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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/10/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 855/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. TESTA ELENA per la parte ricorrente e visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 855 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Testa (C.F. ) del Foro di Viterbo, ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il loro studio in 01100 - Viterbo (CB), alla Via A. GARGANA, n.40, Fax: n.0761.418685 - PEC: giusta procura in atti;
Email_1 RICORRENTE E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
o tem con sede in Piazza XX Settembre, 12 Persona_1
- 01010, EJ (VT); RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento per mobbing CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.06.2024 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di giudice del lavoro esponendo di lavorare pendenze del Comune di , come CP_1 istruttore di vigilanza inquadrato in posizione giuridica C, posizione economica C6; che nel 2000 era divenuto agente di pubblica sicurezza, con attuale qualifica di Ispettore Superiore Scelto;
che con Decreto Sindacale R.G. n. 10 del 06.07.2022, aveva conseguito l'incarico di Responsabile del servizio di Polizia Locale dell'Area delle posizioni organizzative (con durata dal 01.07.2022 fino a scadenza del mandato sindacale); che a seguito dei fatti occorsi il 9.11.2022 tra il ricorrente e (Segretario Comunale, nonché presidente della commissione disciplinare Persona_2 comunale), gli era stato notificato in data 30.11.2022, una contestazione disciplinare la quale aveva tratto origine da una comunicazione del Segretario Comunale all'UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari); che quest'ultimo aveva altresì porto querela nei suoi confronti e in conseguenza di ciò era stato sottoposto a procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Viterbo (RGNR n. 680/2022); che era inoltre seguito il procedimento disciplinare n. 6489 del 30.11.2022, incardinato nei suoi confronti dal Comune di;
che tale procedimento aveva seguito uno svolgimento CP_1 sui generis; che a causa di tale procedimento gli era stata sequestrata l'arma di servizio, consegnata ai Carabinieri della Stazione di;
che con Decreto Sindacale n. 4 del 26.01.2023, il Sindaco CP_1
p.t. aveva inoltre revocato il Decreto n. 10 del 06.07.2022 di conferimento Persona_1 dell' nsabile del settore di Polizia Locale (incarico assunto personalmente dalla sig.ra in qualità di Sindaco); che ciò aveva determinato la riduzione della Persona_1 retrib mensili ed una dequalificazione del dipendente;
che, nonostante la querela presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo in data 15.12.2022 e la relazione di servizio redatta dall'esponente, contenente la specifica richiesta di procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale, il era rimasto del tutto inerte;
Controparte_1 che anzi, nelle more del procedimento penale (a carico di entrambi) con Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2023, erano stati ampliati gli incarichi e le competenze del Santopadre in seno all'Ente; che il procedimento disciplinare n. 6489 del 30.11.2022 era stato portato a conclusione con archiviazione in data 27.09.2023; che nelle more di detto procedimento, il aveva Pt_1 effettuato una telefonata alla sig.ra con l'intento di confrontarsi in via Persona_1 confidenziale e fuori dai ruoli istituzi , ma il Sindaco lo aveva rimproverato verbalmente;
che nel tentativo di aggravare la posizione del ricorrente, tale iniziativa era stata formalizzata in data 25.07.2023 con atto sottoscritto dalla in qualità di Sindaco e Per_1
Dirigente della Polizia Locale di;
che nonostante la conclusione del procedimento CP_1 disciplinare a carico del e a di qualsivoglia provvedimento prefettizio di divieto Pt_1 di detenzione dell'arma, il Sindaco p.t. non provveduto in seguito a restituire l'arma d'ordinanza all'agente di Polizia Locale, sicché la stessa era rimasta in deposito presso l'ufficio del Sindaco;
che in data 04.04.2024 aveva ricevuto una nuova lettera di contestazione disciplinare datata 21.03.2024 consegnata in busta aperta, in violazione della privacy (ciò per cui aveva sporto denuncia ai Carabinieri di ). CP_1 In queste e nelle altre vice agliatamente descritte in ricorso, il ha ravvisato in capo Pt_1 al Sindaco una condotta persecutoria, ostile e vessatoria ai suoi danni;
ha quindi dedotto che a causa di tali episodi aveva iniziato a soffrire di stress;
che in tale situazione era stato sottoposto dapprima ad un intervento di cardioversione in data 30.03.2023 e poi ad un intervento di ablazione in data 28.07.2023; che lo stato di nervosismo che ne era derivato lo aveva inoltre costretto a utilizzare un bite;
ha infine dedotto che le condotte dell'amministrazione di natura denigratoria ed umiliante peraltro divenute di dominio pubblico avevano generato un grave danno alla vita di relazione e affettiva. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo: “- in via pregiudiziale, d'urgenza e a titolo cautelare ex art. 700 c.p.c., per tutte le ragioni esposte, provvedere alla reintegrazione nella qualifica, mansioni e relativa retribuzione, di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, come precedentemente assegnate con Decreto Sindacale n. 10 del 06.07.2022, a riconsegnare l'arma di servizio all'agente attualmente privatone illegittimamente e, contestualmente, sospendere il procedimento disciplinare attualmente pendente;
- nel merito, accertare e dichiarare la condotta illecita mobbizzante assunta dall'amministrazione del nella persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, condannare, parte resistente al risarcimento Persona_1 dei danni p , subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento a far data dal 2020, che si quantificano complessivamente in € 50.000,00, o in quell'altra maggiore o minore da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi legali;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere l'insussistenza dell'illecita condotta di mobbing a danno del ricorrente, sempre per tutti i motivi spiegati sopra, accertare la responsabilità del in persona del Sindaco pro tempore, per omesso Controparte_1 rispetto degli obblighi datoriali ex art. 2087 c.c. e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento di tutti i danni subiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, in conseguenza dell'illegittimo comportamento, assunto dall'amministrazione del nella persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 Persona_1 nella misura che verrà ritenuta di in ogni caso, con vittoria di spese, diritt altro accessorio come per legge”. Il in persona del Sindaco p.t. sig.ra è rimasto contumace. Controparte_1 Persona_1
La causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso va respinto.
SULLA NOZIONE DI MOBBING IN GENERALE Prima di entrare nel merito della questione non ci si può esimere da un corretto inquadramento del mobbing, ripercorrendone i tratti caratterizzanti. Sull'argomento è bene premettere che la giurisprudenza è ormai concorde nel riferire il concetto di mobbing a condotte datoriali volte a vessare sistematicamente il lavoratore dipendente mediante atti e condotte (eventualmente anche legittime), frequenti e perduranti nel tempo, preordinate a menomarlo sul piano dell'autoconsiderazione e dell'equilibrio psico fisico, al fine, per lo più, di determinarne l'uscita dall'azienda per spontanea iniziativa. La Corte Costituzionale, nell'esaminare la L.R.Lazio dell'11.7.2002 n. 21 sospetta di incostituzionalità, ha rilevato che i singoli atti persecutori se esaminati singolarmente possono essere anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, ma assumono rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto di isolare il lavoratore e di danneggiarlo. Secondo l'orientamento giurisprudenziale conforme, pertanto, nel mobbing deve distinguersi sia un elemento materiale sostanziato dalla protrazione di condotte vessatorie reiterate rivolte da uno o più soggetti alla loro vittima, ed un elemento psicologico sostanziato dalla coscienza e volontà dell'autore di offendere il soggetto da escludere, ovvero da un dolo generico improntato a consapevole vessazione del soggetto da penalizzare. Di recente la S.C. ha anche fornito una definizione del fenomeno, precisando che "Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (Cass. Civ. Sez. L. Sent. n. 3785 del 17/2/2009 rv. 606624). In precedenza la stessa Corte aveva delineato i contorni del fenomeno e i limiti di rilevanza, specificando che "Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica
o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza" (Sez. L, Sentenza n. 22858 del 09/09/2008 rv. 604787) Gli studiosi di psicologia del lavoro hanno approntato prospetti riepilogativi dei comportamenti sussumibili in condotte riportabili al fenomeno del mobbing (ove reiterate e diffuse nel tempo): l'uso di un linguaggio non urbano e/o provocatorio;
la formulazione di critiche o rilievi disciplinari infondati;
la sottrazione di informazioni utili al disimpegno della prestazione istituzionale;
la modifica peggiorativa delle mansioni di competenza del lavoratore;
il diniego di riconoscimenti economici invece attribuiti a colleghi in posizione analoga;
l'assoggettamento a controlli esasperati sulla produttività; spostamenti ripetuti del luogo di esercizio delle prestazioni. Dall'analisi di tali studi emerge l'identificazione di due elementi necessari e sintomatici del mobbing. Il primo è quello della sistematicità. Testi Studiosi quali e hanno configurato l'atto di aggressione come quello CP_2 CP_3 compiuto almeno una volta alla settimana ed hanno individuato la durata in almeno sei mesi. ritiene che il "terrore psicologico sul posto di lavoro o Mobbing consiste in una comunicazione ostile e CP_2 contraria ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o più persone principalmente contro un singolo individuo che viene per questo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità di difesa e qui costretto a restare da continue attività ostili. Queste azioni sono effettuate con un'alta frequenza (almeno una volta alla settimana) e per un lungo periodo di tempo (almeno sei mesi). A causa dell'alta frequenza e della lunga durata, il comportamento ostile dà luogo a seri disagi psicologici, psicosomatici e sociali" (cfr. Trib. Milano, 22.8.2002). Tale definizione non si discosta molto da quella che qualche anno addietro aveva dato l'Associazione tedesca contro lo stress psicosociale ed il mobbing fondata nel 1993: "Il Mobbing consiste in una comunicazione conflittuale sul posto di lavoro tra colleghi o tra superiori e dipendenti nella quale la persona attaccata viene posta in posizione di debolezza ed aggredita direttamente o indirettamente da una o più persone in modo sistematico, frequentemente e per un lungo periodo di tempo, con lo scopo e/o la conseguenza della sua estromissione dal mondo del lavoro. Questo processo viene percepito dalla vittima come una discriminazione". Per_ Il - che parlò di bullying invece che di Mobbing - fornì invece questa definizione della situazione: "Un attacco continuato e persistente nei confronti dell'autostima e della fiducia in sé della vittima. La ragione sottostante tale comportamento è il desiderio di dominare, soggiogare e eliminare;
la caratteristica dell'aggressore è il totale rifiuto di farsi carico di ogni responsabilità per le conseguenze delle sue azioni" . Lo PF invece lo ha così definito: 'Il bullying/mobbing avviene se qualcuno è aggredito, offeso, escluso dal punto di vista sociale o costretto a compiti umilianti e se questa persona si trova in condizione di inferiorità. Perché una situazione possa essere definita mobbing essa deve presentarsi ripetutamente (almeno una volta alla settimana) e per un lungo periodo di tempo (almeno per sei mesi). Non è mobbing se si tratta di un evento singolo. Non è mobbing se le parti in conflitto sono nella medesima posizione di potere". Il secondo elemento è quello psicologico. In proposito la giurisprudenza ha stabilito che: “Il mobbing, ovvero quella situazione di disagio provocata al lavoratore dall'ambiente di lavoro, si compone di un elemento oggettivo, consistente in ripetuti soprusi posti in essere da parte dei superiori e, in particolare, in pratiche -di per sé legittime sebbene biasimevoli- dirette a danneggiare il lavoratore e a determinarne l'isolamento all'interno del contesto lavorativo, e di un elemento psicologico, a sua volta consistente, oltre che nel dolo generico -animus nocendi-, anche nel dolo specifico di nuocere psicologicamente al lavoratore, al fine di emarginarlo dal gruppo e allontanarlo dall'impresa. Incombe sull'attore l'onere di provare la realizzazione dei comportamenti mobbizzanti, la ricorrenza del dolo e l'effettività del danno, nonché il relativo nesso causale.” (cfr. Tribunale di Como, sentenza del 22 febbraio 2003, n.38, in Mass. Giur. Lav. n.5/2003, nello stesso senso Tribunale di Milano 30/10/1996, in OGL 1/97; Tribunale di Como 22.5.2001, Buongiorno c/ , in OGL n.4/01). CP_4 In ordine alle conseguenze ntenza n. 6572/2006 le Sezioni Unite della Cassazione hanno inoltre stabilito che “stante la peculiarità del rapporto di lavoro, qualunque tipo di danno lamentato, e cioè sia quello che attiene alla lesione della professionalità, sia quello che attiene al pregiudizio alla salute o alla personalità del lavoratore, si configura come conseguenza di un comportamento già ritenuto illecito sul piano contrattuale: nel primo caso il danno deriva dalla violazione dell'obbligo di cui all'art. 2103 (divieto di dequalificazione), mentre nel secondo deriva dalla violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 (tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore) norma che inserisce, nell'ambito del rapporto di lavoro, i principi costituzionali. In entrambi i casi, giacchè l'illecito consiste nella violazione dell'obbligo derivante dal contratto, il datore versa in una situazione di inadempimento contrattuale regolato dall'art. 1218 c.c., con conseguente esonero dall'onere della prova sulla sua imputabilità, che va regolata in stretta connessione con l'art. 1223 dello stesso codice”. Non costituisce viceversa mobbing lo stato di fisiologica contrapposizione tra le diverse componenti di un rapporto di lavoro in quanto mera conseguenza di tensioni suscitate dalla difficile, problematica componibilità delle reciproche attese e dei rispettivi obiettivi;
nè costituisce mobbing il ricorso saltuario da parte datoriale di misure di ordine organizzativo illegittime o l'assunzione di occasionali contegni illeciti specie se non complessivamente e scientemente preordinate ad escludere il soggetto interessato. La giurisprudenza ha costantemente stabilito che: “Non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. "mobbing"), qualora l'assenza di sistematicità, la scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno di una organizzazione produttiva, che è anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano, escludano che i comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi” (cfr. Tribunale di Milano, 20.5.2000 – NS Italia s.p.a. c/ . Per_4 Quand'anche le avverse condotte della convenuta non fossero sussu nella fattispecie della discriminazione, esse integrerebbero pur sempre una sequela di numerosi e continuati comportamenti ostativi, poliformi, illegittimi ed immotivati, viziati già laddove considerati autonomamente (come si è detto sub I, cui si rinvia), ma, soprattutto, espressione di un più ampio e complesso disegno, strategicamente volto alla emarginazione dell'istante dal contesto lavorativo ed alla frustrazione delle aspettative e dei diritti dell'attore. Valgono, al riguardo, le seguenti considerazioni. Per quanto non ancora definita da una normativa specifica nazionale (vieppiù, essendo stata dichiarata incostituzionale la legge regionale del Lazio che, per prima, aveva introdotto una codificazione dell'istituto), alla stregua delle definizioni desumibili dalla più recente giurisprudenza giuslavoristica italiana l'espressione “mobbing” configura “una condotta sistematica e protratta nel tempo che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall'art. 2087 cod. civ.; tale illecito, che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato” (così Cass. civ., Sez. Lav., sentenza n. 4774 del 6 marzo 2006, Pres. , Rel. . Per_5 Persona_6
Tali enunciazioni recepiscono i caratteri che erano stati già ripetutamente enucleati dalla giurisprudenza e, soprattutto, dalla dottrina giuridica e medico - legale, le quali ultime sono ormai pervenute – sotto il profilo, per così dire, naturalistico - ad una condivisa nozione del fenomeno del mobbing quale connotato dai seguenti presupposti: coscienza e volontà della condotta mobbizzante;
riferibilità di essa al contesto lavorativo;
frequenza, ripetitività e diacronicità degli episodi perturbanti, i quali possono essere illegittimi, ovvero anche formalmente legittimi o indifferenti di per sé, ovvero, ancora, irrilevanti dal punto di vista giuridico, sempre se considerati individualmente;
carattere polimorfo e non tassativo degli stessi episodi, commissivi ed omissivi;
individualità o pluralità dei soggetti attivi delle condotte di mobbing;
lesività di dette condotte rispetto ai diritti fondamentali del prestatore di lavoro, costituzionalmente garantiti, ovvero anche soltanto idoneità lesiva delle condotte stesse;
sanzionabilità del datore di lavoro anche per omesso controllo dei dipendenti Pt_2 non necessarietà del dolo specifico, essendo sufficiente la volontarietà delle condotte (come avviene, infatti, per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., nel quale, come si è visto, il mobbing è stato di recente sussunto); sanzionabilità del mobbing sia sotto il profilo extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) che contrattuale (in particolare ex art. 2087 c.c., nonché ex art. 4 d.lgs. 626/94), nonché mediante il richiamo dei principi che vietano la discriminazione (cfr. il d.lgs. 216/2003 e la previa direttiva n. 78/2000/UE), l'abuso del diritto (in tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/10/2003, n. 15482; Cass. civ., Sez. lav., 21/11/2001, n. 14663), gli atti emulativi e che impongono il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), assurti, questi ultimi, al ruolo di clausola generale ai fini della verifica del rispetto degli obblighi incombenti ex lege sul datore di lavoro, sia privato che pubblico (vieppiù dopo l'assoggettamento, ex d.lgs. 165/01, dei rapporti di pubblico impiego alla normativa privatistica). Il mobbing, in sintesi, si palesa come un c.d. “legal framework” entro il quale inserire, dandone correlativa interpretazione, una pratica di comportamenti frequenti e duraturi, non meritevoli di tutela nel loro complesso (pur se, in ipotesi, singolarmente legittimi, ovvero irrilevanti, sotto il profilo formale) poiché espressione, in sostanza, di un unico disegno vessatorio e/o persecutorio. Tali conclusioni trovano l'avallo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. 358/2002), secondo la quale il mobbing consiste in “(…) una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima. Per quanto concerne i soggetti attivi vengono in evidenza le condotte – commissive o, in ipotesi, omissive – che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione (…)”. Alle stesse conclusioni è pervenuta anche la Corte di Cassazione a SS.UU. con la nota sentenza n. 8438 del 4/5/04, il cui orientamento risulta recepito dalle recenti pronunce a sezioni semplici del 25/5/2006 n. 12445 (Pres. rel. e del 6/3/2006 n. 4774 (Pres. , rel. Per_7 Per_8 Per_5
– già sopra ric la q a, in particolare, come detto, nto Persona_6 sulla sufficienza della mera idoneità offensiva della condotta. Senonché, come già dedotto supra, la suddetta ricostruzione del fenomeno del mobbing nemmeno richiede – ai fini definitori e sanzionatori – il dolo specifico, ossia la puntuale volontà del mobber di ledere situazioni giuridiche soggettive del dipendente, quali, ad es., la salute, la dignità o ancora la professionalità, ovvero, ancora, la volontà di isolarlo o espellerlo (ovvero, di provocarne l'autoespulsione, mediante dimissioni) dal contesto lavorativo, essendo sufficiente che sussista coscienza e volontà nell'adozione del comportamento stesso, le cui conseguenze dannose si materializzano a cagione dell'idoneità degli stessi atti, o quali effetti di essi. Ed infatti, tali circostanze costituiscono più gli effetti che non gli elementi costitutivi e/o definitori del fenomeno. Si rimane, quindi, nell'ambito del dolo generico, ossia della consapevole volontà di porre in essere la condotta, posto che - come è stato osservato in dottrina - la prova diretta del fine specifico renderebbe la prova della fattispecie di mobbing ancora più complessa di quella – ad es. – del reato di maltrattamenti (nella quale, non a caso, il mobbing è stato recentemente sanzionato penalmente, a riprova della non necessarietà del dolo specifico), ossia introdurrebbe una sorta di probatio diabolica, che, di fatto, risulterebbe totalmente preclusiva di qualsiasi effettiva tutela per l'interessato. Riassumendo, è quindi possibile concludere che il mobbing è una fattispecie consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti o reiterati nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito (c.d. mobbing orizzontale) o da un superiore gerarchico (c.d. mobbing verticale), caratterizzanti da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 359/2003; sent. n. 22/2006). Precisamente, il mobbing si compone di un elemento oggettivo e di un elemento psicologico: il primo consiste in ripetuti soprusi posti in essere da parte di colleghi o di superiori ed, in particolare, in pratiche – che possono essere di per sé legittime sebbene biasimevoli – dirette a danneggiare il lavoratore e a determinarne l'isolamento all'interno del contesto lavorativo;
il secondo consistite oltre che nel dolo generico – animus nocendi
– anche nel dolo specifico di nuocere psicologicamente al lavoratore, al fine di emarginarlo. I comportamenti nocivi devono essere il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione. Il fenomeno richiede quindi la prova concreta della finalità persecutoria e dell'attuazione da parte del datore o dei suoi collaboratori di una strategia di attacco mirato nei confronti del lavoratore ricorrente (cfr. Cass. sent. n. 6079/2021; ord. n. 10992/2020; sent. n. 32381/2019; sent. n. 12437/2018; ord. n. 26684/2017; ord. n. 4222/2016). Fatta questa breve premessa si può procedere all'analisi delle singole condotte che il ricorrente pone a fondamento della sua richiesta, per comprendere se le stesse, analizzate complessivamente possono essere inquadrate come persecutorie e idonee a determinare un danno professionale e/o alla salute.
SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Occorre analizzare il procedimento disciplinare n. 6489 del 30.11.2022, il quale trova origine nei fatti occorsi il 9.11.2022 tra il ricorrente e (Segretario Comunale, nonché Persona_9 presidente della commissione disciplinare vince dalla documentazione in atti, il Segretario Comunale aveva chiesto al di presentarsi nel suo ufficio per rendere Pt_1 chiarimenti su talune anomalie emerse da o informatico delle presenze (mancata timbratura nella giornata del 30.09.2022); il aveva obiettato che l'unico soggetto titolato Pt_1 a chiedere spiegazioni era il sindaco;
il Segr munale aveva replicato assumendo rientrare nelle funzioni di coordinamento dei Responsabili dei Settori, anche quella di referente per aspetti tecnici e che conseguentemente avrebbe ugualmente provveduto alle annotazioni e modifiche ritenute necessarie;
il a quel punto aveva chiuso con violenza la porta dell'ufficio Pt_1 impedendo l'uscita al e, avvicinandosi minacciosamente allo stesso, aveva inveito Per_2 violentemente nei suoi confronti (vedi lettera di contestazione disciplinare datata 30.11.2022 in cui si legge: “A quel punto il si dirigeva velocemente verso la porta d'ingresso del mio ufficio, che Pt_1 richiudeva con violenza, impedendomi l'uscita dalla stessa. Subito si avvicinava minacciosamente al Sottoscritto urlando testualmente le seguenti frasi: "Mi hai rotto il cazzo'', "falla finita". Subito dopo mi strappava il telefono violentemente dalle mani, e avvicinava velocemente la testa contro la mia, bloccandomi nei movimenti e avvicinandomi verso la parete. Continuava a inveire violentemente contro di me dicendomi: "Ti ammazzo", "Ti riduco a brandelli che neanche tua madre ti riconosce", imponendomi di sostenere il suo sguardo al dire di "Guarda il diavolo, guardami negli occhi'', e "smettila di rompere il cazzo a Erminia" (riferendosi probabilmente alla dipendente che era in servizio presso l'Ufficio Anagrafe). Il continuava con tali CP_5 Pt_1 atteggiamen sto del pugno davanti al mio viso, camminando con viol anti a me e facendomi arretrare, sempre con il pugno proteso, fino alla parete, continuando a minacciarmi di morte e chiedendo con violenza di essere inserito "Nella commissione comunale", probabilmente riferendosi alla Delegazione Trattante di parte pubblica (l'organo che, come noto, si occupa del riparto del salario accessorio dei dipendenti comunali) dalla quale lo stesso si ritiene erroneamente escluso quando in realtà semplicemente, al momento della nomina di tale delegazione avvenuta ad opera della Giunta comunale, il non aveva titolo a farne parte. Collegava chiaramente le Pt_1 minacce all'eventualità che non fosse stato inse "commissione". Il concludeva tali azioni dicendo Pt_1 che il avrebbe dovuto limitarsi a ''Venire a lavorare senza rompere il cazzo'', altrimenti lui stesso Parte_3 sareb cercare a casa" il . Intimandomi nuovamente di "stare attento" e di "Non rompere Parte_3 il cazzo", il se ne andava sbattendo violentemente il mio telefono cellulare, che aveva tenuto in mano tutto Pt_1 il tempo, sul rivania”). A seguito di tali fatti, al ricorrente era stato notificato in data 30.11.2022 la lettera di contestazione disciplinare, per violazione degli obblighi previsti dall'art. 57 comma 1, comma 3 lett. f), h) del CCNL 2016/2018 del 21.05.2018 per il personale dipendente del Comparto Funzioni Locali;
nei suoi confronti era stato inoltre avviato procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Viterbo (RGNR n. 680/2022) sulla base della querela proposta dal Per_2 Secondo parte ricorrente, il procedimento disciplinare avev svolgimento sui generis, per diverse ragioni:
- la nomina dell'esperta Dr.ssa quale consulente esterno, nonostante ciò fosse escluso Persona_10 dallo “Schema del documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2022-2024” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24/06/2022 e dal “Regolamento disciplinante l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) del Comune di ”, adottato CP_1 Cont contestualmente all'approvazione della Delibera di Giunta Comunale di cost dell , n. 40 del 06/05/2022;
- la partecipazione del Segretario Comunale, nonostante il suo Persona_9 coinvolgimento personale nella vicenda, tra i soggetti dell'Amministrazione comunale che provvedevano alla nomina della suddetta consulente con Atto di indirizzo “Collaborazione tecnica specializzata nell'ambito di procedimento disciplinare” adottato con Delibera di Giunta n. 105 del 16.11.2022 e con Determinazione n. 17 del 07.11.2022;
- la giustificazione della nomina da parte dell'amministrazione consistente nella descrizione del procedimento disciplinare come “particolarmente complesso”;
- la condotta faziosa e non imparziale del consulente esterno nella seduta di audizione difensiva Cont tenutasi presso l' in data 13.01.2023: “nel corso del predetto incontro, la consulente, a seguito della richiesta del difensore del circa l'esistenza di eventuali incompatibilità per i componenti dell'UPD, Pt_1 consigliava alla commissione la sospensione della seduta, che di fatto veniva interrotta per minuti 5, nonostante la ferma opposizione del difensore dell'odierno ricorrente”;
- l'ingiustificata lungaggine procedurale, determinata dapprima dal provvedimento di sospensione del procedimento per connessione con quello penale – sospensione che rimaneva in essere anche a seguito della comunicazione del Decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del Cont
trasmessa a mezzo pec dal difensore all ed al Comune in data 28.04.2023, e Pt_1 trasmessa anche dallo stesso dipendente mediante nota del 16.05.2023 direttamente al Sindaco Cont p.t. – e successivamente, dalla modifica della composizione dell , che da organo collegiale diveniva, in corso di causa, monocratico, con nomina, in data 12.6.2023 – cioè dopo ben oltre sei mesi dall'avvio del procedimento disciplinare – del solo componente Avv. ; CP_7
- la costante presenza e conoscenza degli atti da parte del Segretario comunale, con evidente violazione della privacy del ricorrente, dovuta alla indisponibilità di indirizzo Pec riservato da Cont parte dell' , motivo per cui ogni comunicazione afferente al procedimento doveva essere trasmessa tocollo generale, risultando facilmente accessibile e visibile nei contenuti ad altri dipendenti addetti alla gestione del protocollo ed al Segretario. Le suddette argomentazioni appaiono del tutto prive di fondamento, non idonee a fornire prova concreta della finalità persecutoria e dell'attuazione da parte del datore o dei suoi collaboratori di una strategia di attacco mirato nei confronti del lavoratore: il ricorrente si limita a dedurre incongruenze sotto profili prettamente procedurali, senza fornire prova concreta di condotte idonee a sfociare in pratiche dirette a danneggiare il lavoratore e a determinarne l'isolamento all'interno del contesto lavorativo, nonché in grado di nuocere psicologicamente al lavoratore. Difatti, la nomina di un consulente esterno, seppur non prevista dalla normativa comunale, non può essere ricondotta ad un'intenzione di ledere il ricorrente;
la presenza di un soggetto esterno può anzi essere letta come una garanzia di più elevata indipendenza e imparzialità rispetto agli organi che fanno parte dell'amministrazione comunale;
deve essere inoltre ridimensionata anche la circostanza riguardante la presenza del tra i soggetti che avevano provveduto alla Per_2 nomina del consulente esterno, svolgendo quest'ultimo anche la funzione di presidente della commissione disciplinare ed essendo come tale partecipe delle relative determinazioni. Occorre aggiungere che il procedimento disciplinare aveva avuto origine da fatti che ne giustificavano all'apparenza l'instaurazione ed ove accertate, avrebbero certamente giustificato il licenziamento per giusta causa: va in proposito anzi osservato come il ricorrente non abbia neanche tentato di negare le proprie responsabilità e l'esistenza stessa delle condotte ascritte. Ad escludere la natura discriminatoria e persecutoria sta poi il provvedimento di archiviazione del procedimento in data 27.09.2023; iniziativa assunta per decorso del termine per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del lavoratore e non per insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'addebito. Una soluzione che ben potrebbe essere letta come invito ad una pacificazione piuttosto che come forma di vessazione e persecuzione. In definitiva, quindi, parte ricorrente non ha fornito prova del carattere pretestuoso e intenzionalmente persecutorio della iniziativa disciplinare;
e in quest'ottica – anche alla luce del suo esito – alla stessa va riconosciuto valore di legittimo esercizio dei poteri datoriali, il quale esclude il nesso eziologico con il danno alla salute lamentato dal ricorrente. Per completezza va solo ricordato come la rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare concernente il ritiro dell'arma, esonera questo giudicante da ogni valutazione sull'iniziativa dell'amministrazione di imporne la riconsegna;
alla vicenda (ritiro e mancata restituzione) sembra peraltro potersi riconoscere valenza e rilievo esclusivamente amministrativo (come si evince anche dalle motivazioni addotte a fronte della richiesta di restituzione, concernenti le “modifiche da apportare ai Regolamenti comunali disciplinanti gli armamenti di servizio”) trattandosi di materia soggetta a disciplina speciale, in cui non sembra ravvisabile un diritto soggettivo alla disponibilità dell'arma. Si osserva ad ogni buon conto che l'assegnazione dell'arma di ordinanza non era stata revocata al solo ricorrente, ma anche all'Assistente Capo della Polizia Locale (cfr. dep. CP_8
12.3.2025) e non è dato sapere se ciò sia avvenuto anche per altro personale della Polizia Locale;
il che induce ad escludere essersi trattato di misura ad personam. Nella situazione conflittualità interna venutasi a creare all'interno dell'amministrazione, non sembra quindi possibile dedurre da tali episodi un intento persecutorio nei confronti del ricorrente.
Successivamente a quello or ora descritto, era stato avviato un secondo procedimento, con atto notificato in data 04.04.2024. In relazione ad esso il ricorrente si limita ad eccepire che il provvedimento di contestazione era stato “consegnato in busta aperta” con conseguente violazione della privacy. Sennonché la documentazione prodotto mostra come l'atto fosse stato inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
la circostanza che il plico risultasse aperto al momento della consegna pare più facilmente imputabile a qualche dipendente piuttosto che all'amministrazione comunale (con ciò intendendosi sindaco e segretario comunale); del tutto sfornita di fondamento probatorio deve altresì ritenersi l'intenzione in capo ai responsabili di facilitarne la divulgazione;
né la denuncia che risulta essere stata presentata ai Carabinieri di pare abbia consentito un accertamento in tal senso. CP_1
Quanto al merito delle contestazioni va osservato come il ricorrente si sia astenuto dall'esaminare le vicende oggetto dell'addebito limitandosi a sostenere, del tutto genericamente, che da tale iniziativa occorresse trarsi conferma della “condotta persecutoria del Sindaco”, assumendone la natura
“ostile e vessatoria, volta a generare frustrazione e stress, ad intimidire e controllare in maniera pervasiva l'operato dell'agente, anche mediante continue minacce di procedimenti disciplinari – di fatto, concretizzatesi –, abusando dei poteri di controllo e vigilanza riconosciuti per legge, oltre che finalizzata a screditare l'immagine ed il ruolo professionale del lavoratore sia all'interno dell'Ente che nella collettività”. Della veridicità di quanto affermato non ha tuttavia offerto prova, se non in via indiretta, ovvero facendo riferimento agli altri diversi episodi che saranno separatamente esaminati nel prosieguo. Va per contro ribadita in via generale, la riconducibilità dell'iniziativa disciplinare tra i poteri di direzione e controllo da riconoscere in capo al datore di lavoro e nella specie all'amministrazione comunale;
come pure è opportuno rammentare che al fine della ravvisabilità dell'ipotesi di mobbing, è indispensabile che dei procedimenti disciplinari – menzionati tra le condotte reiterate integranti la fattispecie si deduca e si provi il carattere artificioso e strumentale tale da farli ritenere estranei ai poteri datoriali di controllo e consentirne la qualificazione in termini di abuso. Di tali elementi il ricorrente non ha fornito alcuna prova. Il carattere strumentale e persecutorio del procedimento non sembra peraltro evincibile neanche dal provvedimento di archiviazione nel merito adottato dall'amministrazione in corso di giudizio. E' in proposito sufficiente osservare che con la nota di contestazione del 21.03.2024 si era dato atto di plurime condotte del portate a conoscenza dell'organo disciplinare tramite Pt_1 specifici atti: a) nota prot. n. 6811 del 22.12.2023 a firma d.ssa e nota prot. n. 181 del Persona_11
19.1.2024 (di conferma dei fatti da parte della d.ssa avente ad oggetto una Tes_2 presunta aggressione del ricorrente ai danni della entre ero seduta alla mia Per_11 scrivania … è entrato l'Agente di Polizia Locale dip. evidentemente alterato ed ha cominciato Parte_1 ad inveire contro di me” accusandola di “aver d o nel momento in cui sono andata ai Carabinieri a seguito della denuncia nei suoi confronti da parte del dott. …” essendo stata Per_2
l'unica a riferire “che si sentivano le urla”); b) deliberazione GC n. 63 del 13.9.2023 (turnazioni) prot. int. n. 4377 del 28.2.2023 e note prot. n. 6223 del 16.11.2023 e n. 6521 dell'1.12.2023 (relazioni settimanali) concernenti il mancato invio delle relazioni di servizio;
c) note prot. n. 1869 del 30.3.2021 e n. 6516 dell'1.12.2023 concernenti l'omessa consegna delle chiavi dei locali della Polizia Locale siti nella sede dal Palazzo Comunale (a fini di conservazione in cassaforte per eventuali emergenze); d) nota prot. n. 278 del 15.1.2024 concernenti la richiesta di indicare il servizio svolto il 12.1.2024 in ragione della irreperibilità del personale ai recapiti di ufficio e personali;
e) omesse timbrature del 16.1.2024, utilizzo dell'auto di servizio al di fuori del territorio comunale e variazioni turni senza giustificativi. A prescindere dalla circostanza che talune delle iniziative erano state assunte da soggetti estranei ai contrasti riferiti in ricorso, l'organo disciplinare era pervenuto alla archiviazione dando atto di aver dovuto approfondire l'interpretazione di talune disposizioni del contratto collettivo;
ridimensionando le condotte tenute nei confronti della (ricondotto ad un “… serrato … CP_9 confronto lavorativo, peraltro oggetto già nel passato di ulteriori acredini …”); riconoscendo l'ottemperanza, sia pure tardiva, alla richiesta di consegna delle chiavi e la validità delle giustificazioni addotte riguardo alle restanti mancanze, riservandosi un approfondimento degli accertamenti in ordine all'osservanza delle prescrizioni circa l'invio delle relazioni di servizio. Dal provvedimento non si evince alcuna strumentalità dell'iniziativa disciplinare, quanto piuttosto l'esigenza –insita in ogni procedura di quel tipo - di verificare l'esistenza e la gravità degli addebiti contestati. Alla luce delle considerazioni che precedono si può quindi escludere che i procedimenti di cui trattasi siano da menzionare tra le condotte integranti l'ipotesi di mobbing denunciata dal ricorrente.
SULLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Oltre ai procedimenti disciplinari, parte ricorrente pone a fondamento della propria domanda una serie di altre vicende nelle quali ha inteso ravvisare le condotte illecite dell'amministrazione nei suoi riguardi. I singoli episodi sono da esaminare separatamente pur tenendo conto di una visione unitaria dettata dalla natura della fattispecie in esame, la quale presuppone che le singole condotte siano realizzate con la consapevolezza o la finalità di ledere il lavoratore nell'ambito di un disegno persecutorio coerente e sistematico. Occorre allora prendere in considerazione le singole doglianze del ricorrente così di seguito dedotte in giudizio:
“a) Nell'aprile 2020, con toni alterati il Sindaco p.t. minacciava l'odierno ricorrente di attivare Persona_1 un procedimento disciplinare a suo carico, per aver chi ocumenti di riconoscimento in attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 23.04.2020 prevedente l'ingresso al cimitero in ordine alfabetico su vari giorni differenziati, sostenendo che il dipendente aveva violato la libertà personale delle persone. Si sottolinea che tale minaccia veniva avanzata nei soli confronti del sig. e non anche verso il che pure espletava le Pt_1 CP_8 stesse mansioni del collega di Polizia Locale”. L'episodio è stato riferito dai dipendenti comunali e nessuno dei quali ha fatto CP_8 CP_5 cenno a minacce di procedimenti disciplinari. In m gi l rimprovero la teste CP_5 ha riferito che il Sindaco aveva reagito in quel modo allorché aveva saputo che “all'ingresso erano chiesti i documenti personali per verificare il diritto all'entrata”; pur sostenendo di non aver compreso le modalità di verifica richieste, ha precisato che “il senso era che non ve ne fosse bisogno trattandosi di persone conosciute”. Nella sostanza, ciò che pretendeva dal personale della Polizia Locale è che l'esibizione dei documenti non fosse richiesta allorché l'accesso al cimitero fosse richiesto da persone note e conosciute. Va rammentato peraltro che la modalità di verifica tramite documenti era stata adottata da entrambi i componenti della Polizia Locale (dep. “entrambi chiedevamo CP_8 all'ingresso l'esibizione di un documento di riconoscimento”) e che il o era stato rivolto comprensibilmente al solo in qualità di agente più alto in grado. Pt_1 All'episodio non può esser riconosciuta alcuna valenza, trattandosi di semplici direttive (ancorché impartite con toni imperativi) riguardanti le modalità con le quali l'amministrazione richiedeva fosse svolto il servizio affidato alla Polizia Locale. La pretesa si colloca quindi nell'alveo delle prerogative dell'amministrazione comunale e va ricondotta al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, il quale legittima il medesimo ad impartire disposizioni anche sulle concrete modalità di esecuzione delle disposizioni e a verificarne il rispetto nella esecuzione della prestazione lavorativa. L'eventuale disapprovazione delle modalità operative adottate dagli agenti, pur espressa con toni energici, non è di per sé illecita, ma costituisce essa stessa esercizio legittimo del potere datoriale. La personalizzazione dell'episodio appare in quest'ottica ingiustificata e la vicenda non appare utile ad integrare la fattispecie denunciata.
b) Nel settembre 2020, precisamente in data 24.09.2020, l'amministrazione comunale faceva cancellare la timbratura effettuata dal per le ore di lavoro straordinario, non riconoscendo l'espletamento di attività di Pt_1 servizio dalle 19.40 alle ell'agente che, dopo aver timbrato l'uscita dal servizio e mentre si recava a casa, veniva chiamato da alcuni cittadini che ne richiedevano l'intervenuto per assicurare alla giustizia due soggetti resisi protagonisti di un violento “regolamento dei conti” a danno di un ragazzo di in attesa dell'intervento dei CP_1
Carabinieri (tra cui vi accorrevano il Luogotenente e il Vice-Brigadiere . Testimone_3 Persona_12 La vicenda (rammentata dai testi va più corre in CP_8 CP_5 Parte_4 quello stato di fisiologica contrapposizione tra le componenti del rapporto di lavoro e di problematica componibilità delle reciproche pretese. Essa attiene infatti alla valutazione - di natura giuridica e organizzativa - circa la qualificazione dell'intervento svolto dal ricorrente nelle circostanze appena descritte svolta;
sebbene nella specie l'iniziativa del ricorrente fosse da apprezzare sotto altri profili, l'amministrazione aveva ritenuto di non poterlo ricondurre all'attività di istituto, non essendo in quel momento il dipendente in servizio attivo ed avendo già timbrato l'uscita dall'ufficio (come riferito dai testi l'episodio si era verificato quando il ricorrente
“era smontato dal servizio;
rientrando nella propria abitazione …”). La cancellazione della timbratura (che non è dato da ricondurre ad una specifica iniziativa sindacale o del segretario comunale, ancorché da essi avallato) ha quindi valenza di natura prettamente organizzativa, dettata dalla impossibilità (reale o presunta) di giustificare un maggiore esborso a fronte di quell'intervento. Le deposizioni dei testi (dei quali non è comunque nota la fonte delle informazioni) non paiono decisive a sostegno della prospettazione attorea volta a dimostrare il carattere persecutorio della determinazione: il teste a rammentato che in occasione di un colloquio con il CP_8 Pt_1
e a fronte delle sue richieste il sindaco aveva spiegato che “non gli era dovuto lo straordinario” pur senza fornire altra spiegazione;
che ulteriori chiarimenti erano stati chiesti dal ricorrente all'ufficio personale ma non se ne conosce l'esito. La teste che sembra aver ricevuto informazioni dal CP_5 solo ha sostenuto che “la giustificazion eniva data dal Sindaco e da altri colleghi è che Pt_1
l'intervento non sarebbe stato necessario essendo di competenza delle forze dell'ordine” e la circostanza che taluni colleghi condividessero le ragioni avvalora i dubbi sulla natura della determinazione. Alla vicenda non è quindi possibile attribuire valore di persecutorio e ad essa non sembra possibile ricondurre alcuna strategia di vessazione o emarginazione del dipendente.
c) Nell'anno 2021, in occasione di una conversazione con il consigliere comunale di minoranza il Parte_5
Sindaco screditava ed offendeva l'odierno ricorrente descrivendolo “pericoloso”, così ledendo he professionale e la dignità del medesimo, considerata anche la particolare qualifica rivestita da entrambi. A ciò aggiungasi che, persino quando era al comando della Polizia Locale di il , il Sindaco p.t. CP_1 Parte_6 manifestava la propria ostilità nei confronti principalmente del dipendente non perdendo Persona_1 Pt_1 iedere di avviare procedimenti disciplinari a suo carico o, in ogni caso, o presunte ed infondate azioni illegittime sul posto di lavoro, come emerge dagli scambi epistolari intercorsi con il Comandante della Polizia Locale;
La doglianza contiene da un lato il riferimento ad uno specifico episodio riguardante un presunto apprezzamento del sindaco nei riguardi del ricorrente e, dall'altro, la doglianza concernente ulteriori plurime indefinite manifestazioni di ostilità provenienti dallo stesso vertice amministrativo. Il primo specifico episodio riguarda una espressione che si assume diffamatoria che si assume proferita dalla alla presenza di un consigliere di minoranza;
si è voluto tuttavia introdurre Per_1 in giudizio l'episodio non attraverso una deposizione dello stesso consigliere, ma per via indiretta, attraverso la deposizione di testi che ne avrebbero avuto successiva notizia. Tali circostanze non hanno consentito di valutare e verificare l'attendibilità della fonte, che sarebbe stata invece doverosa in ragione della appartenenza del consigliere alle forze di minoranza dell'assemblea comunale e quindi allo schieramento di opposizione, cui non potrebbe non essere estraneo l'interesse a screditare l'immagine del sindaco. La vicenda è stata riferita de relato dal teste (Assistente Capo della Polizia Locale del CP_8
Comune di , ruolo subordinato a que rrente). CP_1
Costui, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha collocato temporalmente la vicenda “nel 2022 o 2023 (prima del giugno 2024…)” anziché nel 2021 e quindi ad epoca verosimilmente successiva ai fatti (di novembre 2022) oggetto del procedimento disciplinare. Pur rammentando con precisione l'epiteto asseritamente rivolto al ricorrente, il teste ha inoltre sostenuto di non aver mai saputo “quale fosse l'argomento trattato e a quale proposito sia stata fatta tale affermazione” né se in tali circostanze “vi fossero altre persone presenti”. La vaghezza nella ricostruzione della vicenda e la carenza di elementi utili a qualsiasi approfondimento, rende del tutto inutilizzabili le dichiarazioni del CP_8 L'allora responsabile della Poli ha invece chiarito che a definire Parte_6 come soggetto “non gestibile” e “sostanzialmente pericoloso” era stato il Segretario Pt_1 Per_2 indaco. Il teste ha infatti sostenuto che quando manifestò a quest'ultimo l'i nominare come suo vice (“essendo il mio servizio limitato a nove ore settimanali”), “il segretario Pt_1 comunale m lui o io" sostenendo che non fosse gestibile e che fosse sostanzialmente pericoloso”. Pt_1
Non sarebbe dunque ascrivibile al Sindaco ma al segretario comunale l'apprezzamento a cui il ricorrente ha inteso attribuire carattere offensivo e diffamatorio. L'estraneità del vertice amministrativo, che impedisce di ricondurre il fatto tra le vessazioni asseritamente poste in essere ai suoi danni sarebbe avvalorata dalle ulteriori precisazioni del teste il quale ha comunque aggiunto di non ricordare quali fossero state le valutazioni del Sindaco allorché egli ebbe a formulare anche quest'ultima il proprio intendimento. Pur sostenendo che “l'orientamento del sindaco nei riguardi di fosse conforme a quello del segretario” il teste non ha riferito di giudizi o apprezzamenti della Pt_1 nei suoi riguardi, di specifiche condotte tenute nei suoi confronti e neanche di una sua Per_1 esplicita contrarietà al conferimento dell'incarico. Tali affermazioni trovano d'altra parte conferma nella determinazione assunta dal vertice dell'amministrazione comunale nel luglio 2022, di nominare il Responsabile del servizio Pt_1 di Polizia Locale al termine dell'incarico del (Decr. Si .G. n. 10 del 06.07.2022). Parte_4
Lungi dal costituire dimostrazione della discriminazione e della persecuzione ai suoi danni, le opinioni del Santopadre e la presunta comune sfiducia nei confronti del (ove riferita a Pt_1 periodi precedenti ai fatti di novembre di quello stesso anno) non erano valse ad impedire l'attribuzione al medesimo di incarichi di fiducia e di prestigio. E il medesimo teste ha sostenuto che a suo parere “ sia stato nominato responsabile della Polizia Locale dopo di me per aver entrambi Pt_1 compreso l'opportunit ontare i problemi in modo più soft”; ciò significa che all'epoca, l'intenzione dell'amministrazione era ancora quella di valorizzare il dipendente e tentare di migliorare le reciproche relazioni. Tali considerazioni inducono a ritenere infondato l'assunto che aveva inteso ravvisare in tali apprezzamenti parte delle condotte persecutorie e discriminatorie integranti il mobbing. Il sentimento del vertice comunale e l'opinione riguardo al non risulta essersi concretizzato Pt_1 in condotte discriminatorie, vessatorie e persecutorie, fino alle vicende del novembre 2022, aveva condotto al conferimento dell'incarico di responsabilità. È non di meno verosimile che gli obiettivi perseguiti dai vertici comunali siano invece venuti meno con l'insorgere della situazione di conflittualità provocata dalle condotte ascritte al Pt_1 (e mai contestate dal ricorrente) perpetrate in danno del nel novembre Per_2 dettagliatamente descritte nella coeva lettera di contestazione. È comprensibile che l'episodio abbia acuito attriti e dissapori tra il e i vertici dell'amministrazione e abbia determinato Pt_1 una perdita di fiducia nei suoi confronti. Ragione per cui si era pervenuti alla revoca dell'incarico di responsabilità e all'avvio dei procedimenti penale e disciplinare a cui si è fatto cenno. Il che peraltro non dà conto delle ulteriori condotte illecite genericamente individuate con la propria doglianza. In proposito deve ritenersi del tutto generico e privo di riscontri l'intenzione immotivata e preconcetta di “richiedere di avviare procedimenti disciplinari a suo carico” (in quali circostanze e per quali ragioni non è dato saperlo) o sostenere “presunte ed infondate azioni illegittime sul posto di lavoro” come quelle risultanti dagli scambi epistolari intercorsi con il Comandante della Polizia Locale. Non si vuole sostenere che il ricorrente sia stato del tutto immune da rimproveri e reprimende, ma ciò rientra nelle ordinarie dinamiche del rapporto lavorativo (la fattispecie a cui fa riferimento il ricorso attiene peraltro ad una circostanza specifica ed è indirizzata dal Comandante e Parte_4 contiene una richiesta di chiarimenti e non anche minacce di procedimenti disciplina i tesi hanno fatto riferimento a specifiche ipotesi in cui i presunti rimproveri erano giustificati dalla anomalia delle condotte, come nell'ipotesi della distribuzione anticipata e non autorizzata al personale delle mascherine acquistate in periodo covid (cfr. dep. . Di un atteggiamento CP_8 ostile e persecutorio posto in essere mediante la minacc edimenti disciplinari ingiustificati, rimproveri o critiche immotivate non è stata fornita prova. Tutto ciò rammentando che la richiesta di chiarimenti o l'attivazione di procedimenti disciplinari, sorretti da ragioni organizzative o da segnalazioni su presunte irregolarità, rientrano nel legittimo esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro e non possono essere qualificati, come espressione di ostilità personale in assenza di elementi di prova a sostegno delle finalità persecutorie.
d) Nell'anno 2022, nel corso di una riunione sindacale tenutasi nell'ufficio del Segretario Comunale, Persona_9
quest'ultimo sbeffeggiava l'odierno ricorrente svilendone le competenze professionali, anche alla presenza
[...] calista EN PÈ, del vigile urbano e della dipendente comunale Persona_13 CP_5
Anche tale doglianza deve ritenersi del tutto generica. La deposizione del teste on ha CP_8 consentito di fare luce sulla vicenda: costui ha sostenuto che in occasione di u con la Delegazione Trattante “ aveva chiesto di partecipare in qualità di delegato sindacale ed il Santopadre Pt_1 lo sbeffeggiò dicendo che n ualificato”. Al di là della sospetta anomalia rappresentata dalla ricostruzione dei fatti utilizzando il medesimo termino a tal fine impiegato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo e prescindere dal fatto dalle incertezze sulla presenza o mano del teste all'episodio come sopra riferito (cosa che rende incerta la natura diretta o de relato delle dichiarazioni) ciò che appare evidente è la genericità delle affermazioni del teste, non avendo costui chiarito con quali parole si sarebbe espresso il Santopadre nei confronti del ricorrente, onde consentire a questo giudice la valutazione della eventuale portata diffamatoria. Appena più dettagliate sono risultate le dichiarazioni della teste la quale ha sostenuto che CP_5
“ lo aveva deriso sostenendo che non avrebbe potuto apportare al ilità non avendo le conoscenze Per_2
e le competenze”. Non è ben chiaro se la derisione sarebbe consistita nella negazione delle competenze necessarie o in qualche apprezzamento ulteriore all'indirizzo del ricorrente. E' tuttavia possibile sostenere la mancanza di competenze è un concetto sostanzialmente equiparabile al difetto di specifica qualifica sulla quale si è concentrata l'interpretazione del rappresentante sindacale e che appare quanto meno di dubbia correttezza. Dalla deposizione del è infatti emerso che per giustificarne l'esclusione dalla riunione CP_8 della Delegazione Trattante il avrebbe definito il con le parole “non Per_2 Pt_1 qualificato”; tale giudizio ad av desimo teste, sarebb etto dall'innominato rappresentante CISL come sinonimo “…di incapace o di persona che non capiva niente”. Anche in questo caso, è tuttavia mancato nella deposizione qualsiasi riferimento alle ragioni che avevano indotto il sindacalista a formulare tale giudizio. E tale carenza non può non essere posta in correlazione con quanto rammentato dallo stesso nella lettera di contestazione Per_2 disciplinare del 30.11.2022. In tale occasione costui aveva fatto cenno all'episodio sostenendo che al era stata impedita la partecipazione perché “non aveva titolo a farne parte”. E la tesi ha Pt_1 trovato conferma nella deposizione della teste la quale ha affermato che “la presenza CP_5 del non era prevista non essendo stato inser i partecipanti, ma PÈ ne sosteneva la Pt_1 possibilità. Alla fine, comunque non gli fu consentita la partecipazione”. In virtù di tali contrastanti elementi non vi è dunque alcuna certezza sulla corretta interpretazione delle parole del fornita dal sindacalista e riferita dal in altri termini non è Per_2 CP_8 possibile affer lle parole fossero state pronuncia c o “…di incapace o di persona che non capiva niente” e non invece nel senso di soggetto carente del titolo di legittimazione a partecipare alla riunione. Non può allora escludersi che quella del sindacalista (interessato alla partecipazione del fosse una interpretazione di comodo avallata dal ricorrente a sostegno Pt_1 del proprio assunt razione dei fatti fornita in ricorso assume entro questi limiti i profili della strumentalità, apparendo una lettura forzata dei fatti a sostegno delle proprie ragioni.
e) Nell'anno 2023, nel corso del periodo di malattia richiesto dal a seguito di intervento chirurgico a cui Pt_1 era costretto a sottoporsi come si spiegherà più oltre, esattamente il giorno seguente ad un messaggio inviatogli dalla dipendente (tra l'altro cugina del Vice-Sindaco p.t., e che manifesta Persona_11 Persona_14 continuamente livore verso il l'odierno ricorrente riceveva la visita fiscale INPS, richiesta Pt_1 dall'amministrazione comunale. ia a riguardo che trattasi dell'unico caso dall'insediamento dell'attuale amministrazione in cui il Comune di richiedeva un controllo ad un dipendente in malattia, nonostante CP_1 nello stesso anno altri avessero usufru eriodi di malattia, stando a quanto risulta dalle comunicazioni pervenute sul gruppo whatsapp dei dipendenti denominato “gruppo assenze”. Il ricorrente assume in definitiva la natura persecutoria di un atto di controllo legittimamente rientrante tra i poteri del datore di lavoro in caso di assenza del dipendente per motivi di salute. Va tuttavia osservato che esso costituisce legittimo esercizio dei poteri datoriali;
che le verifiche sono rimesse ad un organo esterno ed imparziale quali devono ritenersi i medici del servizio sanitario pubblico;
che tali verifiche sono finalizzate ad impedire comportamenti scorretti del dipendente e non comportano alcuna conseguenza lì dove le cause dell'astensione lavorativa siano confermate dal medico fiscale;
l'assunto che l'iniziativa abbia rappresentato un caso più unico che raro (vedi dep. non vale a mutarne natura e funzione e a qualificare il controllo CP_8 CP_5 come vessatori t ientrando esso nell'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro a prescindere dalla frequenza del ricorso a tale strumento.
f) nell'intero anno 2023, l'odierno ricorrente subiva un trattamento sfavorevole rispetto agli altri dipendenti comunali anche per quanto attiene alle richieste di riposi compensativi: mentre quelle del collega di Polizia Locale,
venivano evase senza problemi di sorta, quelle avanzate dal venivano puntualmente CP_8 Pt_1 contestate, come si rende evidente dagli scambi di e-mail che si allegano”. Anche tale doglianza pecca di genericità, non avendo il ricorrente dedotto le ragioni addotte dall'amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte nei confronti di ciascun dipendente, onde valutarne legittimità e fondatezza (peraltro non esplicitamente contestate). Va peraltro osservato che dalla comunicazione datata 20.01.2023, risulta che la richiesta di riposi compensativi non sia stata accolta dal in ragione della mancata verifica, da parte del CP_10 dipendente, della regolarità del cartellino entro i primi giorni del mese successivo: in particolare, non era stata effettuata la regolarizzazione della timbratura del 15 dicembre 2022. Si precisa che la verifica del cartellino costituisce adempimento posto a carico del medesimo dipendente, necessario per consentire la chiusura dei dati e la corretta elaborazione dello stipendio. Alla luce di tali elementi non pare ragionevole sostenere il carattere vessatorio della determinazione, traendolo da un confronto con la posizione di altri dipendenti di cui non sia stato possibile accertare la situazione onde procedere ad una comparazione con quella del ricorrente. Sulla scorta di tali elementi deve quindi ritenersi indimostrato qualsiasi intento discriminatorio o trattamento deteriore del rispetto a quello degli altri dipendenti. Pt_1
g) sempre di recente, con Delibera di Giunta Regionale n. 16 del 22.02.2023 l'amministrazione comunale decideva di estromettere di fatto il dall'espletamento di attività che erano state sempre svolte dal medesimo, ad Pt_1 esempio non gli veniva rin incarico nella commissione per la gestione dell'albo comunale compostatori del quale aveva fatto parte fin dal 2017, che veniva invece affidato al collega di grado inferiore . CP_8
Al riguardo il ricorso non da conto delle ragioni che consentivano di ravvisare rrente un diritto alla conservazione dell'incarico e che avrebbero quindi dovuto impedire, dopo circa sei anni di svolgimento dell'incarico, di pervenire ad una diversa scelta organizzativa consentendo anche ad altri dipendenti di fare la medesima esperienza svolta dal Tanto meno il Pt_1 ricorrente ha spiegato il rilievo che avrebbe dovuto avere il grado di cias bro della Polizia Locale nell'assunzione dell'incarico. Non ha inoltre chiarito quali vantaggi avrebbe consentito il conferimento dell'incarico e quali conseguenze aveva prodotto la sostituzione sulla sua posizione professionale ed economica, anche in termini di prestigio o di future opportunità. Tali circostanze sono state solo in parte chiarite dal teste l quale si è espresso al riguardo CP_8 nei seguenti termini “Non so dire in cosa consiste e quali mansioni richieda la partecipazione alla commissione;
doveva essere fissata una riunione che non si è mai svolta. Non sono previsti compensi economici. Non so dire le ragioni per cui era stato depennato il che in precedenza ne faceva parte. Inizialmente ero contrario Pt_1 all'incarico data la mole dei servizi da sv a teste a invece ricordato di essere stata sostituita CP_5 contestualmente al ricordando che la motivazione resa era consistita nella “intenzione di Pt_1 non cristallizzare la fo on i medesimi componenti”. La circostanza che gli unici sostituiti fossero stati solo la e il ricorrente non è utilmente CP_5 apprezzabile non essendo note consistenza e composizione ommissione. Non può peraltro escludersi che nell'ambito delle scelte discrezionali dell'amministrazione la sostituzione fosse dovuta anche ad un affievolimento del rapporto fiduciario con tali dipendenti. Sulla scorta degli elementi esposti sembra ad ogni buon conto potersi desumere che l'incarico avesse scarso rilievo e non attribuisse particolari vantaggi;
e ciò induce ad escludere che con tale avvicendamento l'amministrazione avesse inteso danneggiare in qualche modo il ricorrente. Ancora una volta deve quindi ritenersi carente la prova del carattere intenzionalmente vessatorio o persecutorio della condotta, essendo la determinazione dell'amministrazione più facilmente inquadrabile tra le ordinarie scelte discrezionali di gestione ed organizzazione del datore di lavoro.
h) Nel gruppo whatsapp dell'amministrazione comunale, nel quale sono inseriti tutti i dipendenti del CP_1
il sig. inviava un messaggio di saluto/congedo e ringraziamenti al che
[...] Per_2 Controparte_1 scontra co con ringraziamenti e commentato con l'emoticon di un cuore Persona_11
Tuttavia, a seguito del messaggio di commento del sig. il Sindaco immediatamente provvedeva ad eliminare Pt_1 dapprima il messaggio dell'odierno ricorrente e ad eli al gruppo, dipoi, a chiudere il gruppo whatsapp, così sopprimendo la libertà di espressione del lavoratore”. Pressoché risibile appare l'assunto della eliminazione della chat come forma di compressione della libertà di manifestazione del pensiero: premesso che la formazione di un gruppo whatsapp non assumere alcun rilievo istituzionale, è noto come la costituzione, l'adesione e la partecipazione al gruppo sono frutto dell'iniziativa del suo amministratore;
l'ammissione e la rimozione dei componenti è anch'essa una sua prerogativa, posto che l'organizzatore deve ritenersi libero di gestire il gruppo di colloquio a suo piacimento;
ugualmente la radicale soppressione del gruppo non impedisce agli originari appartenenti di formare e gestire a loro piacimento altro gruppo in cui manifestare liberamente il loro pensiero. Nel merito non sorprende che né nell'atto introduttivo, né nelle dichiarazioni dei testi che hanno confermato la circostanza, si sia fatta menzione delle dichiarazioni dei singoli partecipanti. Ciò che è emerso è che in occasione dei saluti di commiato dall'amministrazione, il aveva Per_2 formulato dei ringraziamenti ad alcuni dei dipendenti e che l'esclusione di altri (tra cui il ricorrente e la dipendente era stata mal digerita (o addirittura interpretata come una accusa di CP_5 ingratitudine); pur non essendone noto il contenuto è intuibile il tenore dell'intervento del e delle eventuali repliche del Dapprima la rimozione del ricorrente dalla chat Pt_1 Per_2 e immediatamente dopo la soppressione del gruppo aveva all'evidenza lo scopo di evitare le polemiche e impedire che i partecipanti potessero trascendere. Si era trattato di un intervento a tutela della dignità dei partecipanti e dei diretti interessati e non di un atto di persecuzione o vessazione ai danni del ricorrente. L'artificiosa lettura della vicenda va conseguentemente imputata ad un interesse puramente processuale.
i) A seguito dell'archiviazione del procedimento disciplinare prot. n. n. 6489 del 30.11.2022 e di quello penale, il Sindaco richiedeva alla Polizia Locale di trasmettere relazioni settimanali, con dettaglio dell'attività giornalmente svolta, di dettagliare gli spostamenti degli agenti e adottava, in generale, controlli pervasivi sul nell'esercizio Pt_1 di un potere di controllo che assumeva i caratteri di un vero e proprio abuso, come emerge anche dai pretestuosi ed infondati addebiti disciplinari contestati nel pendente procedimento”. Della natura e del contenuto del procedimento disciplinare si è già detto e vanno qui confermate le conclusioni raggiunte. Quanto all'addebito concernente l'omesso inoltro delle relazioni di servizio – già formalizzato nel predetto procedimento ed attualmente sospeso in attesa di approfondimenti – è stata la teste riferire che suo avviso il problema era sorto “… dal fatto CP_5 che le relazioni di servizio predisposte dalla Polizia Locale non fossero inoltrate al Sindaco; mi risulta che per questo fatto sia stato avviato un procedimento disciplinare conclusosi senza sanzioni”. Ciò dimostra che l'esistenza a monte della problematica, la quale è risultata solo parzialmente risolta in sede disciplinare con l'indicazione di un nutrito numero di relazioni (in numero di 75) le quali sarebbero state inviate al protocollo e che verosimilmente non erano mai giunte al Sindaco e delle quali si è chiesto un campionamento a verifica. Sembra ad ogni buon conto paradossale qualificare come vessatoria la pretesa di prendere visione di dette relazioni di servizio ed approfondire in via disciplinare le ragioni della mancata percezione. Va d'altra parte rammentato che l'esercizio di controlli e richieste di report rientra nei poteri di direzione e vigilanza dell'amministrazione comunale;
l'utilizzazione di tali strumenti, pur eventualmente percepita come stringente, non costituisce abuso se funzionale ad esigenze organizzative e non accompagnata da atti lesivi o discriminanti concretamente dimostrati. Non pare quindi che il ricorrente abbia fornito utile prova né dei presunti controlli, pervasivi e abusivi, che assume posti in essere dell'amministrazione ai suoi danni, né dell'avvio dei pretestuosi ed infondati procedimenti disciplinari: anche sotto tale profilo il ricorso deve quindi ritenersi infondato.
Dall'esame complessivo delle condotte, non emergono in definitiva elementi di rilievo idonei a configurare la fattispecie di mobbing. Le condotte addebitate all'amministrazione, benché rappresentate come reiterate, risultano nel complesso prive di fondamento e non supportate da prove concrete che ne attestino la natura persecutoria. Non è sufficiente la mera successione di contestazioni o provvedimenti disciplinari per integrare una strategia di vessazione o una condotta persecutoria e ciò va tenuto presente anche nelle ipotesi in cui tali procedimenti si siano conclusi senza esito e senza l'irrogazione di sanzioni o siano risultati viziati sotto il profilo procedurale. La qualificazione di mobbing – occorre ribadirlo - richiede non solo la ricorrenza di più atti, ma altresì la prova della loro intenzionale sistematicità, dell'intento persecutorio unitario e del conseguente pregiudizio del lavoratore. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita in maniera convincente, né risulta dimostrata l'esistenza di un disegno unitario e coordinato volto a ledere la dignità, la salute o la professionalità del lavoratore. La valutazione complessiva delle condotte contestate consente pertanto di escludere la sussistenza di un comportamento riconducibile a fenomeno del mobbing o alle figure ad esso assimilate, atteso che le azioni dell'amministrazione rientrano nell'esercizio legittimo del potere direttivo e disciplinare e non manifestano alcuna finalità persecutoria o discriminatoria. In conclusione: non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una condotta illecita. Ne consegue il rigetto delle pretese del ricorrente.
SULLA NON CONFIGURABILITÀ DI UN RISARCIMENTO EX ART. 2087 C.C. Da ultimo, parte ricorrente deduce che le condotte realizzate dall'Amministrazione comunale integrerebbero comportamenti vessatori tali da giustificare il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2087 c.c., sussistendo un nesso causale tra le singole condotte denunciate e i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti. Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che, in materia di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Tale norma ha carattere generale e funzione integrativa rispetto alla disciplina antinfortunistica, in quanto volta a prevenire non solo i danni derivanti dalla violazione di specifiche norme di sicurezza, ma anche quelli causati da situazioni di pregiudizio derivanti dall'organizzazione e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione dell'art. 2087 c.c. può essere ravvisata non solo in presenza di condotte di mobbing – caratterizzate da un intento persecutorio idoneo ad unificare una pluralità continuata di comportamenti lesivi – ma anche in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro consenta, anche solo per colpa, il mantenimento di un ambiente di lavoro stressogeno, potenzialmente dannoso per la salute psicofisica dei lavoratori. Parimenti, è stata riconosciuta la rilevanza di condotte che, pur non essendo di per sé illegittime, siano tuttavia idonee a generare disagi, tensioni o stress, specie se considerate in connessione con altri inadempimenti o disfunzioni organizzative, con effetti aggravanti sul pregiudizio alla personalità e alla salute del lavoratore (cfr. Cass., ord. n. 3692 del 07.02.2023; Cass., ord. n. 4279 del 16.02.2024). Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova: a) della nocività dell'ambiente lavorativo o delle condotte datoriali;
b) l'esistenza di un danno effettivo alla salute o alla personalità; c) il nesso causale tra la nocività accertata e il danno lamentato. Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio, non emergono elementi idonei a comprovare la sussistenza della condotta illecita dell'Amministrazione comunale posta in violazione dell'obbligo di sicurezza e protezione del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 c.c. Neppure dimostrata può ritenersi il nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta ascritta alla parte datoriale. Tali circostanze rendono superfluo l'accertamento della esistenza, della natura e della entità del danno denunciato. In difetto dei suddetti presupposti, la domanda non può pertanto trovare accoglimento. Per i motivi esposti il ricorso va rigettato. Preso atto della contumacia di parte resistente nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
Nulla sulle spese. Viterbo lì, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 855/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. TESTA ELENA per la parte ricorrente e visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 01/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 855 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Testa (C.F. ) del Foro di Viterbo, ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il loro studio in 01100 - Viterbo (CB), alla Via A. GARGANA, n.40, Fax: n.0761.418685 - PEC: giusta procura in atti;
Email_1 RICORRENTE E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
o tem con sede in Piazza XX Settembre, 12 Persona_1
- 01010, EJ (VT); RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento per mobbing CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.06.2024 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di giudice del lavoro esponendo di lavorare pendenze del Comune di , come CP_1 istruttore di vigilanza inquadrato in posizione giuridica C, posizione economica C6; che nel 2000 era divenuto agente di pubblica sicurezza, con attuale qualifica di Ispettore Superiore Scelto;
che con Decreto Sindacale R.G. n. 10 del 06.07.2022, aveva conseguito l'incarico di Responsabile del servizio di Polizia Locale dell'Area delle posizioni organizzative (con durata dal 01.07.2022 fino a scadenza del mandato sindacale); che a seguito dei fatti occorsi il 9.11.2022 tra il ricorrente e (Segretario Comunale, nonché presidente della commissione disciplinare Persona_2 comunale), gli era stato notificato in data 30.11.2022, una contestazione disciplinare la quale aveva tratto origine da una comunicazione del Segretario Comunale all'UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari); che quest'ultimo aveva altresì porto querela nei suoi confronti e in conseguenza di ciò era stato sottoposto a procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Viterbo (RGNR n. 680/2022); che era inoltre seguito il procedimento disciplinare n. 6489 del 30.11.2022, incardinato nei suoi confronti dal Comune di;
che tale procedimento aveva seguito uno svolgimento CP_1 sui generis; che a causa di tale procedimento gli era stata sequestrata l'arma di servizio, consegnata ai Carabinieri della Stazione di;
che con Decreto Sindacale n. 4 del 26.01.2023, il Sindaco CP_1
p.t. aveva inoltre revocato il Decreto n. 10 del 06.07.2022 di conferimento Persona_1 dell' nsabile del settore di Polizia Locale (incarico assunto personalmente dalla sig.ra in qualità di Sindaco); che ciò aveva determinato la riduzione della Persona_1 retrib mensili ed una dequalificazione del dipendente;
che, nonostante la querela presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo in data 15.12.2022 e la relazione di servizio redatta dall'esponente, contenente la specifica richiesta di procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale, il era rimasto del tutto inerte;
Controparte_1 che anzi, nelle more del procedimento penale (a carico di entrambi) con Decreto Sindacale n. 1 del 10.01.2023, erano stati ampliati gli incarichi e le competenze del Santopadre in seno all'Ente; che il procedimento disciplinare n. 6489 del 30.11.2022 era stato portato a conclusione con archiviazione in data 27.09.2023; che nelle more di detto procedimento, il aveva Pt_1 effettuato una telefonata alla sig.ra con l'intento di confrontarsi in via Persona_1 confidenziale e fuori dai ruoli istituzi , ma il Sindaco lo aveva rimproverato verbalmente;
che nel tentativo di aggravare la posizione del ricorrente, tale iniziativa era stata formalizzata in data 25.07.2023 con atto sottoscritto dalla in qualità di Sindaco e Per_1
Dirigente della Polizia Locale di;
che nonostante la conclusione del procedimento CP_1 disciplinare a carico del e a di qualsivoglia provvedimento prefettizio di divieto Pt_1 di detenzione dell'arma, il Sindaco p.t. non provveduto in seguito a restituire l'arma d'ordinanza all'agente di Polizia Locale, sicché la stessa era rimasta in deposito presso l'ufficio del Sindaco;
che in data 04.04.2024 aveva ricevuto una nuova lettera di contestazione disciplinare datata 21.03.2024 consegnata in busta aperta, in violazione della privacy (ciò per cui aveva sporto denuncia ai Carabinieri di ). CP_1 In queste e nelle altre vice agliatamente descritte in ricorso, il ha ravvisato in capo Pt_1 al Sindaco una condotta persecutoria, ostile e vessatoria ai suoi danni;
ha quindi dedotto che a causa di tali episodi aveva iniziato a soffrire di stress;
che in tale situazione era stato sottoposto dapprima ad un intervento di cardioversione in data 30.03.2023 e poi ad un intervento di ablazione in data 28.07.2023; che lo stato di nervosismo che ne era derivato lo aveva inoltre costretto a utilizzare un bite;
ha infine dedotto che le condotte dell'amministrazione di natura denigratoria ed umiliante peraltro divenute di dominio pubblico avevano generato un grave danno alla vita di relazione e affettiva. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo: “- in via pregiudiziale, d'urgenza e a titolo cautelare ex art. 700 c.p.c., per tutte le ragioni esposte, provvedere alla reintegrazione nella qualifica, mansioni e relativa retribuzione, di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, come precedentemente assegnate con Decreto Sindacale n. 10 del 06.07.2022, a riconsegnare l'arma di servizio all'agente attualmente privatone illegittimamente e, contestualmente, sospendere il procedimento disciplinare attualmente pendente;
- nel merito, accertare e dichiarare la condotta illecita mobbizzante assunta dall'amministrazione del nella persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, condannare, parte resistente al risarcimento Persona_1 dei danni p , subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento a far data dal 2020, che si quantificano complessivamente in € 50.000,00, o in quell'altra maggiore o minore da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre interessi legali;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere l'insussistenza dell'illecita condotta di mobbing a danno del ricorrente, sempre per tutti i motivi spiegati sopra, accertare la responsabilità del in persona del Sindaco pro tempore, per omesso Controparte_1 rispetto degli obblighi datoriali ex art. 2087 c.c. e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento di tutti i danni subiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, in conseguenza dell'illegittimo comportamento, assunto dall'amministrazione del nella persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 Persona_1 nella misura che verrà ritenuta di in ogni caso, con vittoria di spese, diritt altro accessorio come per legge”. Il in persona del Sindaco p.t. sig.ra è rimasto contumace. Controparte_1 Persona_1
La causa, istruita con prove documentali e testimoniali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso va respinto.
SULLA NOZIONE DI MOBBING IN GENERALE Prima di entrare nel merito della questione non ci si può esimere da un corretto inquadramento del mobbing, ripercorrendone i tratti caratterizzanti. Sull'argomento è bene premettere che la giurisprudenza è ormai concorde nel riferire il concetto di mobbing a condotte datoriali volte a vessare sistematicamente il lavoratore dipendente mediante atti e condotte (eventualmente anche legittime), frequenti e perduranti nel tempo, preordinate a menomarlo sul piano dell'autoconsiderazione e dell'equilibrio psico fisico, al fine, per lo più, di determinarne l'uscita dall'azienda per spontanea iniziativa. La Corte Costituzionale, nell'esaminare la L.R.Lazio dell'11.7.2002 n. 21 sospetta di incostituzionalità, ha rilevato che i singoli atti persecutori se esaminati singolarmente possono essere anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, ma assumono rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto di isolare il lavoratore e di danneggiarlo. Secondo l'orientamento giurisprudenziale conforme, pertanto, nel mobbing deve distinguersi sia un elemento materiale sostanziato dalla protrazione di condotte vessatorie reiterate rivolte da uno o più soggetti alla loro vittima, ed un elemento psicologico sostanziato dalla coscienza e volontà dell'autore di offendere il soggetto da escludere, ovvero da un dolo generico improntato a consapevole vessazione del soggetto da penalizzare. Di recente la S.C. ha anche fornito una definizione del fenomeno, precisando che "Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (Cass. Civ. Sez. L. Sent. n. 3785 del 17/2/2009 rv. 606624). In precedenza la stessa Corte aveva delineato i contorni del fenomeno e i limiti di rilevanza, specificando che "Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica
o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza" (Sez. L, Sentenza n. 22858 del 09/09/2008 rv. 604787) Gli studiosi di psicologia del lavoro hanno approntato prospetti riepilogativi dei comportamenti sussumibili in condotte riportabili al fenomeno del mobbing (ove reiterate e diffuse nel tempo): l'uso di un linguaggio non urbano e/o provocatorio;
la formulazione di critiche o rilievi disciplinari infondati;
la sottrazione di informazioni utili al disimpegno della prestazione istituzionale;
la modifica peggiorativa delle mansioni di competenza del lavoratore;
il diniego di riconoscimenti economici invece attribuiti a colleghi in posizione analoga;
l'assoggettamento a controlli esasperati sulla produttività; spostamenti ripetuti del luogo di esercizio delle prestazioni. Dall'analisi di tali studi emerge l'identificazione di due elementi necessari e sintomatici del mobbing. Il primo è quello della sistematicità. Testi Studiosi quali e hanno configurato l'atto di aggressione come quello CP_2 CP_3 compiuto almeno una volta alla settimana ed hanno individuato la durata in almeno sei mesi. ritiene che il "terrore psicologico sul posto di lavoro o Mobbing consiste in una comunicazione ostile e CP_2 contraria ai principi etici, perpetrata in modo sistematico da una o più persone principalmente contro un singolo individuo che viene per questo spinto in una posizione di impotenza e impossibilità di difesa e qui costretto a restare da continue attività ostili. Queste azioni sono effettuate con un'alta frequenza (almeno una volta alla settimana) e per un lungo periodo di tempo (almeno sei mesi). A causa dell'alta frequenza e della lunga durata, il comportamento ostile dà luogo a seri disagi psicologici, psicosomatici e sociali" (cfr. Trib. Milano, 22.8.2002). Tale definizione non si discosta molto da quella che qualche anno addietro aveva dato l'Associazione tedesca contro lo stress psicosociale ed il mobbing fondata nel 1993: "Il Mobbing consiste in una comunicazione conflittuale sul posto di lavoro tra colleghi o tra superiori e dipendenti nella quale la persona attaccata viene posta in posizione di debolezza ed aggredita direttamente o indirettamente da una o più persone in modo sistematico, frequentemente e per un lungo periodo di tempo, con lo scopo e/o la conseguenza della sua estromissione dal mondo del lavoro. Questo processo viene percepito dalla vittima come una discriminazione". Per_ Il - che parlò di bullying invece che di Mobbing - fornì invece questa definizione della situazione: "Un attacco continuato e persistente nei confronti dell'autostima e della fiducia in sé della vittima. La ragione sottostante tale comportamento è il desiderio di dominare, soggiogare e eliminare;
la caratteristica dell'aggressore è il totale rifiuto di farsi carico di ogni responsabilità per le conseguenze delle sue azioni" . Lo PF invece lo ha così definito: 'Il bullying/mobbing avviene se qualcuno è aggredito, offeso, escluso dal punto di vista sociale o costretto a compiti umilianti e se questa persona si trova in condizione di inferiorità. Perché una situazione possa essere definita mobbing essa deve presentarsi ripetutamente (almeno una volta alla settimana) e per un lungo periodo di tempo (almeno per sei mesi). Non è mobbing se si tratta di un evento singolo. Non è mobbing se le parti in conflitto sono nella medesima posizione di potere". Il secondo elemento è quello psicologico. In proposito la giurisprudenza ha stabilito che: “Il mobbing, ovvero quella situazione di disagio provocata al lavoratore dall'ambiente di lavoro, si compone di un elemento oggettivo, consistente in ripetuti soprusi posti in essere da parte dei superiori e, in particolare, in pratiche -di per sé legittime sebbene biasimevoli- dirette a danneggiare il lavoratore e a determinarne l'isolamento all'interno del contesto lavorativo, e di un elemento psicologico, a sua volta consistente, oltre che nel dolo generico -animus nocendi-, anche nel dolo specifico di nuocere psicologicamente al lavoratore, al fine di emarginarlo dal gruppo e allontanarlo dall'impresa. Incombe sull'attore l'onere di provare la realizzazione dei comportamenti mobbizzanti, la ricorrenza del dolo e l'effettività del danno, nonché il relativo nesso causale.” (cfr. Tribunale di Como, sentenza del 22 febbraio 2003, n.38, in Mass. Giur. Lav. n.5/2003, nello stesso senso Tribunale di Milano 30/10/1996, in OGL 1/97; Tribunale di Como 22.5.2001, Buongiorno c/ , in OGL n.4/01). CP_4 In ordine alle conseguenze ntenza n. 6572/2006 le Sezioni Unite della Cassazione hanno inoltre stabilito che “stante la peculiarità del rapporto di lavoro, qualunque tipo di danno lamentato, e cioè sia quello che attiene alla lesione della professionalità, sia quello che attiene al pregiudizio alla salute o alla personalità del lavoratore, si configura come conseguenza di un comportamento già ritenuto illecito sul piano contrattuale: nel primo caso il danno deriva dalla violazione dell'obbligo di cui all'art. 2103 (divieto di dequalificazione), mentre nel secondo deriva dalla violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 (tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore) norma che inserisce, nell'ambito del rapporto di lavoro, i principi costituzionali. In entrambi i casi, giacchè l'illecito consiste nella violazione dell'obbligo derivante dal contratto, il datore versa in una situazione di inadempimento contrattuale regolato dall'art. 1218 c.c., con conseguente esonero dall'onere della prova sulla sua imputabilità, che va regolata in stretta connessione con l'art. 1223 dello stesso codice”. Non costituisce viceversa mobbing lo stato di fisiologica contrapposizione tra le diverse componenti di un rapporto di lavoro in quanto mera conseguenza di tensioni suscitate dalla difficile, problematica componibilità delle reciproche attese e dei rispettivi obiettivi;
nè costituisce mobbing il ricorso saltuario da parte datoriale di misure di ordine organizzativo illegittime o l'assunzione di occasionali contegni illeciti specie se non complessivamente e scientemente preordinate ad escludere il soggetto interessato. La giurisprudenza ha costantemente stabilito che: “Non è configurabile un danno psichico del lavoratore, del quale il datore di lavoro sia obbligato al risarcimento, conseguente ad una allegata serie di vicende persecutorie lamentate dal lavoratore stesso (c.d. "mobbing"), qualora l'assenza di sistematicità, la scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni all'interno di una organizzazione produttiva, che è anche luogo di aggregazione e di contatto (e di scontro) umano, escludano che i comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi” (cfr. Tribunale di Milano, 20.5.2000 – NS Italia s.p.a. c/ . Per_4 Quand'anche le avverse condotte della convenuta non fossero sussu nella fattispecie della discriminazione, esse integrerebbero pur sempre una sequela di numerosi e continuati comportamenti ostativi, poliformi, illegittimi ed immotivati, viziati già laddove considerati autonomamente (come si è detto sub I, cui si rinvia), ma, soprattutto, espressione di un più ampio e complesso disegno, strategicamente volto alla emarginazione dell'istante dal contesto lavorativo ed alla frustrazione delle aspettative e dei diritti dell'attore. Valgono, al riguardo, le seguenti considerazioni. Per quanto non ancora definita da una normativa specifica nazionale (vieppiù, essendo stata dichiarata incostituzionale la legge regionale del Lazio che, per prima, aveva introdotto una codificazione dell'istituto), alla stregua delle definizioni desumibili dalla più recente giurisprudenza giuslavoristica italiana l'espressione “mobbing” configura “una condotta sistematica e protratta nel tempo che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall'art. 2087 cod. civ.; tale illecito, che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato” (così Cass. civ., Sez. Lav., sentenza n. 4774 del 6 marzo 2006, Pres. , Rel. . Per_5 Persona_6
Tali enunciazioni recepiscono i caratteri che erano stati già ripetutamente enucleati dalla giurisprudenza e, soprattutto, dalla dottrina giuridica e medico - legale, le quali ultime sono ormai pervenute – sotto il profilo, per così dire, naturalistico - ad una condivisa nozione del fenomeno del mobbing quale connotato dai seguenti presupposti: coscienza e volontà della condotta mobbizzante;
riferibilità di essa al contesto lavorativo;
frequenza, ripetitività e diacronicità degli episodi perturbanti, i quali possono essere illegittimi, ovvero anche formalmente legittimi o indifferenti di per sé, ovvero, ancora, irrilevanti dal punto di vista giuridico, sempre se considerati individualmente;
carattere polimorfo e non tassativo degli stessi episodi, commissivi ed omissivi;
individualità o pluralità dei soggetti attivi delle condotte di mobbing;
lesività di dette condotte rispetto ai diritti fondamentali del prestatore di lavoro, costituzionalmente garantiti, ovvero anche soltanto idoneità lesiva delle condotte stesse;
sanzionabilità del datore di lavoro anche per omesso controllo dei dipendenti Pt_2 non necessarietà del dolo specifico, essendo sufficiente la volontarietà delle condotte (come avviene, infatti, per il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., nel quale, come si è visto, il mobbing è stato di recente sussunto); sanzionabilità del mobbing sia sotto il profilo extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) che contrattuale (in particolare ex art. 2087 c.c., nonché ex art. 4 d.lgs. 626/94), nonché mediante il richiamo dei principi che vietano la discriminazione (cfr. il d.lgs. 216/2003 e la previa direttiva n. 78/2000/UE), l'abuso del diritto (in tal senso, cfr. Cass. civ., Sez. I, 18/10/2003, n. 15482; Cass. civ., Sez. lav., 21/11/2001, n. 14663), gli atti emulativi e che impongono il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), assurti, questi ultimi, al ruolo di clausola generale ai fini della verifica del rispetto degli obblighi incombenti ex lege sul datore di lavoro, sia privato che pubblico (vieppiù dopo l'assoggettamento, ex d.lgs. 165/01, dei rapporti di pubblico impiego alla normativa privatistica). Il mobbing, in sintesi, si palesa come un c.d. “legal framework” entro il quale inserire, dandone correlativa interpretazione, una pratica di comportamenti frequenti e duraturi, non meritevoli di tutela nel loro complesso (pur se, in ipotesi, singolarmente legittimi, ovvero irrilevanti, sotto il profilo formale) poiché espressione, in sostanza, di un unico disegno vessatorio e/o persecutorio. Tali conclusioni trovano l'avallo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. 358/2002), secondo la quale il mobbing consiste in “(…) una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima. Per quanto concerne i soggetti attivi vengono in evidenza le condotte – commissive o, in ipotesi, omissive – che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione (…)”. Alle stesse conclusioni è pervenuta anche la Corte di Cassazione a SS.UU. con la nota sentenza n. 8438 del 4/5/04, il cui orientamento risulta recepito dalle recenti pronunce a sezioni semplici del 25/5/2006 n. 12445 (Pres. rel. e del 6/3/2006 n. 4774 (Pres. , rel. Per_7 Per_8 Per_5
– già sopra ric la q a, in particolare, come detto, nto Persona_6 sulla sufficienza della mera idoneità offensiva della condotta. Senonché, come già dedotto supra, la suddetta ricostruzione del fenomeno del mobbing nemmeno richiede – ai fini definitori e sanzionatori – il dolo specifico, ossia la puntuale volontà del mobber di ledere situazioni giuridiche soggettive del dipendente, quali, ad es., la salute, la dignità o ancora la professionalità, ovvero, ancora, la volontà di isolarlo o espellerlo (ovvero, di provocarne l'autoespulsione, mediante dimissioni) dal contesto lavorativo, essendo sufficiente che sussista coscienza e volontà nell'adozione del comportamento stesso, le cui conseguenze dannose si materializzano a cagione dell'idoneità degli stessi atti, o quali effetti di essi. Ed infatti, tali circostanze costituiscono più gli effetti che non gli elementi costitutivi e/o definitori del fenomeno. Si rimane, quindi, nell'ambito del dolo generico, ossia della consapevole volontà di porre in essere la condotta, posto che - come è stato osservato in dottrina - la prova diretta del fine specifico renderebbe la prova della fattispecie di mobbing ancora più complessa di quella – ad es. – del reato di maltrattamenti (nella quale, non a caso, il mobbing è stato recentemente sanzionato penalmente, a riprova della non necessarietà del dolo specifico), ossia introdurrebbe una sorta di probatio diabolica, che, di fatto, risulterebbe totalmente preclusiva di qualsiasi effettiva tutela per l'interessato. Riassumendo, è quindi possibile concludere che il mobbing è una fattispecie consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti o reiterati nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito (c.d. mobbing orizzontale) o da un superiore gerarchico (c.d. mobbing verticale), caratterizzanti da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 359/2003; sent. n. 22/2006). Precisamente, il mobbing si compone di un elemento oggettivo e di un elemento psicologico: il primo consiste in ripetuti soprusi posti in essere da parte di colleghi o di superiori ed, in particolare, in pratiche – che possono essere di per sé legittime sebbene biasimevoli – dirette a danneggiare il lavoratore e a determinarne l'isolamento all'interno del contesto lavorativo;
il secondo consistite oltre che nel dolo generico – animus nocendi
– anche nel dolo specifico di nuocere psicologicamente al lavoratore, al fine di emarginarlo. I comportamenti nocivi devono essere il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione. Il fenomeno richiede quindi la prova concreta della finalità persecutoria e dell'attuazione da parte del datore o dei suoi collaboratori di una strategia di attacco mirato nei confronti del lavoratore ricorrente (cfr. Cass. sent. n. 6079/2021; ord. n. 10992/2020; sent. n. 32381/2019; sent. n. 12437/2018; ord. n. 26684/2017; ord. n. 4222/2016). Fatta questa breve premessa si può procedere all'analisi delle singole condotte che il ricorrente pone a fondamento della sua richiesta, per comprendere se le stesse, analizzate complessivamente possono essere inquadrate come persecutorie e idonee a determinare un danno professionale e/o alla salute.
SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Occorre analizzare il procedimento disciplinare n. 6489 del 30.11.2022, il quale trova origine nei fatti occorsi il 9.11.2022 tra il ricorrente e (Segretario Comunale, nonché Persona_9 presidente della commissione disciplinare vince dalla documentazione in atti, il Segretario Comunale aveva chiesto al di presentarsi nel suo ufficio per rendere Pt_1 chiarimenti su talune anomalie emerse da o informatico delle presenze (mancata timbratura nella giornata del 30.09.2022); il aveva obiettato che l'unico soggetto titolato Pt_1 a chiedere spiegazioni era il sindaco;
il Segr munale aveva replicato assumendo rientrare nelle funzioni di coordinamento dei Responsabili dei Settori, anche quella di referente per aspetti tecnici e che conseguentemente avrebbe ugualmente provveduto alle annotazioni e modifiche ritenute necessarie;
il a quel punto aveva chiuso con violenza la porta dell'ufficio Pt_1 impedendo l'uscita al e, avvicinandosi minacciosamente allo stesso, aveva inveito Per_2 violentemente nei suoi confronti (vedi lettera di contestazione disciplinare datata 30.11.2022 in cui si legge: “A quel punto il si dirigeva velocemente verso la porta d'ingresso del mio ufficio, che Pt_1 richiudeva con violenza, impedendomi l'uscita dalla stessa. Subito si avvicinava minacciosamente al Sottoscritto urlando testualmente le seguenti frasi: "Mi hai rotto il cazzo'', "falla finita". Subito dopo mi strappava il telefono violentemente dalle mani, e avvicinava velocemente la testa contro la mia, bloccandomi nei movimenti e avvicinandomi verso la parete. Continuava a inveire violentemente contro di me dicendomi: "Ti ammazzo", "Ti riduco a brandelli che neanche tua madre ti riconosce", imponendomi di sostenere il suo sguardo al dire di "Guarda il diavolo, guardami negli occhi'', e "smettila di rompere il cazzo a Erminia" (riferendosi probabilmente alla dipendente che era in servizio presso l'Ufficio Anagrafe). Il continuava con tali CP_5 Pt_1 atteggiamen sto del pugno davanti al mio viso, camminando con viol anti a me e facendomi arretrare, sempre con il pugno proteso, fino alla parete, continuando a minacciarmi di morte e chiedendo con violenza di essere inserito "Nella commissione comunale", probabilmente riferendosi alla Delegazione Trattante di parte pubblica (l'organo che, come noto, si occupa del riparto del salario accessorio dei dipendenti comunali) dalla quale lo stesso si ritiene erroneamente escluso quando in realtà semplicemente, al momento della nomina di tale delegazione avvenuta ad opera della Giunta comunale, il non aveva titolo a farne parte. Collegava chiaramente le Pt_1 minacce all'eventualità che non fosse stato inse "commissione". Il concludeva tali azioni dicendo Pt_1 che il avrebbe dovuto limitarsi a ''Venire a lavorare senza rompere il cazzo'', altrimenti lui stesso Parte_3 sareb cercare a casa" il . Intimandomi nuovamente di "stare attento" e di "Non rompere Parte_3 il cazzo", il se ne andava sbattendo violentemente il mio telefono cellulare, che aveva tenuto in mano tutto Pt_1 il tempo, sul rivania”). A seguito di tali fatti, al ricorrente era stato notificato in data 30.11.2022 la lettera di contestazione disciplinare, per violazione degli obblighi previsti dall'art. 57 comma 1, comma 3 lett. f), h) del CCNL 2016/2018 del 21.05.2018 per il personale dipendente del Comparto Funzioni Locali;
nei suoi confronti era stato inoltre avviato procedimento penale innanzi al Giudice di Pace di Viterbo (RGNR n. 680/2022) sulla base della querela proposta dal Per_2 Secondo parte ricorrente, il procedimento disciplinare avev svolgimento sui generis, per diverse ragioni:
- la nomina dell'esperta Dr.ssa quale consulente esterno, nonostante ciò fosse escluso Persona_10 dallo “Schema del documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2022-2024” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24/06/2022 e dal “Regolamento disciplinante l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) del Comune di ”, adottato CP_1 Cont contestualmente all'approvazione della Delibera di Giunta Comunale di cost dell , n. 40 del 06/05/2022;
- la partecipazione del Segretario Comunale, nonostante il suo Persona_9 coinvolgimento personale nella vicenda, tra i soggetti dell'Amministrazione comunale che provvedevano alla nomina della suddetta consulente con Atto di indirizzo “Collaborazione tecnica specializzata nell'ambito di procedimento disciplinare” adottato con Delibera di Giunta n. 105 del 16.11.2022 e con Determinazione n. 17 del 07.11.2022;
- la giustificazione della nomina da parte dell'amministrazione consistente nella descrizione del procedimento disciplinare come “particolarmente complesso”;
- la condotta faziosa e non imparziale del consulente esterno nella seduta di audizione difensiva Cont tenutasi presso l' in data 13.01.2023: “nel corso del predetto incontro, la consulente, a seguito della richiesta del difensore del circa l'esistenza di eventuali incompatibilità per i componenti dell'UPD, Pt_1 consigliava alla commissione la sospensione della seduta, che di fatto veniva interrotta per minuti 5, nonostante la ferma opposizione del difensore dell'odierno ricorrente”;
- l'ingiustificata lungaggine procedurale, determinata dapprima dal provvedimento di sospensione del procedimento per connessione con quello penale – sospensione che rimaneva in essere anche a seguito della comunicazione del Decreto di archiviazione del procedimento penale a carico del Cont
trasmessa a mezzo pec dal difensore all ed al Comune in data 28.04.2023, e Pt_1 trasmessa anche dallo stesso dipendente mediante nota del 16.05.2023 direttamente al Sindaco Cont p.t. – e successivamente, dalla modifica della composizione dell , che da organo collegiale diveniva, in corso di causa, monocratico, con nomina, in data 12.6.2023 – cioè dopo ben oltre sei mesi dall'avvio del procedimento disciplinare – del solo componente Avv. ; CP_7
- la costante presenza e conoscenza degli atti da parte del Segretario comunale, con evidente violazione della privacy del ricorrente, dovuta alla indisponibilità di indirizzo Pec riservato da Cont parte dell' , motivo per cui ogni comunicazione afferente al procedimento doveva essere trasmessa tocollo generale, risultando facilmente accessibile e visibile nei contenuti ad altri dipendenti addetti alla gestione del protocollo ed al Segretario. Le suddette argomentazioni appaiono del tutto prive di fondamento, non idonee a fornire prova concreta della finalità persecutoria e dell'attuazione da parte del datore o dei suoi collaboratori di una strategia di attacco mirato nei confronti del lavoratore: il ricorrente si limita a dedurre incongruenze sotto profili prettamente procedurali, senza fornire prova concreta di condotte idonee a sfociare in pratiche dirette a danneggiare il lavoratore e a determinarne l'isolamento all'interno del contesto lavorativo, nonché in grado di nuocere psicologicamente al lavoratore. Difatti, la nomina di un consulente esterno, seppur non prevista dalla normativa comunale, non può essere ricondotta ad un'intenzione di ledere il ricorrente;
la presenza di un soggetto esterno può anzi essere letta come una garanzia di più elevata indipendenza e imparzialità rispetto agli organi che fanno parte dell'amministrazione comunale;
deve essere inoltre ridimensionata anche la circostanza riguardante la presenza del tra i soggetti che avevano provveduto alla Per_2 nomina del consulente esterno, svolgendo quest'ultimo anche la funzione di presidente della commissione disciplinare ed essendo come tale partecipe delle relative determinazioni. Occorre aggiungere che il procedimento disciplinare aveva avuto origine da fatti che ne giustificavano all'apparenza l'instaurazione ed ove accertate, avrebbero certamente giustificato il licenziamento per giusta causa: va in proposito anzi osservato come il ricorrente non abbia neanche tentato di negare le proprie responsabilità e l'esistenza stessa delle condotte ascritte. Ad escludere la natura discriminatoria e persecutoria sta poi il provvedimento di archiviazione del procedimento in data 27.09.2023; iniziativa assunta per decorso del termine per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del lavoratore e non per insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'addebito. Una soluzione che ben potrebbe essere letta come invito ad una pacificazione piuttosto che come forma di vessazione e persecuzione. In definitiva, quindi, parte ricorrente non ha fornito prova del carattere pretestuoso e intenzionalmente persecutorio della iniziativa disciplinare;
e in quest'ottica – anche alla luce del suo esito – alla stessa va riconosciuto valore di legittimo esercizio dei poteri datoriali, il quale esclude il nesso eziologico con il danno alla salute lamentato dal ricorrente. Per completezza va solo ricordato come la rinuncia di parte ricorrente alla domanda cautelare concernente il ritiro dell'arma, esonera questo giudicante da ogni valutazione sull'iniziativa dell'amministrazione di imporne la riconsegna;
alla vicenda (ritiro e mancata restituzione) sembra peraltro potersi riconoscere valenza e rilievo esclusivamente amministrativo (come si evince anche dalle motivazioni addotte a fronte della richiesta di restituzione, concernenti le “modifiche da apportare ai Regolamenti comunali disciplinanti gli armamenti di servizio”) trattandosi di materia soggetta a disciplina speciale, in cui non sembra ravvisabile un diritto soggettivo alla disponibilità dell'arma. Si osserva ad ogni buon conto che l'assegnazione dell'arma di ordinanza non era stata revocata al solo ricorrente, ma anche all'Assistente Capo della Polizia Locale (cfr. dep. CP_8
12.3.2025) e non è dato sapere se ciò sia avvenuto anche per altro personale della Polizia Locale;
il che induce ad escludere essersi trattato di misura ad personam. Nella situazione conflittualità interna venutasi a creare all'interno dell'amministrazione, non sembra quindi possibile dedurre da tali episodi un intento persecutorio nei confronti del ricorrente.
Successivamente a quello or ora descritto, era stato avviato un secondo procedimento, con atto notificato in data 04.04.2024. In relazione ad esso il ricorrente si limita ad eccepire che il provvedimento di contestazione era stato “consegnato in busta aperta” con conseguente violazione della privacy. Sennonché la documentazione prodotto mostra come l'atto fosse stato inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
la circostanza che il plico risultasse aperto al momento della consegna pare più facilmente imputabile a qualche dipendente piuttosto che all'amministrazione comunale (con ciò intendendosi sindaco e segretario comunale); del tutto sfornita di fondamento probatorio deve altresì ritenersi l'intenzione in capo ai responsabili di facilitarne la divulgazione;
né la denuncia che risulta essere stata presentata ai Carabinieri di pare abbia consentito un accertamento in tal senso. CP_1
Quanto al merito delle contestazioni va osservato come il ricorrente si sia astenuto dall'esaminare le vicende oggetto dell'addebito limitandosi a sostenere, del tutto genericamente, che da tale iniziativa occorresse trarsi conferma della “condotta persecutoria del Sindaco”, assumendone la natura
“ostile e vessatoria, volta a generare frustrazione e stress, ad intimidire e controllare in maniera pervasiva l'operato dell'agente, anche mediante continue minacce di procedimenti disciplinari – di fatto, concretizzatesi –, abusando dei poteri di controllo e vigilanza riconosciuti per legge, oltre che finalizzata a screditare l'immagine ed il ruolo professionale del lavoratore sia all'interno dell'Ente che nella collettività”. Della veridicità di quanto affermato non ha tuttavia offerto prova, se non in via indiretta, ovvero facendo riferimento agli altri diversi episodi che saranno separatamente esaminati nel prosieguo. Va per contro ribadita in via generale, la riconducibilità dell'iniziativa disciplinare tra i poteri di direzione e controllo da riconoscere in capo al datore di lavoro e nella specie all'amministrazione comunale;
come pure è opportuno rammentare che al fine della ravvisabilità dell'ipotesi di mobbing, è indispensabile che dei procedimenti disciplinari – menzionati tra le condotte reiterate integranti la fattispecie si deduca e si provi il carattere artificioso e strumentale tale da farli ritenere estranei ai poteri datoriali di controllo e consentirne la qualificazione in termini di abuso. Di tali elementi il ricorrente non ha fornito alcuna prova. Il carattere strumentale e persecutorio del procedimento non sembra peraltro evincibile neanche dal provvedimento di archiviazione nel merito adottato dall'amministrazione in corso di giudizio. E' in proposito sufficiente osservare che con la nota di contestazione del 21.03.2024 si era dato atto di plurime condotte del portate a conoscenza dell'organo disciplinare tramite Pt_1 specifici atti: a) nota prot. n. 6811 del 22.12.2023 a firma d.ssa e nota prot. n. 181 del Persona_11
19.1.2024 (di conferma dei fatti da parte della d.ssa avente ad oggetto una Tes_2 presunta aggressione del ricorrente ai danni della entre ero seduta alla mia Per_11 scrivania … è entrato l'Agente di Polizia Locale dip. evidentemente alterato ed ha cominciato Parte_1 ad inveire contro di me” accusandola di “aver d o nel momento in cui sono andata ai Carabinieri a seguito della denuncia nei suoi confronti da parte del dott. …” essendo stata Per_2
l'unica a riferire “che si sentivano le urla”); b) deliberazione GC n. 63 del 13.9.2023 (turnazioni) prot. int. n. 4377 del 28.2.2023 e note prot. n. 6223 del 16.11.2023 e n. 6521 dell'1.12.2023 (relazioni settimanali) concernenti il mancato invio delle relazioni di servizio;
c) note prot. n. 1869 del 30.3.2021 e n. 6516 dell'1.12.2023 concernenti l'omessa consegna delle chiavi dei locali della Polizia Locale siti nella sede dal Palazzo Comunale (a fini di conservazione in cassaforte per eventuali emergenze); d) nota prot. n. 278 del 15.1.2024 concernenti la richiesta di indicare il servizio svolto il 12.1.2024 in ragione della irreperibilità del personale ai recapiti di ufficio e personali;
e) omesse timbrature del 16.1.2024, utilizzo dell'auto di servizio al di fuori del territorio comunale e variazioni turni senza giustificativi. A prescindere dalla circostanza che talune delle iniziative erano state assunte da soggetti estranei ai contrasti riferiti in ricorso, l'organo disciplinare era pervenuto alla archiviazione dando atto di aver dovuto approfondire l'interpretazione di talune disposizioni del contratto collettivo;
ridimensionando le condotte tenute nei confronti della (ricondotto ad un “… serrato … CP_9 confronto lavorativo, peraltro oggetto già nel passato di ulteriori acredini …”); riconoscendo l'ottemperanza, sia pure tardiva, alla richiesta di consegna delle chiavi e la validità delle giustificazioni addotte riguardo alle restanti mancanze, riservandosi un approfondimento degli accertamenti in ordine all'osservanza delle prescrizioni circa l'invio delle relazioni di servizio. Dal provvedimento non si evince alcuna strumentalità dell'iniziativa disciplinare, quanto piuttosto l'esigenza –insita in ogni procedura di quel tipo - di verificare l'esistenza e la gravità degli addebiti contestati. Alla luce delle considerazioni che precedono si può quindi escludere che i procedimenti di cui trattasi siano da menzionare tra le condotte integranti l'ipotesi di mobbing denunciata dal ricorrente.
SULLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Oltre ai procedimenti disciplinari, parte ricorrente pone a fondamento della propria domanda una serie di altre vicende nelle quali ha inteso ravvisare le condotte illecite dell'amministrazione nei suoi riguardi. I singoli episodi sono da esaminare separatamente pur tenendo conto di una visione unitaria dettata dalla natura della fattispecie in esame, la quale presuppone che le singole condotte siano realizzate con la consapevolezza o la finalità di ledere il lavoratore nell'ambito di un disegno persecutorio coerente e sistematico. Occorre allora prendere in considerazione le singole doglianze del ricorrente così di seguito dedotte in giudizio:
“a) Nell'aprile 2020, con toni alterati il Sindaco p.t. minacciava l'odierno ricorrente di attivare Persona_1 un procedimento disciplinare a suo carico, per aver chi ocumenti di riconoscimento in attuazione dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 23.04.2020 prevedente l'ingresso al cimitero in ordine alfabetico su vari giorni differenziati, sostenendo che il dipendente aveva violato la libertà personale delle persone. Si sottolinea che tale minaccia veniva avanzata nei soli confronti del sig. e non anche verso il che pure espletava le Pt_1 CP_8 stesse mansioni del collega di Polizia Locale”. L'episodio è stato riferito dai dipendenti comunali e nessuno dei quali ha fatto CP_8 CP_5 cenno a minacce di procedimenti disciplinari. In m gi l rimprovero la teste CP_5 ha riferito che il Sindaco aveva reagito in quel modo allorché aveva saputo che “all'ingresso erano chiesti i documenti personali per verificare il diritto all'entrata”; pur sostenendo di non aver compreso le modalità di verifica richieste, ha precisato che “il senso era che non ve ne fosse bisogno trattandosi di persone conosciute”. Nella sostanza, ciò che pretendeva dal personale della Polizia Locale è che l'esibizione dei documenti non fosse richiesta allorché l'accesso al cimitero fosse richiesto da persone note e conosciute. Va rammentato peraltro che la modalità di verifica tramite documenti era stata adottata da entrambi i componenti della Polizia Locale (dep. “entrambi chiedevamo CP_8 all'ingresso l'esibizione di un documento di riconoscimento”) e che il o era stato rivolto comprensibilmente al solo in qualità di agente più alto in grado. Pt_1 All'episodio non può esser riconosciuta alcuna valenza, trattandosi di semplici direttive (ancorché impartite con toni imperativi) riguardanti le modalità con le quali l'amministrazione richiedeva fosse svolto il servizio affidato alla Polizia Locale. La pretesa si colloca quindi nell'alveo delle prerogative dell'amministrazione comunale e va ricondotta al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, il quale legittima il medesimo ad impartire disposizioni anche sulle concrete modalità di esecuzione delle disposizioni e a verificarne il rispetto nella esecuzione della prestazione lavorativa. L'eventuale disapprovazione delle modalità operative adottate dagli agenti, pur espressa con toni energici, non è di per sé illecita, ma costituisce essa stessa esercizio legittimo del potere datoriale. La personalizzazione dell'episodio appare in quest'ottica ingiustificata e la vicenda non appare utile ad integrare la fattispecie denunciata.
b) Nel settembre 2020, precisamente in data 24.09.2020, l'amministrazione comunale faceva cancellare la timbratura effettuata dal per le ore di lavoro straordinario, non riconoscendo l'espletamento di attività di Pt_1 servizio dalle 19.40 alle ell'agente che, dopo aver timbrato l'uscita dal servizio e mentre si recava a casa, veniva chiamato da alcuni cittadini che ne richiedevano l'intervenuto per assicurare alla giustizia due soggetti resisi protagonisti di un violento “regolamento dei conti” a danno di un ragazzo di in attesa dell'intervento dei CP_1
Carabinieri (tra cui vi accorrevano il Luogotenente e il Vice-Brigadiere . Testimone_3 Persona_12 La vicenda (rammentata dai testi va più corre in CP_8 CP_5 Parte_4 quello stato di fisiologica contrapposizione tra le componenti del rapporto di lavoro e di problematica componibilità delle reciproche pretese. Essa attiene infatti alla valutazione - di natura giuridica e organizzativa - circa la qualificazione dell'intervento svolto dal ricorrente nelle circostanze appena descritte svolta;
sebbene nella specie l'iniziativa del ricorrente fosse da apprezzare sotto altri profili, l'amministrazione aveva ritenuto di non poterlo ricondurre all'attività di istituto, non essendo in quel momento il dipendente in servizio attivo ed avendo già timbrato l'uscita dall'ufficio (come riferito dai testi l'episodio si era verificato quando il ricorrente
“era smontato dal servizio;
rientrando nella propria abitazione …”). La cancellazione della timbratura (che non è dato da ricondurre ad una specifica iniziativa sindacale o del segretario comunale, ancorché da essi avallato) ha quindi valenza di natura prettamente organizzativa, dettata dalla impossibilità (reale o presunta) di giustificare un maggiore esborso a fronte di quell'intervento. Le deposizioni dei testi (dei quali non è comunque nota la fonte delle informazioni) non paiono decisive a sostegno della prospettazione attorea volta a dimostrare il carattere persecutorio della determinazione: il teste a rammentato che in occasione di un colloquio con il CP_8 Pt_1
e a fronte delle sue richieste il sindaco aveva spiegato che “non gli era dovuto lo straordinario” pur senza fornire altra spiegazione;
che ulteriori chiarimenti erano stati chiesti dal ricorrente all'ufficio personale ma non se ne conosce l'esito. La teste che sembra aver ricevuto informazioni dal CP_5 solo ha sostenuto che “la giustificazion eniva data dal Sindaco e da altri colleghi è che Pt_1
l'intervento non sarebbe stato necessario essendo di competenza delle forze dell'ordine” e la circostanza che taluni colleghi condividessero le ragioni avvalora i dubbi sulla natura della determinazione. Alla vicenda non è quindi possibile attribuire valore di persecutorio e ad essa non sembra possibile ricondurre alcuna strategia di vessazione o emarginazione del dipendente.
c) Nell'anno 2021, in occasione di una conversazione con il consigliere comunale di minoranza il Parte_5
Sindaco screditava ed offendeva l'odierno ricorrente descrivendolo “pericoloso”, così ledendo he professionale e la dignità del medesimo, considerata anche la particolare qualifica rivestita da entrambi. A ciò aggiungasi che, persino quando era al comando della Polizia Locale di il , il Sindaco p.t. CP_1 Parte_6 manifestava la propria ostilità nei confronti principalmente del dipendente non perdendo Persona_1 Pt_1 iedere di avviare procedimenti disciplinari a suo carico o, in ogni caso, o presunte ed infondate azioni illegittime sul posto di lavoro, come emerge dagli scambi epistolari intercorsi con il Comandante della Polizia Locale;
La doglianza contiene da un lato il riferimento ad uno specifico episodio riguardante un presunto apprezzamento del sindaco nei riguardi del ricorrente e, dall'altro, la doglianza concernente ulteriori plurime indefinite manifestazioni di ostilità provenienti dallo stesso vertice amministrativo. Il primo specifico episodio riguarda una espressione che si assume diffamatoria che si assume proferita dalla alla presenza di un consigliere di minoranza;
si è voluto tuttavia introdurre Per_1 in giudizio l'episodio non attraverso una deposizione dello stesso consigliere, ma per via indiretta, attraverso la deposizione di testi che ne avrebbero avuto successiva notizia. Tali circostanze non hanno consentito di valutare e verificare l'attendibilità della fonte, che sarebbe stata invece doverosa in ragione della appartenenza del consigliere alle forze di minoranza dell'assemblea comunale e quindi allo schieramento di opposizione, cui non potrebbe non essere estraneo l'interesse a screditare l'immagine del sindaco. La vicenda è stata riferita de relato dal teste (Assistente Capo della Polizia Locale del CP_8
Comune di , ruolo subordinato a que rrente). CP_1
Costui, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha collocato temporalmente la vicenda “nel 2022 o 2023 (prima del giugno 2024…)” anziché nel 2021 e quindi ad epoca verosimilmente successiva ai fatti (di novembre 2022) oggetto del procedimento disciplinare. Pur rammentando con precisione l'epiteto asseritamente rivolto al ricorrente, il teste ha inoltre sostenuto di non aver mai saputo “quale fosse l'argomento trattato e a quale proposito sia stata fatta tale affermazione” né se in tali circostanze “vi fossero altre persone presenti”. La vaghezza nella ricostruzione della vicenda e la carenza di elementi utili a qualsiasi approfondimento, rende del tutto inutilizzabili le dichiarazioni del CP_8 L'allora responsabile della Poli ha invece chiarito che a definire Parte_6 come soggetto “non gestibile” e “sostanzialmente pericoloso” era stato il Segretario Pt_1 Per_2 indaco. Il teste ha infatti sostenuto che quando manifestò a quest'ultimo l'i nominare come suo vice (“essendo il mio servizio limitato a nove ore settimanali”), “il segretario Pt_1 comunale m lui o io" sostenendo che non fosse gestibile e che fosse sostanzialmente pericoloso”. Pt_1
Non sarebbe dunque ascrivibile al Sindaco ma al segretario comunale l'apprezzamento a cui il ricorrente ha inteso attribuire carattere offensivo e diffamatorio. L'estraneità del vertice amministrativo, che impedisce di ricondurre il fatto tra le vessazioni asseritamente poste in essere ai suoi danni sarebbe avvalorata dalle ulteriori precisazioni del teste il quale ha comunque aggiunto di non ricordare quali fossero state le valutazioni del Sindaco allorché egli ebbe a formulare anche quest'ultima il proprio intendimento. Pur sostenendo che “l'orientamento del sindaco nei riguardi di fosse conforme a quello del segretario” il teste non ha riferito di giudizi o apprezzamenti della Pt_1 nei suoi riguardi, di specifiche condotte tenute nei suoi confronti e neanche di una sua Per_1 esplicita contrarietà al conferimento dell'incarico. Tali affermazioni trovano d'altra parte conferma nella determinazione assunta dal vertice dell'amministrazione comunale nel luglio 2022, di nominare il Responsabile del servizio Pt_1 di Polizia Locale al termine dell'incarico del (Decr. Si .G. n. 10 del 06.07.2022). Parte_4
Lungi dal costituire dimostrazione della discriminazione e della persecuzione ai suoi danni, le opinioni del Santopadre e la presunta comune sfiducia nei confronti del (ove riferita a Pt_1 periodi precedenti ai fatti di novembre di quello stesso anno) non erano valse ad impedire l'attribuzione al medesimo di incarichi di fiducia e di prestigio. E il medesimo teste ha sostenuto che a suo parere “ sia stato nominato responsabile della Polizia Locale dopo di me per aver entrambi Pt_1 compreso l'opportunit ontare i problemi in modo più soft”; ciò significa che all'epoca, l'intenzione dell'amministrazione era ancora quella di valorizzare il dipendente e tentare di migliorare le reciproche relazioni. Tali considerazioni inducono a ritenere infondato l'assunto che aveva inteso ravvisare in tali apprezzamenti parte delle condotte persecutorie e discriminatorie integranti il mobbing. Il sentimento del vertice comunale e l'opinione riguardo al non risulta essersi concretizzato Pt_1 in condotte discriminatorie, vessatorie e persecutorie, fino alle vicende del novembre 2022, aveva condotto al conferimento dell'incarico di responsabilità. È non di meno verosimile che gli obiettivi perseguiti dai vertici comunali siano invece venuti meno con l'insorgere della situazione di conflittualità provocata dalle condotte ascritte al Pt_1 (e mai contestate dal ricorrente) perpetrate in danno del nel novembre Per_2 dettagliatamente descritte nella coeva lettera di contestazione. È comprensibile che l'episodio abbia acuito attriti e dissapori tra il e i vertici dell'amministrazione e abbia determinato Pt_1 una perdita di fiducia nei suoi confronti. Ragione per cui si era pervenuti alla revoca dell'incarico di responsabilità e all'avvio dei procedimenti penale e disciplinare a cui si è fatto cenno. Il che peraltro non dà conto delle ulteriori condotte illecite genericamente individuate con la propria doglianza. In proposito deve ritenersi del tutto generico e privo di riscontri l'intenzione immotivata e preconcetta di “richiedere di avviare procedimenti disciplinari a suo carico” (in quali circostanze e per quali ragioni non è dato saperlo) o sostenere “presunte ed infondate azioni illegittime sul posto di lavoro” come quelle risultanti dagli scambi epistolari intercorsi con il Comandante della Polizia Locale. Non si vuole sostenere che il ricorrente sia stato del tutto immune da rimproveri e reprimende, ma ciò rientra nelle ordinarie dinamiche del rapporto lavorativo (la fattispecie a cui fa riferimento il ricorso attiene peraltro ad una circostanza specifica ed è indirizzata dal Comandante e Parte_4 contiene una richiesta di chiarimenti e non anche minacce di procedimenti disciplina i tesi hanno fatto riferimento a specifiche ipotesi in cui i presunti rimproveri erano giustificati dalla anomalia delle condotte, come nell'ipotesi della distribuzione anticipata e non autorizzata al personale delle mascherine acquistate in periodo covid (cfr. dep. . Di un atteggiamento CP_8 ostile e persecutorio posto in essere mediante la minacc edimenti disciplinari ingiustificati, rimproveri o critiche immotivate non è stata fornita prova. Tutto ciò rammentando che la richiesta di chiarimenti o l'attivazione di procedimenti disciplinari, sorretti da ragioni organizzative o da segnalazioni su presunte irregolarità, rientrano nel legittimo esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro e non possono essere qualificati, come espressione di ostilità personale in assenza di elementi di prova a sostegno delle finalità persecutorie.
d) Nell'anno 2022, nel corso di una riunione sindacale tenutasi nell'ufficio del Segretario Comunale, Persona_9
quest'ultimo sbeffeggiava l'odierno ricorrente svilendone le competenze professionali, anche alla presenza
[...] calista EN PÈ, del vigile urbano e della dipendente comunale Persona_13 CP_5
Anche tale doglianza deve ritenersi del tutto generica. La deposizione del teste on ha CP_8 consentito di fare luce sulla vicenda: costui ha sostenuto che in occasione di u con la Delegazione Trattante “ aveva chiesto di partecipare in qualità di delegato sindacale ed il Santopadre Pt_1 lo sbeffeggiò dicendo che n ualificato”. Al di là della sospetta anomalia rappresentata dalla ricostruzione dei fatti utilizzando il medesimo termino a tal fine impiegato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo e prescindere dal fatto dalle incertezze sulla presenza o mano del teste all'episodio come sopra riferito (cosa che rende incerta la natura diretta o de relato delle dichiarazioni) ciò che appare evidente è la genericità delle affermazioni del teste, non avendo costui chiarito con quali parole si sarebbe espresso il Santopadre nei confronti del ricorrente, onde consentire a questo giudice la valutazione della eventuale portata diffamatoria. Appena più dettagliate sono risultate le dichiarazioni della teste la quale ha sostenuto che CP_5
“ lo aveva deriso sostenendo che non avrebbe potuto apportare al ilità non avendo le conoscenze Per_2
e le competenze”. Non è ben chiaro se la derisione sarebbe consistita nella negazione delle competenze necessarie o in qualche apprezzamento ulteriore all'indirizzo del ricorrente. E' tuttavia possibile sostenere la mancanza di competenze è un concetto sostanzialmente equiparabile al difetto di specifica qualifica sulla quale si è concentrata l'interpretazione del rappresentante sindacale e che appare quanto meno di dubbia correttezza. Dalla deposizione del è infatti emerso che per giustificarne l'esclusione dalla riunione CP_8 della Delegazione Trattante il avrebbe definito il con le parole “non Per_2 Pt_1 qualificato”; tale giudizio ad av desimo teste, sarebb etto dall'innominato rappresentante CISL come sinonimo “…di incapace o di persona che non capiva niente”. Anche in questo caso, è tuttavia mancato nella deposizione qualsiasi riferimento alle ragioni che avevano indotto il sindacalista a formulare tale giudizio. E tale carenza non può non essere posta in correlazione con quanto rammentato dallo stesso nella lettera di contestazione Per_2 disciplinare del 30.11.2022. In tale occasione costui aveva fatto cenno all'episodio sostenendo che al era stata impedita la partecipazione perché “non aveva titolo a farne parte”. E la tesi ha Pt_1 trovato conferma nella deposizione della teste la quale ha affermato che “la presenza CP_5 del non era prevista non essendo stato inser i partecipanti, ma PÈ ne sosteneva la Pt_1 possibilità. Alla fine, comunque non gli fu consentita la partecipazione”. In virtù di tali contrastanti elementi non vi è dunque alcuna certezza sulla corretta interpretazione delle parole del fornita dal sindacalista e riferita dal in altri termini non è Per_2 CP_8 possibile affer lle parole fossero state pronuncia c o “…di incapace o di persona che non capiva niente” e non invece nel senso di soggetto carente del titolo di legittimazione a partecipare alla riunione. Non può allora escludersi che quella del sindacalista (interessato alla partecipazione del fosse una interpretazione di comodo avallata dal ricorrente a sostegno Pt_1 del proprio assunt razione dei fatti fornita in ricorso assume entro questi limiti i profili della strumentalità, apparendo una lettura forzata dei fatti a sostegno delle proprie ragioni.
e) Nell'anno 2023, nel corso del periodo di malattia richiesto dal a seguito di intervento chirurgico a cui Pt_1 era costretto a sottoporsi come si spiegherà più oltre, esattamente il giorno seguente ad un messaggio inviatogli dalla dipendente (tra l'altro cugina del Vice-Sindaco p.t., e che manifesta Persona_11 Persona_14 continuamente livore verso il l'odierno ricorrente riceveva la visita fiscale INPS, richiesta Pt_1 dall'amministrazione comunale. ia a riguardo che trattasi dell'unico caso dall'insediamento dell'attuale amministrazione in cui il Comune di richiedeva un controllo ad un dipendente in malattia, nonostante CP_1 nello stesso anno altri avessero usufru eriodi di malattia, stando a quanto risulta dalle comunicazioni pervenute sul gruppo whatsapp dei dipendenti denominato “gruppo assenze”. Il ricorrente assume in definitiva la natura persecutoria di un atto di controllo legittimamente rientrante tra i poteri del datore di lavoro in caso di assenza del dipendente per motivi di salute. Va tuttavia osservato che esso costituisce legittimo esercizio dei poteri datoriali;
che le verifiche sono rimesse ad un organo esterno ed imparziale quali devono ritenersi i medici del servizio sanitario pubblico;
che tali verifiche sono finalizzate ad impedire comportamenti scorretti del dipendente e non comportano alcuna conseguenza lì dove le cause dell'astensione lavorativa siano confermate dal medico fiscale;
l'assunto che l'iniziativa abbia rappresentato un caso più unico che raro (vedi dep. non vale a mutarne natura e funzione e a qualificare il controllo CP_8 CP_5 come vessatori t ientrando esso nell'ordinario svolgimento del rapporto di lavoro a prescindere dalla frequenza del ricorso a tale strumento.
f) nell'intero anno 2023, l'odierno ricorrente subiva un trattamento sfavorevole rispetto agli altri dipendenti comunali anche per quanto attiene alle richieste di riposi compensativi: mentre quelle del collega di Polizia Locale,
venivano evase senza problemi di sorta, quelle avanzate dal venivano puntualmente CP_8 Pt_1 contestate, come si rende evidente dagli scambi di e-mail che si allegano”. Anche tale doglianza pecca di genericità, non avendo il ricorrente dedotto le ragioni addotte dall'amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte nei confronti di ciascun dipendente, onde valutarne legittimità e fondatezza (peraltro non esplicitamente contestate). Va peraltro osservato che dalla comunicazione datata 20.01.2023, risulta che la richiesta di riposi compensativi non sia stata accolta dal in ragione della mancata verifica, da parte del CP_10 dipendente, della regolarità del cartellino entro i primi giorni del mese successivo: in particolare, non era stata effettuata la regolarizzazione della timbratura del 15 dicembre 2022. Si precisa che la verifica del cartellino costituisce adempimento posto a carico del medesimo dipendente, necessario per consentire la chiusura dei dati e la corretta elaborazione dello stipendio. Alla luce di tali elementi non pare ragionevole sostenere il carattere vessatorio della determinazione, traendolo da un confronto con la posizione di altri dipendenti di cui non sia stato possibile accertare la situazione onde procedere ad una comparazione con quella del ricorrente. Sulla scorta di tali elementi deve quindi ritenersi indimostrato qualsiasi intento discriminatorio o trattamento deteriore del rispetto a quello degli altri dipendenti. Pt_1
g) sempre di recente, con Delibera di Giunta Regionale n. 16 del 22.02.2023 l'amministrazione comunale decideva di estromettere di fatto il dall'espletamento di attività che erano state sempre svolte dal medesimo, ad Pt_1 esempio non gli veniva rin incarico nella commissione per la gestione dell'albo comunale compostatori del quale aveva fatto parte fin dal 2017, che veniva invece affidato al collega di grado inferiore . CP_8
Al riguardo il ricorso non da conto delle ragioni che consentivano di ravvisare rrente un diritto alla conservazione dell'incarico e che avrebbero quindi dovuto impedire, dopo circa sei anni di svolgimento dell'incarico, di pervenire ad una diversa scelta organizzativa consentendo anche ad altri dipendenti di fare la medesima esperienza svolta dal Tanto meno il Pt_1 ricorrente ha spiegato il rilievo che avrebbe dovuto avere il grado di cias bro della Polizia Locale nell'assunzione dell'incarico. Non ha inoltre chiarito quali vantaggi avrebbe consentito il conferimento dell'incarico e quali conseguenze aveva prodotto la sostituzione sulla sua posizione professionale ed economica, anche in termini di prestigio o di future opportunità. Tali circostanze sono state solo in parte chiarite dal teste l quale si è espresso al riguardo CP_8 nei seguenti termini “Non so dire in cosa consiste e quali mansioni richieda la partecipazione alla commissione;
doveva essere fissata una riunione che non si è mai svolta. Non sono previsti compensi economici. Non so dire le ragioni per cui era stato depennato il che in precedenza ne faceva parte. Inizialmente ero contrario Pt_1 all'incarico data la mole dei servizi da sv a teste a invece ricordato di essere stata sostituita CP_5 contestualmente al ricordando che la motivazione resa era consistita nella “intenzione di Pt_1 non cristallizzare la fo on i medesimi componenti”. La circostanza che gli unici sostituiti fossero stati solo la e il ricorrente non è utilmente CP_5 apprezzabile non essendo note consistenza e composizione ommissione. Non può peraltro escludersi che nell'ambito delle scelte discrezionali dell'amministrazione la sostituzione fosse dovuta anche ad un affievolimento del rapporto fiduciario con tali dipendenti. Sulla scorta degli elementi esposti sembra ad ogni buon conto potersi desumere che l'incarico avesse scarso rilievo e non attribuisse particolari vantaggi;
e ciò induce ad escludere che con tale avvicendamento l'amministrazione avesse inteso danneggiare in qualche modo il ricorrente. Ancora una volta deve quindi ritenersi carente la prova del carattere intenzionalmente vessatorio o persecutorio della condotta, essendo la determinazione dell'amministrazione più facilmente inquadrabile tra le ordinarie scelte discrezionali di gestione ed organizzazione del datore di lavoro.
h) Nel gruppo whatsapp dell'amministrazione comunale, nel quale sono inseriti tutti i dipendenti del CP_1
il sig. inviava un messaggio di saluto/congedo e ringraziamenti al che
[...] Per_2 Controparte_1 scontra co con ringraziamenti e commentato con l'emoticon di un cuore Persona_11
Tuttavia, a seguito del messaggio di commento del sig. il Sindaco immediatamente provvedeva ad eliminare Pt_1 dapprima il messaggio dell'odierno ricorrente e ad eli al gruppo, dipoi, a chiudere il gruppo whatsapp, così sopprimendo la libertà di espressione del lavoratore”. Pressoché risibile appare l'assunto della eliminazione della chat come forma di compressione della libertà di manifestazione del pensiero: premesso che la formazione di un gruppo whatsapp non assumere alcun rilievo istituzionale, è noto come la costituzione, l'adesione e la partecipazione al gruppo sono frutto dell'iniziativa del suo amministratore;
l'ammissione e la rimozione dei componenti è anch'essa una sua prerogativa, posto che l'organizzatore deve ritenersi libero di gestire il gruppo di colloquio a suo piacimento;
ugualmente la radicale soppressione del gruppo non impedisce agli originari appartenenti di formare e gestire a loro piacimento altro gruppo in cui manifestare liberamente il loro pensiero. Nel merito non sorprende che né nell'atto introduttivo, né nelle dichiarazioni dei testi che hanno confermato la circostanza, si sia fatta menzione delle dichiarazioni dei singoli partecipanti. Ciò che è emerso è che in occasione dei saluti di commiato dall'amministrazione, il aveva Per_2 formulato dei ringraziamenti ad alcuni dei dipendenti e che l'esclusione di altri (tra cui il ricorrente e la dipendente era stata mal digerita (o addirittura interpretata come una accusa di CP_5 ingratitudine); pur non essendone noto il contenuto è intuibile il tenore dell'intervento del e delle eventuali repliche del Dapprima la rimozione del ricorrente dalla chat Pt_1 Per_2 e immediatamente dopo la soppressione del gruppo aveva all'evidenza lo scopo di evitare le polemiche e impedire che i partecipanti potessero trascendere. Si era trattato di un intervento a tutela della dignità dei partecipanti e dei diretti interessati e non di un atto di persecuzione o vessazione ai danni del ricorrente. L'artificiosa lettura della vicenda va conseguentemente imputata ad un interesse puramente processuale.
i) A seguito dell'archiviazione del procedimento disciplinare prot. n. n. 6489 del 30.11.2022 e di quello penale, il Sindaco richiedeva alla Polizia Locale di trasmettere relazioni settimanali, con dettaglio dell'attività giornalmente svolta, di dettagliare gli spostamenti degli agenti e adottava, in generale, controlli pervasivi sul nell'esercizio Pt_1 di un potere di controllo che assumeva i caratteri di un vero e proprio abuso, come emerge anche dai pretestuosi ed infondati addebiti disciplinari contestati nel pendente procedimento”. Della natura e del contenuto del procedimento disciplinare si è già detto e vanno qui confermate le conclusioni raggiunte. Quanto all'addebito concernente l'omesso inoltro delle relazioni di servizio – già formalizzato nel predetto procedimento ed attualmente sospeso in attesa di approfondimenti – è stata la teste riferire che suo avviso il problema era sorto “… dal fatto CP_5 che le relazioni di servizio predisposte dalla Polizia Locale non fossero inoltrate al Sindaco; mi risulta che per questo fatto sia stato avviato un procedimento disciplinare conclusosi senza sanzioni”. Ciò dimostra che l'esistenza a monte della problematica, la quale è risultata solo parzialmente risolta in sede disciplinare con l'indicazione di un nutrito numero di relazioni (in numero di 75) le quali sarebbero state inviate al protocollo e che verosimilmente non erano mai giunte al Sindaco e delle quali si è chiesto un campionamento a verifica. Sembra ad ogni buon conto paradossale qualificare come vessatoria la pretesa di prendere visione di dette relazioni di servizio ed approfondire in via disciplinare le ragioni della mancata percezione. Va d'altra parte rammentato che l'esercizio di controlli e richieste di report rientra nei poteri di direzione e vigilanza dell'amministrazione comunale;
l'utilizzazione di tali strumenti, pur eventualmente percepita come stringente, non costituisce abuso se funzionale ad esigenze organizzative e non accompagnata da atti lesivi o discriminanti concretamente dimostrati. Non pare quindi che il ricorrente abbia fornito utile prova né dei presunti controlli, pervasivi e abusivi, che assume posti in essere dell'amministrazione ai suoi danni, né dell'avvio dei pretestuosi ed infondati procedimenti disciplinari: anche sotto tale profilo il ricorso deve quindi ritenersi infondato.
Dall'esame complessivo delle condotte, non emergono in definitiva elementi di rilievo idonei a configurare la fattispecie di mobbing. Le condotte addebitate all'amministrazione, benché rappresentate come reiterate, risultano nel complesso prive di fondamento e non supportate da prove concrete che ne attestino la natura persecutoria. Non è sufficiente la mera successione di contestazioni o provvedimenti disciplinari per integrare una strategia di vessazione o una condotta persecutoria e ciò va tenuto presente anche nelle ipotesi in cui tali procedimenti si siano conclusi senza esito e senza l'irrogazione di sanzioni o siano risultati viziati sotto il profilo procedurale. La qualificazione di mobbing – occorre ribadirlo - richiede non solo la ricorrenza di più atti, ma altresì la prova della loro intenzionale sistematicità, dell'intento persecutorio unitario e del conseguente pregiudizio del lavoratore. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita in maniera convincente, né risulta dimostrata l'esistenza di un disegno unitario e coordinato volto a ledere la dignità, la salute o la professionalità del lavoratore. La valutazione complessiva delle condotte contestate consente pertanto di escludere la sussistenza di un comportamento riconducibile a fenomeno del mobbing o alle figure ad esso assimilate, atteso che le azioni dell'amministrazione rientrano nell'esercizio legittimo del potere direttivo e disciplinare e non manifestano alcuna finalità persecutoria o discriminatoria. In conclusione: non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una condotta illecita. Ne consegue il rigetto delle pretese del ricorrente.
SULLA NON CONFIGURABILITÀ DI UN RISARCIMENTO EX ART. 2087 C.C. Da ultimo, parte ricorrente deduce che le condotte realizzate dall'Amministrazione comunale integrerebbero comportamenti vessatori tali da giustificare il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2087 c.c., sussistendo un nesso causale tra le singole condotte denunciate e i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti. Sul punto, occorre preliminarmente rilevare che, in materia di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Tale norma ha carattere generale e funzione integrativa rispetto alla disciplina antinfortunistica, in quanto volta a prevenire non solo i danni derivanti dalla violazione di specifiche norme di sicurezza, ma anche quelli causati da situazioni di pregiudizio derivanti dall'organizzazione e dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione dell'art. 2087 c.c. può essere ravvisata non solo in presenza di condotte di mobbing – caratterizzate da un intento persecutorio idoneo ad unificare una pluralità continuata di comportamenti lesivi – ma anche in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro consenta, anche solo per colpa, il mantenimento di un ambiente di lavoro stressogeno, potenzialmente dannoso per la salute psicofisica dei lavoratori. Parimenti, è stata riconosciuta la rilevanza di condotte che, pur non essendo di per sé illegittime, siano tuttavia idonee a generare disagi, tensioni o stress, specie se considerate in connessione con altri inadempimenti o disfunzioni organizzative, con effetti aggravanti sul pregiudizio alla personalità e alla salute del lavoratore (cfr. Cass., ord. n. 3692 del 07.02.2023; Cass., ord. n. 4279 del 16.02.2024). Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, incombe sul lavoratore l'onere di allegazione e prova: a) della nocività dell'ambiente lavorativo o delle condotte datoriali;
b) l'esistenza di un danno effettivo alla salute o alla personalità; c) il nesso causale tra la nocività accertata e il danno lamentato. Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite nel presente giudizio, non emergono elementi idonei a comprovare la sussistenza della condotta illecita dell'Amministrazione comunale posta in violazione dell'obbligo di sicurezza e protezione del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 c.c. Neppure dimostrata può ritenersi il nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta ascritta alla parte datoriale. Tali circostanze rendono superfluo l'accertamento della esistenza, della natura e della entità del danno denunciato. In difetto dei suddetti presupposti, la domanda non può pertanto trovare accoglimento. Per i motivi esposti il ricorso va rigettato. Preso atto della contumacia di parte resistente nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
Nulla sulle spese. Viterbo lì, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO