Articolo 305 del Codice civile
Articolo 304Articolo 306
Versione
19 aprile 1942
Art. 305.

(Revoca dell'adozione).

L'adozione si puo' revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente