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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/11/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1222 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., promossa DA (C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Catanzaro, piazza Rossi n. 1, presso Affari Legali Territoriali Sud - Dislocazione di Catanzaro, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Santis in forza di procura generale alle liti rep. n. 55418 racc. n. 16104 per Notar registrata in Roma Persona_1
Uffici Atti Pubblici il 4.5.2022 al n. 5514 serie 1/T; APPELLANTE CONTRO
(C.F. ) E (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Filadelfia (VV), corso C.F._2
Castelmonardo n. 143, presso lo studio dell'avv. Silverio Natali che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Filadelfia n. 300/2023 emessa il 15.3.2023, depositata il 17.4.2023 e non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in CP_1 Controparte_2 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Filadelfia chiedendone la condanna al Parte_1 pagamento della somma di euro 1.000,00, a titolo di rimborso del capitale e dei rendimenti di tre buoni postali fruttiferi (BPF) da loro sottoscritti in data 28.3.2001. Esponevano che, recatisi presso l'ufficio postale nell'aprile 2020 per la riscossione, si erano visti opporre il diniego di fondato sull'intervenuta prescrizione del diritto. Parte_1
Deducevano l'illegittimità di tale rifiuto, stante l'assenza sui titoli della data di scadenza e della serie, nonché la mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione. 1.1. Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente le pretese Parte_1 attoree, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al rimborso. In particolare, la società convenuta sosteneva che i buoni, appartenenti alla serie "a termine" AA1, istituita con D.M. 19.12.2000, avevano una scadenza di sei anni dalla data di emissione (28.3.2007) e che, pertanto, il diritto al rimborso si era prescritto in data 28.3.2017. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda avversaria con liquidazione a suo favore delle spese e competenze di processo.
1 1.2. La controversia veniva istruita davanti al giudice onorario soltanto attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura strettamente documentale. 1.3. Il Giudice di Pace di Filadelfia, con sentenza n. 300/2023 pubblicata il 17.4.2023, ritenendo che, stante la mancata indicazione della data di scadenza sul titolo e la mancata prova della consegna del foglio informativo da parte della convenuta, il termine di prescrizione non potesse decorrere, in applicazione del principio di affidamento del risparmiatore, accoglieva la domanda attorea, condannando al pagamento della somma di euro 750,00, oltre al Parte_1 rendimento del 35%, interessi e spese di lite. 1.3. Avverso tale sentenza proponeva appello con atto notificato il 28.10.2023, Parte_1 affidato a tre motivi con cui lamentava: 1) la falsa interpretazione e violazione degli artt. 1175, 1176, e 1337 c.c. e del D.M. Tesoro del 19.12.2000, nonché l'inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; 2) la violazione degli artt. 2935-2946 c.c. in materia di prescrizione e omessa valutazione del concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c.; 3) la violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. in materia di decorso del termine di prescrizione. Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata con il conseguente rigetto della domanda avanzata dalla controparte in primo grado, con il successo delle spese di lite del doppio grado di giudizio. 1.4. Si costituivano nel giudizio di appello, e , i quali eccepivano in CP_1 Controparte_2 via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., essendo la sentenza stata pronunciata secondo equità. Nel merito, contestavano la fondatezza del gravame avversario sostenendo la correttezza argomentativa della decisione impugnata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con il favore delle spese di lite del grado di appello con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
1.8. La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione – ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c. di nuovo conio legislativo - all'udienza del 5.11.2025 svoltasi in via cartolare mediante il deposito di note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare si rileva che gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del gravame, sostenendo che la sentenza di primo grado, avendo ad oggetto una causa di valore non eccedente euro 1.100,00 (vigente ratione temporis), sia stata pronunciata secondo equità e sia, pertanto, appellabile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 339, comma 3, c.p.c., tra i quali non rientrerebbero le censure mosse dall'appellante. L'eccezione è infondata e deve essere rigettata. L'art. 113, comma 2, c.p.c., nella sua formulazione attuale applicabile alla presente causa, esclude dal giudizio di equità le cause "derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.". Tale norma si riferisce ai contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali. I buoni postali fruttiferi, emessi in serie e destinati a un numero indeterminato di sottoscrittori sulla base di condizioni standardizzate, rientrano pacificamente in tale categoria. La sottoscrizione del titolo da parte del risparmiatore integra l'accettazione di condizioni generali di contratto predisposte dall'emittente. Ne consegue che la controversia, pur essendo di valore inferiore al limite di legge, era sottratta alla giurisdizione di equità del Giudice di Pace e doveva essere decisa secondo diritto.
2 La sentenza impugnata è, pertanto, appellabile secondo le regole ordinarie e per tutti i motivi di cui all'art. 342 c.p.c. L'appello è dunque ammissibile con il conseguente rigetto dell'eccezione di inammissibilità degli appellati. 3. Nel merito, l'appello è fondato e merita pieno accoglimento. 3.1. Giova osservare come il giudizio di appello, rientrando nel novero delle impugnazioni cd. sostitutive e parzialmente devolutive - comporti che il giudice del gravame, nei limiti dei capi sottoposti a censura attraverso l'enunciazione di specifici motivi di appello, non sia astretto alla motivazione espressa dal giudice di prime cure ma, essendo investito dell'esame della fondatezza della domanda, sulla scorta degli elementi di prova già acquisiti nel giudizio di primo grado, possa pervenire alla riforma ovvero alla conferma (totale o parziale) della sentenza impugnata, anche in virtù di argomentazioni del tutto difformi rispetto a quelle poste a fondamento della pronuncia sottoposta a gravame, ovvero enunciando le motivazioni della decisione, laddove il giudice di prime cure non le abbia indicate. 3.2. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente procedimento, dalla documentazione in atti, risulta la circostanza che in data 28.3.2001 gli odierni appellati ebbero a sottoscrivere n. 3 buoni postali fruttiferi a termine di euro 250,00 ciascuno, appartenenti alla serie “AA1”. Il rapporto intercorrente tra i sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali e l'ente emittente è un rapporto di diritto privato, che nasce appunto dalla sottoscrizione dei predetti titoli ed in forza del quale è tenuta a restituire il capitale con gli interessi, avendo natura contrattuale: come tale è regolato secondo le condizioni stabilite al momento dell'emissione dei titoli stessi e richiamate nel documento. È costante, nella giurisprudenza di legittimità, la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809 del 16.12.2005; Cass. civ., SSUU, n. 13979 del 15.06.2007 e Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 19002 del 31.07.2017; soprattutto, Cass. civ., SSUU, n. 3963 dell'11.02.2019). Tale qualificazione ha giustificato, in ogni caso, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali (ad esempio, in relazione alla modifica dei tassi d'interesse originariamente previsto) e ha portato a ritenere che le modificazioni trovassero ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. Dunque, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, i buoni postali sono titoli di legittimazione, ossia identificano l'avente diritto alla prestazione, e non titoli di credito, con la conseguenza che il loro regime giuridico è disciplinato dai decreti ministeriali (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 3963/2019). Conseguentemente, la mancata indicazione della scadenza e dell'apposizione della serie di emissione non sono ritenuti elementi necessari all'esercizio del diritto di credito inerenti ai buoni, considerato che alle medesime informazioni implicitamente rinvia la data di emissione dei buoni medesimi. Orbene, dall'esame dei buoni fruttiferi allegati agli atti (v. doc. n. 2 fascicolo di primo grado di parte attrice) risulta che gli stessi sono stati sottoscritti in data 28.3.2001 ed appartengono inequivocabilmente alla tipologia a termine della serie AA1, istituita con D.M. Economia e Finanze del 19.12.2000.
3 3.3. Risulta, pertanto, necessario ripercorrere l'evoluzione normativa sulla scadenza della loro fruttuosità. I buoni fruttiferi postali contraddistinti con la sigla AA1 sono stati introdotti, come detto, dal D.M. del 19.12.2000. L'art. 1 dispone che i buoni fruttiferi postali sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con la garanzia dello Stato e sono collocati dalle . Secondo ciò che prevede Parte_1
l'art. 18 “I buoni fruttiferi postali della serie «AA1» possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto unitamente al capitale un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto”. L'art. 8 nella formulazione vigente anteriormente all'abrogazione intervenuta con il D.M. del 5.10.2020 prevede che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”. L'art. 6 dispone che
[...]
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a Pt_1 fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a le informazioni da pubblicizzare in conformità a Parte_1 quanto stabilito nel comma precedente. Le comunicazioni della Cass depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico”. Dunque, in virtù dell'art. 8 (parte prima) del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, il termine di prescrizione è stato prolungato da 5 a 10 anni, decorrenti dalla data di scadenza del titolo, per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La medesima previsione dispone poi che i buoni fruttiferi postali della serie "AA1" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione. Alla scadenza del sesto anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto. Ne consegue che il termine di prescrizione di anni 10 entro il quale i titolari dei buoni fruttiferi, appartenenti alla serie AA1 e istituiti con il DM 19 dicembre 2000, possono esercitare il diritto al rimborso, deve farsi decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui tali titoli cessano di essere fruttiferi, ovvero dal sesto anno a partire dalla relativa emissione (da ultimo Collegio ABF di Bari, decisione N. 1064 del 16 gennaio 2019; vedi anche Collegio ABF di Napoli, decisione n. 10176/2018; Collegio di Torino, decisione n. 7679/2018; e Collegio di Bologna, decisione n. 7390/2018). 4. Fatte le superiori indispensabili premesse giuridiche occorre passare ad esaminare compiutamente i motivi di appello di Controparte_3
[...
. Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti e la violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. La censura è fondata. Il Giudice di Pace di Filadelfia ha posto a fondamento della propria decisione l'affermazione secondo cui "parte convenuta non ha mai contestato la mancata consegna del documento informativo sulle condizioni contrattuali". Tale assunto, tuttavia, è erroneo, in quanto sin dalla comparsa di costituzione in Parte_1
4 primo grado, ha specificamente dedotto che "unitamente al titolo, alla parte attrice è stato consegnato anche il relativo foglio informativo". Il primo giudice, quindi, ha deciso sulla base di un presupposto fattuale non confermato dagli atti di causa. Inoltre, il giudice a quo ha erroneamente invertito l'onere della prova. Infatti, in tema di inadempimento contrattuale, spetta a chi agisce per l'adempimento o il risarcimento del danno provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte. Grava, invece, su chi lamenta la violazione di un obbligo informativo specifico, quale la mancata consegna del foglio informativo, fornire la prova di tale circostanza negativa, quale fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria o della richiesta di disapplicazione del termine di prescrizione. Nel caso di specie, gli attori in prime cure non hanno fornito alcuna prova della mancata consegna del foglio informativo, limitandosi a una mera insufficiente allegazione. Oltretutto va sottolineato che la indicazione della serie AA1, riportata a penna nel retro dei titoli in questione, sopperisce in ogni caso alla lamentata consegna del foglio illustrativo al momento dell'emissione dei buoni, prescritta dall'art. 6 del DM 19 dicembre 2000 (parte prima) (in termini Tribunale Avellino n. 4685/2019). Gli odierni appellati hanno sostenuto in appello che tale intervento manuale era stato successivo alla sottoscrizione dei buoni fruttiferi. Nessuna prova è stata però offerta dell'assunto in questione, né varrebbe all'uopo richiamare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. atteso che, da un lato, il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima e, dall'altro, che nella citazione in prime cure gli attori hanno chiaramente dedotto che i titoli in oggetto non contenevano alcuna indicazione della scadenza, del rendimento e della serie, non facendo alcun riferimento al successivo inserimento “a penna” di quest'ultimo elemento. D'altronde va evidenziato che il D.M. 19/12/2000 ha abrogato parzialmente il decreto del 1998, eliminando la necessità di indicare esplicitamente la serie, i rendimenti e la scadenza sui buoni fruttiferi postali emessi dopo l'entrata in vigore del D.M. stesso (dal 27/12/2000). Pertanto, la mancata indicazione della scadenza, del rendimento e dell'apposizione della serie di emissione non sono ritenuti, comunque, elementi necessari all'esercizio del diritto di credito inerenti ai buoni, considerato che alle medesime informazioni implicitamente rinvia la data di emissione dei buoni medesimi (cfr. Tribunale Lagonegro n. 203/2025). 4.2. Inoltre, è stata ritenuta non applicabile ai buoni fruttiferi postali la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr. Cass. S. U. n. 3963/2019). 4.3. Con il secondo e terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, l'appellante lamenta la violazione delle norme in materia di prescrizione. Anche tali motivi sono fondati. I buoni postali fruttiferi oggetto di causa, sottoscritti il 28.3.2001, appartengono, come più volte illustrato, alla serie "AA1". La disciplina di tale serie è contenuta, come detto, nel D.M. 19.12.2000, pubblicato nella G.U. n. 300 del 27.12.2000. Tale decreto, quale fonte normativa che integra ex lege il contenuto del
5 contratto ai sensi dell'art. 1339 c.c., è assistito da una presunzione di conoscenza da parte di tutti i consociati. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è condizione sufficiente a garantire la conoscibilità della disciplina dei buoni, senza che residuino ulteriori obblighi informativi individualizzati in capo all'intermediario. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Cass., n. 3963/2019). I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati. In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , che, pur costituendo un onere a Parte_1 carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori. Gli istanti, inoltre, avrebbero potuto apprendere della scadenza informandosi direttamente presso gli uffici postali o, ancora, consultando altre fonti (quali il sito internet della Cassa Depositi e Prestiti che è liberamente e facilmente accessibile). Orbene, l'art. 8 del citato D.M. prevedeva che i buoni della serie AA1 fossero liquidabili "al termine del sesto anno successivo a quello di emissione". La giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale termine coincide con l'integrale decorso di sei anni dalla data di sottoscrizione (v. Cass. Civ., Sez. 1, n. 19243 del 7.7.2023 secondo cui “in materia di buoni postali fruttiferi della serie AA1, il termine di prescrizione dei diritti dei titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi decorre dal giorno successivo alla scadenza del sesto anno successivo all'emissione, e non dalla fine dell'anno solare, come erroneamente ritenuto dalla Corte d'appello. Pertanto, la scadenza dei buoni, fissata al termine del sesto anno, determina l'inizio del decorso del termine decennale di prescrizione, che non può essere considerato maturato se non è decorso il periodo di sei anni dalla data di emissione”). Alla luce di quanto appena illustrato, i buoni in esame sono scaduti in data 28.3.2007. L'art. 8 del medesimo D.M. stabilisce che "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo". Ne consegue che il diritto degli appellati al rimborso del capitale e degli interessi si è estinto per prescrizione in data 28.3.2017, ben prima, cioè, della richiesta di rimborso avanzata nell'aprile 2020. L'argomento impiegato dal primo giudice, secondo cui la mancata conoscenza della scadenza impedirebbe il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., è in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte. L'impossibilità di far valere il diritto che impedisce la decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio, e non comprende gli impedimenti di mero fatto o gli ostacoli soggettivi, quale
6 l'ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto (Cass. Civ., Sez. 1, n. 18207 del 4.7.2025). Infatti, l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'articolo 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (...), non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo. Nel caso di specie, non sussisteva alcun impedimento legale all'esercizio del diritto. Le condizioni di scadenza e prescrizione erano legalmente conoscibili tramite la pubblicazione del decreto ministeriale. La presunta mancata consegna del foglio informativo, quand'anche provata, avrebbe al più reso più difficoltoso l'accertamento della scadenza, ma non impossibile, potendo gli appellati acquisire tale informazione con l'ordinaria diligenza, ad esempio recandosi presso un ufficio postale o consultando il sito internet della Cassa Depositi e Prestiti. Né può configurarsi un doloso occultamento del debito da parte di ai sensi Parte_1 dell'art. 2941 n. 8 c.c., essendo il debito e le sue condizioni principali disciplinati da una fonte normativa pubblica.
4.4. Infine, qualora anche si volesse qualificare la domanda degli attori come azione di risarcimento del danno per violazione di obblighi informativi, essa sarebbe comunque prescritta. Il presunto danno si sarebbe verificato al momento della sottoscrizione del contratto (28.3.2001) e l'azione si sarebbe prescritta nel termine ordinario decennale, quindi in data 28.3.2011.
5. In conclusione, l'appello deve essere accolto. La sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata e la domanda originariamente proposta da e CP_1 Controparte_2 deve essere rigettata, essendo il diritto al rimborso estinto per intervenuta prescrizione.
6. Discende da ciò l'obbligo, per la parte vittoriosa in primo grado, di restituire all'odierna appellante quanto da quest'ultima eventualmente versato in esecuzione della pronuncia medesima, essendo venuto meno il titolo dell'avvenuto pagamento. Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo (v. tra le altre Cass. n. 5391/2013; Cass. n. 21699/2011: ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento). Si rammenta che la pronuncia sulle restituzioni, conseguenti alla riforma della sentenza impugnata, è ammissibile anche d'ufficio, non necessitando di relativa domanda della parte interessata conseguenti alla riforma della sentenza: nel giudizio di appello, infatti, il ripristino può essere disposto anche di ufficio dal giudice, il quale ha il potere di adottare direttamente i provvedimenti a tal fine necessari (Corte di Cassazione Sez. 1 Sentenza n. 23972 del 29.10.2020).
7. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente. Quanto alla disciplina delle spese in sede d'impugnazione va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della
7 pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). 7.1. Ciò detto, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti viste le spiccate peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia, i recenti arresti giurisprudenziali di cui si è dato conto, l'intricato quadro normativo e la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e nei confronti di CP_1 Controparte_2 Parte_1
- condanna gli appellati, in solido tra loro, alla restituzione in favore della parte appellante, di quanto eventualmente da questa versato in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al soddisfo;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 10 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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