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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6411 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 17.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 25715/2024 R.G. Prev.
TRA
Cf. rappresentata e difesa dall'avv. Vito Consales, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore come in atti RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto CONVENUTO
OGGETTO: riconoscimento assegni nucleo familiare.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.11.2024, l'epigrafata ricorrente, premesso di essere vedova e titolare di una pensione di reversibilità cat SO 20092455 ; di trovarsi nella condizione di assoluta e permanente inabilità al lavoro, in quanto affetta dalle numerose patologie individuate in ricorso, quindi di essere in possesso dei necessari requisiti reddituali, ha esposto di avere presentato in data 11.04.2023 all' la domanda per il CP_1 riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare (assegno di vedovanza); che, nonostante la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'accesso al beneficio richiesto, con provvedimento del 26.4.2024, l respingeva la domanda. CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare –composto solo dal coniuge superstite, maggiorenne inabile- con decorrenza dalla domanda e, per effetto, la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dei relativi importi, oltre accessori;
spese vinte con attribuzione. Si costituiva l che eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti e la genericità CP_1 delle allegazioni;
nel merito deduceva l'insussistenza del requisito della inabilità lavorativa come richiesto dalla legge. Concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della domanda. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** Il ricorso è infondato e non può essere accolto. La normativa invocata dalla ricorrente a sostegno della pretesa avanzata in giudizio è la legge n.153/88 la quale prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, disciplinando al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione. In particolare, l'art.2 della legge n.153/1988, prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore, tra l'altro, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, e indica al secondo comma e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione. In particolare «l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile». Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Con riferimento alla composizione del nucleo familiare, è noto che a seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui “ l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153
- finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare , tenendo altresi' conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermita' o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2,
nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermita' o difetti fisici tali da
determinare l'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 ). Tanto premesso, nel caso concreto occorre valutare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire della prestazione,: in assenza di contestazioni in ordine al requisito reddituale, occorre verificare in particolare se la ricorrente sia coniuge unico componente del nucleo familiare, titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Ebbene, nella fattispecie la ricorrente invoca l'incapacità lavorativa giuridica collegata dalla legge al raggiungimento dell'età pensionabile e la presunzione legale di inabilità che vi sarebbe connessa. Si tratta di un'interpretazione che, tuttavia, non trova alcun conforto nell'art 2, comma 8 L 153/1988, il quale contiene un esplicito e non trascurabile richiamo all' infermità o difetto fisico o mentale, quali cause dell'incapacità lavorativa rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione in oggetto. Il dato letterale della norma citata non giustifica, anzi preclude l'equiparazione dell'inabilità lavorativa che sia determinata da infermità o difetto fisico/mentale, all'incapacità lavorativa giuridica collegata al raggiungimento dell'età pensionabile (sul punto, cfr. Cass. sent. 20010/2014). Nonostante la soccombenza, in presenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la parte ricorrente va tenuta esente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) rigetta la domanda;
b) nulla quanto al pagamento delle spese di lite. Così deciso, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 17.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 25715/2024 R.G. Prev.
TRA
Cf. rappresentata e difesa dall'avv. Vito Consales, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore come in atti RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto CONVENUTO
OGGETTO: riconoscimento assegni nucleo familiare.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.11.2024, l'epigrafata ricorrente, premesso di essere vedova e titolare di una pensione di reversibilità cat SO 20092455 ; di trovarsi nella condizione di assoluta e permanente inabilità al lavoro, in quanto affetta dalle numerose patologie individuate in ricorso, quindi di essere in possesso dei necessari requisiti reddituali, ha esposto di avere presentato in data 11.04.2023 all' la domanda per il CP_1 riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare (assegno di vedovanza); che, nonostante la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'accesso al beneficio richiesto, con provvedimento del 26.4.2024, l respingeva la domanda. CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla percezione degli assegni per il nucleo familiare –composto solo dal coniuge superstite, maggiorenne inabile- con decorrenza dalla domanda e, per effetto, la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dei relativi importi, oltre accessori;
spese vinte con attribuzione. Si costituiva l che eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti e la genericità CP_1 delle allegazioni;
nel merito deduceva l'insussistenza del requisito della inabilità lavorativa come richiesto dalla legge. Concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della domanda. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** Il ricorso è infondato e non può essere accolto. La normativa invocata dalla ricorrente a sostegno della pretesa avanzata in giudizio è la legge n.153/88 la quale prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, disciplinando al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione. In particolare, l'art.2 della legge n.153/1988, prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore, tra l'altro, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, e indica al secondo comma e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione. In particolare «l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile». Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale. Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10). Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6). Con riferimento alla composizione del nucleo familiare, è noto che a seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui “ l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153
- finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare , tenendo altresi' conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermita' o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2,
nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermita' o difetti fisici tali da
determinare l'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7668 ). Tanto premesso, nel caso concreto occorre valutare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire della prestazione,: in assenza di contestazioni in ordine al requisito reddituale, occorre verificare in particolare se la ricorrente sia coniuge unico componente del nucleo familiare, titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Ebbene, nella fattispecie la ricorrente invoca l'incapacità lavorativa giuridica collegata dalla legge al raggiungimento dell'età pensionabile e la presunzione legale di inabilità che vi sarebbe connessa. Si tratta di un'interpretazione che, tuttavia, non trova alcun conforto nell'art 2, comma 8 L 153/1988, il quale contiene un esplicito e non trascurabile richiamo all' infermità o difetto fisico o mentale, quali cause dell'incapacità lavorativa rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione in oggetto. Il dato letterale della norma citata non giustifica, anzi preclude l'equiparazione dell'inabilità lavorativa che sia determinata da infermità o difetto fisico/mentale, all'incapacità lavorativa giuridica collegata al raggiungimento dell'età pensionabile (sul punto, cfr. Cass. sent. 20010/2014). Nonostante la soccombenza, in presenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la parte ricorrente va tenuta esente dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) rigetta la domanda;
b) nulla quanto al pagamento delle spese di lite. Così deciso, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi