Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3834/2016 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 15.01.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
- APPELLANTE -
E
- Controparte_1
- APPELLATO -
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. DI GIFICO CARMELINA che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI POTENZA, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 3834/2016
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 3834/2016 r.g.a.c. il 04/11/2016 e introdotta con ricorso;
ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
TRA
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difesa dall'Avv. Gifico Carmelina, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di appello, con cui elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Carmine Bencivenga, in al corso Garibaldi n. 32; CP_1
[...]
[...]
Controparte_2
, (c.f.: , elettivamente domiciliato al CORSO XVIII
[...] P.IVA_2
AGOSTO 46 presso lo studio dell'AVVOCATURA CP_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA (c.f.: dalla C.F._1
quale è rappresentato e difeso ope legis,
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello;
Opposizione a sanzione amministrativa Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0052277 class. 049.02 del 19.11.2014, con cui il Prefetto della Provincia di ha ingiunto alla il pagamento del complessivo CP_1 Parte_1
importo di € 8.295,90, comprensivi di spese, per la violazione dell'art. 23, co. 12, del Codice della Strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285).
L'ordinanza si fonda sui verbali n. 1, 2 e 3 del 01.04.2014 con cui il personale dell'Anas ha accertato diverse difformità dei cartelloni pubblicitari installati dall'opponente rispetto alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.
Con sentenza n. 56/16 resa il 14.06.2016 e pubblicata il 30.07.2016, il Giudice di
Pace di Venosa ha rigettato l'opposizione, ritendo che dall'istruttoria espletata non fossero emerse circostanze diverse da quelle accertate nei verbali contestati.
La ha proposto appello censurando la suddetta Parte_1
sentenza per carenza di motivazione rispetto ai motivi di opposizione articolati,
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con particolare riferimento: alla non applicabilità dell'art. 23 co. 12 Codice della
Strada alla fattispecie;
alla carenza di istruttoria e di motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
alla violazione delle norme relative al procedimento sanzionatorio
(art. 200 e 201 CdS e artt. 383, 385, 386 del relativo Regolamento di Esecuzione,
D.P.R. 495/92); al difetto di notificazione dell'ordinanza ingiunzione (notificata alla società e non alla persona fisica e per difetto della relata di notifica); all'omissione del deposito dell'atto di conferimento dell'incarico al dirigente preposto a resistere in giudizio e del decreto prefettizio di sostituzione ai fini delle difese tecniche (motivo articolato nelle note conclusive del giudizio di primo grado).
Con riguardo al primo motivo, l'appellante ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 23 co. 12 alla fattispecie in esame, trattandosi di norma sanzionatoria concernente la violazione delle sole prescrizioni contenute nel codice della strada e non anche di quelle imposte dai titoli amministrativi di autorizzazione all'installazione della cartellonistica pubblicitaria.
Ha rilevato, inoltre, che in caso di variazione dei bozzetti pubblicitari approvati dall'Anas, trova applicazione l'art. 53, co. 8 del D.P.R. 495/92 secondo cui “fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata” la cui violazione comporterebbe l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 23 co. 11 del Codice della
Strada.
Dalla motivazione del verbale n. 3 dell'Anas non si comprenderebbe, invece, in cosa si sostanzi la difformità del cartello installato rispetto a quello autorizzato, se riguardi una variazione del bozzetto oppure il posizionamento dell'impianto o altri aspetti.
L'indeterminatezza del verbale di accertamento, peraltro, non sarebbe stata colmata dalle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dell'agente verbalizzante il quale ha fatto riferimento solamente ad uno dei cartelli pubblicitari
(posto al Km 42,800 della strada statale n. 93 – verbale n. 1), che ha ammesso di
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aver proceduto all'accertamento sulla base della nota dell'Anas con cui veniva segnalata la difformità dell'immagine pubblicitaria rispetto a quella autorizzata, pur non avendo con sé il bozzetto originario del cartello.
L'appellante ha sostenuto, ulteriormente, l'illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. relativamente al riparto dell'onere della prova e al valore probatorio dei verbali di accertamento, nonché degli artt. 200 e ss. del cod. proc. civ.
Ribadendo l'indeterminatezza e la carenza degli elementi essenziali delle contestazioni elevate, non colmate dall'istruttoria espletata in primo grado
(evidenziando l'insufficienza delle dichiarazioni rese dall'agente verbalizzante;
la mancata acquisizione della nota dell'Anas quale atto endoprocedimentale presupposto;
la mancata contestazione della documentazione fotografica prodotta dall'opponente a dimostrazione della conformità delle immagini installate rispetto ai bozzetti autorizzati), ha chiesto, in riforma della sentenza appellata,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
Ancora, l'appellante ha impugnato la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che “precedentemente il ricorrente aveva già inoltrato istanza del
29.12.2011 di cambio immagine e dimensioni dell'impianto pubblicitario e
l'ANAS con nota del 04.11.12 aveva invitato l'istante ad effettuare i dovuti versamenti per l'autorizzazione cambio immagine. Oneri questi che, evidentemente non sono stati adempiuti” osservando come, in realtà, i cambi bozzetto fossero stati espressamente autorizzati unitamente al provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni di permanenza degli impianti con nota del 17.02.2012
(all. 4 al ricorso di primo grado), risultando del tutto irrilevante – rispetto all'efficacia del provvedimento autorizzativo – il pagamento dei relativi oneri.
La sentenza sarebbe erronea anche per aver ritenuto integrata la sanzione per “aver mantenuto la tabella pubblicitaria senza la prescritta autorizzazione (preventiva)
e non aver rimosso la stessa”, sebbene la norma applicata (art. 23 co. 12 Codice della Strada) riguardi la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e non ad impianti affatto autorizzati.
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Costituitasi in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, la CP_1
ha confutato le avverse doglianze chiedendo il rigetto dell'appello con
[...]
conferma della sentenza impugnata.
La causa, dopo alcuni rinvii dovuti anche all'erronea acquisizione del fascicolo di primo grado (poi correttamente trasmesso) è stata rinviata per la discussione e la decisione.
§2.1 Circa i motivi di doglianza attinenti a censure di tipo formale dei provvedimenti impugnati (ordinanza ingiunzione e verbali presupposti) deve osservarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione.
§2.2. Circa la mancata prova del conferimento dell'incarico al Dirigente preposto alla costituzione nel giudizio innanzi al Giudice di pace si rileva che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, in materia di difesa delle pubbliche amministrazioni in giudizio, al funzionario delegato non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, senza necessità di documentarla con atti di delega o di mandato. Ciò perché l'investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento di atti inerenti al loro ufficio si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/05/2018, n.10867).
§2.3. Circa l'indeterminatezza dei verbali di accertamento contestati si osserva quanto segue.
I primi due verbali (verbale n. 1 relativo al cartello posto al km 42+800 e verbale n. 2 relativo al cartello posto al 48+450) contengono la dicitura “sostituzione del messaggio pubblicitario autorizzato” con ciò indicando in modo esaustivo la violazione accertata;
il terzo verbale (concernente il cartello posto al km 46+350)
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appare più generico indicando solamente “realizzava impianto pubblicitario senza osservare le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, all'atto dell'accertamento risultano violate le prescrizioni relative alla difformità del titolo autorizzativo”, senza specificazione delle difformità in concreto rilevate.
Orbene, rispetto ai primi due verbali si condivide quanto osservato dal giudice di prime cure relativamente al valore probatorio dei verbali di accertamento impugnati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova
e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (cfr. Cass. Cass. civ. Sez. II Sent., 14/02/2013, n. 3705
(rv. 624937) e, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 01/03/2023, n.6108).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare quanto accertato nel verbale circa la difformità del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato, circostanza verificata dall'agente che ha elevato i verbali.
Deve invece accogliersi la doglianza relativa all'indeterminatezza del verbale n. 3, relativo al cartello posto al km 46+350, in mancanza di specificazione della difformità in concreto riscontrata tra l'impianto realizzato e quello autorizzato
(rispetto alla quale la sentenza impugnata risulta del tutto carente di motivazione avendo il giudice di pace reso una motivazione unitaria nonostante le violazioni accertate fossero, in realtà, tre ciascuna oggetto di un distinto verbale di accertamento).
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L'assoluta genericità dell'addebito, peraltro, non è stata colmata dall'istruttoria svolta in primo grado, dovendosi evidenziare che l'agente verbalizzante, in sede di escussione, ha fatto riferimento ad uno solo dei tre cartelloni pubblicitari oggetto dell'accertamento (e precisamente quello posto al “km 1,42,8” e cioè, verosimilmente, quello di cui al verbale n. 1)
Pertanto, non avendo l'amministrazione opposta prodotto documentazione corroborante la legittimità della sanzione elevata, l'ordinanza ingiunzione non può che essere annullata relativamente al presupposto verbale di accertamento n. 3.
§2.4 Vanno, infine, respinti gli ulteriori motivi di opposizione, reiterati in appello, attesa l'evidente sussumibilità della fattispecie in esame alla previsione di cui all'art. 23 co. 12 Codice della Strada (che concerne proprio la violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti preposti)
e l'irrilevanza degli eventuali vizi del procedimento notificatorio dell'ordinanza ingiunzione in ragione del principio di raggiungimento dello scopo (avendo la società sanzionata potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa mediante la contestazione dei verbali presupposti tanto in sede amministrativa che, insieme all'ordinanza ingiunzione, giurisdizionale.
§3. La mancata produzione in giudizio da parte della opposta di elementi CP_1
che consentano di valutare, in concreto, la gravità della violazione, giustifica la rideterminazione della stessa in misura pari al minimo edittale ratione temporis vigente (pari ad € 1.376,55).
§4. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica, a parere della scrivente,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Venosa Controparte_1
n. 56/16, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Venosa n. 56/2016 accoglie l'opposizione proposta dalla
[...] avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0052277 class. 049.02 del Parte_1
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19.11.2014 limitatamente alla parte in cui conferma il verbale di accertamento n.
3 boll. 151 del 01.04.2014;
- letto l'art. 7, comma 11, del d.lgs. n. 150 del 2011, fissa in € 2.753,10 l'importo della sanzione amministrativa complessivamente dovuta dalla
[...]
er entrambe le violazioni contestate (verbali di accertamento n. Parte_1
1 e 2);
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 18.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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