CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crocitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 14/1/25) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 791/2022 R.G.L. avverso la sentenza n. 1402/22 del Tribunale di Palmi - Giudice del Lavoro emessa in data 07.10.2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore rappresenta e difesa dall'Avv. Antonio Germanò;
CP_1
[...]
[...]
[...] ontumaci-
[...]
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_2
Rosarno, Via Trapani, 25, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosarno;
-APPELLATO-
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso riassunto al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, Controparte_2 chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità e, dunque, che si disponesse l'annullamento dei ruoli con riferimento al carico contributivo portato nelle cartelle di pagamento e avvisi di addebito n. n. 09420040019242171000, 09420050036303210000, 09420060001808273000, 09420060013830850000, 09420090037150343000, 09420100031341563000, 09420110031392902000, 39420120000659911000, 09420120027259334000, 39420120003665932000, 39420130000262620000, 39420130002076827000, 09420140001035825000, 39420140000401800000, 09420140017916032000, 39420140001998867000, 09420150010469038000, sostenendo che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito ivi indicati non gli erano mai stati notificati, come non erano stati notificati gli atti prodromici. Costituendosi in giudizio i resistenti e CP_1 CP_1 Parte_1 hanno contestato la domanda eccepito l'inammissibilità dell'azione e l'infondatezza della stessa. Il giudice di primo grado, dopo avere dichiarato il parziale difetto di competenza territoriale, per i restanti crediti ha accolto la domanda dichiarando prescritti i crediti.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Concessionario eccependo l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione.
Si è costituito in appello per difendersi eccependo la prescrizione. Controparte_2
e sono rimaste contumaci in appello. CP_1 CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 14.1.25 fissato nel predetto decreto. Motivi della decisione
L'appello è fondato. Orbene, il ricorso originario con riferimento ai credit oggetto di appello va dichiarato inammissibile, alla stregua del disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è precisato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue: 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Poiché il ricorrente in primo grado, odierno appellato, non ha né allegato – e tantomeno dimostrato – di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare la cartella che assumeva non essere stata notificata, il ricorso di primo grado, con riferimento ai crediti oggetto del presente appello va dichiarato inammissibile.
Il fatto che la decisione si fondi su una legge sopravvenuta nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio poste in primo grado a carico del Controparte_3
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Pt_2 Controparte_2
e rimasti contumaci avverso la sentenza n. 1420/2022 pronunciata dal CP_1 CP_1
Tribunale di Palmi, sezione lavoro, in data 11/10/2022: -in accoglimento dell'appello dichiara inammissibile il ricorso di primo grado con riferimento ai crediti portati negli estratti di ruolo sopra indicati e per il resto conferma la sentenza;
-dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 15.1.25
Il relatore Il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crocitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 14/1/25) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 791/2022 R.G.L. avverso la sentenza n. 1402/22 del Tribunale di Palmi - Giudice del Lavoro emessa in data 07.10.2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore rappresenta e difesa dall'Avv. Antonio Germanò;
CP_1
[...]
[...]
[...] ontumaci-
[...]
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_2
Rosarno, Via Trapani, 25, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosarno;
-APPELLATO-
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso riassunto al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, Controparte_2 chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimità e, dunque, che si disponesse l'annullamento dei ruoli con riferimento al carico contributivo portato nelle cartelle di pagamento e avvisi di addebito n. n. 09420040019242171000, 09420050036303210000, 09420060001808273000, 09420060013830850000, 09420090037150343000, 09420100031341563000, 09420110031392902000, 39420120000659911000, 09420120027259334000, 39420120003665932000, 39420130000262620000, 39420130002076827000, 09420140001035825000, 39420140000401800000, 09420140017916032000, 39420140001998867000, 09420150010469038000, sostenendo che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito ivi indicati non gli erano mai stati notificati, come non erano stati notificati gli atti prodromici. Costituendosi in giudizio i resistenti e CP_1 CP_1 Parte_1 hanno contestato la domanda eccepito l'inammissibilità dell'azione e l'infondatezza della stessa. Il giudice di primo grado, dopo avere dichiarato il parziale difetto di competenza territoriale, per i restanti crediti ha accolto la domanda dichiarando prescritti i crediti.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Concessionario eccependo l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione ed in ogni caso l'inammissibilità dell'azione.
Si è costituito in appello per difendersi eccependo la prescrizione. Controparte_2
e sono rimaste contumaci in appello. CP_1 CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 14.1.25 fissato nel predetto decreto. Motivi della decisione
L'appello è fondato. Orbene, il ricorso originario con riferimento ai credit oggetto di appello va dichiarato inammissibile, alla stregua del disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui
“L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è precisato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue: 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Poiché il ricorrente in primo grado, odierno appellato, non ha né allegato – e tantomeno dimostrato – di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare la cartella che assumeva non essere stata notificata, il ricorso di primo grado, con riferimento ai crediti oggetto del presente appello va dichiarato inammissibile.
Il fatto che la decisione si fondi su una legge sopravvenuta nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio poste in primo grado a carico del Controparte_3
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Pt_2 Controparte_2
e rimasti contumaci avverso la sentenza n. 1420/2022 pronunciata dal CP_1 CP_1
Tribunale di Palmi, sezione lavoro, in data 11/10/2022: -in accoglimento dell'appello dichiara inammissibile il ricorso di primo grado con riferimento ai crediti portati negli estratti di ruolo sopra indicati e per il resto conferma la sentenza;
-dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 15.1.25
Il relatore Il presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti