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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROLFO ALDO MARIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni, 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL05PF007882024 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 557/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe di complessivi
€ 1.649,00, con il quale la AE per l'anno d'imposta 2018 aveva accertato l'omessa dichiarazione redditi di fabbricati riferibili alla locazione abitativa di un immobile in comproprietà con l'ex coniuge sito in Manziana
(RM), contestando la pretesa deducendo in ordine alla mancata percezione della quota degli asseriti canoni che andavano imputati integralmente all'ex coniuge che aveva stipulato il contratto e percepito il corrispettivo in contanti.
A sostegno di quanto prospettato richiamava giurisprudenza della SC (ord. 3085/2016 – sent. 15171/09 e della CTR Lazio sent. 1733/22) - CGT I grado Napoli sent. 7217/23: era dunque ammissibile un'autonoma imputazione del reddito di locazione rispetto al titolo reale del possesso ove ne risultasse concretamente differenziata la percezione così come nella fattispecie ove, come documentato, tra gli ex coniugi non ricorreva alcuna frequentazioni ed erano intervenute vicende giudiziarie anche in sede penale.
L'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso, poiché ex art. 26 DPR 917/86 il reddito in esame concorreva alla formazione della base imponibile IRPEF indipendentemente dall'effettiva percezione essendo l'obbligo dichiarativo riferibile alla mera condizione soggettiva di comproprietario (SC 348/2019), ciò anche nel caso il corrispettivo venisse "usurpato" dall'altro comproprietario (SC 12332/19).
All'udienza odierna le parti chiedono concordemente che la causa sia trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come la documentazione versata in atti attesta quanto segue:
- La disponibilità dell'immobile de quo era in via esclusiva appannaggio dell'ex coniuge che, in proprio, risulta aver concluso il contratto di locazione/comodato. Il ricorrente aveva trasferito la propria residenza da tempo in altro comune.
- Tra gli ex coniugi intercorrevano procedimenti, anche in sede penale, non avendo pertanto rapporti collaborativi.
- La locatrice aveva omesso la registrazione e percepito interamente i canoni corrisposti.
Orbene in tale e specifico contesto un'interpretazione non tuzioristica del quadro normativo consente di ritenere corretta la prospettazione del ricorrente circa l'autonoma imputazione del reddito percepito, inquadrabile tra "redditi diversi" e non "redditi fondiari" (SC ord. 3085/2016), da attribuire dunque al solo comproprietario che, come documentato, risulta l'effettivo locatore in proprio e percettore del reddito di locazione. Tale prospettazione è stata ritenuta fondata dalla CTR Lazio nella sent. 1733/22, il cui iter motivazionale questa Corte condivide e richiama.
Il ricorso è accolto. La non unanime giurisprudenza in materia consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROLFO ALDO MARIA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni, 5 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL05PF007882024 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 557/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe di complessivi
€ 1.649,00, con il quale la AE per l'anno d'imposta 2018 aveva accertato l'omessa dichiarazione redditi di fabbricati riferibili alla locazione abitativa di un immobile in comproprietà con l'ex coniuge sito in Manziana
(RM), contestando la pretesa deducendo in ordine alla mancata percezione della quota degli asseriti canoni che andavano imputati integralmente all'ex coniuge che aveva stipulato il contratto e percepito il corrispettivo in contanti.
A sostegno di quanto prospettato richiamava giurisprudenza della SC (ord. 3085/2016 – sent. 15171/09 e della CTR Lazio sent. 1733/22) - CGT I grado Napoli sent. 7217/23: era dunque ammissibile un'autonoma imputazione del reddito di locazione rispetto al titolo reale del possesso ove ne risultasse concretamente differenziata la percezione così come nella fattispecie ove, come documentato, tra gli ex coniugi non ricorreva alcuna frequentazioni ed erano intervenute vicende giudiziarie anche in sede penale.
L'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso, poiché ex art. 26 DPR 917/86 il reddito in esame concorreva alla formazione della base imponibile IRPEF indipendentemente dall'effettiva percezione essendo l'obbligo dichiarativo riferibile alla mera condizione soggettiva di comproprietario (SC 348/2019), ciò anche nel caso il corrispettivo venisse "usurpato" dall'altro comproprietario (SC 12332/19).
All'udienza odierna le parti chiedono concordemente che la causa sia trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte come la documentazione versata in atti attesta quanto segue:
- La disponibilità dell'immobile de quo era in via esclusiva appannaggio dell'ex coniuge che, in proprio, risulta aver concluso il contratto di locazione/comodato. Il ricorrente aveva trasferito la propria residenza da tempo in altro comune.
- Tra gli ex coniugi intercorrevano procedimenti, anche in sede penale, non avendo pertanto rapporti collaborativi.
- La locatrice aveva omesso la registrazione e percepito interamente i canoni corrisposti.
Orbene in tale e specifico contesto un'interpretazione non tuzioristica del quadro normativo consente di ritenere corretta la prospettazione del ricorrente circa l'autonoma imputazione del reddito percepito, inquadrabile tra "redditi diversi" e non "redditi fondiari" (SC ord. 3085/2016), da attribuire dunque al solo comproprietario che, come documentato, risulta l'effettivo locatore in proprio e percettore del reddito di locazione. Tale prospettazione è stata ritenuta fondata dalla CTR Lazio nella sent. 1733/22, il cui iter motivazionale questa Corte condivide e richiama.
Il ricorso è accolto. La non unanime giurisprudenza in materia consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.