TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro il giudice del lavoro, dott. Marco Pennisi, all'udienza del 20.3.2025 con deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate dalle parti come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 851/2023 R.G. avente ad oggetto demansionamento – risarcimento danni
PROMOSSA DA
elettivamente domiciliato in Catania via Androne n. 39, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Antonio Federico Petino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale RT
rappresentante p.t., c.f. elettivamente domiciliata in San Giovanni La Punta presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Domenica De Marco, che la rappresenta e difende procura in atti;
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
, elettivamente domiciliato in Catania, via Monsignor Ventimiglia n. 85 presso lo Controparte_2
studio dell'avv. Gioacchino Villanti giusta procura in atti; Controinteressato
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2023, esponeva: 1) di essere Dirigente Parte_1
Medico di I livello di Chirurgia Toracica dal 2004, in servizio presso la U.O.C. di Chirurgia Toracica dell'Azienda convenuta, diretta dal dr. con incarico di Alta CP_1 Controparte_3
Specializzazione/Altissima professionalità tipologia Q1 dal 2.3.2018 alla data del deposito del ricorso;
2) di avere altresì ricevuto dall'Azienda ospedaliera convenuta incarico di Rilevante
Professionalità tipologia Q3 dal 20.10.2011, incarico di stabile sostituzione del Direttore della U.O.C. Par di Chirurgia Toracica, dal gennaio 2007 al marzo 2018, nonché incarico di Controparte_3
sostituzione del Responsabile della dal Parte_3
29.12.2011 al 4.12.2012; 3) di aver maturato una pluriennale esperienza nel campo della chirurgia toracica avendo svolto attività professionale sia in Italia che all'estero; 4) di essere stato inserito, dal
2019 al 2022, nei turni operatori solo in qualità di “aiuto” e mai come primo operatore e ciò a causa dell'illegittimo comportamento dei suoi superiori gerarchici, irettore della U.O.C. Controparte_3
di Chirurgia Toracica e Responsabile della Persona_1 Parte_4
; 5) di aver partecipato, alla procedura di Selezione interna, per titoli, per il
[...]
conferimento dell'incarico di Direzione della “UOS a valenza dipartimentale Tecniche endoscopiche e video chirurgia Toracica" indetta dall datoriale con avviso del 23.5.2022; 6) RT
che con Deliberazione n. 1207 del 18.7.2022 l'Azienda ospedaliera, rinviando al contenuto dalla nota prot. n. 10436 del 17.6.2022 sottoscritta dal dott. , Direttore del Dipartimento Persona_2
Chirurgico, ha concluso la procedura conferendo il predetto incarico al dott. , unico Controparte_2
altro partecipante alla selezione;
7) di aver ottenuto dall resistente, a seguito di istanza di CP_1
accesso agli atti della procedura in esame, copia della domanda presentata dal predetto candidato e di aver così verificato che quest'ultimo era stato ritenuto più meritevole di lui a ricevere l'incarico nonostante avesse omesso di depositare, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione del 3.6.2022 - previsto dall'Avviso del 23.5.2022 a pena di esclusione – la documentazione indicata nel bando e segnatamente l'attestato di superamento con esito positivo della verifica del Collegio Tecnico ex art. 57 del richiamato CCNL del 19/12/2019 che costituiva prerequisito di partecipazione alla procedura, nonché le schede di valutazione annuale della performance organizzativa e individuale rilasciate dall'O.I.V. (Organismo Indipendente di
Valutazione) indicate quale criterio di valutazione dei candidati;
8) che, avendo il convenuto controinteressato violato la lex specialis della selezione non avendo depositato la predetta documentazione prevista a pena di esclusione, doveva essere escluso dalla procedura con conseguente delibera di assegnazione dell'incarico al candidato ricorrente, ampiamente titolato;
9) che, pertanto, illegittimamente la Commissione aveva proceduto a valutare il candidato dott. CP_2
attribuendogli il giudizio “ottimo” "in rapporto ai risultati ottenuti in base agli obiettivi assegnati" non avendo quest'ultimo allegato all'istanza di partecipazione gli esiti della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale rilasciate dall'Organismo indipendente di Valutazione;
10) che dalla motivazione contenuta nella Delibera del 18.7.2022 emergeva, altresì, che al dott. CP_2
era stata riconosciuta “una buona conoscenza delle tecniche endoscopiche e di video chirurgia, supportate da una ottima casistica comprendente anche exeresi maggiori polmonari in VATS. e in particolare ottima conoscenza della tecnica EBUS. supportata da una notevole casistica” pur in assenza di una prodromica griglia di valutazione e di documentazione valutabile, non avendo il controinteressato, con riferimento alla conoscenza della predetta tecnica documentato, a differenza del ricorrente, di aver svolto corsi professionalizzanti;
11) che l'Amministrazione convenuta non aveva svolto alcuna valutazione in termini comparativi dei curricula dei candidati anche con riferimento agli altri criteri previsti dall'Avviso, non avendo correttamente tenuto in considerazione che esso ricorrente all'atto della presentazione della domanda di partecipazione ricopriva l'incarico di Alta specializzazione Q1 quest'ultimo superiore rispetto a quello Q2 conferito al controinteressato e, con riferimento alle “attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già̀ acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale”, si era limitata a formulare giudizi sintetici - “buono” e/o di “ottimo” - valutando esclusivamente ed in maniera errata la sola casistica operatoria;
12) che l'Amministrazione, nel formulare la scelta del candidato al quale conferire l'incarico, non si era quindi basata su un criterio logico-tecnico-scientifico non avendo correttamente valorizzato, nella fase di comparazione fra i due candidati: la valutazione positiva espressa del Collegio Tecnico pari a 15 anni di servizio per il ricorrente, contrariamente a quella del controinteressato in possesso di una valutazione positiva per soli 5 anni di servizio, la durata continuativa del suo servizio presso la stessa struttura pari a 21 anni, lo svolgimento da parte sua - a differenza del controinteressato - di incarichi di facente funzioni in sostituzione del
Responsabile della e video- chirurgia toracica, del possesso di idonea Parte_3
attestazione di Formazione Manageriale per i Dirigenti di struttura complessa e direttori sanitari e amministrativi, del suo lavoro svolto all'estero, nonché, di essere stato l'unico dei candidati ammessi a dimostrare la competenza nella metodologia EBUS avendo svolto un corso professionalizzante.
Ha affermato, dunque, che dovendo la scelta del “Responsabile della U.O.S. a valenza dipartimentale di Tecniche Endoscopiche e Video Chirurgia Toracica” essere effettuata mediante valutazione comparativa dei curricula dei candidati e non sussistendo altri soggetti da comparare – non avendo il controinteressato dimostrato e documentato di possedere i requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis – il predetto incarico doveva essere a lui conferito ben potendo il G.O. adottare, ex art. 63 comma 2 d.lgs. n. 165/2001, gli idonei provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna stante la natura vincolata e non discrezionale della procedura di selezione.
In via subordinata stanti le gravi violazioni di legge in cui era incorsa l'Amministrazione ha chiesto la rinnovazione della procedura con una diversa commissione oltre al risarcimento del danno.
Tanto premesso il ricorrente ha così concluso: “Accertare e dichiarare la nullità̀ dell'atto di conferimento d'incarico e della proposta formulata dalla Commissione e, per l'effetto, dichiarare il diritto del Dr. al conferimento dell'incarico condannando l' Pt_1 [...] , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, RT
alla immissione del ricorrente nelle funzioni e nel ruolo di Responsabile della UOSD a valenza dipartimentale di Tecniche Endoscopiche e videochirurgia. - In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità̀ dell'atto di conferimento d'incarico e della proposta formulata dalla
Commissione e, per l'effetto, ordinare all' RT
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la rinnovazione della procedura a
[...]
opera di una Commissione in diversa composizione. - In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente e conseguentemente condannare l' RT
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
[...]
patrimoniale e non patrimoniale subito per come quantificato in ricorso nella misura, ad oggi, di euro 12.000,00 per danno patrimoniale ed euro 25.000,00 per danno non patrimoniale, oltre alle successive somme via via maturate per ogni mese ovvero per ogni giorno di demansionamento e/o di mancata adibizione alle funzioni di Responsabile della UOSD a valenza dipartimentale di Tecniche
Endoscopiche e video-chirurgia ovvero per ogni giorno di ritardo nella composizione della nuova commissione e nelle operazioni di valutazione”.
Con memoria depositata il 26.1.2024 si è costituita l' RT
, la quale ha evidenziato la correttezza della procedura seguita per
[...]
l'individuazione del “Responsabile della U.O.S. a valenza dipartimentale di Tecniche Endoscopiche e
Video Chirurgia Toracica”, avvenuta nel rispetto della disciplina prevista in materia.
Ha eccepito l'infondatezza della doglianza del ricorrente sull'asserita mancata produzione da parte del dr. della documentazione attestante la valutazione positiva dell'attività Controparte_2
professionale quinquennale da parte del Collegio tecnico prevista quale requisito di ammissione alla selezione e della conseguente domanda di esclusione dalla procedura del predetto candidato.
Al riguardo, ha rilevato che dalla domanda di partecipazione alla selezione emerge che il dr. CP_2
ha dichiarato ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000 di aver superato positivamente sia la valutazione dell'attività professionale relativa al primo quinquennio, sia quella dei quindici anni di servizio indicando a tale fine anche la relativa delibera n. 636/2021 dell'Azienda ospedaliera.
Con riferimento alle ulteriori doglianze ha dedotto che la proposta indirizzata al Direttore Generale dell' con nota prot. n. 1207 del 18.7.2022 - con la quale è stato individuato il CP_1
controinteressato quale responsabile della struttura semplice oggetto del giudizio - è stata formulata previa regolare comparazione dei curricula dei candidati da parte del Direttore del
Dipartimento di Chirurgia, dott. , che ha consultato anche i direttori delle altre Unità Per_3 Operative Complesse ed in particolare il dott. nella sua qualità di direttore dell'UOC di Persona_4
Chirurgia Toracica stante le sue competenze specialistiche.
Ha rilevato infatti che, come emerge dalla nota prot. 17.6.2022 n. 10463, la predetta Commissione ha preferito al ricorrente il dr. poiché quest'ultimo è risultato il candidato più qualificato nelle CP_2
“Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica” e con una migliore conoscenza delle tecniche endoscopiche, di video chirurgia e della tecnica EBUS supportata dalla relativa casistica operatoria.
A tale riguardo ha dedotto che, con nota prot. 124 del 19.1.2024, il Direttore del Dipartimento di
Chirurgia ha relazionato sui criteri utilizzati per la scelta del predetto candidato, precisando di aver analizzato solo gli interventi implicanti specifiche tecniche endoscopiche ( video toracoscopie operative, Biopsie pleuriche, resezioni atipiche, Decorticazioni pleuro-polmonari, Lobectomie,
Riduzioni di Volume polmonare ed Asportazioni di neoformazioni mediastiniche, Broncoscopie
Rigide operative ed EBUS/TBNA) svolti dai candidati nell'ultimo quinquennio precedente alla selezione (2017 – 2022) e che in detto periodo è risultato che il dr. ha svolto quale Controparte_2
primo operatore un numero di procedure superiori a quelle del ricorrente, che in quanto titolare dell'incarico di Tipologia Q2 denominato “Chirurgia toracica mini-invasiva”, è più idoneo rispetto al ricorrente a ricoprire il ruolo di Responsabile della Struttura semplice oggetto del giudizio e che il predetto candidato ha ottenuto, altresì, un giudizio migliore rispetto al ricorrente anche con riferimento ai risultati ottenuti in base agli obiettivi assegnati come ritenuto dal dott. Persona_4
Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Toracica, della cui competenza si è avvalso il Direttore del
Dipartimento di Chirurgia, stante la sua conoscenza diretta dei medici candidatisi all'incarico.
Ha contestato la domanda volta all'assegnazione dell'incarico al ricorrente, eccependo che la procedura di selezione oggetto del giudizio non è assoggettata al rispetto della regola del concorso pubblico in quanto l'assegnazione dell'incarico costituisce un'espressione di discrezionalità amministrativa subordinata al solo svolgimento di una effettiva valutazione comparativa dei profili dei candidati nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede ed essendo pertanto precluso al
G.O. non solo di entrare nel merito delle scelte operate dall'amministrazione ma, altresì, di sostituirsi alla stessa disponendo l'assegnazione dell'incarico in favore di un altro candidato.
Ha eccepito, altresì, l'infondatezza delle domande risarcitorie poiché ingiustificate e prive di riscontro probatorio, concludendo per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Con memoria depositata in data 26.1.2024 si è costituito anche il controinteressato
[...]
, contestando gli assunti attorei e svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e alla CP_2
condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In particolare, ha dedotto di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla procedura e della valutazione di professionalità previste dall'art. 57 CCNL di settore, per averli correttamente dichiarati ed autocertificati ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 nell'istanza di partecipazione alla procedura, rilevando a tale riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la pretesa sanzione dell'esclusione può essere applicata dall'Amministrazione solo laddove il predetto requisito non possa essere desunto dal contenuto della domanda o della documentazione allegata.
Nel merito, ha contestato la fondatezza delle doglienze attoree, rilevando che la Commissione esaminatrice, nel verbale prot. n. 10463 del 17.2.2022 e nella successiva nota esplicativa prot. n.
124 del 19.1.2024, in coerenza con le previsione dell'Avviso e del CCNL di settore, ha correttamente ritenuto la sua maggiore meritevolezza ai fini dell'incarico in ragione sia del maggior rilievo dell'incarico professionale di tipologia Q2 in quanto maggiormente afferente alla specializzazione di cui dell' ” oggetto del giudizio, oltre che in Parte_5
considerazione delle valutazioni circa il suo operato ed il raggiungimento degli obiettivi legittimamente compiuta dal dr. in quanto soggetto “ben a conoscenza delle capacità e CP_3
attitudini del dott. stante la collaborazione giornaliera con l' CP_2 [...]
”. Parte_6
Ha ribadito quindi che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, egli possiede una maggiore esperienza nel campo della tecnica EBUS avendo svolto un numero di interventi quale primo operatore superiore a quello ricorrente, sicché nessuna rilevanza hanno le ulteriori e labiali deduzioni svolte dal ricorrente in merito alla precostituita volontà del predetto dr. di CP_3
esautorarlo dallo svolgimento di interventi quale primo operatore al fine di impedirgli di ottenere l'incarico oggetto del giudizio.
Ha aggiunto, ad ulteriore sostegno delle sue tesi, che la predetta casistica operatoria è stata valutata nell'ambito di altra procedura di selezione indetta dal “Policlinico – Vittorio Emanuele” e che anche in tale occasione il ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore rispetto al suo.
Ha contestato le ulteriori doglianze del ricorrente relative all'asserito illegittimo esame comparato dei curricula dei candidati e ha ribadito la corretta valutazione operata dall'Amministrazione, eccependo, altresì, l'infondatezza delle domande anche risarcitorie formulate dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
L'udienza del 20.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
Oggetto del giudizio è la legittimità e la correttezza dell'operato della resistente, nella parte in cui la stessa ha proceduto a conferire al resistente, anziché al ricorrente, l'incarico di direzione della struttura semplice a valenza dipartimentale di “ ” ex art. 19 Parte_3
CCNL dell'Area della Dirigenza Sanitaria del 19.12.2019 cui all'Avviso del 23.5.2022 o, in subordine, alla rinnovazione della procedura, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In punto di diritto occorre osservare che il conferimento di incarichi al personale dirigente delle pubbliche amministrazioni, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, a norma dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 165/2001 che dispone che “nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art.2, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.
Ciò premesso, il ricorrente ha proposto domanda volta alla declaratoria del suo diritto a ricoprire l'incarico oggetto del giudizio e, nella specie, ad essere immesso nelle funzioni e nel ruolo di
“Responsabile della UOSD a valenza dipartimentale di Tecniche Endoscopiche e video-chirurgia”.
Tuttavia, in disparte ogni verifica inerente la possibile fondatezza delle deduzioni di parte ricorrente a sostegno della contestata illegittimità della procedura selettiva, il provvedimento cui aspira il ricorrente, ossia il conferimento del predetto incarico per cui è causa, ovvero l'adozione di provvedimento di attribuzione dell'incarico/immissione nelle funzioni e nel ruolo di Responsabile della predetto UOSD comporta l'esercizio di un potere sostitutivo di cui questo giudice non è dotato.
Deve, infatti, rimarcarsi l'infondatezza delle considerazioni espresse in seno al ricorso circa la sussistenza del diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico in conseguenza dalla violazione da parte del controinteressato della lex specialis e delle clausole previste a pena di esclusione, non avendo il controinteressato presentato titoli e documenti entro il termine del 3.6.2022 con la conseguenza che l'incarico (della cui necessità l'Amministrazione ha già affermato l'esistenza) deve essere conferito all'unico partecipante rimasto e dichiarato idoneo, ovvero il ricorrente.
Invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione la qualifica dirigenziale esprime non già una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, ma l'idoneità professionale del dipendente a svolgere concretamente l'incarico dirigenziale conferito a termine
(v. fra le tante Cass. 22-12-2004 n. 23760, Cass. 20-2-2007 n. 3929, Cass. 26/11/2008 n. 28274 Cass.
15-2-2010 n. 3451; Cass. 30/08/2010 n. 21088).
Sussiste, pertanto, una scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico da cui la giurisprudenza ormai pacifica ha desunto l'insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale (Cass. 12 febbraio 2007
n. 3003; Cass. 22 febbraio 2006, n. 3880; Cass. 6 aprile 2005 n. 7131).
Gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali sono esclusi dalla categoria degli atti amministrativi e vanno ascritti a quella degli atti negoziali, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, art. 2 comma 1, art. 5 comma 2 e art. 63 comma 1, con la conseguenza che essi sono sottratti al regime e alle regole proprie degli atti amministrativi (come dettate in particolare dalla L. n. 241/1990), dovendosi fare applicazione delle norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro (vedi per tutte, Cass. 20 marzo 2004, n. 5659).
Al riguardo giova richiamare le regole in materia di limiti interni dei poteri attribuiti al privato datore di lavoro, i quali si delineano in relazione a previsioni, normative o contrattuali, che sanciscono le prescrizioni dell'esercizio del potere discrezionale, sul piano sostanziale o su quello procedimentale, precetti questi suscettibili di essere integrati e precisati dalle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Ne consegue pertanto che nell'ambito del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il giudice ordinario può sottoporre al suo sindacato i poteri esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. venendo in rilievo, altresì, le norme contenute nel D.lgs. n. 165/2001, art. 19 comma 1, disposizioni che obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima ivi indicati e necessariamente, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, “procedimentalizzano”
l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi. (v. Cass. S.U. 26- 6-2002 n. 932, Cass. S.U.
25/11/2003 n. 18017, Cass. S.U. 23-1-2004 n. 1252, cfr. anche Cass. 30/09/2009 n. 20979).
Tuttavia, pur in presenza di predeterminazione dei criteri di valutazione, siffatta predeterminazione non comporta attività vincolata e non discrezionale, atteso che la previsione di elementi su cui fondare la selezione non implica un automatismo della scelta, ma solo una scelta vincolata a determinati criteri la cui valutazione è pur sempre rimessa al datore di lavoro alla quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti – e non è il caso di specie – di attività vincolata e non discrezionale (v. Cass. 30/09/2009 n. 20979; Cass. 28274/2008).
Va osservato, in particolare, che le procedure volte al conferimento di incarichi di dirigenza medica regolate dal d.lgs. 502/1992 sono prive del carattere della concorsualità (individuabile nella selettività a mezzo di confronto comparativo fra le capacità e/o il curriculum dei candidati affidato a valutazioni tecnico-discrezionali di apposita commissione), giacché si connotano per una scelta essenzialmente fiduciaria da parte del vertice manageriale dell'Azienda nell'ambito di una platea di aspiranti potenzialmente idonei in cui non vengono valutati comparativamente i candidati né viene redatta una graduatoria di merito, ma ci si limita a scrutinarne l'astratta capacità di ricoprire il posto.
In relazione al conferimento dell'incarico di secondo livello del ruolo sanitario, la Suprema Corte
(esprimendo principi generalmente validi in materia di conferimento degli incarichi di dirigenza medica) ha precisato che tale procedura “non ha carattere concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione solo il compito di predisporre un elenco di candidati idonei da sottoporre al direttore generale, il cui atto di conferimento ha natura negoziale di diritto privato che si fonda su una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale. Ne consegue l'inapplicabilità della l. n. 241 del 1990 e l'insussistenza di alcun obbligo motivazionale da parte del direttore generale, la cui scelta è sindacabile solo sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede che consente di valutare l'atto rispetto ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 cost. Le conseguenze dell'inosservanza di tali regole sono unicamente risarcitorie, in quanto, trattandosi di scelta fiduciaria e discrezionale, e non di attività vincolata, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, il giudice ordinario non può emettere una pronuncia costitutiva del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato” (v. Cass. sez. lav.,
26/3/2014 n.7107; analogamente Cass. sez. lav., 4/8/2020, n.16666).
In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi di dirigenza medica (v.
Cass. 27743/2022), apparendo la soluzione interpretativa richiamata coerente con i principi in materia, può dunque rilevarsi che la chiesta attribuzione del ruolo di Direttore UOSD a valenza dipartimentale di (giacché con il ricorso è stato chiesto Parte_3
l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al conferimento del predetto incarico, nonché la condanna dell'ammirazione resistente all'immissione del ricorrente nelle funzioni e nel ruolo di Responsabile della UOSD a valenza dipartimentale di Tecniche Endoscopiche e video- chirurgia, previa declaratoria di nullità dell'atto di conferimento d'incarico e della proposta formulata dalla commissione), incontra l'ostacolo rappresentato dall'insussistenza di un potere sostitutivo del giudice, non ricorrendo nella specie un caso di attività vincolata e non discrezionale.
Il ricorrente, con il pretendere di attribuirsi in suo favore l'incarico di Responsabile della predetta
UOSD, ha chiesto un bene della vita non accordabile nella presente sede, ove è del tutto escluso che alla eventuale illegittimità della procedura selettiva e, in particolare, dell'attività valutativa prodromica alla deliberazione di nomina in favore del dott. , possa far seguito l'attribuzione CP_2
dell'incarico con la costituzione in proprio favore del relativo rapporto (incarico).
Pertanto, quale che sia la tipologia dei vizi e delle questioni addotte rispetto alla fase di selezione e a quella di scelta del soggetto incaricato, questi devono essere affrontati in coerenza con la presupposta natura non concorsuale e privatistica dell'affidamento dell'incarico, rispetto al quale non esiste un diritto al conferimento dello stesso.
Nella fattispecie, in definitiva, il sindacato giurisdizionale è limitato al controllo sull'osservanza delle procedure previste, ovvero della previa pubblicità del posto da ricoprire, dell'esistenza di un procedimento di valutazione di idoneità da parte dell'amministrazione, della individuazione del nominativo prescelto tra i candidati, del rispetto dei criteri di massima contenuti nell'art. 19, comma
1 d.lgs. n. 165/2001 anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative, alla adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e a esternare le ragioni giustificatrici delle scelte.
La violazione di tali obblighi è suscettibile di produrre danno risarcibile senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta che resta comunque rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi) al quale non può sostituirsi il giudice.
Infatti, in base agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., la PA è tenuta ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché laddove tale regola non sia rispettata, è configurabile un inadempimento contrattuale della PA, suscettibile, dinanzi al giudice ordinario, di produrre danno risarcibile (Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21671;
Cass. 14 aprile 2008, n. 9814; Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088).
Poiché gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali sono da ascrivere alla categoria degli atti negoziali (e non a quella degli atti amministrativi in senso proprio), ad essi si applicano le norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, con la conseguenza che le situazioni soggettive del dipendente interessato possono definirsi in termini di
“interessi legittimi”, ma di diritto privato, come tali, pur sempre rientranti nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. e quindi suscettibili di tutela anche in forma risarcitoria, non potendo, di regola, aversi un intervento sostitutivo del giudice ordinario, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (cfr. fra le altre: Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. 14 aprile 2015, n. 7495; Cass.
22 giugno 2007, n. 14624; Cass. 22 dicembre 2004, n. 23760; Cass. SU 19 ottobre 1998, n. 10370).
È stato ribadito che “In tema di impiego pubblico privatizzato, come questa Corte ha già affermato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità
e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione soggettiva di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico, tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria;
ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale (Cass., n. 18972 del 2015), che non ricorrono nella specie. Costituisce ulteriore specificazione di tale principio la suddetta posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne alleghi e provi la lesione, nonché il danno subito in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A.” (Cass., n.
7495 del 2015)” (Cass. civile sez. lav., 15/01/2020, n.712).
Alla luce della predetta esegesi giurisprudenziale deve pertanto concludersi che l'eventuale inosservanza da parte dei candidati delle regole dell'avviso o la violazione da parte dell'amministrazione, nella successiva fase dell'esame dei profili professionali dei partecipanti, dei doveri imposti dalla disciplina codicistica non può giustificare l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico ad altro aspirante ed il conseguente conferimento dell'incarico al ricorrente ingiustamente pretermesso.
Tanto premesso, nel caso in esame, essendo precluso al giudice di sostituirsi al datore di lavoro attribuendo l'incarico oggetto del giudizio, ne discende che la domanda proposta in via principale dal ricorrente, siccome volta ad accertare e dichiarare il suo diritto al conferimento dell'incarico di direttore di UOSD, non può trovare accoglimento.
Ciò posto, occorre vagliare la fondatezza delle doglianze ulteriormente formulate.
Tanto impone di valutare se, nell'ambito dei criteri fissati dalla normativa della contrattazione collettiva, nonché di quelli richiesti dal datore di lavoro nell'avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di direttore di UOSD, la scelta del candidato ritenuto maggiormente idoneo risulti razionale e coerente sulla base dei criteri e delle motivazioni della selezione, desumibili da tutti gli atti della procedura, nonché risponda ai criteri generali di correttezza e buona fede richiamati.
Ciò posto, l'art. 15 comma 7-quater d.lgs. n. 502/1992 prevede che “l'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale”.
Il primo comma del citato art. 15 demanda alla contrattazione collettiva nazionale la fissazione, tra l'altro, dei “criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali”.
In attuazione di tale disposizione il C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Sanitaria del 19.12.2019, all'art. 18 comma 1, nel descrivere le diverse tipologie di incarichi dirigenziali conferibili ai dirigenti alla lett.
b), stabilisce che “l'incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. È conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico”.
Al successivo art. 19 il predetto C.C.N.L. dispone al comma 7 che “Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 8”; al comma 8 che “Gli incarichi sono conferiti dal
Direttore Generale dell'Azienda o Ente su proposta: (…) b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale” e al successivo comma 9 che “Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le Aziende ed Enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 57 comma 2, (Organismi per la verifica
e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 57, comma 4,
(Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti); e) del criterio della rotazione ove applicabile”.
Si osserva a tale riguardo, che tali disposizioni collettive sono poi state sostanzialmente trasfuse nell'art. 23, commi 9, 10 e 11, del C.C.N.L. del 21.01.2024, relativo al triennio 2019-2021.
Nel caso che ci occupa si osserva che l'Amministrazione resistente, conformemente alle predette disposizioni del CCNL, con “Avviso di selezione interna per il conferimento dell'incarico di direzione della struttura semplice a valenza dipartimentale Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica” pubblicato dall'Amministrazione resistente in data 23.5.2022 individua quali “Requisiti di ammissione”: “a) essere dipendente dell' RT
nel profilo di dirigente medico di chirurgia toracica;
b) essere in possesso di un'anzianità complessiva di servizio nel profilo richiesto non inferiore a cinque anni, maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
c) avere superato la verifica del Collegio Tecnico, di cui all'art. 57 del richiamato CCNL del 19/12/2019”, precisando riguardo che “Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, oltre che all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale” ed il loro possesso deve essere dichiarato dai partecipanti ex artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 nella domanda di partecipazione alla selezione alla quale allegare la seguente documentazione: “- curriculum formativo e professionale - redatto in forma di dichiarazione sostitutiva, datato e firmato - con descrizione dettagliata delle specifiche attività svolte e delle esperienze maturate con indicazione degli Enti e delle Strutture presso cui tali attività sono state prestate;
- ogni altra documentazione atta a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e le competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di direzione correlate all'incarico da conferire;
- elenco, datato e firmato, di tutti i documenti prodotti e i titoli presentati;
- l'esito delle eventuali valutazioni riportate presso I
'Azienda o altre Aziende del SSN, sia in ordine alle capacita professionali che a quelle gestionali e manageriali. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente”.
Quanto poi alla “Valutazione e conferimento dell'incarico” l'Avviso prevede espressamente che “La valutazione dei candidati verrà effettuata mediante una valutazione comparativa dei curricula formativi e professionali, tenendo conto dei seguenti elementi: - incarico professionale rivestito all'atto della presentazione della domanda di partecipazione - valutazioni del Collegio tecnico - area
e disciplina o profilo di appartenenza - attitudini personali e capacita professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale - risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione” e che “L'incarico verrà conferito dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Dipartimento, sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento” (cfr. All. 4 ricorso).
Ebbene, deve anzitutto rilevarsi che, con riferimento al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, gli stessi risultano essere soddisfatti da entrambi i candidati, come del resto evidenziato nella nota prot. n. 10463 del 17.2.2022 nella quale il Direttore del Dipartimento di Chirurgia previa verifica delle domande di partecipazione pervenute ha correttamente ritenuto entrambi i candidati provvisti dei requisiti richiesti dall'Avviso di selezione (All. 3 Memoria ). RT
A tale riguardo, si evidenzia che sono infondate le doglienze del ricorrente in merito alla mancato superamento da parte di della valutazione quinquennale di professionalità prevista Controparte_2
dalla lettera c) dell'Avviso, atteso che, come emerge dalla domanda di partecipazione, quest'ultimo ha dichiarato, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000, di “aver superato positivamente sia la verifica quinquennale che la verifica dei 15 anni del Collegio Tecnico” indicato a tal fine la Delibera resa dalla medesima Azienda ospedaliera resistente n. 636/2001 (cfr. All. 8 pag. 4 ricorso). In merito alla fase di valutazione dei candidati alla procedura si osserva che, con nota prot. n. 10463 del 17.6.2022, il Direttore del Dipartimento di Chirurgia, sentiti i Direttori delle unità operative complesse afferenti al dipartimento, previa a verifica del possesso dei requisiti di ammissione, ha proceduto alla comparazione dei curricula formativi e professionali dei candidati idonei formulando proposta di incarico in favore di . Controparte_2
Conseguentemente, con nota port. N. 1207 del 18.7.2022, il Direttore Generale, preso atto degli esiti della valutazione e della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Chirurgia, ha conferito l'incarico di responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica” al dott. , ritenuto idoneo e meritevole di Controparte_2
detta nomina in quanto in possesso di una “ buona conoscenza delle tecniche endoscopiche e di video chirurgia, supportate da una ottima casistica comprendente anche exeresi maggiori polmonari in VATS, e in particolare ottima conoscenza della tecnica EBUS, supportata da una notevole casistica”, e relativamente al quale “in rapporto ai risultati ottenuti in base agli obiettivi assegnati il giudizio è ottimo” (cfr. All. 6 ricorso).
Tuttavia, la predetta delibera di incarico prot. n. 1207 del 18.7.2022 – alla luce della documentazione in atti - risulta priva di sufficiente ed idonea motivazione.
Anzitutto va rilevato che, come emerge dalla predetta nota, l'Azienda ospedaliera è addivenuta alla scelta del candidato ritenuto più idoneo sulla scorta di due dei requisiti di valutazione previsti dall'Avviso di selezione e segnatamente: i) le attitudini personali e capacità in relazione alla conoscenza delle tecniche endoscopiche in VATS e in EBUS in base alla casistica chirurgica affrontata dai singoli candidati;
ii) la valutazione dei giudizi di performance in rapporto ai risultati ottenuti in base agli obiettivi assegnati.
Dalla nota del 17.6.2022, il Direttore del dipartimento di Chirurgia incaricato di procedere alla valutazione dei curricula dei candidati, con riferimento alle “Attitudini personali e capacità in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica”, si è limitato a valutare il ricorrente ritenendolo in possesso di “Buona conoscenza delle tecniche endoscopiche e di video chirurgia, supportate da una buona casistica
Buona conoscenza della tecnica EBUS, supportata da una sufficiente casistica”, mentre con riferimento al convenuto ha espresso il seguente giudizio: “Buona conoscenza delle tecniche endoscopiche e di video chirurgia, supportate da una ottima casistica comprendente anche exeresi maggiori polmonari in VATS, in particolare ottima conoscenza della tecnica EBUS , supportata da una notevole casistica”. Ebbene, pur avendo dato conto di aver proceduto alla comparazione dei curricula dalla predetta nota non è possibile evincere in alcun modo il percorso logico che ha condotto il Direttore del
Dipartimento Chirurgico ad esprimere e formulare le sue valutazioni sull'attività professionale svolta dai singoli candidati, nonché, sulla conoscenza delle tecniche chirurgiche in endoscopia esprimendo solo dei giudizi sintetici – utilizzando locuzioni quali buono, ottimo o soddisfacente – che, in assenza di esplicitati e predeterminati criteri o griglie di valutazione, appaiono arbitrari e non verificabili.
Non si comprende infatti in che modo sia stata valutata la casistica dei casi chirurgici compiuti dai singoli candidati, non essendo stato esplicitato il criterio di valutazione in termini di quantità e/o qualità di interventi affrontati, né delle tecniche chirurgiche utilizzate, né si esplicita in che modo
è stato ritenuto in possesso di una conoscenza della tecnica EBUS migliore rispetto Controparte_2
a quella del ricorrente, non essendo stato valutato nemmeno l'eventuale possesso di titoli quali la frequentazione di corsi teorici o pratici su tale tecnica.
Tale deficit motivazionale non può certamente essere colmato dalla nota prot. n. 124 del 19.1.2024, con la quale il Direttore del Dipartimento di Chirurgia e i Direttori delle UOC interessate hanno relazionato sull'attività di valutazione svolta nei confronti dei candidati, trattandosi di attività postuma svolta a distanza di ben due anni dalla conclusione della procedura di selezione e nella quale vengono per la prima volta indicati i criteri di valutazione che sarebbero stati utilizzati per esprimere i giudizi posti alla base della proposta di incarico in favore del dott. (cfr. Controparte_2
All. 9 Memoria ). RT
Peraltro, i criteri di valutazione contenuti nella detta nota appaiono comunque illogici ed arbitrari.
Non si comprende, infatti, il motivo per il quale è stata limitata la verifica della casistica chirurgica dei candidati soltanto al quinquennio precedente la data di pubblicazione dell'Avviso 2017-2022, periodo quest'ultimo assai limitato, essendo rimasta, peraltro, priva di riscontro probatorio la considerazione che in detto periodo “si sono significativamente evolute le Tecniche Endoscopiche e la Video chirurgia Toracica”, né tantomeno è motivata la scelta di prendere in considerazione solo alcune tecniche chirurgiche endoscopiche (Biopsie pleuriche, resezioni atipiche, Decorticazioni pleuro-polmonari, Lobectomie, Riduzioni di Volume polmonare ed Asportazioni di neoformazioni mediastiniche-, Broncoscopie Rigide operative ed EBUS/TBNA), nonché, il ruolo svolto dai candidati
- primo operatore o aiuto - nell'esecuzione delle stesse e non risultano specificate le ragioni per le quali l'incarico aziendale Q2 – Chirurgia toracica mini invasiva - ricoperto dal dr. è stato CP_2
ritenuto “riconducibile all'attività oggetto dell'incarico di Responsabile di Struttura semplice”. Le predette valutazioni tardive, atteso che l'obbligo di motivazione relativo alla valutazione comparativa deve essere adempiuto al momento di adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico, si risolvono pertanto in una motivazione illegittima, fondata su criteri di valutazione del tutto nuovi e che non risultano essere stati esplicitati né tantomeno utilizzati nella nota prot. n.
10463 del 17.6.2022 nella quale sono stati formulati i giudizi di idoneità dei candidati.
L'attività di valutazione appare vieppiù illegittima anche con riferimento ai risultati ottenuti in base agli obiettivi assegnati laddove i valutatori hanno espresso il giudizio in “ottimo” nei confronti del convenuto e soltanto in “soddisfacente” nei confronti del ricorrente.
L'Avviso di selezione riporta quale specifico criterio di valutazione dei candidati i “risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati delle valutazioni annuali di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione” disponendo a tal fine che i singoli partecipanti provvedessero ad allegare all'istanza di partecipazione gli esiti delle predette valutazioni di performance.
Ebbene, dalla domanda di partecipazione alla selezione del dott. emerge che quest'ultimo, a CP_2
differenza del ricorrente, non ha allegato alcuna scheda di valutazione della performance sicché, il giudizio conferito al predetto controinteressato risulta essere stato formulato in modo arbitrario, non avendo potuto l'Amministrazione, in mancanza di detta documentazione, procedere ad una effettiva valutazione comparativa dei profili professionali dei due candidati.
E a nulla rileva quanto contenuto sia nella nota del 17.6.2022 che in quella successiva del 24.1.2024 nella parte in cui il Direttore del Dipartimento di Chirurgia ha espressamente dichiarato di essersi avvalso, per la valutazione dei risultati conseguiti dai candidati, “della conoscenza dei fatti del Dott.
Direttore dell'UOC di Chirurgia Toracica che negli anni ha valutato i candidati” non Persona_4
potendo attribuire alcun valore agli eventuali rapporti personali e alla conoscenze dirette dei candidati con i responsabili delle strutture sovraordinate, circostanze queste che certamente non possono sostituirsi alle valutazione rese dagli Organismi di Valutazione Indipendenti specie laddove quest'ultime, come nel caso che ci occupa, sono espressamente previste e richiamate dalla norme del contratto collettivo e dal bando di selezione (cfr. sul punto cfr. Cass. n. 37002/2022).
Nella specie, risultano violati gli obblighi di comparazione tra i candidati e di motivazione, per il rispetto dei quali l'Azienda ospedaliera avrebbe dovuto procedere ad una chiara ed esaustiva disamina dei curricula dei candidati, esternando in maniera esplicita le ragioni per le quali, tenuto conto dei criteri previsti dalla contrattazione collettiva e dal bando di selezione, ha operato la scelta di conferire l'incarico in favore di uno dei due candidati. Stante quanto sopra, va dichiarata l'illegittimità della procedura e del contestato provvedimento prot. n. 1207 del 18.7.2022, con cui è stata conferita la titolarità dell'incarico di Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica”.
Dall'illegittimità della procedura e del conseguente provvedimento di conferimento della predetta al convenuto – non potendo disporre per le ragioni già espresse la condanna Pt_7
dell'Amministrazione al conferimento dell'incarico al ricorrente - discende l'obbligo in capo all'Azienda ospedaliera resistente di rinnovare la procedura in esame, in ossequio agli obblighi di comparazione e di motivazione sopra menzionati e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti e segnatamente degli artt. 18 e 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, non risultando né allegata né documentata l'eventuale cessazione medio tempore del rapporto di lavoro tra le parti .
La disposta rinnovazione della procedura di selezione per l'incarico di UOSD oggetto del giudizio assorbe le domande del ricorrente di risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale.
Infatti, dall'eventuale riconoscimento ab origine della titolarità dell'incarico di Responsabili della
UOSD in esame all'esito della rinnovazione della procedura discenderebbe il diritto del ricorrente a conseguire, anche a titolo risarcitorio, le relative indennità previste per l'incarico.
Infatti, come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa, “La domanda di risarcimento danni formulata nei giudizi nei quali è dichiarata l'illegittimità di un provvedimento amministrativo per vizi procedimentali, che impongono pertanto il rinnovato esercizio del potere, comporta che la richiesta di risarcimento del danno sia suscettibile di valutazione solo all'esito della nuova manifestazione di volontà dell'Amministrazione, ove persistano in capo all'Amministrazione stessa significativi margini di discrezionalità in sede di riesercizio del potere. Invero l'annullamento degli atti conseguente ad un vizio formale o procedimentale non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita sotteso al giudizio instaurato da parte ricorrente;
detto annullamento, infatti, non elimina né riduce il potere della Stazione Appaltante di rideterminarsi, lasciando alla stessa l'ampia discrezionalità tipica dei procedimenti di cui è causa, con il solo limite negativo del riesercizio del potere nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l'illegittimità”
(cfr. ex multis C.d.S. 3674/2016 e C.d.S. 1037/2017).
Stante l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà
e la restante parte va posta a carico dell'Azienda ospedaliera convenuta poiché responsabile dell'inadempimento riscontrato e liquidata come da dispositivo. Quanto ai rapporti tra il ricorrente e il convenuto, stante la posizione dallo stesso rivestita nel presente procedimento e la non imputabilità delle irregolarità riscontrate, le spese di lite possono invece integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'illegittimità del provvedimento prot. n. 1207 del 18.7.2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica” al resistente;
condanna, per l'effetto, l' a rinnovare la RT
procedura per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica” nel rispetto degli obblighi di motivazione e comparazione dei candidati, nonché della procedura e criteri previsti dagli artt. 18 e 19 del CCNL Area Sanità del 19.12.2019; rigetta nel resto il ricorso;
condanna l' al pagamento, in favore di RT
parte ricorrente e con distrazione al difensore ex art. 93 c.p.c., della metà delle spese di lite che si liquidano, nell'intero, in complessivi € 3.690,00 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA;
compensa le spese per la restante metà del predetto importo;
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e il resistente . Controparte_2
Catania, 8 aprile 2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi