Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2026, proposto da
Simea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B8D0D0195E, rappresentata e difesa dall'avvocato Agostino Conforti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cosenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ceta Spa, Impresa Ll.Pp. Nervoso Ing. Oscar, non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell'efficacia, dell'aggiudicazione in favore del concorrente primo classificato ATI mandatario CETA Spa e mandante IMPRESA LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR dell'Appalto integrato Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all'intervento di “Riqualificazione stadio comunale San Vito - Gigi Marulla, e relative aree di pertinenza” CUP F87D24000020002 - CIG B8D0D0195E”, promosso dal Comune di Cosenza, operata dal dirigente “Settore 7 - LL.PP. - Edilizia Scolastica - Infrastrutture - Pubblica Illuminazione - Reti Idrica e Fognaria - Contratti di Quartiere S. Lucia - Centro Storico - Programma CIS e Agenda Urbana - PNRR”, quale RUP dell'appalto con determinazione n.3088 del 23/12/2025;
- della determinazione n.3105 del 29/12/2025 del RUP con la quale sono stati approvati i verbali di gara dell'Appalto integrato;
- dell'avviso dell'esito della gara pubblicato il 7/01/2026 sul PAD;
- del verbale di gara n.1 e n.2 della seduta del 4/12/2025 della Commissione giudicatrice nella parte in cui ha ammesso allo scrutinio delle offerte l'offerta poi aggiudicataria;
- del verbale di gara n.10 della Commissione giudicatrice della seduta del 29.12.2025 nella parte in cui ad esito dello scrutinio delle offerte economiche ha individuato quale prima in graduatoria l'ATI Mandatario: CETA SPA Mandante: IMPRESA LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR, formulando proposta di aggiudicazione nei suoi confronti;
- di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara contenenti le operazioni di verifica dell'offerta tecnica e della documentazione amministrativa (dal n.3 al n.9), nelle parti in cui non è stata disposta l'esclusione della controinteressata;
- del silenzio rigetto serbato dalla stazione appaltante sull'istanza di riesame del 19.12.2025;
nonché
per l'accoglimento della domanda di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'odierna ricorrente quale seconda nella graduatoria delle offerte validate, in ragione della esclusione della dell'ATI composta dalla CETA SPA mandataria e la mandante IMPRESA LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR, e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica);
e nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto:
- per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 comma 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n.104/2010;
- per l'accoglimento della conseguente domanda di subentro, che fin d'ora pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita;
- per l'eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D.Lgs.104/2010;
nonché ancora
nelle subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in via ulteriormente più gradata nell'ipotesi in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte della controinteressata o per qualunque altra causa) venisse affidato solo una parte dei lavori oggetto di gara:
-per l'accoglimento della domanda di condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, si indica già nel 20 % dell'importo a base d'asta del contratto (15% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore.
- in via subordinata ed ove occorra, del bando, del disciplinare e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, che non hanno previsto sufficienti e proporzionate misure di compensazione della distorsione causata dalla partecipazione del titolare del sistema brevettato indicato nel PFTE, anche al fine di vederne dichiarata in parte qua ed in subordine l'illegittimità,
l'inefficacia, e/o la nullità;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il Presidente dott. ER AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione della ricorrente in data 30 gennaio 2026 ex art. 84 c.p.a., di rinunzia al ricorso, notificata in pari data;
Ritenuto debba darsi atto della rinunzia notificata in tempo debito e che nulla debba pronunziarsi sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinunzia e dichiara estinto il giudizio.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AS, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
Valeria Palmisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER AS |
IL SEGRETARIO