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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 19/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA RA Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. CA TI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SA FR (C.F. ) e l'avv. DELLACASA CARLA C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BRIGATA LIGURIA C.F._3
1/23 GENOVA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CACI Controparte_1 C.F._4
MA (C.F. ), elettivamente domiciliato in via Lavizzari C.F._5
n. 19 Sondrio
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza del 16.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 18.07.1981 in Genova e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario.
1.1 Dall'unione è nata la figlia CA (10.01.1982), ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
1.2 Con decreto del 10.04.1984, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
1.3 Con sentenza n. 60 del 22.12.1999, la Corte di appello di Genova definiva il processo di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti disponendo a carico di un assegno di mantenimento per la moglie di lire 1.200.000 e per la Controparte_1
figlia di lire 2.000.000, il tutto oltre rivalutazione Istat.
2. Con ricorso depositato il 14.03.2025, chiedeva che le suddette Parte_1
condizioni venissero modificate riconoscendo un aumento di almeno € 500,00 sull'assegno divorzile.
2.1 Si costituiva in giudizio domandando il rigetto della domanda Controparte_1
attorea.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 17.03.2025.
3. All'udienza del 16.07.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni sulla base dell'accordo medio tempore raggiunto dalle stesse.
4. L'art. 473bis.29 c.p.c. stabilisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Deve darsi atto che le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica della sent. n. 60 del 22.12.1999 della Corte di appello di Genova, modifica le condizioni di divorzio come segue:
a) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento la somma di euro 1.600,00 (milleseicento) a decorrere dal mese di luglio 2025. Detta somma è soggetta alla rivalutazione Istat su base annua.
b) Il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra un Controparte_1 Pt_1
contributo per le spese legali sostenute, pari a 1.500,00 euro, oltre 15% s.f., 4% C.p.A., da versarsi direttamente all'Avv. Carla Dellacasa entro 10 giorni dalla formalizzazione dell'accordo (ovvero dall'udienza di precisazione delle conclusioni); compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 18/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
CA TI RA RA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA RA Presidente dott. Sara Cargasacchi Giudice dott. CA TI Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SA FR (C.F. ) e l'avv. DELLACASA CARLA C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BRIGATA LIGURIA C.F._3
1/23 GENOVA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CACI Controparte_1 C.F._4
MA (C.F. ), elettivamente domiciliato in via Lavizzari C.F._5
n. 19 Sondrio
CONVENUTO con l'intervento del P.M.
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da note in sostituzione di udienza del 16.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 18.07.1981 in Genova e contraevano Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario.
1.1 Dall'unione è nata la figlia CA (10.01.1982), ormai maggiorenne ed economicamente indipendente.
1.2 Con decreto del 10.04.1984, il Tribunale di Sondrio omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi come richiesta congiuntamente dalle parti.
1.3 Con sentenza n. 60 del 22.12.1999, la Corte di appello di Genova definiva il processo di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti disponendo a carico di un assegno di mantenimento per la moglie di lire 1.200.000 e per la Controparte_1
figlia di lire 2.000.000, il tutto oltre rivalutazione Istat.
2. Con ricorso depositato il 14.03.2025, chiedeva che le suddette Parte_1
condizioni venissero modificate riconoscendo un aumento di almeno € 500,00 sull'assegno divorzile.
2.1 Si costituiva in giudizio domandando il rigetto della domanda Controparte_1
attorea.
2.2 Il ricorso veniva comunicato al P.M. in data 17.03.2025.
3. All'udienza del 16.07.2025, sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni sulla base dell'accordo medio tempore raggiunto dalle stesse.
4. L'art. 473bis.29 c.p.c. stabilisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Deve darsi atto che le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
5. Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica della sent. n. 60 del 22.12.1999 della Corte di appello di Genova, modifica le condizioni di divorzio come segue:
a) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1
di mantenimento la somma di euro 1.600,00 (milleseicento) a decorrere dal mese di luglio 2025. Detta somma è soggetta alla rivalutazione Istat su base annua.
b) Il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra un Controparte_1 Pt_1
contributo per le spese legali sostenute, pari a 1.500,00 euro, oltre 15% s.f., 4% C.p.A., da versarsi direttamente all'Avv. Carla Dellacasa entro 10 giorni dalla formalizzazione dell'accordo (ovvero dall'udienza di precisazione delle conclusioni); compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Sondrio in data 18/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
CA TI RA RA
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