Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15506/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POFI ELISABETTA CP_1 P.IVA_1
e ( ) PIAZZA UMBERTO I, Controparte_2 C.F._1
64 85040 NEMOLI;
, elettivamente domiciliato in VIA FIRENZE, 35 03100
FROSINONE presso il difensore avv. POFI ELISABETTA
ATTORE OPPONENTE
contro
:
(C.F. ), nella sua qualità di mandataria di CP_3 P.IVA_2 CP_4
con il patrocinio dell'avv. TEOFILATTO TEODORA e elettivamente
[...]
domiciliato in PIAZZALE LUIGI STURZO N.15 ROMA presso il difensore avv.
TEOFILATTO TEODORA
CONVENUTO OPPOSTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 4
13.12.2024 da ritenersi qui integralmente riportate
FATTO E DIRITTO
,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione svolta dall'odierno opponente avverso il decreto ingiuntivo n 3767/2023
emesso dal Tribunale di Milano in data 8.2.2023 ottenuto da quale mandataria di CP_3
Contr
, cessionaria del credito originariamente in capo a , con cui gli veniva CP_4
ingiunto il pagamento di Euro 30.77.10 in relazione al contratto di finanziamento erogato da
Contr
ed avente ad oggetto il veicolo BMW tg FL040FH è infondata e deve essere rigettata.
Contro Al riguardo in qualità di mandataria di ha allegato che era Parte_1 CP_4
divenuta cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento n 4112585 avente ad oggetto il veicolo su indicato nonché del contratto accessorio di finanziamento 4112586, relativo al servizio di “finanziamento rate sospese Veicolo;
ha prodotto al riguardo i 2 contratti prodotti rispettivamente pag 1 e pag 8 del documento plurimo sub 3 fascicolo monitorio.
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio svolta dalla parte opponente, posto che la competenza per territorio di questo Tribunale si fonda sulla clausola contrattuale sub 8.2 del contratto di finanziamento (doc 3 fascicolo opposta ,
osservandosi che la cessionaria subentra in tutti i diritti derivanti dal contratto, rimanendo obbligata anche con riferimento alle clausole relative alla competenza per territorio.
Ugualmente deve essere disattesa la contestazione di improcedibilità per mancato esperimento da parte della opposta della procedura di mediazione ex art 5 bis del D.lgs 28/2010, posto che tale contestazione è stata sollevata dalla parte opponente solo con le note di trattazione scritta del 25.6.2024 con e non è stata rilevata d'ufficio nella prima udienza di trattazione del
16.1.2024. pagina 2 di 4 Ugualmente infondata è la contestazione relativa alla asserita non legittimazione della CP_3
alla attività di recupero crediti per non essere la medesima iscritta all'Albo degli intermediari
[...]
finanziari; deve infatti osservarsi che la medesima agisce in qualità si subserver, giusta procura in atti e che in tale veste ha inviato la missiva in data 13.12.2022 (doc 7 fascicolo presente fase)
sollecitando in pagamento sul conto della CP_4
Premesso che è perfettamente valida la cessione di crediti futuri, con riferimento alla contestazione relativa alla titolarità del credito in capo alla odierna opposta, deve osservarsi che la stessa risulta documentata, dall'accordo quadro di cessione prodotto dalla parte opposta sub doc 2 presente fase, dalla pubblicazione in GU (doc 3 fascicolo monitorio pag 16) dell'avvenuta
Contr cessione in blocco e dalla comunicazione di in data dove da atto dell'avvenuta cessione del credito (doc 6 presente fase)
Ancorchè in tale dichiarazione sia indicato unicamente il contratto 411285 e non anche il contratto 4112586, l'importo del credito indicato come ceduto a fianco è pari ad Euro 30.772,84
ovvero al credito derivante dai due contratti stipulati, sicché deve ritenersi superata la contestazione svolta da parte opponente che la prova della cessione atterrebbe unicamente il contratto 411285, osservandosi che il contratto sub 4112586 denominato “finanziamento rate sospese veicolo” è accessorio allo stesso contratto e allo stesso veicolo.
La produzione in causa da parte dell'opposta della documentazione relativa ai due contratti, alla lettera di risoluzione dei medesimi (doc 4 fascicolo opposta) agli estratti conto dei due contratti
(doc 8 e 9) comprova ulteriormente l'avvenuta cessione dei crediti derivanti dai due contratti., cIl
decreto ingiuntivo deve pertanto essere confermato, con la precisazione che, come risulta dal ricorso, agisce in qualità di mandataria di CP_3 CP_4
In relazione all'esito della causa vanno regolate le spese di lite.
Parte opponente dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opposta che si liquidano, tenuto conto del valore e della natura della causa, ex DM 55/2014,
come da dispositivo.
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PQM
Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, con la precisazione che ha agito non in proprio ma in qualità di mandataria di CP_3 Parte_1
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro
7616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge
Così deciso in data 10 febbraio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Milano. il Giudice
Dott. Stefania Illarietti
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