Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 68
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto le ragioni del ricorrente per l'anno 2020 sono state riconosciute e lo sgravio è stato operato.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti impositivi prodromici

    La Corte ha ritenuto che per l'anno 2022 la cartella è stata emessa ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023, che consente l'irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, pertanto la mancata notifica di atti prodromici non inficia la legittimità della cartella.

  • Rigettato
    Prescrizione dei debiti

    La Corte ha ritenuto che la notifica del provvedimento impugnato è avvenuta prima della scadenza del termine decadenziale (31.12.2025), pertanto il debito non è prescritto né decaduto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 68
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo