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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
VG 994/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 11.04.2025, da
1) Parte_1
nato/a AVELLINO il 26.06.1960
cittadino/a: Cod. Fisc.: Pt_2 C.F._1
residente in (22063) MARIANO COMENSE, Parte_3
con l'Avv. GIUSEPPE FADDA
e
2) Parte_4
nato/a PALAGIANELLO il 10.10.1959
cittadino/a: Cod. Fisc.: Pt_5 C.F._2
residente in (20821) MEDA,VIA MONTE GRAPPA NR. 16 con l'Avv. GIUSEPPE FADDA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ,
in Mariano Comense , in data 08.03.1980 ,
1 (anno 1980 , atto n. 8 , reg. , parte II , serie A )
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 23.05.2006
omologato con decreto del 15.06.2006 con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_6
- nato nel 1980 Parte_7
- nata nel 1982 Parte_8
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.04.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) riconoscere in favore della signora il diritto a percepire un assegno Parte_1
divorzile dell'importo di € 100,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di comparizione dei coniugi, da porsi a carico del signor;
Parte_4
2) L'assegno divorzile verrà versato, a partire dalla data di deposito del presente ricorso,
sul conto corrente intestato alla signora entro il giorni 10 di ogni Parte_1
mese;
3) Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi;
4) Con la firma del presente ricorso i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro pregresso rapporto economico.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
2 Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_4
in data 8.03.1980, in MARIANO COMENSE con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MARIANO COMENSE
(anno 1980, atto n. 8, parte II, Serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mariano Comense perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.5.2025
3 Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 11.04.2025, da
1) Parte_1
nato/a AVELLINO il 26.06.1960
cittadino/a: Cod. Fisc.: Pt_2 C.F._1
residente in (22063) MARIANO COMENSE, Parte_3
con l'Avv. GIUSEPPE FADDA
e
2) Parte_4
nato/a PALAGIANELLO il 10.10.1959
cittadino/a: Cod. Fisc.: Pt_5 C.F._2
residente in (20821) MEDA,VIA MONTE GRAPPA NR. 16 con l'Avv. GIUSEPPE FADDA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ,
in Mariano Comense , in data 08.03.1980 ,
1 (anno 1980 , atto n. 8 , reg. , parte II , serie A )
SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 23.05.2006
omologato con decreto del 15.06.2006 con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_6
- nato nel 1980 Parte_7
- nata nel 1982 Parte_8
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.04.2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) riconoscere in favore della signora il diritto a percepire un assegno Parte_1
divorzile dell'importo di € 100,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di comparizione dei coniugi, da porsi a carico del signor;
Parte_4
2) L'assegno divorzile verrà versato, a partire dalla data di deposito del presente ricorso,
sul conto corrente intestato alla signora entro il giorni 10 di ogni Parte_1
mese;
3) Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi;
4) Con la firma del presente ricorso i coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro pregresso rapporto economico.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
2 Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_4
in data 8.03.1980, in MARIANO COMENSE con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MARIANO COMENSE
(anno 1980, atto n. 8, parte II, Serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mariano Comense perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.5.2025
3 Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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