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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/03/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26749 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Valentina Boroni Presidente dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. dott. Alessandro Petrucci Giudice ha pronunciato nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: con l'avv. Panicucci Enrico Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
CF/PI: Controparte_1
, con l'avv. Barbieri Bruno C.F._2
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In tesi: accertare e dichiarare la invalidità del testamento pubblico datato 15.06.2018 ricevuto in Milano dal
Notaio poiché sottoscritto da persona a tale momento non capace di Persona_1 intendere e volere, con conseguente suo annullamento e caducazione del legato ivi disposto in favore della SI.ra , relativo all'immobile sito in Milano, Controparte_1
Piazza P. Frattini n. 15 rappresentato al CF del medesimo Comune al foglio 511, mappale 314, sub. 21; accertare e dichiarare altresì, ove occorrer possa, la invalidità del testamento olografo datato 8.06.2018 poiché non riferibile, integralmente o parzialmente, al testatore e conseguente dichiararne la nullità o l'annullamento, con conseguente caducazione della disposizione a titolo particolare in favore della SI.ra
1 , relativa all'immobile sito in Milano, Piazza P. Frattini CP_1 Controparte_1
n. 15 rappresentato al CF del medesimo Comune al foglio 511, mappale 314, sub. 21.
In denegata e non creduta ipotesi di ritenuta validità del testamento: accertare e dichiarare, previa ricostruzione della massa ereditaria, la lesione della quota riservata dalla legge all'erede legittimaria, SI.ra , e conseguentemente ridurre il legato disposto in Parte_1 favore della SI.ra , avente ad oggetto l'immobile di Controparte_1 cui sopra, nella misura necessaria e sufficiente alla reintegra della quota lesa, con applicazione di quanto disposto dall'art. 560, comma 2 c.c.; rigettare, altresì, la richiesta di condanna avanzata dalla parte convenuta nei confronti della parte attrice, avente ad oggetto il pagamento di un'indennità per l'indebita occupazione e l'uso dell'immobile oggetto di legato, poiché infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso di causa.
***
In via istruttoria, ove occorrer possa, e dunque in caso di reiterata richiesta della parte conve-nuta, si ribadiscono le opposizioni all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., tutte inammissibili per i motivi già esposti dalla parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 30.03.2022, cui si fa espresso rimando.
*
Per Controparte_1
A - NEL MERITO: 1 - rigettare l'impugnazione del testamento pubblico in data 15.6.2018 ricevuto dal Notaio Rep. N. 60 Atti di Ultima Volontà, nonché, ove occorra, del Persona_1 testamento olografo datato 8.6.2018 essendo quest'ultimo privo di qualsiasi efficacia per espressa revoca contenuta nel citato testamento pubblico successivo del 15.6.2018;
2 - disporre la ricognizione di tutti i beni lasciati morendo da e, all'esito, determinare Controparte_2 il valore della massa ereditaria alla data della morte (23.11.2020), il valore della quota disponibile ed il valore della quota di legittima alla medesima data, ed attribuire alla convenuta il legato disposto a suo favore dal defunto , al netto della quota di riserva, ovvero l'intero valore della quota Controparte_2 disponibile come sopra accertata ove risulti che il valore dell'immobile oggetto di legato eccede la quota disponibile con conseguente lesione della quota di riserva;
3 - dichiarare tenuta e condannare l'attrice a consegnare alla convenuta l'immobile oggetto di legato, libero di persone e cose, nonché al pagamento di una congrua indennità per l'indebita occupazione e l'uso dell'immobile oggetto di legato commisurata al valore locativo del medesimo e comunque in misura da liquidarsi in via equitativa. B - IN OGNI CASO: condannare l'attrice a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi professionali oltre spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA come per legge.
§ § §
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
è l'unica figlia1 di non coniugato e deceduto il 23 novembre 2020 a Parte_1 Controparte_2
Castellanza all'età di 95 anni.
Con testamento pubblico del 15 giugno 2018, il de cuius ha nominato erede universale la figlia Parte_1
, disponendo altresì come legato in favore della badante
[...] Controparte_1
, detta l'appartamento in Milano, piazza Pietro Frattini, n. 15.
[...] Per_2
Poco prima del testamento pubblico, il de cuius ha redatto un testamento olografo in data 8 giugno 2018, con cui ha riconosciuto come legato in favore della badante l'appartamento di piazza Pietro Frattini, n.
15.
La figlia deduce che dal 2017 avrebbe iniziato a manifestare difficoltà cognitive e sintomi di CP_2
degenerazione mentale, con episodi di disorientamento e incapacità di riconoscere luoghi e persone.
L'attrice dunque assume che, al momento della redazione del testamento pubblico, il padre non avesse la capacità di intendere e volere, eccependo altresì l'esistenza di anomalie nel testamento olografo, che presenterebbe caratteristiche linguistiche e grafiche non compatibili con il testatore.
Sulla scorta di tali circostanze, la figlia chiede:
- dichiararsi l'invalidità del testamento pubblico del 15 giugno 2018, poiché sottoscritto da persona a tale momento non capace di intendere e di volere, con conseguente suo annullamento e caducazione del legato ivi disposto.
A tale riguardo, parte attrice evidenzia che “In tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni” (cfr.
Cass. sentenza n. 2702/2019). - Dichiararsi l'invalidità del testamento olografo datato 8 giugno 2018 poiché non riferibile, integralmente o parzialmente, al testatore e conseguente dichiararne la nullità o l'annullamento, con conseguente caducazione della disposizione a titolo particolare ivi disposta.
In subordine, l'attrice lamenta la lesione della propria quota di legittima riconosciuta ex art. 537 c.c., nella misura di ½, con conseguente necessità di riduzione del legato.
Quanto al valore della massa ereditaria, la stima effettuata dall'attrice ammonta a circa € 220.000,00 e quindi, a suo dire, il legato alla badante eccederebbe la quota disponibile.
Segnatamente, l'attrice deduce che la massa ereditaria sarebbe composta: (i) dall'immobile oggetto di legato, il cui valore ammonterebbe a circa € 150.000,00/€ 160.000,00, (ii) dalla liquidità presso Deutsche
Bank pari a circa € 55.000,00/€ 60.000; (iii) beni mobili per un valore di circa € 3.000,00.
L'attrice precisa anche che nessuna donazione deve essere fittiziamente riunita al relictum.
Da ultimo va evidenziato che l'originaria domanda è stata proposta dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, dichiaratosi territorialmente incompetente a seguito della eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta cui l'attrice ha aderito. Il Tribunale di Busto Arsizio ha rimesso la causa dinanzi al Tribunale di Milano, senza nulla disporre sulle spese di lite.
Si è costituita , detta contestando la pretesa Controparte_1 Per_2
avversaria.
Quanto al testamento pubblico del 15 giugno 2018, la convenuta sostiene che fosse Controparte_2
lucido e capace di intendere e volere al momento della redazione dell'atto, che dunque sarebbe valido.
Tant'è che il testamento è stato redatto alla presenza del notaio e due Persona_3
testimoni, che non hanno rilevato segni di incapacità.
Al riguardo, la convenuta evidenzia che se è pur vero che, nel caso di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, è altrettanto vero che per giurisprudenza costante e consolidata, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore deve essere assoluta al momento della redazione dell'atto.
Tuttavia, parte attrice non avrebbe prodotto alcuna prova medica a dimostrazione di una incapacità tale da rendere invalido il testamento.
4 Quanto al testamento olografo dell'8 giugno 2018, la convenuta eccepisce l'irrilevanza della sua impugnazione, in quanto detto testamento sarebbe comunque superato da quello successivo, con cui il testatore ha revocato ogni precedente disposizione testamentaria.
Nel merito della vicenda, la convenuta sostiene che il de cuius avesse una chiara volontà di gratificarla, conoscendola e stimandola da oltre 15 anni.
Gli episodi di smarrimento e disorientamento dedotti dall'attrice sarebbero del tutto fisiologici in una persona anziana di 95 anni e tuttavia non proverebbero un'incapacità totale.
Tanto più che nello stesso giugno 2018 il de cuius, in occasione di una visita per l'invalidità civile, avrebbe dimostrato piena autonomia nelle risposte ai medici.
Del resto, la figlia avrebbe più volte riconosciuto lo stato di buona salute del padre nei messaggi
WhatsApp inviati alla convenuta.
Quanto alla lesione della quota di legittima, la convenuta riconosce che l'attrice ha diritto alla metà dell'eredità.
Tuttavia, lamenta che il valore dell'eredità non sarebbe stato determinato correttamente, perché Per_2
l'attrice avrebbe omesso di includere i titoli mobiliari presso Deutsche Bank.
Sicché, laddove il valore dell'appartamento eccedesse la quota disponibile, la convenuta dichiara di accettare la riduzione del legato solo nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima.
Da ultimo, lamenta che dopo la morte del padre, avrebbe sostituito la serratura Per_2 Parte_1 dell'immobile di piazza Pietro Frattini, n. 15, concedendolo a terzi.
Per tale ragione, oltre al rilascio, chiede l'indennità di occupazione per l'uso dell'immobile a Per_2 partire dall'apertura della successione.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il Tribunale ha ammesso la prova orale e successivamente ha disposto CTU per stimare il valore (di vendita e del canone di locazione) dell'immobile sito in Milano piazza P. Frattini, n. 15 al momento dell'apertura della successione ed a quello attuale.
Esaurita l'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ed ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
5 2. Sulla capacità di intendere e di volere del de cuius. La validità del testamento pubblico.
Non vi sono prove documentali e cartelle sanitarie a dimostrazione della asserita incapacità di intendere di volere.
L'unica fonte di prova da verificare è la prova orale, dalla quale tuttavia non emerge che il de cuius “sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (cfr. giurisprudenza infra riportata).
Al più emerge un decadimento tipico della età avanzata, ma non definitivo e tale da comportate una incapacità assoluta.
Del resto, lo stesso dott. sentito come testimone ha dichiarato di essere stato “il medico Tes_1 curante del sig. dal 1993 fino al 2018, quando gli ho fatto l'ultima visita, perché poi sono Pt_1 andato in pensione”, precisando che “Ai tempi era un paziente ultranovantenne e aveva una capacità relazionale comportamentale consona alla sua età”.
Non ha dunque dichiarato che fosse privo in modo assoluto della capacità di intendere e di volere.
Anzi, ha precisato che il paziente “veniva accompagnato, ma entrava da solo nella sala visite”, manifestando così una sicura capacità di autodeterminarsi. Appare infatti inverosimile che, in caso contrario, il medico consentisse al paziente di essere visitato da solo e di ascoltare la diagnosi senza l'ausilio di un soggetto terzo in grado di comprenderne il contenuto e di recepire eventuali indicazioni sanitarie e farmaceutiche.
La dichiarazione trova conferma nella precisazione riportata da marito dell'attrice, sentito Tes_2
come testimone: “Mia moglie telefonò al dott. per riferirglielo e il dott. le disse che quando Tes_1 Tes_1 una persona anziana si sposta dai luoghi familiari può essere confuso”.
Pertanto, il disorientamento evidenziato dalla attrice non può dirsi sintomatico di una condizione di assoluta carenza di consapevolezza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, bensì limitato a sporadici episodi, particolarmente sgraditi al padre, come gli spostamenti da casa.
Tanto più che lo stesso teste ricorda che, sebbene il de cuius non riconosceva più i nipoti e Tes_2 la sorella, tuttavia “ha continuato a riconoscere solo noi due” (il riferimento è all'attrice ed al teste, nel periodo Pasquale 2018 e dunque in prossimità al giorno in cui fu fatto il testamento pubblico del 15 giugno 2018).
Tra l'altro, su iniziativa della stessa attrice, nella primavera del 2018 ha presentato Controparte_2 domanda di invalidità civile al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento.
6 A seguito di tale domanda, l'istante è stato convocato presso la ASL di Milano Bande Nere proprio nel mese di giugno 2018, nel giorno 28.6.2018, accompagnato da . Per_2
La circostanza è nota alla attrice come dedotto dalla convenuta, che ha riportato nella comparsa di costituzione scambi WhatsApp con Parte_1
Ebbene, la domanda di invalidità/accompagnamento era stata rigettata, a dire di parte convenuta, in quanto stava bene ed era autonomo. Controparte_2
Tali fatti, dedotti puntualmente nella comparsa di costituzione, non sono stati contestati da parte attrice nella memoria n. 1 e pertanto devono ritenersi come ammessi in forza dell'art. 115 c.p.c..
Tanto più che l'attrice non ha nemmeno dimostrato il contrario, producendo l'esito dell'esame presso l'ASL.
Il Collegio ritiene di valorizzare un ulteriore elemento a dimostrazione dell'assenza di assoluta incapacità di autodeterminarsi.
La stessa parte attrice deduce che, a fronte della iniziativa della figlia di trasferire il padre ad abitare definitivamente con lei, “evidentemente turbato dal cambio di abitudini, manifestava Controparte_2
però segni di insofferenza, tanto che la signora si confrontò telefonicamente anche con il Pt_1
medico di base del padre (circostanza confermata sia dal medico dott. che dal signor Tes_1 Tes_2
risultando comprensibile che lo spaesamento per il fatto di trovarsi in luoghi diversi da quelli abituali sembrasse aggravare la situazione, anziché migliorarla”.
Ebbene, appare evidente che un soggetto privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi non possa manifestare segni di insofferenza per il cambio di abitazione.
La circostanza semmai dimostra il contrario e cioè che l'anziano padre voleva rimanere presso la propria abitazione, consapevolmente.
Del resto, un soggetto del tutto incapace di intendere e di volere non potrebbe manifestare segni di insofferenza per la modifica della propria abitazione.
Proprio quell'insofferenza comprensibilmente manifestata per un cambio di residenza non voluto denota in realtà una capacità di autodeterminazione, volendo mantenere le proprie abitudini nella abitazione di sempre.
Del resto, lo stesso medico curante del de cuius ha dichiarato che il cambio di abitazione può provocare spaesamento e ha voluto mantenere la propria abitazione, fonte evidentemente di salde Controparte_2
certezze di abitudini e di luoghi, tanto è vero che l'anziano padre ha in più occasioni manifestato la
7 volontà di tornare a casa, dando segni di stato d'animo cupo (cfr. le testimonianze di ed Tes_2
rispettivamente genero e nipote del de cuius). Testimone_3
Uno stato d'animo siffatto, accompagnato da una comprensibile volontà di rimanere a casa propria, appare sintomatico di una capacità di comprendere gli accadimenti circostanti (nella specie indesiderati e imposti), piuttosto che di una assoluta incapacità di autodeterminarsi.
Va inoltre evidenziato che h sempre vissuto da solo e pertanto non può certi dirsi che Controparte_2
fosse del tutto incapace di autodeterminarsi.
Diversamente, l'attenta figlia non lo avrebbero lasciato dormire da solo a casa a Milano.
Quanto alla capacità del testatore, la giurisprudenza ha affermato che:
- “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (cfr. Cass. ordinanza n. 3934/2018);
- “L'incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell'art. 591 cod. civ. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione” (cfr. Cass. sentenza n.
1444/2003).
Ebbene, parte attrice non ha dimostrato tale stato di grave incapacità del padre al momento della redazione del testamento, nonostante fosse suo l'onere della prova: “In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e
l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano
8 periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento” (cfr. Cass. ordinanza n. 25053/2018).
Può dunque in conclusione affermarsi la validità del testamento pubblico del 15 giugno 2018 e, per l'effetto, l'irrilevanza di ogni contestazione concernente il testamento olografo dell'8 giugno 2018, revocato da quello successivo.
*
3. Sulla lesione della quota di legittima di parte attrice. La riduzione del legato.
Non è contestata tra le parti la massa ereditaria, che così viene ricostruita in modo identico nei rispettivi scritti conclusivi:
- immobile sito in Milano, piazza Frattini, n. 15, stimato dal CTU al momento del decesso in €
184.962,00 (stima che nelle comparse conclusionali non viene contestata);
- beni mobili rinvenuti nell'appartamento: € 3.00,00;
- liquidità presso la Deutsche Bank, filiale di Milano, Via Larga n. 16: € 12.661,49 + € 8.010,71 + €
19.961,75 + € 22.077,11 + € 452,63 (come da inventario notarile), per complessivi € 251.125,69.
Debiti da detrarre dalla massa: € 4.714,512.
Si ottiene così una massa pari ad € 251.125,69 - € 4.714,51 = € 246.411,18.
A norma dell'art. 537 c.c. spetta alla figlia la metà, pari ad € 123.205,59. Pt_1
Tenuto conto della natura dell'immobile, appartamento di 60 mq inserito in un contesto condominiale di grandi dimensioni, può affermarsi che non sia comodamente divisibile.
Può dunque trovare applicazione l'art. 560, secondo comma, c.c., per il quale: “Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari”. Ebbene, nella specie la quota disponibile ammonta ad € 123.205,59 ed il valore dell'immobile è pari ad
€ 184.962,00, con una eccedenza di € 61.756,41.
Un quarto della quota disponibile è pari ad € 123.205,59 / 4 = € 30,801.40.
Emerge dunque che l'eccedenza di cui sopra (€ 61.756,41) è maggiore rispetto ad un quarto della quota disponibile (€ 30,801.40).
Ne consegue l'applicabilità dell'art. 560, secondo comma, c.c. e per l'effetto l'appartamento deve essere lascato per intero nell'eredità, col diritto al conguaglio in favore di pari al “valore della porzione Per_2 disponibile” (€ 123.205,59).
*
4. Sulla indennità di occupazione. La domanda riconvenzionale di parte convenuta. rappresenta che l'attrice, venuta a conoscenza dell'esistenza del testamento trasmessole in data Per_2
11 dicembre 2020, avrebbe occupato l'immobile, disponendone a favore di terzi.
Conseguentemente, la convenuta chiede la corresponsione di una indennità di occupazione, in quanto, almeno sino alla definizione della odierna controversia, comunque la titolarità dell'immobile sarebbe esclusivamente della convenuta quale legataria.
Al riguardo, parte attrice ha contestato la pretesa avversaria, assumendo che, essendo “evidente … che il valore del bene legato eccedesse il quarto della disponibile”, del tutto legittimamente Parte_1
avrebbe rivendicato l'utilizzo dell'immobile (cfr. pag. 12 comparsa conclusionale).
La domanda della convenuta è fondata.
E' appena il caso di osservare, come correttamente dedotto da che -sino alla definizione del Per_2
giudizio- la legataria è l'unica titolare dell'appartamento legato.
Pertanto, gli effetti della odierna decisione sono solo ex nunc, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell'atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace "ex nunc" nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie (come anche le donazioni) lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all'azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di liquidazione della quota di capitale sociale oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di
10 accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati” (cfr. Cass. ordinanza n. 9424/2003, nonché in tal senso Cass. sentenza n. 23404/2022).
Ebbene, posto che è pacifico che l'attrice ha fruito dell'appartamento poco dopo il decesso del de cuius
e che la convenuta ha chiesto per la prima volta l'indennità di occupazione con la domanda riconvenzionale3 avanzata dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio il 28 aprile 2021, l'indennità è dovuta dal mese di maggio 2021 ad oggi.
E va così quantificata in conformità al valore locatizio stimato dal CTU:
- da novembre 2020 a novembre 2022: € 779,00 mensili;
- da novembre 2022: € 985,49 mensili.
Sicché, l'indennità dovuta ammonta:
- da maggio 2021 ad ottobre 2022 (18 mensilità): € 14.022,00;
- da novembre 2022 a febbraio 2024 (16 mensilità): € 15.767,84, così per complessivi € 29.789,84.
*
5. Conclusioni.
La domanda principale di parte attrice merita l'integrale rigetto.
In accoglimento della domanda subordinata attorea, va dichiarata la lesione della quota di riserva della figlia ex art. 537 c.c. e pertanto, in accoglimento della domanda subordinata attorea, va Pt_1
dichiarata inefficace la disposizione testamentaria di datata 15 giugno 2018 Controparte_2
concernente il legato.
A norma dell'art. 560, secondo comma, prima parte, c.c. l'appartamento in Milano, Piazza Frattini, n.
15, al Piano Sesto e S1, identificato al catasto Fabbricati: foglio 511 particella 314, subalterno 21 z.c. 2 categoria A/3 classe 4 vani 4,5 sup. catastale 60 mq rendita € 615,87, va lasciato per intero nell'eredità e dunque trasferito all'unica erede universale Parte_1 Per l'effetto, va riconosciuto il diritto di parte convenuta a conseguire il valore della porzione disponibile pari ad € 123.205,59.
Parte attrice va inoltre condannata a corrispondere una indennità di occupazione in favore di parte convenuta pari ad € 29.789,84.
A tali somme non vanno aggiunti gli interessi, in quanto parte convenuta non ha avanzato alcuna specifica domanda in tal senso. Al riguardo giova evidenziare che “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (cfr. Cass. ordinanza n. 36659/2021).
Posto che la domanda principale attorea è stata rigettata, che la domanda riconvenzionale di parte convenuta è stata accolta, che parte convenuta ha sin dall'origine riconosciuto la quota di legittima in favore di (quanto meno astratta) e che la quantificazione della massa ereditaria non è Parte_1 stata contestata da alcuna delle parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la sostanziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di di nullità del testamento;
Parte_1
2) accerta e dichiara la lesione della quota di riserva di cui in parte motiva spettante a Parte_1
3) accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di della disposizione testamentaria di Parte_1
datata 15 giugno 2018 concernente il legato;
Controparte_2
4) riduce il legato immobiliare di cui al testamento di datato 15 giugno 2018; Controparte_2
5) reintegra, ex art. 560, secondo comma, c.c., della eccedenza oltre il quarto della Parte_1
porzione disponibile del compendio immobiliare e mobiliare caduto in successione;
6) trasferisce, ex art. 560, secondo comma, c.c., all'unica erede universale il diritto Parte_1
di proprietà dell'appartamento in Milano, Piazza Frattini, n. 15, al Piano Sesto e S1, identificato al catasto Fabbricati: foglio 511 particella 314, subalterno 21 z.c. 2 categoria A/3 classe 4 vani 4,5 sup. catastale 60 mq rendita € 615,87;
12 7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
la somma di € 123.205,59; Controparte_1
8) condanna a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 29.789,84;
[...]
9) pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Valentina Boroni
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il rapporto familiare è documentato sub doc. n. 9 di parte attrice.
3 2 Debito nei confronti della signora per prestazioni di lavoro domestico Controparte_1 Controparte_1 relative al mese di Novembre 2020 = € 331.00; debito nei confronti della signora Controparte_1 Controparte_1
per prestazioni di lavoro domestico relative al mese di Dicembre 2020 = € 317,00; debito nei confronti dell'
[...] CP_3
relative al rapporto di lavoro domestico con la signora la = € 242,36; Parte_2 Controparte_1 spese funerarie sostenute fattura n. 380/2020 Imp. Funebre AL DR = € 3.200,00; spese per cremazione fattura n.
2020/4224/F Crematorio di Firenze S.p.A. = € 624,15.
9 33 “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario
o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (cfr. Cass. ordinanza n. 10264/2023).
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Valentina Boroni Presidente dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. dott. Alessandro Petrucci Giudice ha pronunciato nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: con l'avv. Panicucci Enrico Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
CF/PI: Controparte_1
, con l'avv. Barbieri Bruno C.F._2
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
In tesi: accertare e dichiarare la invalidità del testamento pubblico datato 15.06.2018 ricevuto in Milano dal
Notaio poiché sottoscritto da persona a tale momento non capace di Persona_1 intendere e volere, con conseguente suo annullamento e caducazione del legato ivi disposto in favore della SI.ra , relativo all'immobile sito in Milano, Controparte_1
Piazza P. Frattini n. 15 rappresentato al CF del medesimo Comune al foglio 511, mappale 314, sub. 21; accertare e dichiarare altresì, ove occorrer possa, la invalidità del testamento olografo datato 8.06.2018 poiché non riferibile, integralmente o parzialmente, al testatore e conseguente dichiararne la nullità o l'annullamento, con conseguente caducazione della disposizione a titolo particolare in favore della SI.ra
1 , relativa all'immobile sito in Milano, Piazza P. Frattini CP_1 Controparte_1
n. 15 rappresentato al CF del medesimo Comune al foglio 511, mappale 314, sub. 21.
In denegata e non creduta ipotesi di ritenuta validità del testamento: accertare e dichiarare, previa ricostruzione della massa ereditaria, la lesione della quota riservata dalla legge all'erede legittimaria, SI.ra , e conseguentemente ridurre il legato disposto in Parte_1 favore della SI.ra , avente ad oggetto l'immobile di Controparte_1 cui sopra, nella misura necessaria e sufficiente alla reintegra della quota lesa, con applicazione di quanto disposto dall'art. 560, comma 2 c.c.; rigettare, altresì, la richiesta di condanna avanzata dalla parte convenuta nei confronti della parte attrice, avente ad oggetto il pagamento di un'indennità per l'indebita occupazione e l'uso dell'immobile oggetto di legato, poiché infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso di causa.
***
In via istruttoria, ove occorrer possa, e dunque in caso di reiterata richiesta della parte conve-nuta, si ribadiscono le opposizioni all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., tutte inammissibili per i motivi già esposti dalla parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 30.03.2022, cui si fa espresso rimando.
*
Per Controparte_1
A - NEL MERITO: 1 - rigettare l'impugnazione del testamento pubblico in data 15.6.2018 ricevuto dal Notaio Rep. N. 60 Atti di Ultima Volontà, nonché, ove occorra, del Persona_1 testamento olografo datato 8.6.2018 essendo quest'ultimo privo di qualsiasi efficacia per espressa revoca contenuta nel citato testamento pubblico successivo del 15.6.2018;
2 - disporre la ricognizione di tutti i beni lasciati morendo da e, all'esito, determinare Controparte_2 il valore della massa ereditaria alla data della morte (23.11.2020), il valore della quota disponibile ed il valore della quota di legittima alla medesima data, ed attribuire alla convenuta il legato disposto a suo favore dal defunto , al netto della quota di riserva, ovvero l'intero valore della quota Controparte_2 disponibile come sopra accertata ove risulti che il valore dell'immobile oggetto di legato eccede la quota disponibile con conseguente lesione della quota di riserva;
3 - dichiarare tenuta e condannare l'attrice a consegnare alla convenuta l'immobile oggetto di legato, libero di persone e cose, nonché al pagamento di una congrua indennità per l'indebita occupazione e l'uso dell'immobile oggetto di legato commisurata al valore locativo del medesimo e comunque in misura da liquidarsi in via equitativa. B - IN OGNI CASO: condannare l'attrice a rifondere alla convenuta le spese ed i compensi professionali oltre spese generali 15% ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA come per legge.
§ § §
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
è l'unica figlia1 di non coniugato e deceduto il 23 novembre 2020 a Parte_1 Controparte_2
Castellanza all'età di 95 anni.
Con testamento pubblico del 15 giugno 2018, il de cuius ha nominato erede universale la figlia Parte_1
, disponendo altresì come legato in favore della badante
[...] Controparte_1
, detta l'appartamento in Milano, piazza Pietro Frattini, n. 15.
[...] Per_2
Poco prima del testamento pubblico, il de cuius ha redatto un testamento olografo in data 8 giugno 2018, con cui ha riconosciuto come legato in favore della badante l'appartamento di piazza Pietro Frattini, n.
15.
La figlia deduce che dal 2017 avrebbe iniziato a manifestare difficoltà cognitive e sintomi di CP_2
degenerazione mentale, con episodi di disorientamento e incapacità di riconoscere luoghi e persone.
L'attrice dunque assume che, al momento della redazione del testamento pubblico, il padre non avesse la capacità di intendere e volere, eccependo altresì l'esistenza di anomalie nel testamento olografo, che presenterebbe caratteristiche linguistiche e grafiche non compatibili con il testatore.
Sulla scorta di tali circostanze, la figlia chiede:
- dichiararsi l'invalidità del testamento pubblico del 15 giugno 2018, poiché sottoscritto da persona a tale momento non capace di intendere e di volere, con conseguente suo annullamento e caducazione del legato ivi disposto.
A tale riguardo, parte attrice evidenzia che “In tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni” (cfr.
Cass. sentenza n. 2702/2019). - Dichiararsi l'invalidità del testamento olografo datato 8 giugno 2018 poiché non riferibile, integralmente o parzialmente, al testatore e conseguente dichiararne la nullità o l'annullamento, con conseguente caducazione della disposizione a titolo particolare ivi disposta.
In subordine, l'attrice lamenta la lesione della propria quota di legittima riconosciuta ex art. 537 c.c., nella misura di ½, con conseguente necessità di riduzione del legato.
Quanto al valore della massa ereditaria, la stima effettuata dall'attrice ammonta a circa € 220.000,00 e quindi, a suo dire, il legato alla badante eccederebbe la quota disponibile.
Segnatamente, l'attrice deduce che la massa ereditaria sarebbe composta: (i) dall'immobile oggetto di legato, il cui valore ammonterebbe a circa € 150.000,00/€ 160.000,00, (ii) dalla liquidità presso Deutsche
Bank pari a circa € 55.000,00/€ 60.000; (iii) beni mobili per un valore di circa € 3.000,00.
L'attrice precisa anche che nessuna donazione deve essere fittiziamente riunita al relictum.
Da ultimo va evidenziato che l'originaria domanda è stata proposta dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, dichiaratosi territorialmente incompetente a seguito della eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta cui l'attrice ha aderito. Il Tribunale di Busto Arsizio ha rimesso la causa dinanzi al Tribunale di Milano, senza nulla disporre sulle spese di lite.
Si è costituita , detta contestando la pretesa Controparte_1 Per_2
avversaria.
Quanto al testamento pubblico del 15 giugno 2018, la convenuta sostiene che fosse Controparte_2
lucido e capace di intendere e volere al momento della redazione dell'atto, che dunque sarebbe valido.
Tant'è che il testamento è stato redatto alla presenza del notaio e due Persona_3
testimoni, che non hanno rilevato segni di incapacità.
Al riguardo, la convenuta evidenzia che se è pur vero che, nel caso di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, è altrettanto vero che per giurisprudenza costante e consolidata, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore deve essere assoluta al momento della redazione dell'atto.
Tuttavia, parte attrice non avrebbe prodotto alcuna prova medica a dimostrazione di una incapacità tale da rendere invalido il testamento.
4 Quanto al testamento olografo dell'8 giugno 2018, la convenuta eccepisce l'irrilevanza della sua impugnazione, in quanto detto testamento sarebbe comunque superato da quello successivo, con cui il testatore ha revocato ogni precedente disposizione testamentaria.
Nel merito della vicenda, la convenuta sostiene che il de cuius avesse una chiara volontà di gratificarla, conoscendola e stimandola da oltre 15 anni.
Gli episodi di smarrimento e disorientamento dedotti dall'attrice sarebbero del tutto fisiologici in una persona anziana di 95 anni e tuttavia non proverebbero un'incapacità totale.
Tanto più che nello stesso giugno 2018 il de cuius, in occasione di una visita per l'invalidità civile, avrebbe dimostrato piena autonomia nelle risposte ai medici.
Del resto, la figlia avrebbe più volte riconosciuto lo stato di buona salute del padre nei messaggi
WhatsApp inviati alla convenuta.
Quanto alla lesione della quota di legittima, la convenuta riconosce che l'attrice ha diritto alla metà dell'eredità.
Tuttavia, lamenta che il valore dell'eredità non sarebbe stato determinato correttamente, perché Per_2
l'attrice avrebbe omesso di includere i titoli mobiliari presso Deutsche Bank.
Sicché, laddove il valore dell'appartamento eccedesse la quota disponibile, la convenuta dichiara di accettare la riduzione del legato solo nella misura necessaria a reintegrare la quota di legittima.
Da ultimo, lamenta che dopo la morte del padre, avrebbe sostituito la serratura Per_2 Parte_1 dell'immobile di piazza Pietro Frattini, n. 15, concedendolo a terzi.
Per tale ragione, oltre al rilascio, chiede l'indennità di occupazione per l'uso dell'immobile a Per_2 partire dall'apertura della successione.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il Tribunale ha ammesso la prova orale e successivamente ha disposto CTU per stimare il valore (di vendita e del canone di locazione) dell'immobile sito in Milano piazza P. Frattini, n. 15 al momento dell'apertura della successione ed a quello attuale.
Esaurita l'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ed ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
5 2. Sulla capacità di intendere e di volere del de cuius. La validità del testamento pubblico.
Non vi sono prove documentali e cartelle sanitarie a dimostrazione della asserita incapacità di intendere di volere.
L'unica fonte di prova da verificare è la prova orale, dalla quale tuttavia non emerge che il de cuius “sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi” (cfr. giurisprudenza infra riportata).
Al più emerge un decadimento tipico della età avanzata, ma non definitivo e tale da comportate una incapacità assoluta.
Del resto, lo stesso dott. sentito come testimone ha dichiarato di essere stato “il medico Tes_1 curante del sig. dal 1993 fino al 2018, quando gli ho fatto l'ultima visita, perché poi sono Pt_1 andato in pensione”, precisando che “Ai tempi era un paziente ultranovantenne e aveva una capacità relazionale comportamentale consona alla sua età”.
Non ha dunque dichiarato che fosse privo in modo assoluto della capacità di intendere e di volere.
Anzi, ha precisato che il paziente “veniva accompagnato, ma entrava da solo nella sala visite”, manifestando così una sicura capacità di autodeterminarsi. Appare infatti inverosimile che, in caso contrario, il medico consentisse al paziente di essere visitato da solo e di ascoltare la diagnosi senza l'ausilio di un soggetto terzo in grado di comprenderne il contenuto e di recepire eventuali indicazioni sanitarie e farmaceutiche.
La dichiarazione trova conferma nella precisazione riportata da marito dell'attrice, sentito Tes_2
come testimone: “Mia moglie telefonò al dott. per riferirglielo e il dott. le disse che quando Tes_1 Tes_1 una persona anziana si sposta dai luoghi familiari può essere confuso”.
Pertanto, il disorientamento evidenziato dalla attrice non può dirsi sintomatico di una condizione di assoluta carenza di consapevolezza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi, bensì limitato a sporadici episodi, particolarmente sgraditi al padre, come gli spostamenti da casa.
Tanto più che lo stesso teste ricorda che, sebbene il de cuius non riconosceva più i nipoti e Tes_2 la sorella, tuttavia “ha continuato a riconoscere solo noi due” (il riferimento è all'attrice ed al teste, nel periodo Pasquale 2018 e dunque in prossimità al giorno in cui fu fatto il testamento pubblico del 15 giugno 2018).
Tra l'altro, su iniziativa della stessa attrice, nella primavera del 2018 ha presentato Controparte_2 domanda di invalidità civile al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento.
6 A seguito di tale domanda, l'istante è stato convocato presso la ASL di Milano Bande Nere proprio nel mese di giugno 2018, nel giorno 28.6.2018, accompagnato da . Per_2
La circostanza è nota alla attrice come dedotto dalla convenuta, che ha riportato nella comparsa di costituzione scambi WhatsApp con Parte_1
Ebbene, la domanda di invalidità/accompagnamento era stata rigettata, a dire di parte convenuta, in quanto stava bene ed era autonomo. Controparte_2
Tali fatti, dedotti puntualmente nella comparsa di costituzione, non sono stati contestati da parte attrice nella memoria n. 1 e pertanto devono ritenersi come ammessi in forza dell'art. 115 c.p.c..
Tanto più che l'attrice non ha nemmeno dimostrato il contrario, producendo l'esito dell'esame presso l'ASL.
Il Collegio ritiene di valorizzare un ulteriore elemento a dimostrazione dell'assenza di assoluta incapacità di autodeterminarsi.
La stessa parte attrice deduce che, a fronte della iniziativa della figlia di trasferire il padre ad abitare definitivamente con lei, “evidentemente turbato dal cambio di abitudini, manifestava Controparte_2
però segni di insofferenza, tanto che la signora si confrontò telefonicamente anche con il Pt_1
medico di base del padre (circostanza confermata sia dal medico dott. che dal signor Tes_1 Tes_2
risultando comprensibile che lo spaesamento per il fatto di trovarsi in luoghi diversi da quelli abituali sembrasse aggravare la situazione, anziché migliorarla”.
Ebbene, appare evidente che un soggetto privo in modo assoluto della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi non possa manifestare segni di insofferenza per il cambio di abitazione.
La circostanza semmai dimostra il contrario e cioè che l'anziano padre voleva rimanere presso la propria abitazione, consapevolmente.
Del resto, un soggetto del tutto incapace di intendere e di volere non potrebbe manifestare segni di insofferenza per la modifica della propria abitazione.
Proprio quell'insofferenza comprensibilmente manifestata per un cambio di residenza non voluto denota in realtà una capacità di autodeterminazione, volendo mantenere le proprie abitudini nella abitazione di sempre.
Del resto, lo stesso medico curante del de cuius ha dichiarato che il cambio di abitazione può provocare spaesamento e ha voluto mantenere la propria abitazione, fonte evidentemente di salde Controparte_2
certezze di abitudini e di luoghi, tanto è vero che l'anziano padre ha in più occasioni manifestato la
7 volontà di tornare a casa, dando segni di stato d'animo cupo (cfr. le testimonianze di ed Tes_2
rispettivamente genero e nipote del de cuius). Testimone_3
Uno stato d'animo siffatto, accompagnato da una comprensibile volontà di rimanere a casa propria, appare sintomatico di una capacità di comprendere gli accadimenti circostanti (nella specie indesiderati e imposti), piuttosto che di una assoluta incapacità di autodeterminarsi.
Va inoltre evidenziato che h sempre vissuto da solo e pertanto non può certi dirsi che Controparte_2
fosse del tutto incapace di autodeterminarsi.
Diversamente, l'attenta figlia non lo avrebbero lasciato dormire da solo a casa a Milano.
Quanto alla capacità del testatore, la giurisprudenza ha affermato che:
- “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (cfr. Cass. ordinanza n. 3934/2018);
- “L'incapacità naturale del disponente, che ai sensi dell'art. 591 cod. civ. determina l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, al momento della redazione del testamento il soggetto sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione” (cfr. Cass. sentenza n.
1444/2003).
Ebbene, parte attrice non ha dimostrato tale stato di grave incapacità del padre al momento della redazione del testamento, nonostante fosse suo l'onere della prova: “In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e
l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano
8 periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento” (cfr. Cass. ordinanza n. 25053/2018).
Può dunque in conclusione affermarsi la validità del testamento pubblico del 15 giugno 2018 e, per l'effetto, l'irrilevanza di ogni contestazione concernente il testamento olografo dell'8 giugno 2018, revocato da quello successivo.
*
3. Sulla lesione della quota di legittima di parte attrice. La riduzione del legato.
Non è contestata tra le parti la massa ereditaria, che così viene ricostruita in modo identico nei rispettivi scritti conclusivi:
- immobile sito in Milano, piazza Frattini, n. 15, stimato dal CTU al momento del decesso in €
184.962,00 (stima che nelle comparse conclusionali non viene contestata);
- beni mobili rinvenuti nell'appartamento: € 3.00,00;
- liquidità presso la Deutsche Bank, filiale di Milano, Via Larga n. 16: € 12.661,49 + € 8.010,71 + €
19.961,75 + € 22.077,11 + € 452,63 (come da inventario notarile), per complessivi € 251.125,69.
Debiti da detrarre dalla massa: € 4.714,512.
Si ottiene così una massa pari ad € 251.125,69 - € 4.714,51 = € 246.411,18.
A norma dell'art. 537 c.c. spetta alla figlia la metà, pari ad € 123.205,59. Pt_1
Tenuto conto della natura dell'immobile, appartamento di 60 mq inserito in un contesto condominiale di grandi dimensioni, può affermarsi che non sia comodamente divisibile.
Può dunque trovare applicazione l'art. 560, secondo comma, c.c., per il quale: “Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari”. Ebbene, nella specie la quota disponibile ammonta ad € 123.205,59 ed il valore dell'immobile è pari ad
€ 184.962,00, con una eccedenza di € 61.756,41.
Un quarto della quota disponibile è pari ad € 123.205,59 / 4 = € 30,801.40.
Emerge dunque che l'eccedenza di cui sopra (€ 61.756,41) è maggiore rispetto ad un quarto della quota disponibile (€ 30,801.40).
Ne consegue l'applicabilità dell'art. 560, secondo comma, c.c. e per l'effetto l'appartamento deve essere lascato per intero nell'eredità, col diritto al conguaglio in favore di pari al “valore della porzione Per_2 disponibile” (€ 123.205,59).
*
4. Sulla indennità di occupazione. La domanda riconvenzionale di parte convenuta. rappresenta che l'attrice, venuta a conoscenza dell'esistenza del testamento trasmessole in data Per_2
11 dicembre 2020, avrebbe occupato l'immobile, disponendone a favore di terzi.
Conseguentemente, la convenuta chiede la corresponsione di una indennità di occupazione, in quanto, almeno sino alla definizione della odierna controversia, comunque la titolarità dell'immobile sarebbe esclusivamente della convenuta quale legataria.
Al riguardo, parte attrice ha contestato la pretesa avversaria, assumendo che, essendo “evidente … che il valore del bene legato eccedesse il quarto della disponibile”, del tutto legittimamente Parte_1
avrebbe rivendicato l'utilizzo dell'immobile (cfr. pag. 12 comparsa conclusionale).
La domanda della convenuta è fondata.
E' appena il caso di osservare, come correttamente dedotto da che -sino alla definizione del Per_2
giudizio- la legataria è l'unica titolare dell'appartamento legato.
Pertanto, gli effetti della odierna decisione sono solo ex nunc, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità: “La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell'atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace "ex nunc" nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie (come anche le donazioni) lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all'azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di liquidazione della quota di capitale sociale oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di
10 accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati” (cfr. Cass. ordinanza n. 9424/2003, nonché in tal senso Cass. sentenza n. 23404/2022).
Ebbene, posto che è pacifico che l'attrice ha fruito dell'appartamento poco dopo il decesso del de cuius
e che la convenuta ha chiesto per la prima volta l'indennità di occupazione con la domanda riconvenzionale3 avanzata dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio il 28 aprile 2021, l'indennità è dovuta dal mese di maggio 2021 ad oggi.
E va così quantificata in conformità al valore locatizio stimato dal CTU:
- da novembre 2020 a novembre 2022: € 779,00 mensili;
- da novembre 2022: € 985,49 mensili.
Sicché, l'indennità dovuta ammonta:
- da maggio 2021 ad ottobre 2022 (18 mensilità): € 14.022,00;
- da novembre 2022 a febbraio 2024 (16 mensilità): € 15.767,84, così per complessivi € 29.789,84.
*
5. Conclusioni.
La domanda principale di parte attrice merita l'integrale rigetto.
In accoglimento della domanda subordinata attorea, va dichiarata la lesione della quota di riserva della figlia ex art. 537 c.c. e pertanto, in accoglimento della domanda subordinata attorea, va Pt_1
dichiarata inefficace la disposizione testamentaria di datata 15 giugno 2018 Controparte_2
concernente il legato.
A norma dell'art. 560, secondo comma, prima parte, c.c. l'appartamento in Milano, Piazza Frattini, n.
15, al Piano Sesto e S1, identificato al catasto Fabbricati: foglio 511 particella 314, subalterno 21 z.c. 2 categoria A/3 classe 4 vani 4,5 sup. catastale 60 mq rendita € 615,87, va lasciato per intero nell'eredità e dunque trasferito all'unica erede universale Parte_1 Per l'effetto, va riconosciuto il diritto di parte convenuta a conseguire il valore della porzione disponibile pari ad € 123.205,59.
Parte attrice va inoltre condannata a corrispondere una indennità di occupazione in favore di parte convenuta pari ad € 29.789,84.
A tali somme non vanno aggiunti gli interessi, in quanto parte convenuta non ha avanzato alcuna specifica domanda in tal senso. Al riguardo giova evidenziare che “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte” (cfr. Cass. ordinanza n. 36659/2021).
Posto che la domanda principale attorea è stata rigettata, che la domanda riconvenzionale di parte convenuta è stata accolta, che parte convenuta ha sin dall'origine riconosciuto la quota di legittima in favore di (quanto meno astratta) e che la quantificazione della massa ereditaria non è Parte_1 stata contestata da alcuna delle parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la sostanziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di di nullità del testamento;
Parte_1
2) accerta e dichiara la lesione della quota di riserva di cui in parte motiva spettante a Parte_1
3) accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di della disposizione testamentaria di Parte_1
datata 15 giugno 2018 concernente il legato;
Controparte_2
4) riduce il legato immobiliare di cui al testamento di datato 15 giugno 2018; Controparte_2
5) reintegra, ex art. 560, secondo comma, c.c., della eccedenza oltre il quarto della Parte_1
porzione disponibile del compendio immobiliare e mobiliare caduto in successione;
6) trasferisce, ex art. 560, secondo comma, c.c., all'unica erede universale il diritto Parte_1
di proprietà dell'appartamento in Milano, Piazza Frattini, n. 15, al Piano Sesto e S1, identificato al catasto Fabbricati: foglio 511 particella 314, subalterno 21 z.c. 2 categoria A/3 classe 4 vani 4,5 sup. catastale 60 mq rendita € 615,87;
12 7) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
la somma di € 123.205,59; Controparte_1
8) condanna a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
la somma di € 29.789,84;
[...]
9) pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Valentina Boroni
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il rapporto familiare è documentato sub doc. n. 9 di parte attrice.
3 2 Debito nei confronti della signora per prestazioni di lavoro domestico Controparte_1 Controparte_1 relative al mese di Novembre 2020 = € 331.00; debito nei confronti della signora Controparte_1 Controparte_1
per prestazioni di lavoro domestico relative al mese di Dicembre 2020 = € 317,00; debito nei confronti dell'
[...] CP_3
relative al rapporto di lavoro domestico con la signora la = € 242,36; Parte_2 Controparte_1 spese funerarie sostenute fattura n. 380/2020 Imp. Funebre AL DR = € 3.200,00; spese per cremazione fattura n.
2020/4224/F Crematorio di Firenze S.p.A. = € 624,15.
9 33 “In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario
o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (cfr. Cass. ordinanza n. 10264/2023).
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