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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 5504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5504 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.07.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 13338/2024
TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.12.1984 e residente in [...], in proprio e n,q. di l.r. della società Controparte_1
P.I , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, P.IVA_1 dall'Avv. Ivan Illiano C.F. presso il cui studio in Torre C.F._2 del Greco, alla Via Marconi, 27, elettivamente domiciliano;
Ricorrente CONTRO
Controparte_2
C.F. – P.I. in persona del legale rappresentante P.IVA_2 P.IVA_3 pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio C.F._3 in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio Persona_1 digitale e p.e.c. t Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
1 Con ricorso depositato il 6.6.2024, la parte ricorrente formulava opposizione ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso:
1 - l'ordinanza ingiunzione (OI) n. 01-001382135 (Protocollo n. CP_2
5105.22/04/2024.0241440) notificata in data 08.05.2024, con la quale è stato richiesto di pagare la somma di euro 1.746,30 quale sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2016;
- l'ordinanza ingiunzione n. 01-002319974 (Protocollo n. CP_2
5105.22/04/2024.0241443) notificata in data 08.05.2024, con la quale è stato richiesto di pagare la somma di euro 1.746,30 quale sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2016;
- l'ordinanza ingiunzione n. 01-001384797 (Protocollo n. CP_2
5105.22/04/2024.0241446) notificata in data 08.05.2024, con la quale è stato richiesto di pagare la somma di euro 482,00 quale sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2017;
- l'ordinanza ingiunzione n. 01-000484600 (Protocollo n. CP_2
5105.22/04/2024.0241449) notificata in data 08.05.2024, con la quale è stato richiesto di pagare la somma di euro 482,00 quale sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2017. L'istante eccepiva la decadenza dell' ex art 14 L 689/81 e la prescrizione. CP_2
L' si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'opposizione. CP_2
Con note di trattazione scritta del 30 Aprile 2025, l' dichiarava di avere CP_2 annullato le ordinanze ingiunzione in autotutela, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza sulla decadenza;
chiedeva pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Con note di trattazione scritta del 27.6.25, la parte ricorrente chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc.
2 Va, preliminarmente, dato atto della tempestività dell'opposizione, conformemente al disposto di cui all'art. 6 D.Lgs. 150/2011 per cui "
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale". Dalle notifiche delle ordinanze ingiunzione (OI), avvenute in data 8.5.24, il ricorso è stato depositato tempestivamente in data 6.6.24.
3 In ragione del pacifico annullamento di ciascuna ordinanza ingiunzione impugnata, effettuato nel corso del processo dall' deve essere dichiarata CP_2 la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 4 Quanto alle spese di lite, occorre tenere conto sia della complessità della questione relativa alla decadenza (in relazione alla quale è sopravvenuta la decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 7641 del 22.3.2025) sia del comportamento dell'ente previdenziale che in autotutela ha annullato l'atto impugnato. Le spese di lite vanno, dunque, compensate nella misura di 1/2; il residuo è posto a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' al pagamento CP_2 del residuo che liquida in complessivi € 700,00, oltre spese di contributo unificato (€ 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), IVA e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Si comunichi. NAPOLI, 04.07.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.07.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 13338/2024
TRA
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.12.1984 e residente in [...], in proprio e n,q. di l.r. della società Controparte_1
P.I , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, P.IVA_1 dall'Avv. Ivan Illiano C.F. presso il cui studio in Torre C.F._2 del Greco, alla Via Marconi, 27, elettivamente domiciliano;
Ricorrente CONTRO
Controparte_2
C.F. – P.I. in persona del legale rappresentante P.IVA_2 P.IVA_3 pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio C.F._3 in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio Persona_1 digitale e p.e.c. t Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione
1 Con ricorso depositato il 6.6.2024, la parte ricorrente formulava opposizione ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso:
1 - l'ordinanza ingiunzione (OI) n. 01-001382135 (Protocollo n. CP_2
5105.22/04/2024.0241440) notificata in data 08.05.2024, con la quale è stato richiesto di pagare la somma di euro 1.746,30 quale sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2016;
- l'ordinanza ingiunzione n. 01-002319974 (Protocollo n. CP_2
5105.22/04/2024.0241443) notificata in data 08.05.2024, con la quale è stato richiesto di pagare la somma di euro 1.746,30 quale sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2016;
- l'ordinanza ingiunzione n. 01-001384797 (Protocollo n. CP_2
5105.22/04/2024.0241446) notificata in data 08.05.2024, con la quale è stato richiesto di pagare la somma di euro 482,00 quale sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2017;
- l'ordinanza ingiunzione n. 01-000484600 (Protocollo n. CP_2
5105.22/04/2024.0241449) notificata in data 08.05.2024, con la quale è stato richiesto di pagare la somma di euro 482,00 quale sanzione amministrativa per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento all'annualità 2017. L'istante eccepiva la decadenza dell' ex art 14 L 689/81 e la prescrizione. CP_2
L' si costituiva, eccependo l'infondatezza dell'opposizione. CP_2
Con note di trattazione scritta del 30 Aprile 2025, l' dichiarava di avere CP_2 annullato le ordinanze ingiunzione in autotutela, alla luce degli orientamenti della giurisprudenza sulla decadenza;
chiedeva pertanto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Con note di trattazione scritta del 27.6.25, la parte ricorrente chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il Giudice decideva la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc.
2 Va, preliminarmente, dato atto della tempestività dell'opposizione, conformemente al disposto di cui all'art. 6 D.Lgs. 150/2011 per cui "
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale". Dalle notifiche delle ordinanze ingiunzione (OI), avvenute in data 8.5.24, il ricorso è stato depositato tempestivamente in data 6.6.24.
3 In ragione del pacifico annullamento di ciascuna ordinanza ingiunzione impugnata, effettuato nel corso del processo dall' deve essere dichiarata CP_2 la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 4 Quanto alle spese di lite, occorre tenere conto sia della complessità della questione relativa alla decadenza (in relazione alla quale è sopravvenuta la decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 7641 del 22.3.2025) sia del comportamento dell'ente previdenziale che in autotutela ha annullato l'atto impugnato. Le spese di lite vanno, dunque, compensate nella misura di 1/2; il residuo è posto a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' al pagamento CP_2 del residuo che liquida in complessivi € 700,00, oltre spese di contributo unificato (€ 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), IVA e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Si comunichi. NAPOLI, 04.07.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante