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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo del 16.1.2025, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 18097/2023 del ruolo generale vertente tra
OB LZ, rapp.to e difeso dall' avv. CONFORTI MARIA, con cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
GIANNETTI GROUP SRL, rappr. e difesa dall' avv. CAPACCIO FRANCESCO, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Con ricorso depositato il 10.10.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che lavorava, dal 02.10.2000 al 28.05.2004, alle dipendenze della società TI
s.r.l., poi, dal 01/06/2004 al 01.04.2016, alle dipendenze della società TI sas e, successivamente, dal 01.04.2016 al 07.04.2023, (data da cui la società dichiara di far decorrere il licenziamento), alle dipendenze della società TI
Group s.r.l.; (lettere assunzione.pdf); che prestava la propria attività lavorativa sempre alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, che nel tempo mutava ragione sociale, senza soluzione di continuità; che veniva sempre comandato e retribuito da WA TI, amministratore della società; che svolgeva le mansioni di impiegato addetto alle spedizioni doganali, inquadrato nel Livello 3 S del vigente CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni , con orario di lavoro
09:00-18:00 dal lunedì al venerdì; (cfr lettere assunzione.pdf); che le mansioni erano previste dal Contratto Collettivo di categoria citato - Art. 1 – impiegati;
che effettuava le spedizioni doganali e in particolare si occupava di tutte le pratiche doganali di import-export, del rapporto con le compagnie aeree per le spedizioni, dei contatti con la società che dovevano effettuare le spedizioni, disbrigo di tutte le formalità documentali, della fatturazione;
che era l'unico spedizioniere nella società convenuta, data la mancanza di personale, veniva chiamato al CIS di Nola per le operazioni di carico e scarico del magazzino;
che svolgeva tale compito, pur non rientrando nelle sue mansioni, per spirito di collaborazione;
che, con Racc/ar datata 6 aprile 2023, la società convenuta gli contestava quanto segue: “la presente per contestarLe, ns. disappunto, il grave episodio di cui si è reso protagonista. Più in dettaglio, Le contestiamo quanto segue. L'amministratore della società, già dal 31.03.2023, Le aveva chiesto di contattare telefonicamente il cliente
RE per avere alcune informazioni lavorative. Detta richiesta Le veniva reiterata anche nei giorni lavorativi successivi: in ultimo, la mattina del 5.4.2023, lo stesso amministratore la contattava telefonicamente chiedendoLe nuovamente di contattare il Cliente per ricevere le informazioni richieste, divenute ormai indifferibili per fini organizzativi. Nonostante la chiara e puntuale richiesta formulatale, Lei al termine della sua giornata lavorativa, non provvedeva a dare alcun riscontro all'amministratore in ordine all'attività richiestaLe. Pertanto lo stesso, alle ore
18:40, inacerbito dalla sua condotta omissiva, ormai in corso da circa una settimana, Le inviava un whatsapp con il quale le rammentava che è tenuto ad un obbligo di obbedienza e che le priorità lavorative sono stabilite dal datore di lavoro.
Pertanto, con toni coloriti, ma non offensivi, le precisava di essersi seccato di non ricevere riscontro da parte Sua e di doverLa inseguire per ricevere una risposta
(testualmente “ti è forse sfuggito che io sono il tuo titolare? Ti è forse sfuggito che quando dico una cosa questa è per te prioritari? Io mi sono rotto il cazzo di rincorrerti per avere una risposta di sfaccimma, ma sappi che con oggi anche i miei doveri nei tuoi confronti diventeranno opzionali, se ne avrò voglia e/o tempo. Non chiamarmi perché non ti rispondo, sei tu che DEVI rispondere a me”.
A tale whatsapp, Lei inviava tre messaggi vocali, sempre tramite whatsapp. Con il primo (ore 18:42), oltre a lamentarsi dei termini utilizzati dall'amministratore, ha dato riscontro a ciò che Le era stato richiesto, precisando che aveva provveduto a contattare il cliente senza avere ricevuto risposta aggiungendo che” non me ne passa nemmeno per il cazzo se mi rispondi, ma tu veramente fai?”
Con il secondo (ore 18:43) ha iniziato a proferire minacce (“ma tieni qualche problema?, “dimmi tu dove stai?”, “vengo da te”) e poi ha concluso con improperi ai danni dell'amministratore che testualmente si riportano: “fossi un po' stronzo”,
”questo scemo di merda” (trascrizione effettuata in italiano , anche se il vocale è marcatamente in napoletano).
Con il terzo, inviato a distanza di circa due ore (20:32), ha testualmente detto: “io ho provato a chiamare ed ho chiamato, mo mi devi dire tu dove stai e vengo io da te così parliamo da vicino”.
Dopo di che (alle ore 23:35) ha finanche provveduto a girare il messaggio delle 18,40 inviatoLe ed i Suoi vocali sulla chat whatsapp aziendale, aggiungendo-rivolgendosi a tutti gli altri dipendenti presenti sulla chat “guardate qui da chi siamo gestiti”.
I comportamenti, come sopra descritti, configurano, allo stato, una violazione dei
Suoi doveri di obbedienza e diligenza, determinando altresì, una grave insubordinazione con l'aggravante di minacce ai danni dell'amministratore, ledendo, peraltro, l'immagine e il prestigio di quest'ultimo innanzi a tutti gli altri dipendenti, per mezzo della divulgazione sulla chat aziendale della conversazione intercorsa con lo stesso. Nel contestarLe tutto quanto sopra precisato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/1970, La invitiamo a volerci fornire, entro 5 giorni dal ricevimento della presente, eventuali giustificazioni in merito. Nelle more del presente procedimento disciplinare, Le precisiamo che Lei, da martedì 11.04.2023 è esonerato dal rendere la prestazione lavorativa, fino a nuova comunicazione:
Resta confermata la Sua collocazione in ferie per i giorni 6 e 7 aprile, già comunicataLe con whatsapp dall'amministratore delle ore 23:49 del giorno 5 aprile
2023. Ci riserviamo l'applicazione degli opportuni provvedimenti disciplinari all'esito e/o in difetto di Sue giustificazioni.”(cfr contestazione disciplinare.pdf); che, con comunicazione datata 12.04.2023, rendeva le seguenti giustificazioni: ”Io sottoscritto sig. ER AN , in relazione agli addebiti mossi nei me confronti con la comunicazione ..( del 07/04/2023) contesto in toto il contenuto e osservo quanto segue. Non è intervenuto alcun diverbio con l'amministratore della TI
Group srl, se non uno scambio di opinioni e vedute, il cui oggetto, contrariamente a quanto contestatemi, non riguardavano le mie mansioni lavorative. Pur trattandosi di messaggi dal contenuto volgare ed offensivo (“mi sono rotto il cazzo…”) da parte del mittente, l'oggetto dello scambio non concerneva né le mansioni lavorative assegnatemi, né eventuali ordini di servizio né compiti specifici assegnatemi sul posto di lavoro. A riprova di ciò, come emerge da quanto esposto, tale scambio di messaggi è avvenuto fuori dell'orario lavorativo. In ogni caso, chiedo di essere sentito prima di qualsivoglia provvedimento o determinazione…”(cfr giustifiche
.pdf); che la società lo convocava, con Sua del 20.04.2022, per la data del
26.04.2023.(cfr.convocazioni per audizione.pdf); che, la contestazione disciplinare nei termini predetti, in cui si operava un radicale stravolgimento dei fatti, e il timore di una reazione irrazionale ed estrema come il licenziamento per comportamenti assolutamente non imputabili alla sua persona producevano nel ricorrente una situazione di gravi stati d'ansia che gli impedivano, nonostante la formale convocazione, l'audizione per il giorno 26/04/2023; che, lo stato di malattia, come da certificati telematici trasmessi (7 aprile, 12 aprile e 2 maggio
2023), permaneva, complessivamente, fino al 21/05/2023 e, pertanto, impediva allo stesso di essere ascoltato seppure convocato per i giorni 26/04/2023,
04.05.2023 e 09.05.2023.(cfr certificati medici.pdf); che, con raccomandata A/R datata 19/05/2023, facendo seguito alle precedenti giustificazioni, dopo aver ricordato: di essere un addetto alle spedizioni doganali, l'orario di lavoro ,
l'estraneità del compito assegnato( di natura commerciale) alle mansioni del proprio profilo di appartenenza, l'impegno per portarlo comunque a termine (per spirito di collaborazione aziendale), il comportamento arrogante, offensivo e lesivo della dignità del lavoratore per un inadempimento , nella realtà , assolutamente inesistente, concludeva ritenendo superflua una successiva audizione. Il testo di tale lettera si riporta di seguito: “….Con riferimento all'oggetto, io sottoscritto
ER LZ dipendente dal 01/06/2000 della GIANNETTI SrL e successivamente dal 01/04/2016 della GIANNETTI Group Srl, con qualifica di impiegato 3 livello Super, di addetto alle spedizioni doganali, facendo seguito alla precedente comunicazione di pari oggetto espongo quanto segue: a tutt'oggi non ho ancora ricevuto lo stipendio del mese di aprile e pertanto ne chiedo la tempestiva liquidazione;
le mansioni svolte, relative al profilo professionale rivestito sono di addetto alle spedizioni doganali;
l'orario di lavoro contrattualmente previsto è di 40 ore settimanali e precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00;
l'adempimento di cui è causa la contestazione, non rientra nelle mie mansioni, perché trattasi di adempimenti di natura commerciale, ciò nonostante, per mero spirito di collaborazione, ho comunque provato ad espletarlo;
I tempi per l'espletamento di tale adempimento erano dettati dal mio interlocutore che come rappresentato, non rispondeva alle mie chiamate;
pur non essendo reperibile, quindi fuori dall'orario di lavoro, sono stato contattato dal sig TI WA il quale con tracotante arroganza, lesiva sia della dignità di uomo che di lavoratore, non riteneva sufficienti le motivazioni esposte in merito alla tempistica e pertanto solo conseguenzialmente, rispondevo parimenti, con i toni coloriti riportati nel provvedimento di contestazione;
a seguito della contestazione ed alla paventata possibilità di licenziamento, essendo monoreddito e con 1 figlio a carico, venivo affetto da gravi stati d'ansia, a mio avviso naturali, allorquando, da un giorno all'altro si viene minacciati di licenziamento per cause ed episodi non addebitali alle mansioni svolte e peraltro a seguito di un sia pur colorito scambio di opinioni in merito di un adempimento che si ritiene non pertinente alle mie mansioni'
l'impossibilità ad aderire all'invito di audizione è stata causata dal fatto che la data,
è stata sistematicamente individuata nei giorni in cui ero in stato di malattia, nonostante detta circostanza fosse nota alla società, come per l'ultimo caso in cui ho trasmesso copia certificato telematico in data 03/05/2023 che attestava lo stato di malattia fino al 21/05/2023, e la convocazione datata 09/05/2023 era fissata per il giorno 12/05/2023; come da detta ultima certificazione trasmessa, lo stato di malattia termina, salvo imponderabili accadimenti, il giorno 21/05/2023 e pertanto dal 22/05/2023 mi dichiaro disponibile a riprendere il servizio;
nel prendere atto della gravità dei fatti contestati, chiedo tuttavia di tener conto di tutto il mio percorso lavorativo, nell'ambito del quale non ho mai ricevuto contestazioni disciplinari ed ho sempre avuto un comportamento integerrimo prodigandomi oltre modo, come nel caso di specie, per tutelare gli interessi tutti della società; Per quanto sopra, avendo sottoscritto le presenti giustificazioni e ritenendo, salvo diverso avviso, superflua l'audizione, chiedo l'applicazione di una sanzione più clemente rispetto a quella prospettata. ”(cfr.comunicazione balzano del 19.05.2023.pdf); che, con comunicazione datata 22.05.2023 la convenuta, nel riportarsi alla lettera di contestazione del 6/4/2023 e alle giustificazioni rese dal dipendente con racc. datata 19/05/2023 comunicava quanto segue: “..Facciamo seguito ed integrale riferimento alla nostra contestazione disciplinare datata 06.04.2023 inviata in data
07.04.2023, da intendersi — ad ogni fine di Legge e di CCNL — integralmente richiamata e confermata a mezzo della presente, per comunicarLe quanto segue: con comunicazione del 12.04.2023 Lei forniva le Sue giustificazioni chiedendo, altresì, di essere ascoltato personalmente con comunicazione del 20.04.2023 la
Società, conformemente alla Sua richiesta, la convocava per il giorno 26.04.2023 al fine di rendere l'audizione, invito da Lei declinato per motivi di salute;
con comunicazione del 28.04.2023 la Società, preso atto del Suo impedimento, la convocava ulteriormente per il giorno 04.05.2023 al fine di rendere l'audizione, invito -anche questo- da Lei declinato per motivi di salute con ulteriore comunicazione del 09.05.2023 la Società, preso atto del Suo secondo impedimento, la convocava nuovamente per il giorno 12.05.2023 al fine di rendere l'audizione; ancora una volta, Lei faceva seguire impossibilità per motivi di salute con comunicazione del 12.05.2023 questa Società La invitava a comunicare una data utile per rendere l'audizione, considerato che per ben tre volte Lei aveva declinato l'invito adducendo motivi di salute. Peraltro, nella stessa comunicazione, la società faceva presente che stava valutando la trasmissione degli atti alle Autorità competenti, per la eccezionale concomitanza della malattia certificata dal Suo medico curante con l'avvio del procedimento disciplinare;
Con Sua comunicazione del 19/05/2023 Lei, dopo aver richiamato sostanzialmente le giustificazioni del
12.04.2023 e dichiarato espressamente che ha preso atto della gravità dei fatti contestati, rinunciava definitivamente a rendere l'audizione. Ciò posto, richiamato tutto quanto precede, a conclusione del procedimento disciplinare, Le rappresentiamo che abbiamo ritenuto le Sue giustificazioni del 12.04.2023 e del
19.05.2023 non idonee a far venir meno il gravissimo addebito contestatoLe e rilevata — per l'effetto - la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2119 c.c., Le comunichiamo il Suo licenziamento per giusta causa. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della legge 92/2012, il licenziamento predetto decorre dal 07.04.2023 (data di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 307/70).(cfr licenziamento.pdf); che, con pec del 12.06.2023, veniva tempestivamente impugnato in via stragiudiziale il licenziamento de quo.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per motivo illecito determinante e ritorsivo intimato dalla società TI Group SRL in persona del suo legale rappresentante pro-tempore TI WA, con sede in Napoli, via Depretis, 114 e, per l'effetto, ordinarle di reintegrare immediatamente il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2
d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, tenuto contro che l'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR spettante al ricorrente ascende a
€ 2082,14 e comunque nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione;
in via gradata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta reintegratoria di cui al punto che precede, accertare e dichiarare la illegittimità, nullità, inesistenza ed invalidità del licenziamento intimato dalla convenuta per la manifesta insussistenza della giusta causa addotta e, per l'effetto, condannare la TI Group SRL in persona del suo legale rappresentante pro-tempore TI WA, con sede in Napoli, via
Depretis, 114 a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1
d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria come per legge;
Con vittoria di spese..”
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la società convenuta chiedendo: “In via preliminare, rigettare il ricorso per tutto quanto esposto sub A);
In via principale, rigettare tutte le domande proposte dal AN ER in quanto infondate, così come analiticamente contestate nella presente memoria;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse disposta la reintegrazione del
AN, dedurre l'aliunde perceptum dall'indennità richiesta”.
La domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta. I fatti per cui è causa sono pacifici, non avendo il ricorrente mai contestato o disconosciuto di aver inviato i messaggi per cui è causa, ovvero quello delle 18.42, delle 18.43 e delle 20.32 diretti al datore di lavoro ed infine quello delle 23.35 indirizzato alla chat aziendale con cui girava il messaggio delle 18.40 inviatogli dal datore di lavoro, messaggio dal quale è iniziato il tutto.
Orbene, i toni arroganti e scurrili del datore di lavoro non giustificano giuridicamente gli insulti successivi del lavoratore ( scemo di merda e stronzo) né
i successivi toni minacciosi del tipo…” dimmi dove stai vengo io da te…” non me ne passa per il cazzo se mi rispondi o non mi rispondi”, considerato che questo comportamento assunto dal ricorrente è, in ogni caso, sproporzionato rispetto alla pur sussistente provocazione del datore di lavoro il quale, tuttavia, non proferiva parole ingiuriose o offensive nei confronti del lavoratore ( id est… Mi sono rotto il cazzo di rincorrerti)” ma usava indubbiamente un linguaggio scurrile, triviale e non consono al ruolo da lui rivestito cui tuttavia il lavoratore reagiva in modo altrettanto volgare, superando, in questo modo, la soglia del dovere di correttezza e di continenza.
Infatti, se è vero che le comunicazioni a mezzo social network sono tutelate dalle garanzie degli artt. 15 e 21 Cost., è anche vero che il prestatore di lavoro subordinato incontra dei limiti nella sua facoltà di espressione del pensiero connessi alle peculiarità del rapporto di lavoro. Gli obblighi di diligenza (art. 2104 cod. civ.), fedeltà e riservatezza (2105 cod. civ.) incombono sul dipendente e limitano la sua libertà di pensiero: infatti, il prestatore subordinato è soggetto a un particolare rapporto fiduciario.
La Cassazione ha più volte confermato l'orientamento per cui il diritto di critica che è garantito all'art. 21 della costituzione italiana, in costanza del rapporto di lavoro subordinato, soggiace ai limiti della continenza verbale, della continenza sostanziale e della rilevanza sociale delle dichiarazioni rispetto allo status del dichiarante e alla platea di riferimento (cfr., ex multis, Cass. 6 giugno 2018, n.
14527; Cass. 17 gennaio 2017, n. 996; Cass. 29 novembre 2016, n. 24260).
Conseguentemente, ciò significa che le critiche devono essere espresse sempre in modo misurato (cfr. Cass. sent. n. 1379/2019) e il superamento di questi limiti può costituire giusta causa di licenziamento, anche in assenza degli elementi soggettivi e oggettivi della diffamazione penale (Cass. sent. n. 1379/2019). Orbene, nel caso di specie, è pacifico che le affermazioni sono state rese in una chat privata, e questo giudicante è ben a conoscenza dell'orientamento piuttosto consolidato della Suprema Corte in tema di valore privatistico delle chat aziendali e della mancata configurazione, nel caso in esame, del reato di diffamazione.
Tuttavia, nel campo giuslavoristico, al di là della configurazione della fattispecie penale, ciò che più occorre considerare è la rilevanza oggettiva e soggettiva del fatto in sé considerato dal punto di vista disciplinare.
Nel caso di specie, oltre al tenore biasimevole della messaggistica intervenuta tra le parti e dei toni offensivi e minacciosi adoperati dal ricorrente, ciò che altrettanto rileva è il comportamento successivo assunto dal lavoratore, il quale inoltrava alla chat aziendale, dopo tre ore dall'ultimo messaggio vocale indirizzato al datore, il messaggio del datore di lavoro delle 18.40 aggiungendo “ guardate qui da chi siamo gestiti” , omettendo di inoltrare i propri messaggi.
In questo modo, in considerazione della particolare platea di riferimento e della relazione tra gli appartenenti la chat e il datore di lavoro, si ritiene che il dipendente abbia avuto l'intenzionalità di ledere effettivamente l'immagine e il prestigio del datore, delegittimandolo e scalfendo l'opinione che gli altri appartenenti alla chat avessero del datore di lavoro stesso “in particolare, dal punto di vista etico e sociale” .
Tale comportamento successivo, unitamente alle offese precedenti, integra giusta causa di licenziamento, considerata la condotta nel suo complesso e il contesto nella quale si è sviluppata ( chat aziendale), risultando indubbiamente lesiva dell'immagine e della reputazione del datore di lavoro e, perciò, in grado di ledere il vincolo fiduciario che necessariamente lega le parti nel rapporto di lavoro.
La novità della questione, la particolarità del caso coinvolgente dinamiche nuove di comunicazione e la qualità delle parti costituiscono giusti motivi peer compensare in toto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di giudizio;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Si comunichi.
Napoli il 16/01/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo