Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15140/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15140 /2021, avente ad oggetto : separazione giudiziale, promossa da:
, nata a [...] il [...], CF rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. GARGIULO NELLO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
-RICORRENTE -
Contro
, nato a [...] il [...], CF Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MORRA BEATRICE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M. il quale ha concluso chiedendo che i Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi e recepisse l'accordo concluso tra le parti;
-INTERVENTORE EX LEGE-
Con ricorso depositato il 10/06/2021 esponeva : “ a) la ricorrente ha Parte_1 contratto matrimonio con effetti civili in Sorrento in data 29.6.1995 con il sig. Controparte_2
(atto n. 80 parte II Serie B) b) dall'unione matrimoniale sono nati i figli , nato Persona_1
Napoli il 2.7.1997 ed , nata a [...] il [...] c) la ricorrente è insegnante Persona_2 così come il sig. ; quest'ultimo però svolge anche la libera professione nella sua Controparte_1 qualità di fisioterapista d) il sig. nell'ultimo periodo ha creato giorno dopo giorno una
CP_1 barriera tra la vita familiare e quella sua privata coperta sempre più da misteri e bugie;
la ricorrente lo ha più volte sorpreso a chattare in segreto e a nascondere il cellulare e) a partire dallo scorso 20 aprile 2021 in occasione della ennesima richiesta di spiegazioni da parte della ricorrente il sig. ha definitivamente abbandonato la casa coniugale in Ercolano ed ha
CP_1 trasferito la propria dimora altrove senza neanche fornire alla ricorrente ed ai figli indicazioni al riguardo;
f) purtroppo la ricorrente è venuta a conoscenza che a scatenare la crisi coniugale è la circostanza che il sig. aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale che ormai lo
CP_1 coinvolgeva completamente facendogli dimenticare moglie e figli in uno a qualsiasi dovere coniugale;
g) allo stato per il grave comportamento dell il rapporto coniugale si è
CP_1 irrimediabilmente compromesso tant'è che non sussiste più la comunione materiale e spirituale degli stessi ed è quindi venuta meno l'affectio coniugalis;
h) il sig. ha peraltro fatto
CP_1 mancare anche qualsiasi sostegno economico alla famiglia omettendo qualsiasi contribuzione dal
20/4/2021 alla data del presente atto;
i) in particolare il ménage familiare si articolava con una contribuzione mensile dell di euro 2.000,00 di cui una quota di circa 400,00 era destinata CP_1 direttamente ai due figli (a mò di paghetta) ed il resto serviva unitamente allo stipendio della ricorrente al ménage familiare;
j) la sig.ra infatti da sempre amministra il ménage Parte_1 provvedendo a tutte le attività, dalla spesa giornaliera al pagamento di tutto quanto occorrente sia relativa alla casa in Ercolano, casa familiare di proprietà dei genitori della e Parte_1 concessa in comodato alla figlia, sia alle spese per l'altra abitazione familiare in Capaccio alla via
Laura ove la famiglia è solita trascorrere vacanze e weekend;
k) lo stipendio da insegnate della sig.ra (che ha abbandonato con la nascita di , per curare figli e famiglia Parte_1 R_
l'attività di fisioterapista), la possibilità di vivere (per oltre 26 anni) nell'abitazione concessa in comodato dai propri genitori unitamente allo stipendio dell ma soprattutto alle sue CP_1 notevoli entrate aggiuntive derivanti dalla sua professione di fisioterapista aveva attestato la famiglia su livelli di una certa agiatezza consentendo ai figliuoli di studiare senza difficoltà e/o preoccupazioni, è prossimo alla laurea in medicina mentre segue R_ Per_2 regolarmente il corso di laurea in Lettere;
l) la sig.ra dispone di una utilitaria di sua Parte_1 proprietà, Fiat Panda che utilizza per i suoi spostamenti mentre il sig. utilizza uno scooter CP_1 ed un'auto sportiva Mini Cooper, utilizzata nei week end anche dal figlio;
m) il sig. R_
, come detto è uno stimato, conosciuto ed apprezzato fisioterapista, collabora CP_1 abitualmente con il centro “Studio Medico Estetico ND in Napoli al Largo ND n. 7
e svolge inoltre una intensissima attività domiciliare di fisioterapie con guadagni importanti;
n) incredibilmente a partire da 20.4.2021 la famiglia si è trovata improvvisamente a gestire
CP_1 un quotidiano con gravi difficoltà economiche non essendo ovviamene sufficiente lo stipendio della ricorrente per far fronte alle necessità giornaliere e mancando qualsiasi contributo dall . o) Infatti, nonostante numerosi solleciti l ha inteso solo contribuire
CP_1 CP_1 versando qualche centinaio di euro per il pagamento delle tasse universitarie ma ha fatto mancare completamente ogni contributo alla famiglia. p) La sig.ra si è già dovuta rivolgere ai Parte_1 propri familiari per far fronte alle spese intervenute. q) L'atteggiamento dell è
CP_1 sicuramente collegato alla nuova situazione sentimentale che lo ha coinvolto .r) La ricorrente infatti ha accertato e purtroppo ne hanno avuto conferma anche i figli che il sig. ha
CP_1 intrapreso una relazione sentimentale con una collega di scuola tale sig.ra ) Persona_3
; s) La forza di codesto legame sembra più grande anche della pressione esercita dai figli Per_4 che hanno richiesto al padre di dimenticare la nuova compagna e di rientrare a casa;
anche la stessa ricorrente che si è umiliata addirittura cercando il marito della sig.ra , il sig. Per_4 CP_3
pur di recuperare l'affetto del marito;
t) Purtroppo il sig. invaghito completamente
[...] CP_1 non intende recedere. u) Ovviamente la situazione è divenuta insostenibile, peraltro è nota a tutti i conoscenti con grave umiliazione della ricorrente, gravi danni anche di natura psicologica oltre che biologici ed ha quindi interesse che si dichiari la separazione personale con addebito al marito.”
Tanto premesso la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di : “ dichiarare la loro separazione personale, autorizzandoli a vivere separati adottando inoltre tutti i provvedimenti conseguenziali ovvero il diritto della ricorrente a continuare ad abitare con i propri figli l'abitazione familiare in Ercolano, dome detto di proprietà dei genitori della sig.ra e concessa in comodato alla figlia;
obblighi il sig. a versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
un assegno per il contributo al mantenimento dei figli e della moglie nella misura Parte_1 non minore di euro 2.000,00. Lasci ogni libertà ai figli di autoregolamentare il diritto di visita con il padre in ragione della loro maggiore età.”
In data 20.09.2021 si costituiva il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, impugnava le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto. In particolare, il resistente esponeva : “ Preliminarmente, il sig. contesta vivamente che CP_1 la crisi coniugale si sia manifestata “nell'ultimo periodo” e precisamente dalla primavera 2021, in quanto i rapporti personali tra lo stesso e la moglie erano già incrinati da tempo avendo maturato tra loro completo e reciproco distacco emotivo. Infatti, nel corso di questi anni (anzi già dalla nascita del primo figlio), il sig. ha sempre sofferto per i comportamenti di totale CP_1 estraneità della moglie, concentrata su se stessa e sulla gestione della casa in maniera quasi ossessiva e maniacale, tanto che molto spesso riversava sul marito, colpevole di qualche mera dimenticanza o altro, rabbia ed aggressività che hanno via via inevitabilmente determinato la fine dell'affectio coniugalis”. All'uopo, si evidenzia che e, più volte, nel corso della convivenza coniugale, la sig.ra , forte della circostanza che la casa familiare fosse di proprietà della sua Parte_1 famiglia che l'aveva loro concessa in comodato, ha obbligato il marito ad allontanarsi da casa anche per alcuni mesi (il primo episodio avvenne appunto dopo la nascita del primo figlio), costringendolo ad alloggiare temporaneamente presso suoi familiari o amici, molto spesso mortificandolo, anche a causa della superiorità economica della sua famiglia di origine. A tali allontanamenti seguivano periodi in cui i coniugi avevano una convivenza piuttosto tranquilla anche se non certo appagante ma, dopo breve tempo riprendevano i dissapori e le amarezze ed in casa si ricreava un'atmosfera cupa e pesante, nonostante i tentativi effettuati dal ricorrente di riprendere un rapporto di coppia impostato sulla fiducia e sul rispetto. Pertanto, preso atto dell'indisponibilità della moglie a creare un clima di armonia e condivisione, il sig. , di CP_1 indole mite e conciliativa ha finito per evitare ogni occasione di scontro con la moglie e, nel contempo, ad accettare passivamente le sue imposizioni. Così, proprio per venire incontro alle determinazioni della moglie, che ha da sempre amministrato il menage familiare disponendo a suo arbitrio anche delle sostanze del marito, egli ha accettato di intestare formalmente alla stessa un immobile a Paestum - Capaccio alla via Laura, provvedendo a pagare l'anticipo e contraendo, unitamente alla moglie, un mutuo fondiario, per la cui garanzia ha concesso ipoteca legale su un bene di sua esclusiva proprietà .La predetta situazione di distacco affettivo tra i coniugi ha avuto, come prevedibile, un netto peggioramento nel corso della primavera del 2020, a seguito del regime di restrizione dovuto all'emergenza sanitaria, che ha finito per accentuare l'insofferenza reciproca delle parti a causa dei maggiori tempi di permanenza insieme a casa. Nel mese di maggio 2020, infatti, il resistente è stato allontanato da casa dalla moglie, che gli ha permesso di ritornarvi solo dopo alcuni giorni per poi intimargli nuovamente di andare via nel mese di settembre 2020 ed il marito ha potuto rientrare in casa solo nel mese di dicembre 2020.Nel mese di aprile 2021 la sig.ra ha poi definitivamente cacciato da casa il marito facendogli trovare i suoi effetti Parte_1 personali fuori la porta e costringendolo in malo modo, alla presenza della figlia, ad andarsene adducendo che ciò fosse possibile in quanto “la casa era dei suoi genitori”. Da allora i coniugi stanno vivendo separatamente ed il sig. , che ha tentato, anche a mezzo di questa difesa, CP_1 di raggiungere un accordo sulla loro separazione senza alcun esito, si è trovato costretto ad alloggiare presso l'abitazione della sorella ma, a breve dovrà, come comprensibile, locare un'abitazione per sé. Del resto, i comportamenti impositivi e autoritari della ricorrente sono dimostrati proprio al punto S) del ricorso introduttivo in cui ella ammette di aver “contattato” il marito della presunta amante del resistente a lei sconosciuto!! E ciò non certo per recuperare l'affetto del marito, come erroneamente assume, ma solo al fine di scatenare una reazione sregolata e aggressiva in lui. Si contesta perciò decisamente che tale solo assunta relazione extraconiugale del resistente sia stata la causa del suo allontanamento da casa in quanto più e più volte tali “allontanamenti forzosi” nel corso della convivenza sono stati determinati ed imposti dalla sig.ra per umiliare il marito e sfogare la sua frustrazione. Ad ulteriore riprova del Parte_1 comportamento astioso e oppositivo della moglie, si consideri, altresì, che, a fronte della richiesta
– effettuata tramite questi difensori - di ottenere dall'istituto mutante la sospensione delle rate di mutuo, almeno nell'attesa dei provvedimenti presidenziali, ella si è dichiarata indisponibile a tanto, costringendo il marito a provvedervi in via esclusiva al pagamento per evitare azioni esecutive sull'immobile di sua proprietà e la segnalazione alla centrale rischi .Tutto ciò ha comportato, necessariamente, una riduzione del suo contributo al mantenimento dei figli, attesi anche i sopraggiunti oneri economici conseguenti all'allontanamento da casa (v. comunicazioni pec avv. Scotti Galletta e Morra del 6.7.2021 al fol 5 e del 5.08.2021 al fol 6).A tale proposito, si contesta decisamente che il sig. abbia “fatto mancare qualsiasi sostegno economico alla CP_1 famiglia” dal mese di aprile 2021 (dal suo forzoso allontanamento da casa) anzi, il resistente ha affrontato i seguenti oneri:- Pagamento della rata di mutuo per l'acquisto dell'immobile della moglie a Paestum per € 1.200,00 mensili, atteso il rifiuto della sig.ra di pagare la sua Parte_1 quota del 50% (v. rate mutuo al fol. 7)- Pagamento rate universitarie dei figli e altri oneri connessi;
- Bonifici effettuati alla moglie ed ai figli nei mesi di maggio e giugno;
- Pagamento rate dell'auto utilizzate dalla moglie .Va precisato che il resistente aveva chiesto alla moglie, dopo il suo rifiuto a sospendere le rate, di corrispondergli almeno la sua quota pari al 50% del mutuo
(pari a circa € 600,00 mensili), come per legge, ma anche tale richiesta è risultata vana. Perciò, il resistente si è trovato in una situazione di grande difficoltà dovendo, nel contempo, provvedere anche a molteplici spese a seguito della separazione che non gli avrebbero consentito alcun ulteriore esborso, tenuto conto che il sopra citato mutuo veniva in parte pagato anche utilizzando le somme percepite per il terraneo a Secondigliano di proprietà della sig.ra e che Parte_1 attualmente invece vengono dalla stesa “trattenute”. Conseguentemente, egli ha dovuto necessariamente ridurre il suo contributo al mantenimento dei figli, confidando in un più ragionevole comportamento della moglie nel futuro. Quanto agli aspetti economici. La ricorrente
è insegnante di ruolo di educazione fisica utilizzata per il sostegno alle scuole superiori e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.900,00.E' proprietaria (almeno formalmente) di un terraneo a Secondigliano) locato a terzi con un canone di € 300,00 mensili che, fino a poco tempo fa, venivano impiegati per pagare parzialmente la rata di mutuo di cui sopra, ma che, come sopra riferito, attualmente vengono riscossi dalla ricorrente;
E' altresì proprietaria dell'immobile in
Paestum, alla via Laura, sopracitato e di un box auto, il cui contratto di mutuo è cointestato ad entrambi i coniugi con rata mensile di circa € 1.200,0 e con garanzia ipotecaria gravante su un immobile di proprietà esclusiva del resistente (v. mutuo al fol 1 e visura ipotecaria al fol. 2). Detta abitazione è stata pagata in parte con denaro del resistente ed in parte con il mutuo (le cui rate venivano pagate, nel corso della convivenza coniugale con le rendite derivate dai beni della famiglia, ossia € 300,00 dal terraneo in Secondigliano nella titolarità della ricorrente, € 300,00 dalla abitazione in Capaccio di proprietà del marito e la restante parte versata dal resistente o dalla moglie con le proprie risorse).Peraltro, il suddetto immobile, è diviso, di fatto, in due porzioni una delle quali viene utilizzata dalla famiglia e l'altra spesso locata per uso transitorio (casa vacanze) con una rendita annua di circa 3.500,00, che attualmente è, anch'essa, nella disponibilità esclusiva della ricorrente. La casa familiare è di proprietà della famiglia di origine della ricorrente e concessa in comodato gratuito alla coppia.Anche la sig.ra , come il marito, svolgeva Parte_1 attività di fisioterapista ma dopo essere stata assunta a scuola ha voluto lasciare la libera professione, che, comunque potrebbe riprendere in ogni momento, se solo lo volesse.Il resistente è insegnante di ruolo di educazione fisica utilizzato per il sostegno presso la scuola media Oriano –
Guarrro di Napoli con uno stipendio di circa € 1.700,00 (insegna alle scuole medie) e svolge la libera professione non presso lo studio medico estetico ND (come erroneamente riferito da controparte) ma in uno studio in cui loca una stanza dal costo mensile di € 330,00 riuscendo a percepire mensilmente circa € 700,00 ).Vale qui rammentare che le prestazioni professionali del resistente sono tutte deducibili dalla tasse per cui gli sarebbe molto difficile “occultare” i relativi proventi !!E' inoltre proprietario di un immobile in Capaccio (SA) locato a terzi con un canone di euro 300,00).Conclusivamente perciò la situazione reddituale delle parti è la seguente: la ricorrente ha un reddito mensile di euro 2.500,00 (stipendio, terraneo a Secondigliano, casa vacanza) da cui va sottratta la sua quota di mutuo di euro 600,00, che, peraltro, ora si rifiuta di pagare e anche di far sospendere !!Il ricorrente ha un reddito mensile di euro 2.700,00 (stipendio per € 1.700,00, terapie private 700,00 mensili, canone Capaccio per € 300,00).Da tale reddito deve sottrarsi euro 600,00 per la sua quota di mutuo, euro 330,00 per l'affitto della stanza nello studio, oltre ad euro 300,00 per il canone leasing della auto di famiglia – intestata alla moglie - che pur essendo utilizzata dalla stessa e dai figli continua a versare in via esclusiva . Ne discende che la somma di cui può disporre il resistente ammonta ad appena euro 1.470,00 per cui non gli sarebbe materialmente possibile versare, quale suo contributo al mantenimento dei figli una somma superiore ad euro 600,00 mensili, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie ad essi relative, tenuto conto che a breve egli dovrà locare un appartamento per le sue esigenze abitative.”
Tanto premesso il resistente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva di :
“ - Pronunciare la separazione tra i coniugi ex art. 151, 1c. c.p.c.;- Assegnare la ex casa coniugale alla moglie che la abiterà con i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
-
Determinare a carico del sig. una somma quale suo contributo al mantenimento dei figli CP_1 in misura non superiore a complessivi euro 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno) da versarsi direttamente in loro favore, oltre al 50% delle spese straordinarie loro relative regolamentate secondo il protocollo vigente nel Tribunale di Napoli;
- nulla prevedere in favore della moglie in quanto pienamente economicamente autosufficiente;
- Confermare il pagamento del muto fondiario a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 % ciascuno;
- Condannare la ricorrente alle spese legali.”
All'udienza del 27.10.2021 le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del
Tribunale il quale, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati ed adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti : “ - assegna la casa coniugale sita in
Ercolano (Napoli), via Panoramica, 300, alla ricorrente, perché vi risieda coi figli e R_
, maggiorenni ma non ancora autosufficiente economicamente;
- pone a carico Persona_2 di l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a un Controparte_1 Parte_1 assegno di € 700,00 quale contributo al mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente secondo Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come sopra indicate;
”.
Le parti venivano quindi rimesse dinanzi al Giudie Istruttore per la prosecuzione del giudizio.
All'esito del libero interrogatorio delle parti all'udienza del 04.10.2022 ed a scioglimento della riserva ivi assunta, il Giudice Istruttore così provvedeva : “ … Conferma l'importo di € 700,00 quale contributo per il mantenimento della prole a carico dell , con le indicazioni espresse CP_1 quanto al pagamento della rata del mutuo;
rigetta le contraria istanze di parte ricorrente, del tutto prive di fondamento, e rinvia alla udienza del 19.1.2022, con modalità a trattazione scritta al fine di verificare le condizioni lavorative del primogenito e di valutare le richieste economiche conseguenti.”
All'udienza cartolare del 19.01.2023 il Giudice Istruttore, rilevata la raggiunta autonomia reddituale del figlio , medico specializzando con stipendio di 1700€ mensili, revocava R_ il contributo paterno al mantenimento del figlio e rideterminava in 350,00€ mensili R_ il contributo paterno per il mantenimento della sola figlia . Per_2
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 20.02.2024.
All'udienza cartolare del 21.01.2025 le parti depositavano un accordo in merito alle condizioni accessorie della separazione che chiedevano recepirsi.
In particolare, le parti chiedevano di recepire le seguenti condizioni: “ 1. I coniugi vivranno separatamente con obbligo di muto rispetto;
2. La ex casa coniugale, di proprietà dei genitori della sig.ra , resta assegnata alla stessa che la abiterà con la figlia maggiorenne ma non Parte_1 economicamente autosufficiente;
3. Il sig. , attesa la raggiunta autonomia economica del CP_1 figlio nelle more del giudizio, corrisponderà alla moglie, quale suo contributo al R_ mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma di euro 350,00( trecentocinquanta/00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ad essa relative, regolamentate secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli ed il COA di
Napoli;
4. Nulla in favore dei coniugi essendo entrambi autosufficienti economicamente;
5. I coniugi continueranno a pagare il mutuo fondiario nella misura del 50% ciascuno;
6. Le spese e competenza del presente giudizio vengono compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale”
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e raccolte le conclusioni del PM, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Quanto al governo delle spese se ne dispone l'integrale compensazione avendo le parti reso conclusioni congiunte
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sorrento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.99 , parte II, S.A , Volume 1,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995 );
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 07/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Valeria Rosetti