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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 5913, vertente tra
(avv. M. Losurdo), ricorrente Parte_1
e
, resistente contumace Controparte_1 nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 19.05.2025, il ricorrente premesso che aveva contratto matrimonio con rito civile con la resistente in data 18.01.2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Valenzano (BA) al n. 4 del 2016, parte I;
che dall'unione non erano nati figli;
che, dopo un periodo iniziale sereno, emergevano divergenze caratteriali che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ciò premesso, ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciarsi la separa zione personale dei coniugi.
All'udienza del 28.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati,
e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la rituale notifica.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza
- il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio, costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza d i una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale tra i coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio rileva che il ricorrente all'udienza del 28.11.2025 si è limitato a chiedere la pronuncia della separazione, di talché nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di dichiara la separazione personale tra i coniugi Controparte_1 Pt_1
e , già uniti in matrimonio in Valenzano (BA) in
[...] Controparte_1 data 18.01.2016, (atto n. 4 del 2 016, parte I); manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
condanna la resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui € 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione 1^ Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
1. dott. Giuseppe Disabato - Presidente
2. dott.ssa Laura Cantore - Giudice
3. dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore ha pronunciato, con l'intervento del P.M., la seguente definitiva
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 5913, vertente tra
(avv. M. Losurdo), ricorrente Parte_1
e
, resistente contumace Controparte_1 nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 19.05.2025, il ricorrente premesso che aveva contratto matrimonio con rito civile con la resistente in data 18.01.2016, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Valenzano (BA) al n. 4 del 2016, parte I;
che dall'unione non erano nati figli;
che, dopo un periodo iniziale sereno, emergevano divergenze caratteriali che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ciò premesso, ha chiesto, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciarsi la separa zione personale dei coniugi.
All'udienza del 28.11.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c., parte convenuta non compariva né si costituiva e il Giudice delegato, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati,
e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la rituale notifica.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di alcuna istruttoria orale, si ritiene che le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione della parte convenuta all'udienza
- il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - e il suo disinteresse alle sorti del giudizio, costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza d i una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale tra i coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Per quel che riguarda le pronunce accessorie, il Collegio rileva che il ricorrente all'udienza del 28.11.2025 si è limitato a chiedere la pronuncia della separazione, di talché nessuna ulteriore statuizione potrà essere adottata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di dichiara la separazione personale tra i coniugi Controparte_1 Pt_1
e , già uniti in matrimonio in Valenzano (BA) in
[...] Controparte_1 data 18.01.2016, (atto n. 4 del 2 016, parte I); manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
condanna la resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75, di cui € 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato