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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/08/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4176 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Micaletto, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Cosimo Falangone, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 9 giugno 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 31.3.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.6.2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio secondo il rito concordatario con il 12.4.2008 Controparte_1 in Gallipoli (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 7.8.2008 e il 9.7.2013; che con sentenza del Persona_1 Persona_2
17.1.2024 del Tribunale di Lecce (resa nel procedimento n. 11363/2017, con prima udienza di comparizione svoltasi il 22.5.2018) era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni specificate in atti;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che permaneva la situazione di fatto accertata dai S.S. di Gallipoli nella procedura di separazione e, cioè il totale disinteresse del convenuto alla cura e al mantenimento dei due figli. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione e, quindi, con affido esclusivo a sé dei due figli minori, esercizio di visita in favore del padre in Spazio neutro e sotto la supervisione dei S.S. di Gallipoli, obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a euro 200,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione del 24.10.2024 è comparsa personalmente la sola ricorrente con il suo difensore, confermando le deduzioni in ricorso e dichiarando: “Dopo la sentenza di separazione non vi è stato alcun contatto tra padre e figli e neppure ha versato CP_1 alcunché per il mantenimento dei figli. Non ho alcun contatto con il convenuto, non so dove viva e che cosa stia facendo. Vivo da sola con i miei figli. Dalla mia attività guadagno circa euro 1.300 al mese per 7 mesi all'anno in genere. Negli altri mesi percepisco la NASPI, in genere, per euro 850 al mese. Svolgo da 5 anni la stessa attività, con la stessa retribuzione, ma in precedenza alle dipendenze di altri. Nelle dichiarazioni
730 ho indicato anche quanto percepito a titolo di NASPI. In realtà negli anni precedenti al 2023 ho lavorato di meno. Tutto quanto guadagnato è indicato nelle dichiarazioni 730. I miei figli sono tranquilli, ormai hanno elaborato il fatto che il padre è assente. Fino ad un anno fa vivevo con i miei genitori e anche loro mi hanno aiutato con i figli.”. All'esito, quindi, il difensore della ricorrente ha fatto presente che la notifica si era perfezionata oltre il termine a comparire e ha chiesto di essere autorizzato a rinotificare al convenuto il ricorso introduttivo per una nuova udienza di comparizione. si è quindi costituito, con comparsa depositata il 18.2.2025, non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria richiesta, ma deducendo di non aver mai avuto intenzione di sottrarsi ai propri doveri di genitore, nonostante le vicissitudini personali e le difficoltà economiche, e di voler ricostruire un rapporto regolare e costruttivo con i due figli. Ha aderito, quindi, alla richiesta, formulata dalla ricorrente, di conferma delle condizioni della separazione, pur con la garanzia di ricostruire uno stabile rapporto padre-figli.
Alla successiva udienza di comparizione del 9.6.2025 è stato ascoltato il solo resistente
(nel corso della precedente udienza del 20.2.2025 il difensore del resistente ha fatto presente che il suo assistito non era potuto comparire per ragioni lavorative e ha chiesto un rinvio per consentirne l'ascolto), il quale ha dichiarato: “sono disoccupato da circa due anni perché ho avuto un incidente con la moto che mi ha determinato problemi al braccio sinistro e ciò non mi consente di lavorare come prima come pizzaiolo. In questi due anni ho fatto qualche lavoretto e sono stato aiutato dai miei genitori che, per quanto so, hanno anche sempre contribuito al mantenimento dei miei figli. Non ho mai richiesto gli incontri in spazio neutro con i miei figli perché non sapevo che dovevo farlo. Ora che lo so li chiederò.”. All'esito della stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle stesse condizioni della separazione, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, in via provvisoria e urgente, i coniugi a continuare a vivere separatamente alle stesse condizioni della separazione e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era passata in giudicato la sentenza dichiarativa della separazione tra i coniugi
(notificata in data 16.5.2024 ai fini del decorso del c.d. termine breve, come documentato da parte ricorrente con il ricorso introduttivo) ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con i figli, le condizioni concordate non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Vanno confermate, in particolare, le statuizioni adottate in sede di separazione in ordine alle modalità di incontro tra padre e figli: quanto segnalato dalle parti in ordine ad un'interruzione prolungata di qualsiasi contatto tra il convenuto e la prole fa apparire tuttora necessario prevedere, infatti, nell'interesse dei minori, che gli incontri tra padre e figli, laddove dal primo richiesti, dovranno essere riavviati inizialmente in spazio neutro, a cura dei S.S. di
Gallipoli e del C.F. territorialmente competente, previa verifica della serietà delle motivazioni del genitore di ricostruire la relazione con i figli e secondo il calendario che gli stessi operatori individueranno come più confacente all'interesse dei minori. La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto all'udienza del 9.6.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 18.6.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gallipoli (LE) il
12.4.2008 tra e trascritto nei registri di Parte_1 Controparte_1 matrimonio di quel Comune al n. 12 Parte II serie A anno 2008, alle seguenti condizioni, tra loro concordate:
- affidamento esclusivo dei minori alla madre, presso cui resteranno collocati;
- gli incontri tra padre e figli, laddove dal primo richiesti, saranno avviati in spazio neutro, a cura dei S.S. di Gallipoli e del C.F. territorialmente competente, previa verifica della serietà delle motivazioni del genitore di ricostruire la relazione con i figli e secondo il calendario che gli stessi operatori individueranno come più confacente all'interesse dei minori;
- obbligo del resistente di versare, in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro
200,00 per ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- onere delle spese straordinarie per i figli a carico di entrambi i genitori in pari misura, richiamando la regolamentazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
d) dispone che, a cura della cancelleria, la presente decisione sia comunicata ai S.S. di
Gallipoli e al C.F. territorialmente competente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore