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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 592 /2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 592 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 20/06/2025 ore stabiliti per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Benigni;
- per parte convenuta l'avv. Rossi in sostituzione dell'avv. Vitale.
L'avv. Benigni conferma l'inesistenza di ulteriori pagamenti e, pertanto, si riporta alla quantificazione del residuo pari ad euro 1.186,22. Chiede, pertanto, alla luce dei versamenti sicuramente a copertura quantomeno del capitale, di valutare la compensazione delle spese.
L'avv. Rossi conferma l'importo residuo ed insiste come da precedente verbalizzazione nella condanna alle spese del giudizio.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.17
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 20 giugno 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 592 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Fausto Benigni;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del Presidente pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Fortunato Vitale;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 156 del 2022 (R.G. n. 451 del 2022)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Parte_1 nei confronti del decreto ingiuntivo n. 156/2022 emesso dal Tribunale di Prato il 3.8.2022.
Il procedimento ha subito numerosi rinvii, nel corso dei quali il sig. ha pagato gran parte della Pt_1 somma di cui si discute, residuando un importo di €. 1.816,22, di cui le parti hanno dato concordemente atto, prendendo poi opposte posizioni in merito alle spese di lite, rispetto alle quali il
Pag. 2 di 5 procuratore di parte ricorrente richiede, atteso il comportamento processuale, l'integrale compensazione e il procuratore di parte resistente ha richiesto la condanna.
In via preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni, anche al fine della regolazione delle spese di lite, appare opportuno affrontare la questione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'Ente opposto (peraltro rilevabile anche d'ufficio), idonea a definire il giudizio ed a rendere superflua l'analisi di ogni ulteriore questione agitata dalle parti.
Non vi sono dubbi in merito alla natura previdenziale del credito vantato dalla Parte_2
e, pertanto, sulla necessaria introduzione del procedimento di opposizione con ricorso e non con atto di citazione (v. Cass., n. 10927/2016; n. 608/2019).
È documentale che, pur a fronte di una controversia di natura previdenziale (e, pertanto, il suo assoggettamento al rito del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c.), il sig. abbia introdotto l'azione con Pt_1 atto di citazione, notificato in data 12.8.2022, ma iscrivendo a ruolo la causa in data 20.10.2022.
L'errore sul modello formale dell'atto introduttivo comporta che, alla luce del principio della sanatoria degli atti erroneamente introdotti, si debba recuperare l'anomalia processuale, evitando la pronuncia di nullità, alla condizione che, come si evince dal disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c., non sussista una specifica norma di legge che ne imponga la nullità e sussistano tutti i requisiti formali necessari al raggiungimento dello scopo.
In altri termini, è possibile, dunque, la sanatoria, ovviandosi alla anomalia della forma introduttiva, purché la citazione sia stata notificata e depositata in cancelleria entro il termine di legge previsto per l'opposizione, pena, in difetto, l'inammissibilità dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Tale opzione interpretativa, adottata da copiosa giurisprudenza di merito e legittimità, ha trovato conferma anche in un recente dictum delle Sezioni Unite, le quali hanno stabilito, con riferimento all'opposizione soggetta al rito locatizio, che : “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.” (Cass., sez. un., n. 927 del 2022).
Per tale opzione interpretativa, assolutamente condivisibile, tale soluzione è peraltro l'unica idonea a dare forza precettiva alle regole sul rito dettate dal legislator ed a dare certezza al rito correlato anche ad una regola di competenza (anche funzionale), motivo per cui il venir meno del deterrente dell'ancoraggio della salvezza al mutamento tempestivo, provocherebbe un effetto parimenti incentivante il disordine nell'accesso alla tutela giurisdizionale.
Pag. 3 di 5 Del resto, l'orientamento della Cassazione si pone in continuità con la stessa Corte Costituzionale, che ha ritenuto non irragionevole la differenziazione della disciplina rispetto al rito sommario di cognizione (Corte cost., 2 marzo 2018, n. 45), richiamando sul punto precedenti che hanno rilevato che
“la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata [...], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988) e che «il principio della legale conoscenza delle norme [...] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte”.
Nel caso di specie è pacifico che la citazione sia stata notificata tempestivamente, ma poiché
l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 20.10.2022, il perfezionamento della fattispecie complessa di cui al combinato disposto dagli artt. 645 e 414 c.p.c. – alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni
Unite sopra richiamate – è avvenuto quando il decreto ingiuntivo aveva ormai acquisito definitività essendo oramai spirati i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (si ricorda che alla materia previdenziale non si applica la sospensione feriale).
L'opposizione deve essere quindi dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
Ad ogni modo, come noto, l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto. Pertanto, nulla osta a che si pervenga comunque, tenuto conto dei pagamenti medio tempore intervenuti, alla quantificazione del credito residuo spettante alla cassa in euro
1.186,22, come concluso concordemente dalle parti nel corso dell'odierna udienza, oltre agli ulteriori interessi maturandi fino al saldo.
Attesa l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, l'estrema dilazione dei pagamenti intervenuti, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della sua natura documentale e della linearità delle questioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1. dichiara inammissibile l'opposizione e dichiara che il credito residuo dovuto in ragione del decreto ingiuntivo opposto è pari ad euro 1.816,22, oltre ulteriori interessi rispetto a quanto già corrisposto fino al saldo;
Pag. 4 di 5 2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'ente convenuto, che liquida in euro 3.291,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Prato, il 20 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 592 /2022
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
CP_1
Parte resistente
Oggi, 20/06/2025 ore stabiliti per l'udienza, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Benigni;
- per parte convenuta l'avv. Rossi in sostituzione dell'avv. Vitale.
L'avv. Benigni conferma l'inesistenza di ulteriori pagamenti e, pertanto, si riporta alla quantificazione del residuo pari ad euro 1.186,22. Chiede, pertanto, alla luce dei versamenti sicuramente a copertura quantomeno del capitale, di valutare la compensazione delle spese.
L'avv. Rossi conferma l'importo residuo ed insiste come da precedente verbalizzazione nella condanna alle spese del giudizio.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione, che si dà per letta in assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 17.17
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 20 giugno 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 592 / 2022 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Fausto Benigni;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del Presidente pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Fortunato Vitale;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 156 del 2022 (R.G. n. 451 del 2022)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Parte_1 nei confronti del decreto ingiuntivo n. 156/2022 emesso dal Tribunale di Prato il 3.8.2022.
Il procedimento ha subito numerosi rinvii, nel corso dei quali il sig. ha pagato gran parte della Pt_1 somma di cui si discute, residuando un importo di €. 1.816,22, di cui le parti hanno dato concordemente atto, prendendo poi opposte posizioni in merito alle spese di lite, rispetto alle quali il
Pag. 2 di 5 procuratore di parte ricorrente richiede, atteso il comportamento processuale, l'integrale compensazione e il procuratore di parte resistente ha richiesto la condanna.
In via preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni, anche al fine della regolazione delle spese di lite, appare opportuno affrontare la questione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'Ente opposto (peraltro rilevabile anche d'ufficio), idonea a definire il giudizio ed a rendere superflua l'analisi di ogni ulteriore questione agitata dalle parti.
Non vi sono dubbi in merito alla natura previdenziale del credito vantato dalla Parte_2
e, pertanto, sulla necessaria introduzione del procedimento di opposizione con ricorso e non con atto di citazione (v. Cass., n. 10927/2016; n. 608/2019).
È documentale che, pur a fronte di una controversia di natura previdenziale (e, pertanto, il suo assoggettamento al rito del lavoro ai sensi dell'art. 442 c.p.c.), il sig. abbia introdotto l'azione con Pt_1 atto di citazione, notificato in data 12.8.2022, ma iscrivendo a ruolo la causa in data 20.10.2022.
L'errore sul modello formale dell'atto introduttivo comporta che, alla luce del principio della sanatoria degli atti erroneamente introdotti, si debba recuperare l'anomalia processuale, evitando la pronuncia di nullità, alla condizione che, come si evince dal disposto degli artt. 121 e 156 c.p.c., non sussista una specifica norma di legge che ne imponga la nullità e sussistano tutti i requisiti formali necessari al raggiungimento dello scopo.
In altri termini, è possibile, dunque, la sanatoria, ovviandosi alla anomalia della forma introduttiva, purché la citazione sia stata notificata e depositata in cancelleria entro il termine di legge previsto per l'opposizione, pena, in difetto, l'inammissibilità dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Tale opzione interpretativa, adottata da copiosa giurisprudenza di merito e legittimità, ha trovato conferma anche in un recente dictum delle Sezioni Unite, le quali hanno stabilito, con riferimento all'opposizione soggetta al rito locatizio, che : “Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.” (Cass., sez. un., n. 927 del 2022).
Per tale opzione interpretativa, assolutamente condivisibile, tale soluzione è peraltro l'unica idonea a dare forza precettiva alle regole sul rito dettate dal legislator ed a dare certezza al rito correlato anche ad una regola di competenza (anche funzionale), motivo per cui il venir meno del deterrente dell'ancoraggio della salvezza al mutamento tempestivo, provocherebbe un effetto parimenti incentivante il disordine nell'accesso alla tutela giurisdizionale.
Pag. 3 di 5 Del resto, l'orientamento della Cassazione si pone in continuità con la stessa Corte Costituzionale, che ha ritenuto non irragionevole la differenziazione della disciplina rispetto al rito sommario di cognizione (Corte cost., 2 marzo 2018, n. 45), richiamando sul punto precedenti che hanno rilevato che
“la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario e in quello del lavoro (applicabile anche alle controversie in materia di locazione) «è giustificata [...], essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia» (ordinanza n. 152 del 2000, che richiama la precedente ordinanza n. 936 del 1988) e che «il principio della legale conoscenza delle norme [...] non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte”.
Nel caso di specie è pacifico che la citazione sia stata notificata tempestivamente, ma poiché
l'iscrizione a ruolo è avvenuta il 20.10.2022, il perfezionamento della fattispecie complessa di cui al combinato disposto dagli artt. 645 e 414 c.p.c. – alla luce del principio di diritto espresso dalle Sezioni
Unite sopra richiamate – è avvenuto quando il decreto ingiuntivo aveva ormai acquisito definitività essendo oramai spirati i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (si ricorda che alla materia previdenziale non si applica la sospensione feriale).
L'opposizione deve essere quindi dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
Ad ogni modo, come noto, l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto. Pertanto, nulla osta a che si pervenga comunque, tenuto conto dei pagamenti medio tempore intervenuti, alla quantificazione del credito residuo spettante alla cassa in euro
1.186,22, come concluso concordemente dalle parti nel corso dell'odierna udienza, oltre agli ulteriori interessi maturandi fino al saldo.
Attesa l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, l'estrema dilazione dei pagamenti intervenuti, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della sua natura documentale e della linearità delle questioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1. dichiara inammissibile l'opposizione e dichiara che il credito residuo dovuto in ragione del decreto ingiuntivo opposto è pari ad euro 1.816,22, oltre ulteriori interessi rispetto a quanto già corrisposto fino al saldo;
Pag. 4 di 5 2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'ente convenuto, che liquida in euro 3.291,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Prato, il 20 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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