricorrente. Poi quando è degenerato anche se non Per_2 Persona_3 Per_4 sono arrivati alle mani.
Tutto quanto è emerso nella prova per testi conferma il fatto storico delle offese, avvenute alla pubblica riunione, sostanzialmente immotivate perché emerso da quanto riferito da tutti i testi escussi che al ricorrente era stato unicamente contestato un ritardo in una attività allo stesso assegnata e dell'atteggiamento minaccioso assunto dal ricorrente che già in passato , come emerso in istruttoria , aveva assunto atteggiamenti prevaricatori e aggressivi nei confronti di altri dipendenti .
Le ulteriori circostanze riferite dai testi in ordine alla personalità e ai diversi comportamenti tenuti dal ricorrente anche precedentemente al licenziamento e non specificamente contestati in questa sede dalla società hanno consentito la ricostruzione dei fatti ritenendo quanto accaduto e provato in istruttoria perfettamente compatibile anche con le ulteriori circostanze emerse.
Del resto l'offesa ad uno dei soci della società per la quale il ricorrente lavorava avvenuta pubblicamente alla presenza dei vertici della società è assolutamente circostanza idonea a fondare la giusta causa per un recesso ad nutum dal rapporto di lavoro
Offendere il proprio superiore, specie se lo si fa in modo plateale e in presenza di colleghi, può costare il posto di lavoro. La Corte di Cassazione, sezione lavoro, che con l'ordinanza n. 21103 del 24 luglio 2025 ha confermato il licenziamento per giusta causa avvenuto per ingiuria anche solo al superiore gerarchico .
L'ingiuria soprattutto quando immotivata, avvenuta platealmente e in un atteggiamento di sfida quale è stato il comportamento tenuto dal ricorrente a seguito di un semplice richiamo per un ritardo nell'attività svolta , è atto idoneo a interrompere e ledere irrimediabilmnete il rapporto fiduciario che esiste tra datore di lavoro e lavoratore
La pubblicità dell'offesa avvenuta in una riunione tra più persone ne aggrava il contenuto disciplinarmente rilevante .
Come chiarito dalla Suprema Corte è legittim o il licenziamento intimato per insubordinazione in quanto “la nozione di insubordinazione riguarda la critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti dall'obbligo di correttezza formale dei toni e dei contenuti e può essere di per sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'organizzazione aziendale, dal momento che l'efficienza di quest'ultima riposa in ultima analisi sull'autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Rigetta la domanda
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2700,00 oltre iva e cpa secondo legge
Napoli, 21/09/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)