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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/07/2024, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. 652/2022 a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. AR Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 652 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO), alla via Duca d'Aosta n. 97, presso lo studio dell'avv. Franco
CREVATIN, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Monfalcone (GO), al Corso del Popolo n. 23, presso lo studio dell'avv.
Caterina BELLETTI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate il 18.1.2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 R.G. 652/2022 a.c.
1) Disporre l'affido condiviso del figlio nato a [...] il [...], Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre, e diritto di visita secondo il seguente calendario: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dalle ore 18.30 di tutti i mercoledì sino a giovedì mattina con accompagnamento del minore a scuola e, a settimane alterne, dalle ore 16.30 del venerdì sino alla mattina del lunedì con accompagnamento del minore a scuola, oltre ad ulteriori giornate ed occasioni da concordare di volta in volta con la madre, nonché per metà delle festività natalizie e pasquali prevedendosi che il figlio trascorra il Natale ed il giorno di Pasqua un anno con il padre ed un anno con la madre, oltre ad un periodo fino a quindici giorni durante le vacanze estive, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori nel rispetto delle esigenze di vita regolata del minore.
2) Determinare il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio
AR in € 500,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Tenuto conto che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile con scopo compensativo e perequativo e che la moglie percepiva al momento del deposito della domanda di scioglimento del matrimonio e tutt'ora percepisce redditi adeguati ed è economicamente autosufficiente, e comunque in grado con il proprio reddito di fare fronte ad ogni esigenza della vita sia ordinaria che eventualmente straordinaria, revocare il contributo al mantenimento in favore di
Controparte_1
4) Condannare la resistente al rimborso delle spese, tasse e competenze di lite.
Nelle note scritte depositate il 22.1.2024, il difensore della resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) il figlio minore AR è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre nella casa familiare, alla medesima assegnata;
2) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore dalle 18:30 di tutti i mercoledì sino al giovedì mattina con accompagnamento del minore a scuola ed a settimane alterne dalle ore 16:30 del venerdì sino alla mattina del lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola. Le festività di Natale/ Capodanno e Pasqua sono suddivise tra i genitori ad anni alterni;
i genitori potranno tenere con sé il figlio due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti nell'interesse del minore;
3) disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento, alla madre, quale genitore collocatario, di importo mensile di Euro 1.000,00, o il
2 R.G. 652/2022 a.c.
maggior o minore importo ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente ex indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di
Gorizia. Con riconoscimento del 100% dell'assegno unico a favore della madre;
4) disporre che il signor corrisponda alla signora l'importo Pt_1 CP_1
mensile di Euro 600,00 o altro maggior o minore importo ritenuto di giustizia, a titolo di assegno divorzile.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie come indicate nelle memorie dd.
7.03.2023 e 28.03.2023 in atti.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, essendo stato già dichiarato lo scioglimento del matrimonio, la presente decisione avrà ad oggetto unicamente le statuizioni relative al figlio minore
AR (nato il [...]) e alla richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile avanzata dalla resistente.
In ordine alle prime, si rileva che le parti sono tra loro essenzialmente in contrasto sulla misura del contributo al mantenimento del figlio minore, da porre a carico del padre, offerto da quest'ultimo nella misura di € 500,00 mensili e chiesto dalla madre nella misura di € 1.000,00 mensili, avendo le parti concordemente chiesto l'affidamento condiviso del minore AR, con collocamento prevalente presso la residenza materna e la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità già stabilite in sede di separazione.
Il Tribunale dispone, pertanto, che il minore AR sia affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, alla quale va assegnata la casa familiare, sita in Ronchi dei Legionari (GO), alla via del Capitello n.
85/F, in comproprietà tra le parti, meglio individuata, dal punto di vista tavolare, in dispositivo.
Quanto al diritto di visita paterno, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori,
[...]
terrà con sé il figlio AR, a weekend alternati, dalle ore 16.30 del Parte_1
venerdì sino alla mattina del lunedì, con accompagnamento del minore a scuola, e dalle ore 18.30 del mercoledì sino al giovedì mattina (tutte le settimane), con accompagnamento del minore a scuola.
Il minore trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare, di anno in anno, salvo diverso accordo tra le parti,
3 R.G. 652/2022 a.c.
il periodo compreso tra la fine della scuola e il 30 dicembre e quello compreso tra il
31 dicembre e la ripresa della scuola, nonché il giorno di Pasqua con quello di
Pasquetta, oltre a quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, da concordare entro il
31 maggio di ogni anno.
Quanto al mantenimento del minore, si rileva che svolge attività di Parte_1
lavoro autonomo, quale agente di commercio dell'Istituto Acustico Pontoni s.r.l., del quale risulta essere anche socio nella misura del 5%, allegando, nel proprio atto introduttivo, di percepire un reddito netto di circa € 5.000,00 mensili, ridotto ad €
4.000,00 nella memoria integrativa.
Orbene, sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, utilizzando quale base di calcolo il reddito imponibile – senza tener, dunque, conto degli oneri deducibili riferiti all'abitazione principale e ai contributi previdenziali versati - il ricorrente risulta aver percepito nel 2019 un reddito netto di circa € 83.480,00, ridottosi nel 2020 a circa €
59.270,00 e nel 2021 a circa € 47.396,00, mentre, alcuna documentazione reddituale è stata depositata per gli anni successivi.
Occorre, inoltre, considerare che è proprietario di numerosi beni Parte_1
mobili registrati (v. doc. 6 della resistente) e beni immobili, risultanti anche dalle dichiarazioni dei redditi in atti, tra cui un immobile sito in Ronchi dei Legionari, alla via Giuseppe Saragat n. 15, acquistato nel 2016, al prezzo di € 40.000,00 (v. doc. 3 fascicolo della resistente e doc. 13 fascicolo parte ricorrente), un immobile sito in
Monfalcone, alla via Bari n. 2, acquistato nel 2019 al prezzo di € 130.000,00, adibito a propria abitazione, per il quale è tenuto al pagamento della rata del mutuo nella misura di circa € 550,00 mensili, e un locale ad uso garage, sito in Monfalcone, alla via degli Invalidi del Lavoro n. 5, acquistato nel 2018 al prezzo di € 27.000,00 (v. doc.
5 parte resistente), oltre alla quota di ½ dell'immobile adibito a residenza familiare, per il quale è obbligato al pagamento della metà della rata del mutuo contratto nel
2005, pari ad € 390,00 mensili (v. doc. 16 del ricorrente), e alla quota di 1/6 di un immobile sito in Monfalcone, di provenienza ereditaria, venduto nel 2023 al prezzo complessivo di € 95.000,00 (v. doc. 4 e 19 fascicolo parte resistente).
Dall'ultima dichiarazione dei redditi – stante il mancato deposito della relativa documentazione contrattuale - si evince che il ricorrente percepisce entrate derivanti dalla stipula di contratti di locazione aventi ad oggetto l'immobile sito in Ronchi del
Legionari, ad un canone annuo di locazione di € 5.000,00, e un altro immobile, per il
4 R.G. 652/2022 a.c.
quale è riportato un canone di locazione di € 1.060,00, indicati rispettivamente nei riquadri RB 4 e RB 5 del modello P.F. del 2022 riferito al 2021.
Per quanto riguarda invece le condizioni economiche della resistente, la stessa è impiegata presso la società Istituto Acustico Pontoni, con la qualifica e le mansioni di quadro, della quale risulta essere anche socia per l'1%.
Dalla documentazione reddituale in atti risulta la titolarità di redditi netti nella misura di circa € 40.000,00 nel 2019, circa € 41.000,00 nel 2020 e circa € 46.300,00 nel 2021, corrispondente a una retribuzione media mensile netta che da circa € 3.300,00 è aumentata, nel 2021, a circa € 3.800,00, gravata dal pagamento della metà della rata del mutuo contratto per l'acquisto della residenza familiare. La resistente è, altresì, nuda proprietaria della quota di ½ di un immobile sito in Turriaco, quale circostanza non espressamente contestata dal ricorrente (v. doc. 11 fascicolo della resistente).
Orbene, alla luce delle condizioni economiche delle parti, valutate unitamente alle attuali esigenze di vita di AR, ad oggi dell'età di 12 anni, dei tempi di permanenza di quest'ultimo presso ciascun genitore e dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, alla resistente, per la quale il ricorrente provvede al pagamento della metà della rata del mutuo, in mancanza di allegazioni in ordine al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza tra i genitori, il Tribunale ritiene di confermare il contributo al mantenimento del minore stabilito in sede di separazione e confermato, in via temporanea e urgente in sede presidenziale, nella misura di € 500,00 mensili.
Il suddetto assegno dovrà essere versato da a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e dovrà essere annualmente rivalutato
[...]
secondo gli indici ISTAT FOI.
Le spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire, per intero, l'assegno unico per i figli, atteso che gli artt. 2 e 6 c. 4 d.lgs. 230/2021 stabiliscono espressamente che l'assegno unico e universale per i figli a carico spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo diverso accordo.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione del minore, da ritenersi superfluo in mancanza di contrasto tra le parti in ordine alle questioni concernenti il suo affidamento.
5 R.G. 652/2022 a.c.
Quanto alla domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, da porre a carico del ricorrente, in ragione del contributo fornito alla vita familiare, a discapito della propria carriera, si rileva, in linea generale, che, con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 18287/2018, accanto alla principale e imprescindibile funzione assistenziale – la quale comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi dell'art. 5 c. 6 L. n. 898 del 1970, dovendo la soglia della indipendenza economica intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale – è stata valorizzata, nell'assegno divorzile, la funzione perequativo-compensativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che vale
"unicamente come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte" (cfr. Cass. n. 32398 del 2019) - o l'elevata capacità economica di uno dei due. Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale (cfr. art. 143 c.c., in collegamento con l'art. 4 Cost., comma 2), insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex-post in termini di mera corrispettività.
Ai fini della funzione compensativa dell'assegno divorzile, quella scelta assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di "aspettative professionali sacrificate" (Cass.
S.U. n. 18287 del 2018) e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in concreto. È in tal caso che il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di riequilibrio (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. VI, 13/10/2022, n.29920).
6 R.G. 652/2022 a.c.
In applicazione di tali principi, la domanda della resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile non può essere accolta, atteso che, per un verso, non è contestato che la stessa abbia sempre svolto attività lavorativa e, per altro verso, non ha, in concreto, allegato le occasioni professionali perse nel corso del matrimonio, tenuto conto dei redditi ad oggi percepiti.
Stante la parziale soccombenza di sussistono i presupposti Controparte_1
per compensare le spese di lite al 50%, ponendo il restante 50% a carico di quest'ultima, che sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00), tenuto conto del valore indeteminabile della controversia, dell'assenza di questioni di particolare complessità e dell'attività svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la residenza della madre;
- assegna a la residenza familiare, sita in Ronchi dei Controparte_1
Legionari (GO), alla via del Capitello n. 85/F, in comproprietà tra le parti, così tavolarmente individuata: pc 1280, c.t.1 della P.T. 2392 di Vermegliano, nonché
1/7 p.i. della p.c. 221/54 in c.t. 1 della P.T. 2319 di Vermegliano, P.T. 2393 di
Vermegliano, c.t. 1, p.c. 1281 cortile, 1/7 p.i. della p.c. 221/46 strada in c.t. 1 della p.t. 2385 di Vermegliano;
- dispone, in ordine al diritto di visita paterno, come in parte motiva indicato, cui si rinvia;
- dispone che versi a entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, l'assegno di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI;
- dispone che le spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%;
- rigetta la domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile;
- dichiara inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento a percepire per intero l'assegno unico e universale per i figli;
- compensa le spese di lite al 50% e condanna al Controparte_1
7 R.G. 652/2022 a.c.
pagamento del restante 50% in favore di , liquidate in € 49,00 Parte_1 per esborsi ed € 3.808,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 9/07/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. AR Merluzzi)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. AR Merluzzi - Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice rel.
3) dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 652 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO), alla via Duca d'Aosta n. 97, presso lo studio dell'avv. Franco
CREVATIN, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Monfalcone (GO), al Corso del Popolo n. 23, presso lo studio dell'avv.
Caterina BELLETTI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Nelle note scritte depositate il 18.1.2024, il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1 R.G. 652/2022 a.c.
1) Disporre l'affido condiviso del figlio nato a [...] il [...], Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre, e diritto di visita secondo il seguente calendario: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio dalle ore 18.30 di tutti i mercoledì sino a giovedì mattina con accompagnamento del minore a scuola e, a settimane alterne, dalle ore 16.30 del venerdì sino alla mattina del lunedì con accompagnamento del minore a scuola, oltre ad ulteriori giornate ed occasioni da concordare di volta in volta con la madre, nonché per metà delle festività natalizie e pasquali prevedendosi che il figlio trascorra il Natale ed il giorno di Pasqua un anno con il padre ed un anno con la madre, oltre ad un periodo fino a quindici giorni durante le vacanze estive, il tutto salvo diversi accordi tra i genitori nel rispetto delle esigenze di vita regolata del minore.
2) Determinare il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio
AR in € 500,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Tenuto conto che non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile con scopo compensativo e perequativo e che la moglie percepiva al momento del deposito della domanda di scioglimento del matrimonio e tutt'ora percepisce redditi adeguati ed è economicamente autosufficiente, e comunque in grado con il proprio reddito di fare fronte ad ogni esigenza della vita sia ordinaria che eventualmente straordinaria, revocare il contributo al mantenimento in favore di
Controparte_1
4) Condannare la resistente al rimborso delle spese, tasse e competenze di lite.
Nelle note scritte depositate il 22.1.2024, il difensore della resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) il figlio minore AR è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre nella casa familiare, alla medesima assegnata;
2) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore dalle 18:30 di tutti i mercoledì sino al giovedì mattina con accompagnamento del minore a scuola ed a settimane alterne dalle ore 16:30 del venerdì sino alla mattina del lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola. Le festività di Natale/ Capodanno e Pasqua sono suddivise tra i genitori ad anni alterni;
i genitori potranno tenere con sé il figlio due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti nell'interesse del minore;
3) disporre che il padre contribuisca al mantenimento del figlio mediante versamento, alla madre, quale genitore collocatario, di importo mensile di Euro 1.000,00, o il
2 R.G. 652/2022 a.c.
maggior o minore importo ritenuto di giustizia, rivalutabile annualmente ex indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di
Gorizia. Con riconoscimento del 100% dell'assegno unico a favore della madre;
4) disporre che il signor corrisponda alla signora l'importo Pt_1 CP_1
mensile di Euro 600,00 o altro maggior o minore importo ritenuto di giustizia, a titolo di assegno divorzile.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie come indicate nelle memorie dd.
7.03.2023 e 28.03.2023 in atti.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, essendo stato già dichiarato lo scioglimento del matrimonio, la presente decisione avrà ad oggetto unicamente le statuizioni relative al figlio minore
AR (nato il [...]) e alla richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile avanzata dalla resistente.
In ordine alle prime, si rileva che le parti sono tra loro essenzialmente in contrasto sulla misura del contributo al mantenimento del figlio minore, da porre a carico del padre, offerto da quest'ultimo nella misura di € 500,00 mensili e chiesto dalla madre nella misura di € 1.000,00 mensili, avendo le parti concordemente chiesto l'affidamento condiviso del minore AR, con collocamento prevalente presso la residenza materna e la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo le modalità già stabilite in sede di separazione.
Il Tribunale dispone, pertanto, che il minore AR sia affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della madre, alla quale va assegnata la casa familiare, sita in Ronchi dei Legionari (GO), alla via del Capitello n.
85/F, in comproprietà tra le parti, meglio individuata, dal punto di vista tavolare, in dispositivo.
Quanto al diritto di visita paterno, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori,
[...]
terrà con sé il figlio AR, a weekend alternati, dalle ore 16.30 del Parte_1
venerdì sino alla mattina del lunedì, con accompagnamento del minore a scuola, e dalle ore 18.30 del mercoledì sino al giovedì mattina (tutte le settimane), con accompagnamento del minore a scuola.
Il minore trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore la metà delle vacanze natalizie e pasquali, avendo cura di alternare, di anno in anno, salvo diverso accordo tra le parti,
3 R.G. 652/2022 a.c.
il periodo compreso tra la fine della scuola e il 30 dicembre e quello compreso tra il
31 dicembre e la ripresa della scuola, nonché il giorno di Pasqua con quello di
Pasquetta, oltre a quindici giorni, consecutivi o non consecutivi, da concordare entro il
31 maggio di ogni anno.
Quanto al mantenimento del minore, si rileva che svolge attività di Parte_1
lavoro autonomo, quale agente di commercio dell'Istituto Acustico Pontoni s.r.l., del quale risulta essere anche socio nella misura del 5%, allegando, nel proprio atto introduttivo, di percepire un reddito netto di circa € 5.000,00 mensili, ridotto ad €
4.000,00 nella memoria integrativa.
Orbene, sulla base delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, utilizzando quale base di calcolo il reddito imponibile – senza tener, dunque, conto degli oneri deducibili riferiti all'abitazione principale e ai contributi previdenziali versati - il ricorrente risulta aver percepito nel 2019 un reddito netto di circa € 83.480,00, ridottosi nel 2020 a circa €
59.270,00 e nel 2021 a circa € 47.396,00, mentre, alcuna documentazione reddituale è stata depositata per gli anni successivi.
Occorre, inoltre, considerare che è proprietario di numerosi beni Parte_1
mobili registrati (v. doc. 6 della resistente) e beni immobili, risultanti anche dalle dichiarazioni dei redditi in atti, tra cui un immobile sito in Ronchi dei Legionari, alla via Giuseppe Saragat n. 15, acquistato nel 2016, al prezzo di € 40.000,00 (v. doc. 3 fascicolo della resistente e doc. 13 fascicolo parte ricorrente), un immobile sito in
Monfalcone, alla via Bari n. 2, acquistato nel 2019 al prezzo di € 130.000,00, adibito a propria abitazione, per il quale è tenuto al pagamento della rata del mutuo nella misura di circa € 550,00 mensili, e un locale ad uso garage, sito in Monfalcone, alla via degli Invalidi del Lavoro n. 5, acquistato nel 2018 al prezzo di € 27.000,00 (v. doc.
5 parte resistente), oltre alla quota di ½ dell'immobile adibito a residenza familiare, per il quale è obbligato al pagamento della metà della rata del mutuo contratto nel
2005, pari ad € 390,00 mensili (v. doc. 16 del ricorrente), e alla quota di 1/6 di un immobile sito in Monfalcone, di provenienza ereditaria, venduto nel 2023 al prezzo complessivo di € 95.000,00 (v. doc. 4 e 19 fascicolo parte resistente).
Dall'ultima dichiarazione dei redditi – stante il mancato deposito della relativa documentazione contrattuale - si evince che il ricorrente percepisce entrate derivanti dalla stipula di contratti di locazione aventi ad oggetto l'immobile sito in Ronchi del
Legionari, ad un canone annuo di locazione di € 5.000,00, e un altro immobile, per il
4 R.G. 652/2022 a.c.
quale è riportato un canone di locazione di € 1.060,00, indicati rispettivamente nei riquadri RB 4 e RB 5 del modello P.F. del 2022 riferito al 2021.
Per quanto riguarda invece le condizioni economiche della resistente, la stessa è impiegata presso la società Istituto Acustico Pontoni, con la qualifica e le mansioni di quadro, della quale risulta essere anche socia per l'1%.
Dalla documentazione reddituale in atti risulta la titolarità di redditi netti nella misura di circa € 40.000,00 nel 2019, circa € 41.000,00 nel 2020 e circa € 46.300,00 nel 2021, corrispondente a una retribuzione media mensile netta che da circa € 3.300,00 è aumentata, nel 2021, a circa € 3.800,00, gravata dal pagamento della metà della rata del mutuo contratto per l'acquisto della residenza familiare. La resistente è, altresì, nuda proprietaria della quota di ½ di un immobile sito in Turriaco, quale circostanza non espressamente contestata dal ricorrente (v. doc. 11 fascicolo della resistente).
Orbene, alla luce delle condizioni economiche delle parti, valutate unitamente alle attuali esigenze di vita di AR, ad oggi dell'età di 12 anni, dei tempi di permanenza di quest'ultimo presso ciascun genitore e dell'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, alla resistente, per la quale il ricorrente provvede al pagamento della metà della rata del mutuo, in mancanza di allegazioni in ordine al tenore di vita del figlio in costanza di convivenza tra i genitori, il Tribunale ritiene di confermare il contributo al mantenimento del minore stabilito in sede di separazione e confermato, in via temporanea e urgente in sede presidenziale, nella misura di € 500,00 mensili.
Il suddetto assegno dovrà essere versato da a Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, e dovrà essere annualmente rivalutato
[...]
secondo gli indici ISTAT FOI.
Le spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire, per intero, l'assegno unico per i figli, atteso che gli artt. 2 e 6 c. 4 d.lgs. 230/2021 stabiliscono espressamente che l'assegno unico e universale per i figli a carico spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo diverso accordo.
Si dà atto di non aver provveduto all'audizione del minore, da ritenersi superfluo in mancanza di contrasto tra le parti in ordine alle questioni concernenti il suo affidamento.
5 R.G. 652/2022 a.c.
Quanto alla domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile, da porre a carico del ricorrente, in ragione del contributo fornito alla vita familiare, a discapito della propria carriera, si rileva, in linea generale, che, con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 18287/2018, accanto alla principale e imprescindibile funzione assistenziale – la quale comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi dell'art. 5 c. 6 L. n. 898 del 1970, dovendo la soglia della indipendenza economica intendersi come possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, avendo riguardo alle indicazioni provenienti dalla coscienza sociale – è stata valorizzata, nell'assegno divorzile, la funzione perequativo-compensativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che vale
"unicamente come precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui alla
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte" (cfr. Cass. n. 32398 del 2019) - o l'elevata capacità economica di uno dei due. Occorre piuttosto indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppure condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale (cfr. art. 143 c.c., in collegamento con l'art. 4 Cost., comma 2), insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex-post in termini di mera corrispettività.
Ai fini della funzione compensativa dell'assegno divorzile, quella scelta assume rilievo nei limiti in cui sia all'origine di "aspettative professionali sacrificate" (Cass.
S.U. n. 18287 del 2018) e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare in concreto. È in tal caso che il divario reddituale tra gli ex coniugi assume rilievo quale elemento causalmente riconducibile a quella scelta e, per questa ragione, meritevole di riequilibrio (cfr. in tal senso Cassazione civile sez. VI, 13/10/2022, n.29920).
6 R.G. 652/2022 a.c.
In applicazione di tali principi, la domanda della resistente volta al riconoscimento di un assegno divorzile non può essere accolta, atteso che, per un verso, non è contestato che la stessa abbia sempre svolto attività lavorativa e, per altro verso, non ha, in concreto, allegato le occasioni professionali perse nel corso del matrimonio, tenuto conto dei redditi ad oggi percepiti.
Stante la parziale soccombenza di sussistono i presupposti Controparte_1
per compensare le spese di lite al 50%, ponendo il restante 50% a carico di quest'ultima, che sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (scaglione compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00), tenuto conto del valore indeteminabile della controversia, dell'assenza di questioni di particolare complessità e dell'attività svolta dai difensori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
prevalente presso la residenza della madre;
- assegna a la residenza familiare, sita in Ronchi dei Controparte_1
Legionari (GO), alla via del Capitello n. 85/F, in comproprietà tra le parti, così tavolarmente individuata: pc 1280, c.t.1 della P.T. 2392 di Vermegliano, nonché
1/7 p.i. della p.c. 221/54 in c.t. 1 della P.T. 2319 di Vermegliano, P.T. 2393 di
Vermegliano, c.t. 1, p.c. 1281 cortile, 1/7 p.i. della p.c. 221/46 strada in c.t. 1 della p.t. 2385 di Vermegliano;
- dispone, in ordine al diritto di visita paterno, come in parte motiva indicato, cui si rinvia;
- dispone che versi a entro il 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, l'assegno di € 500,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT FOI;
- dispone che le spese straordinarie, come individuate dal Protocollo del Tribunale di Gorizia, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%;
- rigetta la domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile;
- dichiara inammissibile la domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento a percepire per intero l'assegno unico e universale per i figli;
- compensa le spese di lite al 50% e condanna al Controparte_1
7 R.G. 652/2022 a.c.
pagamento del restante 50% in favore di , liquidate in € 49,00 Parte_1 per esborsi ed € 3.808,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 9/07/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Laura Di Lauro) (dott. AR Merluzzi)
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