Articolo 2 della Legge 27 febbraio 1958, n. 162
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 marzo 1958
Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1955, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958