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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Rosanna Scollo GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 551/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. APRILE Parte_1 C.F._1
CARBONE GIUSEPPE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORIA DANIELA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica delle Parte_1 condizioni di cui al decreto del 25.3.2022 di Questo Tribunale, con il quale, su accordo delle parti,
è stato regolamentato il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore (2018), nato dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e In Per_1 Controparte_1 particolare, sul presupposto del desiderio manifestato dal minore di volere trascorrere più tempo con il padre, ha domandato disporsi il collocamento paritario di presso Parte_1 Per_1 ciascuno dei genitori, con conseguente revoca del contributo di mantenimento per il minore posto a suo carico e in favore della resistente.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda di Controparte_1 modifica, invocando l'assenza dei relativi presupposti, per essere il collocamento paritario soluzione residuale e subordinata alla ricorrenza di presupposti assenti nel caso di specie, precisando che vi è sempre stata massima collaborazione da parte di essa madre in relazione ai rapporti del minore con il padre, che anzi ha esercitato il diritto di visita con modalità più ampie di quelle disposte.
La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa come di seguito, sulle conclusioni precisate in atti.
****
Ciò premesso, va osservato che, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi.
Ne deriva che è onere della parte che domandi la modifica dei provvedimenti, resi rebus sic stantibus, fornire la prova di sopravvenienze rilevanti e tali da giustificarne la modifica.
Nella specie, ritiene il Collegio che non abbia allegato né provato Parte_1 la sussistenza di nova rilevanti ai fini della modifica del decreto reso da Questo Tribunale su accordo delle parti, condizione imprescindibile al fine di disporre la chiesta modifica.
Sul punto, non appare infatti dirimente, ai fini della disposizione dell'invocato collocamento paritario, l'asserita volontà del minore , di soli sette anni, di volere trascorrere più tempo Per_1
pagina 2 di 3 con il padre, atteso che, secondo quanto emerge dagli atti, il minore già trascorre con il genitore tempi adeguati (addirittura, per come è rimasto incontestato, in misura superiore a quella di cui al provvedimento del Tribunale) e i rapporti tra i genitori, specie da ultimo, appaiono distesi e collaborativi, non essendo dunque apprezzabile alcun elemento di pregiudizio a carico di Per_1 al quale il collocamento paritario potrebbe sopperire, apparendo quindi il regime concordato tra le parti ancora confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. Civ., sez. I,
n. 19323/2020).
Ne discende l'integrale conferma del decreto di Questo Tribunale del 25.3.2022, anche sotto il profilo delle statuizioni economiche, e il rigetto di ogni domanda spiegata in questa sede da il quale va condannato alla refusione delle spese di lite, da liquidarsi in Parte_1 favore dell'Erario (in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria), senza alcuna dimidiazione, essendo CP_1 ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.551 /2024 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di Parte_1
2) condanna a rimborsare le spese di lite in favore dell'Erario, che si Parte_1 liquidano in € 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Massimo Pulvirenti PRESIDENTE
Dott.ssa Rosanna Scollo GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Antonia Favara GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 551/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. APRILE Parte_1 C.F._1
CARBONE GIUSEPPE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORIA DANIELA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha domandato la modifica delle Parte_1 condizioni di cui al decreto del 25.3.2022 di Questo Tribunale, con il quale, su accordo delle parti,
è stato regolamentato il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore (2018), nato dalla relazione more uxorio tra il ricorrente e In Per_1 Controparte_1 particolare, sul presupposto del desiderio manifestato dal minore di volere trascorrere più tempo con il padre, ha domandato disporsi il collocamento paritario di presso Parte_1 Per_1 ciascuno dei genitori, con conseguente revoca del contributo di mantenimento per il minore posto a suo carico e in favore della resistente.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda di Controparte_1 modifica, invocando l'assenza dei relativi presupposti, per essere il collocamento paritario soluzione residuale e subordinata alla ricorrenza di presupposti assenti nel caso di specie, precisando che vi è sempre stata massima collaborazione da parte di essa madre in relazione ai rapporti del minore con il padre, che anzi ha esercitato il diritto di visita con modalità più ampie di quelle disposte.
La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa come di seguito, sulle conclusioni precisate in atti.
****
Ciò premesso, va osservato che, ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, qualora sopravvengano giustificati motivi.
Ne deriva che è onere della parte che domandi la modifica dei provvedimenti, resi rebus sic stantibus, fornire la prova di sopravvenienze rilevanti e tali da giustificarne la modifica.
Nella specie, ritiene il Collegio che non abbia allegato né provato Parte_1 la sussistenza di nova rilevanti ai fini della modifica del decreto reso da Questo Tribunale su accordo delle parti, condizione imprescindibile al fine di disporre la chiesta modifica.
Sul punto, non appare infatti dirimente, ai fini della disposizione dell'invocato collocamento paritario, l'asserita volontà del minore , di soli sette anni, di volere trascorrere più tempo Per_1
pagina 2 di 3 con il padre, atteso che, secondo quanto emerge dagli atti, il minore già trascorre con il genitore tempi adeguati (addirittura, per come è rimasto incontestato, in misura superiore a quella di cui al provvedimento del Tribunale) e i rapporti tra i genitori, specie da ultimo, appaiono distesi e collaborativi, non essendo dunque apprezzabile alcun elemento di pregiudizio a carico di Per_1 al quale il collocamento paritario potrebbe sopperire, apparendo quindi il regime concordato tra le parti ancora confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass. Civ., sez. I,
n. 19323/2020).
Ne discende l'integrale conferma del decreto di Questo Tribunale del 25.3.2022, anche sotto il profilo delle statuizioni economiche, e il rigetto di ogni domanda spiegata in questa sede da il quale va condannato alla refusione delle spese di lite, da liquidarsi in Parte_1 favore dell'Erario (in misura tra media e minima per le fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria), senza alcuna dimidiazione, essendo CP_1 ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
NRG.551 /2024 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda di Parte_1
2) condanna a rimborsare le spese di lite in favore dell'Erario, che si Parte_1 liquidano in € 1.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3