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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/11/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero D. Cammarata - Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1336/2025 V.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Filippo Rampulla
E DA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Francesca Cocca.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il PM nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.,
[...]
e hanno esposto: di avere contratto matrimonio a Parte_1 Parte_2
Mussomeli il 23 agosto 2001, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 15; che dalla relazione sono nate due figlie,
il 9.3.2003, e il 28/9/2006; che, con decreto n. 87/2023 del 9/1/2023, il Per_1 Per_2
Tribunale di Caltanissetta ha omologato la separazione dei coniugi;
che non si sono più riconciliati.
1 2 Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso, sottoscritto personalmente, con cui si prevede: l'assegnazione alla moglie della casa familiare, con i mobili che l'arredano, affinché continui ad abitarvi con le figlie, non economicamente indipendenti;
l'obbligo a carico del di versare mensilmente alla , quale Pt_1 Pt_2 contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di euro 300,00 oltre alla metà delle spese straordinarie nel loro interesse, rimanendo la rimanente metà a carico della madre;
l'attribuzione alla moglie per intero dell'assegno unico universale erogato dall'INPS.
Il tutto, come meglio specificato nel ricorso, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita con il deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni delle parti ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Ritiene il collegio che le condizioni concordate siano conformi all'ordinamento e rispondenti all'interesse delle figlie e Pertanto, anche nel resto la Per_1 Per_2 domanda è meritevole di accoglimento.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Mussomeli il 23 Parte_1 Parte_2 agosto 2001, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 15, alle condizioni di cui al ricorso.
2 3 Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mussomeli di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero D. Cammarata - Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1336/2025 V.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Filippo Rampulla
E DA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Francesca Cocca.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il PM nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.,
[...]
e hanno esposto: di avere contratto matrimonio a Parte_1 Parte_2
Mussomeli il 23 agosto 2001, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 15; che dalla relazione sono nate due figlie,
il 9.3.2003, e il 28/9/2006; che, con decreto n. 87/2023 del 9/1/2023, il Per_1 Per_2
Tribunale di Caltanissetta ha omologato la separazione dei coniugi;
che non si sono più riconciliati.
1 2 Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso, sottoscritto personalmente, con cui si prevede: l'assegnazione alla moglie della casa familiare, con i mobili che l'arredano, affinché continui ad abitarvi con le figlie, non economicamente indipendenti;
l'obbligo a carico del di versare mensilmente alla , quale Pt_1 Pt_2 contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di euro 300,00 oltre alla metà delle spese straordinarie nel loro interesse, rimanendo la rimanente metà a carico della madre;
l'attribuzione alla moglie per intero dell'assegno unico universale erogato dall'INPS.
Il tutto, come meglio specificato nel ricorso, al quale si rinvia.
Su accordo delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita con il deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni delle parti ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Ritiene il collegio che le condizioni concordate siano conformi all'ordinamento e rispondenti all'interesse delle figlie e Pertanto, anche nel resto la Per_1 Per_2 domanda è meritevole di accoglimento.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Mussomeli il 23 Parte_1 Parte_2 agosto 2001, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2001, parte II, serie A, n. 15, alle condizioni di cui al ricorso.
2 3 Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mussomeli di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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